Imprese ed Aziende

Tuesday 30 September 2003

Mai pià questione delle quote latte. E’ l’ obbiettivo del nuovo regolamento UE per il settore dei prodotti lattiero-caseari. Regolamento del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, Bruxelles, 23 settembr

Mai più questione delle quote latte. E lobbiettivo del nuovo regolamento UE per il settore dei prodotti lattiero-caseari

Regolamento del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, Bruxelles, 23 settembre 2003

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 856/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, ha introdotto un regime di prelievo supplementare in questo settore, a decorrere dal 2 aprile 1984. Tale regime è stato prorogato diverse volte, in particolare dal regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, e da ultimo, fino al 31 marzo 2008, dal regolamento (CE) n. 1256/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che modifica il regolamento (CEE) n. 3950/92 che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

(2) Per mettere a frutto l’esperienza acquisita in un intento di semplificazione e chiarezza, è opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 3950/92 e sostituirlo riorganizzando e chiarendo le norme vigenti.

(3) Obiettivo principale del regime è ridurre il divario tra l’offerta e la domanda nel mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari e le conseguenti eccedenze strutturali per conseguire un migliore equilibrio del mercato. È pertanto opportuno applicare il regime per altri sette periodi consecutivi di dodici mesi a decorrere dal 1° aprile 2008. Tali periodi andranno ad aggiungersi a quelli già previsti dal regolamento (CEE) n. 3950/92.

(4) È opportuno che sia confermato il metodo adottato nel 1984, che consiste nell’imposizione di un prelievo sui quantitativi di latte raccolti o venduti direttamente che eccedono un limite di garanzia. Detto limite è fissato, per ciascuno degli Stati membri, come un quantitativo globale garantito ad un determinato tenore di riferimento di grassi.

(5) È opportuno che il prelievo sia fissato ad un livello dissuasivo, sia dovuto dagli Stati membri non appena il quantitativo di riferimento nazionale viene superato e sia ripartito dallo Stato membro tra i produttori che hanno contribuito al superamento. Questi ultimi sono debitori verso lo Stato membro del pagamento del loro contributo al prelievo dovuto soltanto per il superamento dei rispettivi quantitativi di riferimento disponibili.

(6) È opportuno che gli Stati membri versino al FEAOG, sezione Garanzia, il prelievo corrispondente al superamento del loro quantitativo di riferimento nazionale, ridotto di un importo forfettario dello 1% onde tener conto dei casi di fallimento o di incapacità definitiva di alcuni produttori di versare il loro contributo al pagamento del prelievo dovuto.

(7) È opportuno che gli Stati membri dispongano di un determinato termine che consenta la ripartizione del prelievo dovuto tra i produttori e il relativo versamento al FEAOG, sezione Garanzia. Se non possono rispettare il termine previsto occorre vigilare affinché il FEAOG, sezione Garanzia, disponga degli importi dovuti deducendoli dai rimborsi mensili agli Stati membri. È pertanto opportuno derogare dalla procedura di cui all’articolo 14 del regolamento (CE) n. 2040/2000 del Consiglio, del 26 dicembre 2000, riguardante la disciplina di bilancio.

(8) Il regolamento (CEE) n. 3950/92 ha operato una distinzione tra consegne e vendite dirette. L’esperienza dimostra che è opportuno semplificare la gestione, limitando le consegne al latte intero, ad esclusione di ogni altro prodotto lattiero-caseario. Le vendite dirette dovrebbero pertanto comprendere le vendite e le cessioni dirette di latte ai consumatori, nonché tutte le vendite e le cessioni di altri prodotti lattiero-caseari.

(9) Ai quantitativi di riferimento individuali per le consegne si dovrebbe applicare un tenore rappresentativo di grassi stabilito con riguardo ai tenori esistenti e modificabili in base a regole da precisare. È opportuno prevedere norme che garantiscano che il divario tra la media ponderata dei tenori rappresentativi individuali e il tenore di riferimento nazionale resti minimo.

