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Monday 09 June 2008

MINISTERO DELL’ ECONOMIA E DELLE FINANZE DIPARTIMENTO DELLE FINANZE DIREZIONE FEDERALISMO FISCALE RISOLUZIONE N.12/DF Prot. 12677 OGGETTO: Imposta comunale sugli immobili (ICI). Art. 1, del D. L. 27 maggio 2008, n. 93. Esenzione dell’ unità immobiliare a

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE
FINANZE DIPARTIMENTO DELLE FINANZE DIREZIONE FEDERALISMO FISCALE RISOLUZIONE
N.12/DF Prot. 12677 OGGETTO: Imposta comunale sugli
immobili (ICI). Art. 1, del D. L. 27 maggio 2008, n. 93. Esenzione dell’unità
immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo.

Con l’art. 1, del D. L. 27 maggio
2008, n. 93 è stata disposta, come si legge dalla rubrica della norma,
"l’esenzione ICI prima casa". Nonostante l’utilizzazione, nel comma 1
dell’art. 1 in
esame, della locuzione "esclusa dall’imposta comunale sugli
immobili", dalla lettura dell’intero articolato si evince che il reale
intento del legislatore è stato quello di introdurre, a decorrere dall’anno
2008, una norma di esenzione a favore dell’unità immobiliare adibita ad
abitazione principale del soggetto passivo. In base a detta disposizione i
contribuenti che si trovano nelle condizioni previste dalla norma di favore e
che saranno di seguito illustrate non sono tenuti a
corrispondere l’ICI sull’abitazione principale già a decorrere dal versamento
in acconto per l’anno 2008 che, ai sensi dell’art. 10, comma 2, del D.Lgs. 30
dicembre 1992, n. 504, deve essere effettuato entro il prossimo 16 giugno.
Conseguentemente i contribuenti che godono dell’esenzione in questione non
devono compilare né il bollettino di conto corrente postale, né il modello F24.

1. LE CONDIZIONI PER IL
RICONOSCIMENTO DELL’ESENZIONE.

L’esenzione deve essere
riconosciuta a tutte le tipologie di immobili destinati ad
abitazioni principale, ad eccezione di quelli appartenenti alle seguenti
categorie catastali:

􀂾 A/1: abitazioni di
tipo signorile;

􀂾 A/8: ville;

􀂾 A/9: castelli e
palazzi eminenti. Per il riconoscimento dell’esenzione è necessario, quindi,
che ricorrano, in linea generale, le seguenti condizioni: • la sussistenza
della soggettività passiva in capo ad una persona fisica che possiede un
immobile a titolo di proprietà o altro diritto reale;

• l’iscrizione dell’immobile in
una categoria catastale diversa da A/1, A/8 ed A/9;

• la concreta destinazione
dell’unità immobiliare ad abitazione principale da parte dello stesso soggetto.
Queste condizioni debbono coesistere, in quanto la norma richiede che un
particolare immobile si collochi in una posizione che lo relazioni da un lato
ad un determinato soggetto e dall’altro ad un particolare scopo. E’ opportuno,
però, sottolineare che, in virtù di specifiche previsioni della norma in esame,
il regime di favore è stato esteso anche a fattispecie che prescindono dalla
sussistenza di alcune delle condizioni innanzi elencate, come verrà di seguito
evidenziato.

