Famiglia

Wednesday 05 September 2007

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE DECRETO 22 Agosto 2007, n. 139 Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione, ai sensi dell’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

MINISTERO DELLA PUBBLICA
ISTRUZIONE DECRETO 22 Agosto 2007, n. 139 Regolamento recante norme in materia
di adempimento dell’obbligo di istruzione, ai sensi dell’articolo 1, comma 622,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA
ISTRUZIONE

Visto l’articolo 34 della
Costituzione;

Visto l’articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione approvato con decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297;

Vista la legge 27
dicembre 2006, n. 296, articolo 1, commi 622, 623 e 624;

Visto il decreto legislativo 15
aprile 2005, n. 76;

Visto il decreto legislativo 19
febbraio 2004, n. 59, articolo 13, comma 3e articolo 14,
comma 2;

Visto il decreto legislativo 17
ottobre 2005, n. 226, articolo 12, comma 5;

Visto il decreto-legge 31 gennaio
2007, n. 7, convertito, con modificazione, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40,
articolo 13, comma 1-ter;

Visto il decreto del Presidente
della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante "Norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche";

Visto il decreto del Ministro
della pubblica istruzione 13 giugno 2006, n. 47;

Visto l’accordo quadro in sede di
Conferenza unificata 19 giugno 2003;

Visto l’accordo in sede di
Conferenza Stato regioni province autonome di Trento e Bolzano 15 gennaio 2004;

Vista la raccomandazione del
Parlamento europeo e dei Consiglio 18 dicembre 2006 relativa a competenze chiave
per l’apprendimento permanente;

Visto il parere del Consiglio
nazionale della pubblica istruzione, espresso nell’adunanza del 26 giugno 2007;

Ritenuto necessario ed urgente
dare attuazione all’obbligo di istruzione di cui all’articolo 1, comma 622, della
legge n. 296/2006, a partire dall’anno scolastico 2007/2008 con la definizione,
in via sperimentale, dei saperi e delle competenze previsti dai curricoli
relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore e
che le relative indicazioni, in prima attuazione, si applicano negli anni
scolastici 2007/2008 e 2008/2009;

Considerato quanto previsto dalla
legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 624, le indicazioni relative
a tali saperi e competenze riguardano anche i percorsi sperimentali di
istruzione e formazione professionale di cui all’Accordo quadro in sede di
Conferenza unificata 19 giugno 2003;

Considerata la necessità di
verificare e valutare la sperimentazione dei predetti saperi e competenze per
una loro definitiva applicazione attraverso un organico coinvolgimento delle
istituzioni scolastiche nella loro autonomia;

Udito il parere del Consiglio di
Stato espresso nell’adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi
nella seduta del 23 luglio 2007;

Considerato che il testo del
provvedimento tiene conto delle osservazioni formulate nel citato parere del
Consiglio di Stato,

ritenendo
comunque opportuno richiamare, in modo coordinato, il quadro normativo
derivante dalle innovazioni introdotte dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296,
rispetto alla norme previgenti in materia di diritto/dovere all’istruzione ed
alla formazione;

Vista la comunicazione al
Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e il relativo nulla osta del Dipartimento per gli
Affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri reso
in data 20 agosto 2007;

Adotta

il
seguente regolamento relativo all’obbligo di istruzione di cui alla legge 27
dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 622:

Articolo 1

Adempimento dell’obbligo di
istruzione

1. L’istruzione obbligatoria è
impartita per almeno dieci anni e si realizza secondo le disposizioni indicate
all’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, in prima
attuazione, per gli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009 anche con riferimento
ai percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al
comma 624 del richiamato articolo.

2. L’adempimento dell’obbligo
di istruzione è finalizzato al conseguimento di un titolo di studio di scuola
secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno
triennale entro il diciottesimo anno di età, con il conseguimento dei quali si
assolve il diritto/dovere di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76.

3. L’obbligo di istruzione di
cui al presente articolo decorre a partire dall’anno scolastico 2007/2008 per
coloro che hanno conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo
nell’anno scolastico 2006/2007.

4. Ai fini di cui al comma 1,
sono fatte salve le particolari disposizioni previste per la provincia di
Bolzano dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 623.

Articolo 2.

Acquisizione di saperi e
competenze

1. Ai fini di cui all’articolo 1,
comma 1, i saperi e le competenze, articolati in conoscenze e abilità, con
l’indicazione degli assi culturali di riferimento, sono descritti nell’allegato
documento tecnico, che fa parte integrante del presente regolamento e si
applicano secondo le modalità ivi previste.

2. I saperi e le competenze di
cui al comma 1 assicurano l’equivalenza formativa di tutti i percorsi, nel
rispetto dell’identità dell’offerta formativa e degli obiettivi che
caratterizzano i curricoli dei diversi ordini, tipi e indirizzi di studio. Per
il loro recepimento nei curricoli dei primi due anni degli istituti di
istruzione secondaria superiore di ordine classico, scientifico, magistrale,
tecnico, professionale e artistico previsti dai
vigenti ordinamenti, le istituzioni scolastiche possono avvalersi degli
strumenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
275, conparticolare riferimento all’articolo 4, comma 2, nonché
dell’utilizzazione della quota di flessibilità oraria del 20% ai sensi del
decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2006, n. 47.