(10) È opportuno prevedere una procedura semplificata di ripartizione dei quantitativi di riferimento individuali tra consegne e vendite dirette, prevedendo altresì la comunicazione alla Commissione dei dati necessari per tale ripartizione e per il calcolo del prelievo. La ripartizione dovrebbe basarsi sui quantitativi di riferimento detenuti dai produttori per il periodo di dodici mesi con decorrenza 1º aprile 2003. La somma dei quantitativi attribuiti ai produttori dagli Stati membri non dovrebbe superare i quantitativi di riferimento nazionali. I quantitativi di riferimento nazionali sono fissati per i prossimi undici periodi a decorrere dal 1º aprile 2004 e tengono conto dei diversi elementi del regime precedente.

(11) Occorre stabilire le condizioni nelle quali si deve tener conto del tenore di grassi nel latte ai fini del computo definitivo dei quantitativi consegnati. È opportuno sottolineare che in nessun caso una correzione individuale verso il basso del tenore di grassi del latte consegnato o la separazione del latte nei suoi diversi componenti possono escludere dal pagamento del prelievo qualsiasi quantitativo di latte che ecceda il quantitativo globale garantito in uno Stato membro. Considerata l’esiguità dei quantitativi in questione, non è necessario tener conto del tenore di grassi per le vendite dirette.

(12) Per garantire il funzionamento efficace del regime, è opportuno stabilire che gli acquirenti, che risultano i più idonei ad effettuare le operazioni necessarie, riscuotano il contributo al prelievo dovuto dai produttori e dare loro i mezzi per assicurarne la riscossione. D’altra parte l’importo riscosso che eccede il prelievo dovuto dagli Stati membri andrebbe destinato al finanziamento di programmi nazionali di ristrutturazione e/o rimborsato ai produttori che rientrano in determinate categorie o confrontati ad una situazione eccezionale. Tuttavia, qualora risulti che non è dovuto alcun prelievo da parte dello Stato membro, gli anticipi eventualmente riscossi sono rimborsati.

(13) Dall’esperienza acquisita è emerso che l’applicazione del presente regime presuppone l’esistenza di una riserva nazionale che consenta, in funzione di criteri obiettivi, ai produttori di ottenere quantitativi supplementari o ai nuovi produttori di iniziare le loro attività e nella quale confluiscano tutti i quantitativi che, indipendentemente dai motivi, non hanno o non hanno più una destinazione individuale. Per consentire agli Stati membri di far fronte a situazioni particolari, determinate secondo criteri obiettivi, è opportuno autorizzarli ad alimentare anche la riserva nazionale, in particolare effettuando una riduzione lineare dell’insieme dei quantitativi di riferimento o trattenute sui trasferimenti definitivi di tali quantitativi.

(14) Allo scopo di mantenere una certa duttilità nella gestione del regime, è opportuno autorizzare gli Stati membri a riassegnare i quantitativi di riferimento inutilizzati alla fine del periodo, a livello nazionale o tra gli acquirenti.

(15) La scarsa utilizzazione dei quantitativi di riferimento da parte dei produttori può impedire uno sviluppo armonioso del settore della produzione lattiera. Per evitare tali inconvenienti gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di decidere che in casi di inattività o di netta sottoutilizzazione nel corso di un lasso di tempo significativo, i quantitativi di riferimento inutilizzati siano versati nella riserva nazionale per essere ridistribuiti ad altri produttori. Si deve tuttavia prevedere il caso di produttori che si trovano temporaneamente nell’incapacità di produrre e che intendono riprendere la produzione.

(16) Negli Stati membri che le hanno autorizzate, le cessioni temporanee di una parte del quantitativo di riferimento individuale hanno consentito un migliore funzionamento del regime. L’attuazione di tale meccanismo non dovrebbe tuttavia ostacolare il proseguimento delle evoluzioni e degli adeguamenti strutturali, né ignorare le conseguenti difficoltà amministrative o consentire ad ex produttori che hanno cessato l’attività di conservare la loro quota al di là del tempo strettamente necessario al trasferimento della quota ad un produttore attivo.