2. LA DEFINIZIONE DI
ABITAZIONE PRINCIPALE.

Per la definizione di abitazione
principale il comma 2 dell’art. 1
in esame rinvia a quella contenuta nel D. Lgs. n. 504 del 1992, che disciplina il tributo. In particolare
occorre fare riferimento all’art. 8, comma 2, del D.
Lgs. n. 504 del 1992, il quale stabilisce che per
abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la
possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi
familiari dimorano abitualmente e che, a seguito delle modifiche apportate
dall’art. 1, comma 173, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si
identifica, salvo prova contraria, con quella di residenza anagrafica.
Quest’ultima norma ha introdotto, infatti, una presunzione relativa che
legittima l’equiparazione tra dimora abituale e residenza anagrafica, a
condizione che venga dato spazio alla prova contraria,
che deve essere fornita dallo stesso contribuente, il quale deve dimostrare di
aver fissato la propria abitazione principale in un immobile diverso da quello
di residenza anagrafica. E’ opportuno sottolineare che il rinvio alle
disposizioni concernenti l’abitazione principale deve ritenersi effettuato all’intera
disciplina di tali immobili, circostanza che induce ad affermare che
l’esenzione deve essere riconosciuta nei limiti in cui l’unità immobiliare è
effettivamente destinata ad abitazione principale. Ciò comporta che se
l’immobile è: • adibito ad abitazione principale da più soggetti passivi,
l’esenzione spetta a ciascuno di essi; • di proprietà
di tre soggetti, ma solamente due di essi lo hanno adibito ad abitazione
principale, l’ICI continua ad essere dovuta da colui che non lo ha destinato a
tale uso. Pertanto, a mero titolo esemplificativo, se A è proprietario
dell’immobile per il 50%; B per il 30% e C per il 20%, ma esso è stato adibito
ad abitazione principale soltanto da B e C, solo questi ultimi hanno diritto
all’esenzione disposta dalla norma in esame, mentre A deve
versare l’ICI calcolata sulla base della propria quota di possesso.
Naturalmente nel caso in cui il contribuente trasferisca
la propria abitazione principale nel corso dell’anno in un altro immobile,
l’esenzione deve essere riconosciuta a ciascuna unità immobiliare
proporzionalmente al periodo dell’anno in cui si protrae tale destinazione.
Detto principio regola, del resto, l’intera disciplina delle esenzioni dall’ICI
racchiuse nell’art. 7 del D. Lgs. n. 504 del 1992, il
cui comma 2 stabilisce espressamente che "l’esenzione spetta per il
periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte"
dalla legge.

3. LE PERTINENZE DELL’ABITAZIONE
PRINCIPALE.

La norma di esenzione non
menziona le pertinenze dell’abitazione principale, vale a dire gli immobili
che, a norma dell’art. 817 del codice civile, sono destinati, dal proprietario
della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla stessa, in modo
durevole a suo servizio od ornamento. Il silenzio della legge è significativo,
in quanto legittima di per sé l’estensione dell’esenzione in esame alle
eventuali pertinenze dell’abitazione principale, anche se distintamente
iscritte in catasto, dal momento che, in base all’art. 818 del codice civile,
"gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale
comprendono anche le pertinenze, se non è diversamente disposto". E’
opportuno chiarire che le pertinenze sono esenti nei limiti eventualmente
stabiliti nel regolamento comunale, poiché, come affermato dal Consiglio di
Stato nel parere n. 1279/98 del 24 novembre 1998, la possibilità per i comuni
di introdurre norme integrative o anche eventualmente derogatorie rispetto alle
disposizioni generali del codice civile non si pone affatto in contraddizione
con le stesse. Occorre, difatti, rilevare che il citato art. 818 del codice
civile, nello stabilire che le pertinenze sono assoggettate allo stesso
trattamento della cosa principale, lascia spazio ad una specifica deroga al
criterio generale fissato dal precedente art. 817 ad opera
di una norma positiva. E’ appena il caso di precisare che quanto sostenuto a
proposito di trasferimento dell’abitazione principale nel corso dell’anno vale
anche per le pertinenze.

