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Tuesday 11 December 2007

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE DECRETO 3 Ottobre 2007 Attività finalizzate al recupero dei debiti formativi. (Decreto n. 80).

MINISTERO DELLA PUBBLICA
ISTRUZIONE DECRETO 3 Ottobre 2007 Attività finalizzate al recupero dei debiti
formativi. (Decreto n. 80).

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA
ISTRUZIONE

Vista la legge 11 gennaio 2007,
n. 1, recante "Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei
corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in
materia di raccordo tra la scuola e le università", che sostituisce gli
articoli 2, 3 e 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, in particolare l’art. 2,
comma 1;

Visto il decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e,in
particolare, l’art. 4;

Vista la legge 14 gennaio 1994,
n. 20, e in particolare l’art. 3, comma 1,lettera b);

Visto il testo unico, di cui al
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e in particolare l’art. 193, comma
1, riguardante gli scrutini finali di promozione;

Visto il decreto del Presidente
della Repubblica dell’8 marzo 1999, n. 275, recante norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche, e, in particolare, l’art. 4, commi 4 e
6 e l’art. 14, comma 2 per le parti che riguardano il
recupero del debito formativo;

90, in particolare l’art.
13, concernente gli scrutini finali negli istituti di istruzione secondaria
superiore;

Vista la legge dell’
8 agosto 1995, n. 352 recante disposizioni urgenti concernenti
l’abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione e l’attivazione
dei relativi interventi di sostegno e di recupero;

Visto il decreto ministeriale del
22 maggio 2007, n. 42 recante modalità di attribuzione
del credito scolastico e di recupero dei debiti formativi nei corsi di studio
di istruzione secondaria superiore;

Considerato che la valutazione ha
l’obiettivo di contribuire a migliorare la qualità degli apprendimenti e a
innalzare i traguardi formativi delle singole istituzioni scolastiche e del
Paese;

Preso atto che le attuali
modalità di recupero dei debiti formativi non assicurano una adeguata
risposta al tempestivo superamento delle carenze riscontrate negli studenti
durante il loro percorso scolastico;

Considerato opportuno che il
recupero dei debiti venga effettuato entro la
conclusione dell’anno scolastico in cui questi sono stati contratti affinchè,
oltre a sviluppare negli studenti una maggiore responsabilizzazione rispetto ai
traguardi educativi prefissati, garantisca la qualità del percorso formativo e
la corrispondenza, rispetto agli obiettivi del piano dell’offerta formativa,
dei livelli di preparazione raggiunti dalla classe, come prerequisito per la
programmazione didattica dell’anno scolastico successivo, favorendo negli
studenti stessi un compiuto e organico proseguimento del proprio corso di studi,
in coerenza con gli obiettivi formativi specifici per ciascun anno
dell’indirizzo seguito;

Ravvisata pertanto la necessità
di procedere ad una più efficace applicazione del vigente istituto giuridico
dei debiti formativi, con particolare riferimento ai tempi e alle modalità di
regolazione del saldo dei medesimi debiti formativi, da realizzarsi in data
certa;

Ritenuto di dovere quindi
procedere ad una interpretazione della normativa
vigente, funzionale a tale più efficace applicazione;

Visto il parere del C.N.P.I., espresso nell’adunanza plenaria del 21 settembre 2007;

Decreta:

Articolo 1.

Le attività di sostegno e di
recupero, come previsto dal decreto ministeriale n. 42 del 22 maggio 2007,
costituiscono parte ordinaria e permanente del piano dell’offerta formativa.

Le istituzioni scolastiche sono
tenute comunque a organizzare, subito dopo gli scrutini intermedi, interventi
didattico-educativi di recupero per gli studenti che in quella sede abbiano presentato insufficienze in una o più discipline, al
fine di un tempestivo recupero delle carenze rilevate.

Articolo 2.

Gli studenti di cui all’art. 1
sono tenuti alla frequenza degli interventi suddetti. Al termine di tali
attività saranno effettuate, da parte dei docenti delle discipline della classe
di appartenenza, verifiche intermedie di cui si dà comunicazione alle famiglie.
Qualora i genitori o coloro che ne esercitano la relativa potestà non ritengano
di avvalersi dell’iniziativa di recupero organizzata dalle scuole, debbono
comunicarlo alla scuola stessa, fermo restando l’obbligo per lo studente di
sottoporsi alle verifiche di cui al primo comma.

Articolo 3.