(17) All’atto dell’instaurazione del regime nel 1984, è stato stabilito il principio che il quantitativo di riferimento di un’azienda è trasferito con corrispondente trasferimento di terra all’acquirente, al locatario o all’erede in caso di vendita, locazione o trasmissione per successione dell’azienda. Non sarebbe opportuno modificare tale scelta iniziale. È opportuno tuttavia prevedere che siano applicate, in tutti i casi di trasferimento, le disposizioni nazionali necessarie alla salvaguardia degli interessi legittimi delle parti in mancanza di accordi tra queste ultime.

(18) Per proseguire la ristrutturazione della produzione lattiera e per migliorare l’ambiente, è opportuno prevedere alcune deroghe al principio del collegamento del quantitativo di riferimento all’azienda ed autorizzare gli Stati membri a mantenere la possibilità di attuare programmi nazionali o regionali di ristrutturazione. È opportuno che gli Stati membri possano inoltre organizzare il trasferimento di quantitativi di riferimento in modo diverso dalle transazioni individuali tra produttori.

(19) A seconda dei vari tipi di trasferimenti dei quantitativi di riferimento e in base a criteri obiettivi, è opportuno autorizzare gli Stati membri a prelevare, se del caso, una parte dei quantitativi trasferiti a favore della riserva nazionale.

(20) Lesperienza acquisita con il regime del prelievo supplementare ha mostrato che il trasferimento di quantitativi di riferimento tramite negozi giuridici quali laffitto, che non comportano necessariamente unassegnazione definitiva dei quantitativi di riferimento considerati al beneficiario del trasferimento, può costituire un fattore di costo addizionale per la produzione lattiera e ostacolare il miglioramento delle strutture di produzione. Nellintento di rafforzare il carattere dei quantitativi di riferimento quale mezzo per regolamentare il mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad assegnare i quantitativi di riferimento trasferiti mediante affitto o altri analoghi mezzi giuridici alla riserva nazionale per essere ridistribuiti sulla base di criteri oggettivi, ai produttori attivi, in particolare a coloro che li hanno utilizzati in precedenza. Gli Stati membri dovrebbero inoltre avere il diritto di organizzare il trasferimento di quantitativi di riferimento in modo diverso dalle transazioni individuali tra produttori.

(21) Per evitare un rincaro dei mezzi di produzione o eventuali disparità di trattamento, va sottolineato che sono vietati gli aiuti finanziari pubblici versati all’atto dell’acquisto o del trasferimento di quantitativi di riferimento.

(22) Il prelievo previsto dal presente regolamento è destinato principalmente a regolarizzare e a stabilizzare il mercato dei prodotti lattiero-caseari. È pertanto opportuno destinarne il ricavato al finanziamento delle spese del settore lattiero.

(23) Le misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo 1

Disposizioni generali

Articolo 1

Finalità

1. È istituito, per 11 periodi consecutivi di dodici mesi (in seguito denominati “periodi di dodici mesi”) a decorrere dal 1° aprile 2004, un prelievo (in seguito denominato “il prelievo”) sui quantitativi di latte vaccino o di altri prodotti lattiero-caseari commercializzati nel corso del periodo di dodici mesi in questione che superano i quantitativi di riferimento nazionali stabiliti nell’allegato I [1].

2. Tali quantitativi sono ripartiti tra i produttori a norma dell’articolo 6, operando una distinzione tra consegne e vendite dirette, quali definite all’articolo 5. Il superamento del quantitativo di riferimento nazionale e il prelievo derivante sono stabiliti a livello nazionale in ciascuno Stato membro, ai sensi del capo 3 e separatamente per le consegne e le vendite dirette.

3. I quantitativi di riferimento nazionali di cui all’allegato I sono fissati fatto salvo un eventuale riesame alla luce della situazione generale del mercato e delle condizioni specifiche esistenti in taluni Stati membri.

Articolo 2

Prelievo

Il prelievo è fissato, per 100 kg di latte, a 33,27 EUR per il periodo 2004/2005, a 30,91 EUR per il periodo 2005/2006, a 28,54 EUR per il periodo 2006/2007 e a 27,83 EUR per il periodo 2007/2008 e oltre.