4. GLI IMMOBILI ASSIMILATI ALLE
ABITAZIONI PRINCIPALI.

L’esenzione va, inoltre,
riconosciuta, come si legge nel comma 2 dell’art. 1
del D.L. n. 93 del 2008, a
tutte le unità immobiliari che il comune, con regolamento vigente alla data di
entrata in vigore del decreto, ha assimilato alle abitazioni principali. Nel
concetto di "assimilazione" vanno ricomprese tutte le ipotesi in cui
il comune, indipendentemente dalla dizione utilizzata, ha inteso estendere i
benefici previsti per le abitazioni principali. La disposizione di favore opera
indipendentemente dalla circostanza che il comune abbia
assimilato dette abitazioni ai soli fini della detrazione e/o
dell’aliquota agevolata, poiché la norma non effettua alcuna distinzione al
riguardo, ma si sofferma esclusivamente sulla scelta adottata dal comune in
ordine all’equiparazione delle unità immobiliari in questione alle abitazioni
principali. Occorre sottolineare che il comma 2 dell’art. 1 della disposizione
in esame fissa un preciso limite ai fini del riconoscimento dell’esenzione,
costituito dal fatto che l’assimilazione deve essere contenuta nel regolamento
comunale vigente alla data di entrata in vigore del decretolegge e cioè il 29
maggio 2008. Pertanto, sono esclusi dal beneficio in parola quegli immobili che
sono stati oggetto di assimilazione all’abitazione principale con regolamento
divenuto esecutivo, ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
successivamente a detta data, indipendentemente dal fatto che, in virtù di
quanto stabilito dal combinato disposto del comma 16
dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e del comma 169 dell’art. 1
della legge n. 296 del 2006, gli effetti di tali provvedimenti retroagiscono
alla data del 1° gennaio dell’anno di riferimento. E’ necessario precisare che,
data la chiara finalità della norma di esenzione in commento, i comuni con
regolamenti successivi alla data del 29 maggio 2008, non possono restringere le
fattispecie di assimilazione già riconosciute nei precedenti regolamenti,
poichè ciò contrasterebbe con la lettera della norma e comporterebbe un’illegittima
limitazione di un diritto ormai acquisito dai soggetti passivi delle unità
immobiliari assimilate all’abitazione principale di cui al
comma 2 dell’art. 1 in
esame.

5. LE ALTRE FATTISPECIE DI
ESENZIONE .

L’esenzione dall’ICI è
espressamente riconosciuta dal comma 3 dell’art. 1 del
D. L. n. 93 del 2008 anche nei casi previsti:

􀂃 dall’art. 6, comma
3-bis, del D. Lgs. n. 504 del 1992, concernente la
disciplina della ex casa coniugale;

􀂃 dall’art.
8, comma 4, del D. Lgs. n. 504 del 1992, relativo
agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa e degli istituti
autonomi per le case popolari – IACP.

A) L’ESENZIONE DELLA EX CASA
CONIUGALE. Il comma 3-bis dell’art. 6 del D. Lgs. n.
504 del 1992 stabilisce che "il soggetto passivo che, a seguito di
provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione
degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa
coniugale, determina l’imposta dovuta applicando l’aliquota deliberata dal
comune per l’abitazione principale e le detrazioni di cui all’articolo 8, commi
2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del
presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia
titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile
destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa
coniugale". Naturalmente detta disposizione deve essere inquadrata nel
contesto del nuovo regime di favore recato dalla norma in oggetto che estende
esplicitamente al coniuge non assegnatario della ex casa coniugale il medesimo
beneficio previsto per l’abitazione principale. Si deve innanzitutto precisare
che l’esenzione dall’ICI opera solo ove ricorrano le condizioni prescritte dal
comma 3-bis dell’art. 6, del D. Lgs. n. 504 del 1992,
e cioè che il coniuge non assegnatario della casa coniugale "non sia
titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile
destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale".
E’ necessario sottolineare che, da un’attenta lettura della norma e
dall’analisi della sua ratio ispiratrice, risulta che, pur in assenza di un
esplicito riferimento, il legislatore, nel parlare di "immobile destinato
ad abitazione", ha inteso richiamarsi esclusivamente a quello utilizzato
dal soggetto passivo come abitazione principale. Pertanto, se il coniuge non
assegnatario possiede nello stesso comune di ubicazione dell’ex casa coniugale
un’altra abitazione che ha, ad esempio, locato, e non può, quindi, utilizzarla
come abitazione principale, l’esenzione ICI per la ex
casa coniugale si rende comunque applicabile. Si precisa, inoltre, che il
coniuge non assegnatario dell’ex casa coniugale può godere dell’esenzione
dall’ICI per detta unità immobiliare anche nel caso in cui adibisca ad
abitazione principale un immobile di cui è proprietario o sul quale esercita un
altro diritto reale situato in un comune diverso da quello in cui è ubicata
l’ex casa coniugale, giacché l’unica condizione posta a suo carico per
usufruire del beneficio in questione è che egli non possieda un’abitazione
principale "nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale". In
sostanza, al coniuge non assegnatario dell’ex casa coniugale deve essere
accordata l’esenzione sia per quest’ultima e sia per l’unità immobiliare dove
ha la sua residenza anagrafica, situata in un comune diverso da quello in cui è
ubicata la ex casa coniugale. L’esenzione deve essere
riconosciuta anche nel caso in cui il soggetto non assegnatario della casa
coniugale abbia la propria abitazione principale
presso un immobile, ubicato nello stesso comune ove è situata l’ex casa
coniugale, di proprietà esclusiva di un familiare che glielo ha concesso in uso
gratuito. In siffatta ipotesi, invero, si delineano due
distinte situazioni giuridico-soggettive rilevanti ai fini
dell’applicazione dell’ICI che devono essere valutate attentamente ai fini del
riconoscimento dell’esenzione. Infatti, il coniuge non assegnatario dell’ex
casa coniugale si trova nelle condizioni richieste dall’art. 6, comma 3-bis,
del D. Lgs. n. 504 del 1992, in quanto l’immobile
adibito ad abitazione principale non è di sua proprietà, nè su di esso vanta
alcun diritto reale e può, pertanto, godere dell’esenzione dall’ICI per l’ex
casa coniugale. Il familiare che gli ha concesso l’immobile in uso gratuito,
invece, può a sua volta godere per detto immobile dell’esenzione dall’ICI ma soltanto nel caso in cui il comune, con regolamento
vigente alla data del 29 maggio 2008, ha disposto l’assimilazione
all’abitazione principale per gli immobili concessi in uso gratuito a parenti
in linea retta o collaterale, ai sensi dell’art. 59, comma 1, lettera e), del
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; nel caso contrario è tenuto al pagamento del
tributo. Vale la pena di precisare che l’esenzione dall’ICI non può essere
riconosciuta nell’ipotesi in cui la ex casa coniugale
appartenga ad una delle categorie catastali A1, A8 e A9.