3. Le modalità di attuazione
delle indicazioni relative ai saperi e alle competenze di cui al comma 1 nei
percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui alla
legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 624, sono stabilite
nell’intesa in sede di Conferenza unificata ivi prevista, anche ai fini della
ripartizione delle risorse statali destinate ai predetti percorsi.

Articolo 3

Interventi a sostegno
dell’adempimento dell’obbligo di istruzione

1. Ai fini dell’adempimento
dell’obbligo di istruzione da parte degli alunni diversamente abili, si fa
riferimento al piano educativo individualizzato nella progettazione delle
attività didattiche educative.

2. Per coloro che non hanno
conseguito il titolo conclusivo del primo ciclo e che hanno compiuto il
sedicesimo anno di età è prevista la possibilità di conseguire tale titolo
anche nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti di cui alla legge 27
dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 632.

3. Per l’anno scolastico
2007/2008 e, comunque sino alla completa attuazione di quanto previsto dalla
legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma632 ,
gli interventi di cui al comma 2 possono essere realizzati presso i Centri
territoriali permanenti per l’educazione degli adulti.

Articolo 4.

Certificazione dell’assolvimento
dell’obbligo di istruzione

1. La certificazione relativa
all’adempimento dell’obbligo di istruzione di cui al presente regolamento è
rilasciata a domanda. Per coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno di età
è rilasciata d’ufficio.

2. Nelle linee guida di cui
all’articolo 5 sono contenute indicazioni in merito ai criteri generali per la
certificazione dei saperi e delle competenze di cui all’articolo 2, com-ma 1,
ai fini dei passaggi a percorsi di diverso ordine, indirizzo e tipologia nonché
per il riconoscimento dei crediti formativi, anche come strumento per
facilitare la permanenza, nei percorsi di istruzione e formazione.

3. Con decreto del Ministro della
pubblica istruzione, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e Bolzano, sono adottati modelli di
certificazione dei saperi e delle competenze di cui all’articolo 2, comma 1,
acquisite dagli studenti nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione.

Articolo 5.

Linee guida

1. Con apposite linee guida,
adottate dal Ministro della pubblica istruzione, sono indicate le misure per
l’orientamento dei giovani e delle loro famiglie, la formazione dei docenti, il
sostegno, il monitoraggio, la valutazione e la certificazione dei percorsi in
relazione all’attuazione sperimentale delle indicazioni di cui all’articolo 2,
comma 1.

2. Per la realizzazione delle
misure di cui al comma 1, il Ministero della pubblica istruzione si avvale
della assistenza dell’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia
scolastica e dell’Istituto nazionale per la valutazione dei
sistema educativo di istruzione e di formazione e, con riferimento ai
percorsi di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 624,
anche dell’Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei
lavoratori ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226,
articolo28, comma 2 .

Articolo 6.

Disposizione finale

1. Sono fatte salve le competenze
delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano,
in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione nonché
alla legge costituzionale 18 ottobre2001, n. 3.

Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 22 agosto 2007

Il Ministro: Fioroni

Visto, il Guardasigilli: Mastella

Registrato alla Corte dei conti
il 31 agosto 2007

Ufficio di controllo preventivo
sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6,
foglio n. 171

Allegato [15]

DOCUMENTO TECNICO

Il contesto e il metodo.

Con la raccomandazione del
Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006 relativa alle competenze
chiave per l’apprendimento permanente, l’Unione europea ha invitato gli Stati
membri a sviluppare, nell’ambito delle loro politiche educative, strategie per
assicurare che:

l’istruzione
e la formazione iniziali offrano a tutti i giovani gli strumenti per sviluppare
le competenze chiave a un livello tale che li preparino alla vita adulta e
costituiscano la base per ulteriori occasioni di apprendimento, come pure per
la vita lavorativa;

si tenga
debitamente conto di quei giovani che, a causa di svantaggi educativi
determinati da circostanze personali, sociali, culturali o economiche, hanno
bisogno di un sostegno particolare per realizzare le loro potenzialità;

gli
adulti siano in grado di sviluppare e aggiornare le loro competenze chiave in
tutto il corso della vita, con un’attenzione particolare per i gruppi di
destinatari riconosciuti prioritari nel contesto nazionale, regionale e/o
locale.

Le competenze chiave indicate
dalla raccomandazione sono le seguenti: comunicazione nella madre lingua,
comunicazione nelle lingue straniere, competenza matematica, competenze di base
in scienza e tecnologia, competenza digitale, imparare ad imparare, competenze
sociali e civiche, spirito di iniziativa e
imprenditorialità, consapevolezza ed espressione culturale.

In questo contesto, l’articolo 1,
comma 622, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, stabilisce che:

l’istruzione
impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il
conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una
qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno
di età;

l’adempimento
dell’obbligo di istruzione deve consentire, una volta conseguito il titolo di
studio conclusivo del primo ciclo, l’acquisizione dei saperi e delle competenze
previste dai curricoli relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione
secondaria superiore.