Articolo 3

Versamento del prelievo

1. Gli Stati membri sono debitori verso la Comunità del prelievo risultante dal superamento del quantitativo di riferimento nazionale di cui all’allegato I, stabilito a livello nazionale e separatamente per le consegne e le vendite dirette e lo versano, entro il limite del 99% dell’importo dovuto, al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) anteriormente al 1° ottobre successivo al periodo di dodici mesi in questione.

2. Se il versamento di cui al paragrafo 1 non è stato effettuato entro la data fissata, e previa consultazione del Comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, la Commissione deduce una somma equivalente al prelievo non pagato dagli anticipi mensili sull’imputazione delle spese effettuate dallo Stato membro in questione ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1 e dell’articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune. Prima di prendere la sua decisione la Commissione informa lo Stato membro interessato che comunica il suo parere entro una settimana. Non si applica l’articolo 14 del regolamento (CE) n. 2040/2000.

3. La Commissione definisce le modalità di applicazione del presente articolo secondo la procedura di cui all’articolo 23, paragrafo 2.

Articolo 4

Contributo dei produttori al prelievo dovuto

Il prelievo è interamente ripartito, ai sensi degli articoli 10 e 12, tra i produttori che hanno contribuito a ciascun superamento dei quantitativi di riferimento nazionali di cui all’articolo 1, paragrafo 2.

Fatto salvo l’articolo 10, paragrafo 3, e l’articolo 12, paragrafo 1, i produttori sono debitori verso lo Stato membro del pagamento del contributo al prelievo dovuto, calcolato ai sensi del capo 3, soltanto per il superamento dei rispettivi quantitativi di riferimento disponibili.

Articolo 5

Definizioni

Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

a) “latte”: il prodotto della mungitura di una o più vacche;

b) “altri prodotti lattiero-caseari”: tutti i prodotti lattiero-caseari ad esclusione del latte, in particolare il latte scremato, la crema di latte, il burro, lo iogurt e i formaggi; se del caso questi possono essere convertiti in “equivalente latte” applicando coefficienti da fissare secondo la procedura di cui all’articolo 23, paragrafo 2;

c) “produttore”: l’imprenditore agricolo quale definito all’articolo 2, lettera a) del regolamento (CE) n. &/2003 * ** * del &, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e ai regimi di sostegno per i produttori di alcune coltivazioni, la cui azienda è situata sul territorio geografico di uno Stato membro, che produce e commercializza latte o si accinge a farlo nell’immediato futuro;

d) “azienda”: l’azienda definita all’articolo 2, lettera b) del regolamento (CE) n. …/2003 * ** *;

e) “acquirente”: un’impresa o un’associazione che acquista latte presso il produttore:

– per sottoporlo ad una o più operazioni di raccolta, di imballaggio, di magazzinaggio, di refrigerazione o di trasformazione, compreso il lavoro su ordinazione;

– per cederlo a una o più imprese dedite al trattamento o alla trasformazione del latte o di altri prodotti lattiero-caseari.

Tuttavia, si considera come acquirente un’associazione di acquirenti operanti in una stessa zona geografica, la quale effettui per conto dei propri aderenti le operazioni di gestione amministrativa e contabile necessarie al pagamento del prelievo. Ai fini dell’applicazione della prima frase del presente comma, la Grecia è considerata un’unica zona geografica e può assimilare un ente pubblico all’associazione di acquirenti summenzionata;

f) “consegna”: qualsiasi consegna di latte, ad esclusione di ogni altro prodotto lattiero-caseario, da parte di un produttore ad un acquirente, indipendentemente dal fatto che al trasporto provveda il produttore, l’acquirente, l’impresa dedita al trattamento o alla trasformazione di tali prodotti, o un terzo;

g) “vendita diretta”: qualsiasi vendita o cessione di latte, da parte di un produttore, direttamente al consumatore, nonché qualsiasi vendita o cessione, da parte di un produttore, di altri prodotti lattiero-caseari. La Commissione può, secondo la procedura di cui all’articolo 23, paragrafo 2, e nel rispetto della definizione di “consegna” di cui alla lettera f) del presente articolo, adattare la definizione di “vendita diretta” al fine di garantire in particolare che nessun quantitativo di latte o di altri prodotti lattiero-caseari commercializzati sia escluso dal regime di prelievo;

h) “commercializzazione”: consegna di latte o vendita diretta di latte o di altri prodotti lattiero-caseari;

i) “quantitativi di riferimento nazionali”: i quantitativi di riferimento fissati per ciascuno Stato membro di cui all’allegato I;

j) “quantitativi di riferimento individuali”: i quantitativi di riferimento del produttore alla data del 1° aprile di un qualsiasi periodo di dodici mesi.