B) L’ESENZIONE DEGLI IMMOBILI
DELLE COOPERATIVE EDILIZIE E DEGLI IACP.

L’art. 1, comma
3, del D. L. n. 93 del 2008, prevede espressamente che l’esenzione in
questione si applica anche nei casi previsti dall’art. 8,
comma 4, del D. Lgs. n. 504 del 1992, che
disciplina le fattispecie relative:

􀂃 alle unità immobiliari
appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad
abitazione principale dei soci assegnatari;

􀂃 agli alloggi
regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari – IACP. La
disposizione deve intendersi applicabile anche agli enti di edilizia
residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli
IACP, istituiti in attuazione dell’art. 93 del d. P. R. 24 luglio 1977, n. 616.
6. I CASI DI ESCLUSIONE DALL’ESENZIONE. L’esenzione dall’ICI non opera per le
seguenti fattispecie:

A) LE ABITAZIONI DI CATEGORIA
CATASTALE A1, A8 E A9. Come già accennato, il comma 2 dell’art. 1 del D. L. n.
93 del 2008, nell’individuare la nozione di abitazione principale, ne esclude
quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9. In realtà la lettura
sistematica delle disposizioni esonerative porta a ritenere che detta eccezione
vada riferita all’esenzione dall’ICI, in quanto la stessa norma precisa che a
dette unità immobiliari continua, comunque, ad essere riconosciuta la detrazione
di base di cui all’art. 8, commi 2 e 3 del D. Lgs. n.
504 del 1992. Ai fini dell’applicazione della disposizione in commento è
sufficiente la semplice appartenenza dell’immobile ad una delle suddette
categorie catastali, a nulla rilevando la sussistenza o meno delle
"Caratteristiche delle abitazioni di lusso" individuate con decreto
del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969.