L’elevamento dell’obbligo di istruzione
a dieci anni intende favorire il pieno sviluppo della persona nella costruzione
del sé, di corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva
interazione con la realtà naturale e sociale.

L’elevamento dell’obbligo di
istruzione offre anche strumenti per contrastare il fenomeno della dispersione
scolastica e formativa, che rappresenta uno dei problemi ancora presente
drammaticamente nel nostro Paese, soprattutto per i giovani di 14/18 anni.

I saperi e le competenze per
l’assolvimento dell’obbligo di istruzione sono riferiti ai
quattro assi culturali (dei linguaggi, matematico,
scientifico–tecnologico, storico-sociale), contenuti nell’allegato 1). Essi
costituiscono "il tessuto" per la costruzione di percorsi di
apprendimento orientati all’acquisizione delle competenze chiave che preparino i giovani alla vita adulta e che costituiscano la
base per consolidare e accrescere saperi e competenze in un processo di
apprendimento permanente, anche ai fini della futura vita lavorativa.

I saperi sono articolati in abilita/capacità e conoscenze, con riferimento al sistema di
descrizione previsto per l’adozione del Quadro europeo dei Titoli e delle
Qualifiche (EQF). La competenza digitale, contenuta nell’asse dei linguaggi, è
comune a tutti gli assi, sia per favorire l’accesso ai saperi sia per
rafforzare le potenzialità espressive individuali.

(1) Si
fa riferimento alla proposta di raccomandazione del Parlamento europeo e del
Consiglio del 7 settembre 2006. Il Quadro euroneo delle Qualifiche e dei Titoli
contiene le seguenti definizioni:

"Conoscenze": indicano
il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso

l’apprendimento.
Le conoscenze sono l’insieme di fatti, principi, teorie e
pratiche, relative a un settore di studio o di lavoro; le conoscenze sono
descritte come teoriche e/o pratiche;

"Abilita":
indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know-how per portare a
termine compiti e risolvere problemi; le abilità sono descritte come cognitive
(uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (che implicano
l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali, strumenti);

"Competenze": indicano
la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali,
sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo
professionale e/o personale; le competenze sono descritte in termine di
responsabilità e autonomia.

Le competenze chiave proposte
nell’allegato 2) sono il risultato che si può conseguire – all’interno di un
unico processo di insegnamento/apprendimento – attraverso la reciproca
integrazione e interdipendenza tra i saperi e le competenze contenuti negli
assi culturali.

L’integrazione tra gli assi
culturali rappresenta uno strumento per l’innovazione metodologica e didattica;
offre la possibilità alle istituzioni scolastiche, anche attraverso la quota di
flessibilità del 20%, di progettare percorsi di apprendimento coerenti con le
aspirazioni dei giovani e del loro diritto ad un orientamento consapevole, per
una partecipazione efficace e costruttiva alla vita sociale e professionale.

L’obbligo di istruzione si
caratterizza, dunque, per la congruenza dei saperi e delle competenze
acquisite, che assicurano l’equivalenza formativa di tutti i percorsi, nel
rispetto dell’identità dell’offerta formativa e degli obiettivi che
caratterizzano i curricoli dei diversi ordini, tipi e indirizzi di studio.

L’accesso ai saperi fondamentali
è reso possibile e facilitato da atteggiamenti positivi verso l’apprendimento.
La motivazione, la curiosità, l’attitudine alla collaborazione sono gli aspetti
comportamentali che integrano le conoscenze, valorizzano gli stili cognitivi
individuali per la piena realizzazione della persona, facilitano la possibilità
di conoscere le proprie attitudini e potenzialità anche in funzione
orientativa. A riguardo, possono offrire contributi molto importanti – con
riferimento a tutti gli assi culturali – metodologie didattiche capaci di
valorizzare l’attività di laboratorio e l’apprendimento centrato sull’esperienza.

L’obbligo di istruzione si
realizza, a partire dall’anno scolastico 2007/2008, in una prima fase di
attuazione, che assume carattere di generale sperimentazione. In questo modo
può svilupparsi un progressivo e condiviso processo di innovazione, che prevede
il coinvolgimento attivo delle istituzioni scolastiche e delle autonomie
territoriali.

A questo fine, l’innovazione è
accompagnata da linee guida e dalla predisposizione di un piano d’intervento,
sostenuto dall’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica e
dall’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione
e formazione.

Il metodo che si intende seguire
ha lo scopo di promuovere la partecipazione delle istituzioni educative e
formative autonome, nella loro progettualità e nel loro rapporto con le
comunità locali, in un’ampia fase di attuazione nella quale l’innovazione si
può affermare e consolidare attraverso la metodologia della ricerca/azione.

La promozione di un dibattito
culturale ampio e articolato, la ricognizione e la diffusione di positive
esperienze già avviate dalle istituzioni scolastiche in questo ambito, la
sperimentazione di modelli di certificazione delle competenze corrispondenti a
percorsi di apprendimento largamente condivisi, il costante monitoraggio delle
innovazioni realizzate e la loro valutazione di sistema potranno consentire la
piena messa a regime dell’obbligo di istruzione nel quadro della riforma del
primo e secondo ciclo.