k) “quantitativi di riferimento disponibili”: i quantitativi a disposizione del produttore al 31 marzo del periodo di dodici mesi per il quale il prelievo è calcolato, tenuto conto dei trasferimenti, delle cessioni, delle conversioni e delle riassegnazioni temporanee previsti dal presente regolamento e intervenuti nel corso di tale periodo di dodici mesi.

Capo 2

Assegnazione dei quantitativi di riferimento

Articolo 6

Quantitativi di riferimento individuali

1. Anteriormente al 1° giugno 2004 gli Stati membri stabiliscono i quantitativi di riferimento individuali dei produttori in base al quantitativo o ai quantitativi di riferimento individuali, attribuiti in base all’articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3950/92 per il periodo di dodici mesi che inizia il 1° aprile 2003.

2. I produttori possono disporre di uno o due quantitativi di riferimento individuali, rispettivamente per le consegne e per le vendite dirette. La conversione tra i quantitativi di riferimento di un produttore può essere effettuata soltanto dall’autorità competente dello Stato membro, su richiesta debitamente giustificata del produttore.

3. Qualora un produttore disponga di due quantitativi di riferimento, il calcolo del suo contributo al prelievo eventualmente dovuto è effettuato separatamente per ciascun quantitativo.

4. La parte del quantitativo di riferimento nazionale della Finlandia destinata alla consegne di cui all’articolo 1 può essere aumentata secondo la procedura di cui all’articolo 23, paragrafo 2, per compensare i produttori “SLOM” finlandesi fino ad un massimo di 200.000 tonnellate. Tale riserva, da assegnare conformemente alla normativa comunitaria, è utilizzata esclusivamente per i produttori il cui diritto a riprendere la produzione fosse compromesso in conseguenza dell’adesione.

5. Se del caso i quantitativi individuali di riferimento sono adattati, per ciascuno dei periodi di dodici mesi di cui trattasi, in modo che, per ciascuno Stato membro, la somma dei quantitativi di riferimento individuali per le consegne e quella per le vendite dirette non superi la parte corrispondente del quantitativo di riferimento nazionale adattata a norma dell’articolo 8, tenuto conto delle eventuali riduzioni imposte per alimentare la riserva nazionale di cui all’articolo 14.

Articolo 7

Attribuzione di quantitativi provenienti dalla riserva nazionale

Gli Stati membri stabiliscono le norme necessarie per l’assegnazione ai produttori di una parte o della totalità dei quantitativi provenienti dalla riserva nazionale di cui all’articolo 14, in base a criteri oggettivi comunicati alla Commissione.

Capo 3

Calcolo del prelievo

Articolo 8

Gestione dei quantitativi di riferimento

1. Secondo la procedura di cui all’articolo 23, paragrafo 2, la Commissione adatta per ciascuno Stato membro e per ciascun periodo, entro la fine del periodo in questione, la ripartizione tra “consegne” e “vendite dirette” dei quantitativi di riferimento nazionali, tenuto conto delle conversioni richieste dai produttori tra i quantitativi di riferimento individuali per le consegne e per le vendite dirette.

2. Gli Stati membri trasmettono ogni anno alla Commissione, entro date e in base a modalità da stabilirsi seconda la procedura di cui all’articolo 23, paragrafo 2, i dati necessari per:

a) l’adattamento di cui al paragrafo 1;

b) il calcolo del prelievo che lo Stato membro deve pagare.

Articolo 9

Tenore di grassi

1. A ciascun produttore che ha un quantitativo di riferimento individuale per le consegne è assegnato un tenore di riferimento di grassi.