B) I CITTADINI ITALIANI NON
RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO. La norma ha espressamente individuato gli
immobili a cui deve essere riconosciuta l’esenzione in
discorso e tra questi non sono ricomprese le unità immobiliari possedute dai
cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, per cui si deve ritenere
che detti immobili siano esclusi dal beneficio in questione. Le norme sulle
esenzioni, infatti, hanno natura speciale e derogatoria della norma generale, e
perciò – in base alle disposizioni dell’art. 12 delle preleggi – sono di
stretta interpretazione e non possono, per questo motivo, essere applicate al
di fuori delle ipotesi tipiche e tassative indicate, stante il divieto, da
sempre ribadito dalla Corte di Cassazione (ex pluribus: sentenza n. 10646 del
20 maggio 2005), "non solo di applicazione analogica, ma anche
d’interpretazione estensiva, posto in riferimento alla
legge speciale dall’art. 14 delle disposizioni preliminari al codice
civile" in base al quale le leggi penali e quelle che fanno eccezione a
regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi ed i tempi in
esse considerati. E’ necessario, però, precisare che, a norma dell’art. 1,
comma 4-bis del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, alle unità immobiliari possedute in Italia a
titolo di proprietà o di usufrutto, dai cittadini italiani non residenti nel
territorio dello Stato, continua ad essere riconosciuta la detrazione di base
di cui all’art. 8, comma 2, del D. Lgs. n. 504 del 1992,
a condizione che non risultino locate, come si evince
anche dalla relazione illustrativa al provvedimento in oggetto. Tuttavia, tali
unità immobiliari possono godere dell’esenzione dall’ICI nel caso in cui i
regolamenti comunali, vigenti alla data del 29 maggio 2008, ne abbiano espressamente previsto l’assimilazione
all’abitazione principale.

7. IL RIMBORSO AI COMUNI DEL
MANCATO GETTITO. Il comma 4 dell’art. 1 del D.L. n. 93 del 2008, disciplina il
rimborso del mancato gettito dell’imposta relativa all’esenzione disposta dal
comma 1 della norma in esame e prevede a tal fine uno stanziamento, pari a
1.700 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008. Tale somma si aggiunge a
quella che sarebbe derivata dall’applicazione del
comma 2-bis dell’art. 8 del D. Lgs. n. 504 del 1992,
concernente l’ulteriore detrazione pari all’1,33 per mille della base
imponibile relativa all’abitazione principale. I criteri e le modalità per
l’erogazione del rimborso ai comuni dovranno essere stabiliti, in sede di
Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del D.L. n. 93 del 2008, ed è attribuito al Ministro
dell’interno il compito di attuare tali determinazioni con proprio decreto. Il
comma 5 dell’art. 1 in
esame stabilisce che il Ministero dell’interno provvederà, inoltre, ad erogare
direttamente all’Istituto per la finanza e l’economia locale – IFEL, vale a
dire il soggetto di cui al D. M. 22 novembre 2005, lo 0,8 per mille dei
rimborsi previsti dal comma 4. Tale percentuale, che deve essere calcolata sul
gettito dell’ICI, è quella posta a carico dei soggetti che provvedono alla
riscossione, a norma del comma 5 dell’art. 10 del D.
Lgs. n. 504 del 1992.

8. I RIMBORSI AI CONTRIBUENTI.

I contribuenti che hanno già
provveduto ad effettuare il versamento dell’ICI relativa ad immobili per i quali il D. L. n. 93 del 2008 ha disposto
l’esenzione dal tributo hanno diritto al rimborso dell’importo versato che deve
essere disposto d’ufficio dai comuni, in applicazione dei principi di
affidamento e di buona fede, contenuti nell’art. 10, della legge 27 luglio
2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente. Il contribuente
può, comunque, a norma del comma 164 dell’art. 1 della
legge n. 296 del 2006, presentare l’istanza di rimborso al comune di ubicazione
degli immobili entro cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in
cui è stato accertato il diritto alla restituzione, a meno che il comune non
abbia, ai sensi dell’art. 1, comma 167, della legge n. 296 del 2006,
disciplinato le modalità di compensazione per i tributi di propria competenza.
Lo stesso discorso vale anche per i contribuenti che, attraverso la
compilazione del quadro I del modello 730/2008, hanno
utilizzato il credito IRPEF in compensazione dell’ICI dovuta per l’abitazione
principale.

9. L’IMPATTO DELL’ESENZIONE
SULL’IMPOSTA DI SCOPO

L’esenzione dall’ICI
dell’abitazione principale produce effetti anche in merito all’applicazione
dell’imposta di scopo – ISCOP – per i comuni che l’hanno istituita a norma dei
commi da 145 a
151 dell’art. 1 della legge n. 296 del 2006, per la parziale copertura delle
spese per la realizzazione di opere pubbliche individuate dal regolamento tra
quelle indicate nel comma 149. Dal momento che il
comma 148 del citato art. 1 della legge n. 296 del 2006 stabilisce
espressamente che per la disciplina dell’imposta si applicano le disposizioni
vigenti in materia di ICI, diviene automatica l’esenzione dall’imposta di scopo
per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale.

