Penale

Tuesday 24 June 2003

Merita le attenuanti – fatto di lieve entità e lucro di speciale tenuità – l’ insegnante che si appropria dei buoni pasto degli studenti. Cassazione – Sezione sesta penale (up) – sentenza 8 maggio-20 giugno 2003, n. 26998

Merita le attenuanti – fatto di lieve entità e lucro di speciale tenuità – linsegnante che si appropria dei buoni pasto degli studenti

Cassazione Sezione sesta penale (up) sentenza 8 maggio-20 giugno 2003, n. 26998

Presidente Sansone relatore Rotundo

Pm Favalli ricorrente Pg c/o Corte dAppello di Torino in proc. XXXXXX

Fatto

Con sentenza in data 19.1.2002 il Tribunale di Torino ha condannato, concesse le attenuanti generiche e ritenuta la continuazione, XXXXXX alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione per i reati di peculato e falso ideologico per essersi appropriata di buoni-pasto e somme di danaro, di cui aveva la disponibilità quale insegnante presso la scuola elementare Gozzano di Rivoli, incaricata della gestione di fatto di tali buoni per gli studenti della propria classe, alterandone i dati e utilizzandoli abusivamente (fatti commessi nel periodo compreso tra linizio dellanno scolastico 90-91 e il 17.1.1996).

Con sentenza in data 9.4.2002, la Corte di appello di Torino, sezione prima penale, in parziale riforma della sentenza di cui sopra, riconosciute le attenuanti di cui agli articoli 62 n. 4 e 323bis Cp, ha rideterminato la pena inflitta a XXXXXX in anni uno di reclusione, concedendo allimputata i doppi benefici di legge.

Avverso questa sentenza della Corte dappello ha proposto per cassazione dal Pg della Repubblica presso la Corte dappello di Torino, chiedendone lannullamento nella parte in cui ha riconosciuto la sussistenza della attenuante di cui allarticolo 323bis Cp e ha applicato minimi aumenti di pena ex articolo 81 cpv Cp.

In particolare, nel ricorso si rileva che laspetto patrimoniale sarebbe già stato considerato dalla corte di appello con la concessione dellattenuante di cui allarticolo 62, n. 4, Cp, sicché la concessione dellattenuante di cui allarticolo 323bis sarebbe stata giustificata nella sentenza censurata «con un argomento quanto mai singolare e del tutto sfornito di qualsiasi collegamento con i costituti processuali», e cioè con il fatto che «limputata avrebbe inteso gli illeciti profitti realizzati con il riciclaggio dei buoni come un giusto compenso per il servizio oggettivamente impegnativo reso a favore della comunità scolastica».

Ad avviso del ricorrente, si tratterebbe di una motivazione che non avrebbe alcun fondamento nella elaborazione giurisprudenziale sullarticolo 323bis Cp e che si porrebbe «in aperta contraddizione con la valutata gravità, durata e progressione crescente nel tempo dei fatti appropriativi commessi al sicuro da idonei controlli e con danno complessivo per il comune rilevante».

Lincongruenza della decisione in punto sanzione si riscontrerebbe altresì nella «assoluta assenza di motivazione in ordine alla intervenuta modifica degli aumenti per la continuazione ridotti ad un totale di un mese a fronte dellelevato numero di peculati e di falsi in atto pubblico per cui vi è stata condanna».

In prossimità della odierna pubblica udienza, sono state depositate, nellinteresse della XXXXXX, note difensive, con le quali si chiede il rigetto del ricorso presentato dal Pg.

Diritto

Il ricorso è infondato.

Contrariamente a quanto osservato dal ricorrente, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, ai fini della ricorrenza dellattenuante di cui allarticolo 323bis Cp, non può aversi riguardo al solo fatto nella sua oggettività, avulso dalla persona del suo autore e quindi sganciato dai motivi di ispirazione soggettiva. Il fatto va invece valutato insieme alle ragioni che lhanno determinato e in ogni caso non ci si può basare sulla mera considerazione delle sole conseguenze patrimoniali dellattività criminosa (sezione sesta, up, 10 luglio 2000, Mucelli).

Facendo applicazione di tali principi, la Corte di merito ha valutato il fatto ascritto alla XXXXXX nella sua globalità e ha rilevato che limputata «agiva in una situazione che non scoraggiava lattività intrapresa», che «i controlli del comune erano totalmente assenti, probabilmente perché ritenuti dispendiosi e perciò antieconomici», che «gli organi scolastici erano indifferenti tanto da conferire incarichi di prestigio allimputata (la difesa ha sottolineato che la stessa aveva lincarico di vicedirettore della scuola) e i genitori degli alunni giuravano sulla correttezza della predetta e del resto non avevano alcun motivo di lamentela, non essendo stati i figli mai depauperati dei buoni pasto».

In considerazione di tutte queste peculiari circostanze, la corte dappello è giunta alla ragionevole e logica conclusione che la «XXXXXX, pur consapevole della illiceità dei profitti conseguiti con il riciclaggio dei buoni, percepiva questi intendendoli come un giusto compenso per il servizio, oggettivamente impegnativo, reso a favore della comunità scolastica». Ed è in tale ottica che correttamente i fatti ascritti allimputata sono stati ritenuti di lievissima entità, con applicazione della attenuante di cui allarticolo 323bis Cp.

Una volta concessa tale attenuante, la corte di merito ha rideterminato equamente la pena, fissandola, tenuto conto della ritenuta lievissima entità del fatto, delle altre attenuanti concesse e della continuazione, in anni uno di reclusione, con valutazione di fatto, sottratta al sindacato di legittimità, in quanto né carente né palesemente contraddittoria.

PQM

Rigetta il ricorso.