2. Per i quantitativi di riferimento attribuiti ai produttori al 31 marzo 2004 a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, il tenore di cui al paragrafo 1 del presente articolo è pari al tenore di riferimento di detto quantitativo a tale data.

3. Tale tenore è modificato all’atto delle conversioni di cui all’articolo 6, paragrafo 2 e in caso di acquisto o di trasferimento di quantitativi di riferimento o di cessioni temporanee in base a norme da stabilirsi secondo la procedura di cui all’articolo 23, paragrafo 2.

4. Per i nuovi produttori che hanno un quantitativo di riferimento individuale per le consegne risultante totalmente dalla riserva nazionale, il tenore è fissato in base a norme da stabilirsi secondo la procedura di cui all’articolo 23, paragrafo 2.

5. Il tenore di riferimento individuale di cui al paragrafo 1 è adeguato, se del caso, all’entrata in vigore del presente regolamento e successivamente all’inizio del periodo di dodici mesi di cui trattasi, ogniqualvolta ciò sia necessario, in modo che, per ciascuno Stato membro, la media ponderata del suddetto tenore non superi di più di 0,1 g/kg il tenore di riferimento di grassi di cui all’allegato II [2].

Articolo 10

Prelievo sulle consegne

1. Per stabilire il computo finale del prelievo, i quantitativi consegnati da ciascun produttore sono aumentati o ridotti per tener conto delle eventuali differenze tra il tenore effettivo di grassi e il tenore di riferimento, applicando coefficienti e condizioni da stabilirsi secondo la procedura di cui all’articolo 23, paragrafo 2.

2. Se la somma a livello nazionale delle consegne adeguate a norma del paragrafo 1 è inferiore alle consegne effettive, il prelievo è calcolato sulle consegne effettive. In questo caso gli adeguamenti verso il basso sono ridotti proporzionalmente in modo da far coincidere la somma delle consegne adeguate con le consegne effettive. Se la somma delle consegne adeguate a norma del paragrafo 1 è superiore alle consegne effettive, il prelievo è calcolato sulle consegne adeguate.

3. A seconda della decisione dello Stato membro, il contributo dei produttori al pagamento del prelievo dovuto è stabilito, previa riassegnazione o meno della parte inutilizzata del quantitativo di riferimento nazionale destinato alle consegne, proporzionalmente ai quantitativi di riferimento individuali a disposizione di ciascun produttore o secondo criteri obiettivi che devono essere fissati dagli Stati membri,

a) a livello nazionale in base al superamento del quantitativo di riferimento a disposizione di ciascun produttore;

b) oppure in un primo tempo a livello dell’acquirente e successivamente, se del caso, a livello nazionale.

Articolo 11

Ruolo degli acquirenti

1. Gli acquirenti sono responsabili della riscossione presso i produttori dei contributi da essi dovuti a titolo del prelievo e versano all’organismo competente dello Stato membro, prima di una data e in base a modalità da stabilirsi secondo la procedura di cui all’articolo 23, paragrafo 2, l’importo di tali contributi che trattengono sul prezzo del latte pagato ai produttori responsabili del superamento o che, in mancanza, riscuotono con ogni mezzo appropriato.

2. Se un acquirente si sostituisce in tutto o in parte a uno o più acquirenti, i quantitativi di riferimento di cui dispongono i produttori sono presi in considerazione per il completamento del periodo di dodici mesi in corso, previa detrazione dei quantitativi già consegnati e tenuto conto del loro tenore di grassi. Le stesse disposizioni si applicano in caso di passaggio di un produttore da un acquirente ad un altro.

3. Qualora nel periodo di riferimento i quantitativi consegnati da un produttore superino il quantitativo di riferimento di cui dispone, lo Stato membro può decidere che l’acquirente trattenga a titolo di anticipo sul contributo del produttore al prelievo, secondo modalità determinate dallo Stato membro, una parte del prezzo del latte su ogni consegna di tale produttore che supera il quantitativo di riferimento di cui dispone per le consegne. Lo Stato membro può prevedere disposizioni specifiche che consentano agli acquirenti di trattenere tale anticipo qualora i produttori consegnino a più acquirenti.