10. L’ABROGAZIONE DI NORME. I
commi 3 e 6 dell’art. 1 del D. L. n. 93 del 2008, stabiliscono l’abrogazione
delle disposizioni incompatibili con la nuova disciplina esonerativa delle
abitazioni principali, vale a dire:

􀂃 i commi 2-bis e 2-ter
dell’art. 8 del D. Lgs. n. 504 del 1992. Si tratta
delle disposizioni introdotte dalla legge finanziaria per l’anno 2008, relative
all’ulteriore detrazione per l’abitazione principale, che è completamente
assorbita dalla nuova disciplina esonerativa in commento;

􀂃 il comma 4 dell’art. 6
del citato D. Lgs. n. 504 del 1992. Detta norma
prevedeva che "restano ferme le disposizioni dell’articolo 4, comma 1, del
decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 ottobre 1996, n. 556". Le norme richiamate stabilivano che "ai
fini dell’imposta comunale sugli immobili, i comuni possono deliberare, ai
sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 , una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per
mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di
cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l’unità
immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle
locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione
principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari
all’ultimo gettito annuale realizzato". Occorre, innanzitutto, evidenziare
che la disposizione in questione avrebbe comunque perso
significato, indipendentemente dalla sua abrogazione, in funzione della norma
di esenzione per quanto riguarda i primi due casi enucleati e cioè quelli
relativi ai soggetti passivi ed ai soci di cooperative edilizie a proprietà
indivisa, "residenti nel comune, per l’unità immobiliare direttamente
adibita ad abitazione principale". In merito, invece, alle "unità
immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale", si deve
precisare che la norma in esame consentiva ai comuni soltanto di estendere
l’aliquota ridotta a favore dei soggetti ivi indicati, ma non di assimilare
dette unità immobiliari all’abitazione principale. Pertanto, non è possibile
riconoscere a questa specifica fattispecie l’esenzione disposta dall’art. 1 del
D. L. n. 93 del 2008, poiché non si configura un’ipotesi di assimilazione, a
meno che questa non sia stata espressamente prevista dal regolamento comunale,
vigente alla data del 29 maggio 2008.

11. CONSIDERAZIONI SULLA POTESTA’ REGOLAMENTARE DEI COMUNI

E’ necessario precisare che
l’abrogazione dell’art. 6, comma 4, del D. Lgs. n. 504 del 1992, come evidenziato nella relazione
illustrativa al D. L. n. 93 del 2008, non preclude all’ente locale di adottare
aliquote ridotte per le ipotesi residuali di abitazione principale innanzi
illustrate, in quanto tale facoltà rientra, in ogni caso, tra quelle
riconosciutegli in generale dall’art. 52 del D. Lgs. n.
446 del 1997. La lettura sistematica della norma di esonero porta anche a
concludere che gli immobili adibiti ad abitazione principale per i quali è
ancora applicabile l’imposta – come, ad esempio, le abitazioni assimilate a
quelle principali con regolamento la cui vigenza è successiva alla data del 29
maggio 2008, le abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9 – beneficiano della detrazione di base, pari a euro 103,29, stabilita dall’art. 8, comma 2, del D. Lgs. n.
504 del 1992. Invero, il comune può, altresì, continuare ad esercitare le
facoltà riconosciutegli da:

• il comma 3, dell’art. 8, del D.
Lgs. n. 504 del 1992, in base al quale è
possibile elevare l’importo della detrazione fino ad euro 258,23, oppure
ridurre fino al 50% l’imposta dovuta per l’unità immobiliare assimilata;

• il comma 3, dell’art. 58, del
D. Lgs. n. 446 del 1997, che prevede che "la
detrazione di cui all’articolo 8, comma 3" del D. Lgs. n.
504 del 1992, può essere fissata in misura superiore a euro 258,23 e fino a
concorrenza dell’imposta dovuta. In quest’ultimo caso, però, il comune che ha
adottato detta deliberazione non può stabilire un’aliquota superiore a quella
ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione del contribuente.

IL DIRETTORE GENERALE Fabrizio
Carotti