Nella organizzazione degli
interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi può essere
adottata, – anche nell’ambito della utilizzazione della quota del 20% prevista
dal decreto ministeriale n. 47 del 13 giugno 2006 – una articolazione
diversa da quella per classe, che tenga però conto degli obiettivi formativi
che devono essere raggiunti dagli alunni. Le istituzioni scolastiche possono
individuare e/o approvare anche modalità diverse ed innovative di attività di
recupero attraverso l’utilizzazione dei docenti della scuola, ai sensi della
vigente disciplina contrattuale, e/o collaborazioni con soggetti esterni, volte
a soddisfare gli specifici bisogni formativi di ciascuno studente. In tutti i
casi i Consigli di classe, su indicazione dei singoli
insegnanti delle materie oggetto di recupero, mantengono la
responsabilità didattica nell’individuare la natura delle carenze,
nell’indicare gli obiettivi dell’azione di recupero e nel verificarne gli esiti
ai fini del saldo del debito formativo. Il Dirigente scolastico è tenuto a
promuovere, nel rispetto delle prerogative degli organi collegiali della
scuola, gli adempimenti necessari per assicurare lo svolgimento delle attività
programmate.

Articolo 4.

Il recupero dei debiti formativi
può avvenire anche utilizzando modalità laboratoriali.

Articolo 5.

Nei confronti degli studenti per
i quali, al termine delle lezioni, è stato constatato il mancato conseguimento
della sufficienza in una o più discipline, che non comporti tuttavia un
immediato giudizio di non promozione, il Consiglio di classe procede al rinvio
della formulazione del giudizio finale. La scuola comunica subito alle
famiglie, per iscritto, le decisioni assunte dal consiglio di classe, indicando
le specifiche carenze rilevate per ciascuno alunno dai docenti delle singole
discipline e i voti proposti in sede di scrutinio nella disciplina o nelle
discipline nelle quali l’alunno non ha raggiunto la sufficienza.
Contestualmente vengono comunicati gli interventi
didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi che la scuola è tenuta a
portare a termine entro la fine dell’anno scolastico, le modalità e tempi delle
relative verifiche. Analogamente a quanto previsto dal precedente art. 2, se i
genitori o coloro che ne esercitano la relativa potestà non ritengano di
avvalersi delle iniziative di recupero organizzate dalle scuole, debbono
comunicarlo alla scuola stessa, fermo restando l’obbligo per lo studente di
sottoporsi alle verifiche di cui al comma precedente.

Articolo 6.

A conclusione dei suddetti
interventi didattici, di norma entro il 31 agosto dell’anno scolastico di
riferimento, salvo particolari esigenze organizzative delle istituzioni
scolastiche, e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell’anno
scolastico successivo, il Consiglio di classe, in sede di integrazione dello
scrutinio finale, procede alla verifica dei risultati conseguiti e alla
formulazione del giudizio definitivo che, in caso di esito positivo, comporta
l’ammissione dell’alunno alla frequenza della classe successiva.

Articolo 7.

Nei confronti degli studenti
valutati positivamente in sede di verifica finale al termine del terz’ultimo e
penultimo anno di corso, il Consiglio di classe procede altresì
all’attribuzione del punteggio di credito scolastico.

Articolo 8.

Per i candidati agli esami di
Stato, a conclusione dell’anno scolastico 2007/2008, continuano ad applicarsi –
relativamente ai debiti formativi e all’attribuzione del punteggio per il
credito scolastico, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge 11 gennaio 2007,
n. 1 – le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della medesima
legge n. 1/2007. A decorrere dall’anno scolastico
2008-2009, per gli studenti dell’ultimo anno di corso che nello scrutinio del
primo trimestre o del primo quadrimestre presentino insufficienze in una o più
discipline, il Consiglio di classe predispone iniziative di sostegno e relative
verifiche, da svolgersi entro il termine delle lezioni, al fine di porre gli
studenti predetti nella condizione di conseguire una valutazione
complessivamente positiva in sede di scrutinio di ammissione all’esame di
Stato.

Articolo 9.

Il piano dell’offerta formativa
di ciascuna istituzione scolastica definisce le modalità di recupero e di
verifica dell’avvenuto saldo dei debiti formativi, sulla base di criteri
generali stabiliti con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione. Le relative
modifiche del piano dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2007/2008 sono
effettuate entro il 31 dicembre 2007 e comunicate alle famiglie.

Articolo 10.

I criteri per la
utilizzazione del personale docente e non docente da impiegare nelle attività
di recupero e le modalità di attribuzione dei relativi compensi sono definiti
in sede di contrattazione nell’ambito delle risorse specificamente dedicate
agli interventi di recupero didattici ed educativi confluite nel fondo di
istituto delle singole istituzioni scolastiche, e delle ulteriori risorse che
verranno destinate alle medesime istituzioni scolastiche a carico del capitolo
1287 del Bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l’anno
finanziario 2007 e seguenti.

Articolo 11.

Il presente decreto è trasmesso
alla Corte dei conti per la registrazione ai sensi dell’art.
3, comma 1, lettera b), della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Roma, 3 ottobre 2007

Il Ministro: Fioroni

Registrato alla Corte dei conti
il 10 ottobre 2007

Ufficio di controllo preventivo
atti Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6,
foglio n. 286