Articolo 12

Prelievo sulle vendite dirette

1. In caso di vendite dirette il contributo di ciascun produttore al pagamento del prelievo è stabilito con decisione dello Stato membro, previa riassegnazione o meno della parte inutilizzata del quantitativo di riferimento nazionale destinato alle vendite dirette, al livello territoriale appropriato o a livello nazionale.

2. Gli Stati membri stabiliscono la base per il calcolo del contributo del produttore al prelievo dovuto sul quantitativo totale di latte venduto o ceduto o utilizzato per fabbricare i prodotti lattiero-caseari venduti o ceduti, applicando criteri fissati secondo la procedura di cui all’articolo 23, paragrafo 2.

3. Nessuna correzione connessa ai grassi è presa in considerazione per stabilire il computo finale del prelievo.

4. Le modalità e la data di pagamento del prelievo all’organismo competente dello Stato membro sono fissate secondo la procedura di cui all’articolo 23, paragrafo 2.

Capo 4

Gestione del prelievo

Articolo 13

Importi pagati in eccesso o non pagati

1. Qualora, per le consegne o le vendite dirette, il prelievo sia dovuto e il contributo riscosso dai produttori sia superiore al prelievo, gli Stati membri possono:

a) destinare in tutto o in parte l’eccedenza riscossa al finanziamento delle misure di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera a), e/o

b) ridistribuirlo in tutto o in parte ai produttori che rientrano in categorie prioritarie stabilite dallo Stato membro in base a criteri obiettivi e a un termine da determinarsi secondo la procedura di cui all’articolo 23, paragrafo 2, o che sono confrontati ad una situazione eccezionale risultante da una disposizione nazionale non avente alcun nesso con il presente regime.

2. Qualora il prelievo non sia dovuto, gli anticipi eventualmente riscossi dall’acquirente o dallo Stato membro sono rimborsati entro la fine del periodo di dodici mesi successivo.

3. Se l’acquirente non ha rispettato l’obbligo di riscuotere il contributo dei prodotti al prelievo a norma dell’articolo 11, lo Stato membro può riscuotere direttamente dal produttore gli importi non pagati, fatte salve le sanzioni che può applicare all’acquirente inadempiente.

4. Se il termine di pagamento non è rispettato dal produttore o dall’acquirente, a seconda dei casi, gli interessi di mora da determinarsi secondo la procedura di cui all’articolo 23, paragrafo 2, devono essere versati allo Stato membro.

Articolo 14

Riserva nazionale

1. All’interno dei quantitativi fissati nell’allegato I, ciascuno Stato membro istituisce una riserva nazionale, in particolare ai fini delle assegnazioni di cui all’articolo 7. Questa riserva è alimentata, a seconda dei casi, riprendendo i quantitativi di cui all’articolo 15, effettuando una trattenuta sui trasferimenti di cui all’articolo 19 oppure effettuando una riduzione lineare dell’insieme dei quantitativi di riferimento individuali. Tali quantitativi conservano la loro destinazione iniziale: “consegne” o “vendite dirette”.

2. Gli eventuali quantitativi di riferimento supplementari assegnati ad uno Stato membro sono versati automaticamente nella riserva nazionale e ripartiti tra “consegne” e “vendite dirette” a seconda delle necessità prevedibili.

3. I quantitativi che rientrano nella riserva nazionale non hanno un tenore di riferimento di grassi.

Articolo 15

Casi di inattività

1. Se una persona fisica o giuridica che detiene quantitativi individuali di riferimento non soddisfa più i criteri di cui all’articolo 5, lettera c), nell’arco di un periodo di dodici mesi, tali quantitativi sono riversati nella riserva nazionale entro il 1° aprile dell’anno civile successivo, tranne se essa diventa nuovamente “produttore”, entro tale data, ai sensi dell’articolo 5, lettera c).

Se la persona fisica o giuridica diventa nuovamente “produttore” entro la fine del secondo periodo di dodici mesi successivo al ritiro, il quantitativo individuale di riferimento ritirato è restituito, in tutto o in parte, entro il 1° aprile successivo alla data della richiesta.

2. Se per un periodo di almeno dodici mesi un produttore non commercializza un quantitativo pari almeno al 70 % del suo quantitativo di riferimento individuale, lo Stato membro può decidere se e a quali condizioni il quantitativo di riferimento inutilizzato è riversato in tutto o in parte nella riserva nazionale.

Lo Stato membro stabilisce le condizioni alle quali un quantitativo di riferimento è riassegnato al produttore interessato qualora ripristini la commercializzazione.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano in caso di forza maggiore o in casi debitamente giustificati che compromettono temporaneamente la capacità produttiva dei produttori in questione, riconosciuti dalle autorità competenti.

Articolo 16

Cessioni temporanee

1. Entro la fine di ciascun periodo di dodici mesi gli Stati membri autorizzano, per il periodo di cui trattasi, cessioni temporanee di una parte del quantitativo di riferimento individuale che non sarà utilizzato dal produttore che ne dispone. Gli Stati membri possono disciplinare le operazioni di cessione in funzione delle categorie di produttori o delle strutture della produzione lattiera, limitarle al livello dell’acquirente o all’interno delle regioni, autorizzare la cessione totale nei casi di cui all’articolo 15, paragrafo 3 e determinare in che misura il cedente possa rinnovare le operazioni di cessione.

2. Ciascuno Stato membro può decidere di non applicare il paragrafo 1 sulla base di uno o di entrambi i seguenti criteri:

a) la necessità di facilitare le evoluzioni e gli adeguamenti strutturali;

b) imperative esigenze amministrative.

Articolo 17

Trasferimenti di quantitativi di riferimento con corrispondente trasferimento di terre

1. Il quantitativo di riferimento individuale è trasferito con l’azienda ai produttori che la riprendono, in caso di vendita, locazione, trasmissione per successione effettiva o anticipata o qualsiasi altro trasferimento che produca effetti giuridici analoghi per i produttori secondo modalità che gli Stati membri definiscono tenendo conto delle superfici utilizzate per la produzione lattiera o di altri criteri oggettivi e, eventualmente, di un accordo tra le parti. La parte del quantitativo di riferimento eventualmente non trasferita con l’azienda è aggiunta alla riserva nazionale.

2. Se i quantitativi di riferimento sono stati o sono trasferiti a norma del paragrafo 1 in caso di affitto o altri casi aventi effetti giuridici analoghi, gli Stati membri possono decidere, in base a criteri obiettivi e affinché i quantitativi di riferimento siano attribuiti esclusivamente ai produttori, che i quantitativi di riferimento di cui trattasi non siano trasferiti con l’azienda. 3. In caso di trasferimento di terre alle autorità pubbliche e/o per motivi di pubblica utilità o allorché il trasferimento è effettuato a fini non agricoli, gli Stati membri prevedono che siano applicate le disposizioni necessarie alla salvaguardia degli interessi legittimi delle parti e in particolare che il produttore uscente sia in grado, se vuole farlo, di continuare la produzione lattiera.

4. Qualora non vi sia accordo tra le parti, nel caso di affitti rurali che scadono e non sono rinnovabili a condizioni analoghe, o in situazioni che abbiano analoghi effetti giuridici, i quantitativi di riferimento individuali di cui trattasi sono trasferiti tutti o in parte ai produttori che li riprendono, secondo le disposizioni che gli Stati membri hanno adottato o adotteranno, tenendo conto degli interessi legittimi delle parti.

Articolo 18

Misure specifiche di trasferimento

1. Per portare a termine la ristrutturazione della produzione lattiera o per migliorare l’ambiente, gli Stati membri possono, secondo modalità che essi definiscono tenendo conto degli interessi legittimi delle parti:

a) accordare ai produttori che si impegnano ad abbandonare definitivamente una parte o la totalità della loro produzione lattiera un’indennità, versata in una o più rate annuali, e alimentare la riserva nazionale con i quantitativi di riferimento individuali così liberati;

b) stabilire, in base a criteri obiettivi, le condizioni alle quali i produttori possono ottenere, all’inizio di un periodo di dodici mesi, dietro preventivo pagamento, la riassegnazione, da parte dell’autorità competente o dell’organismo da essa designato, di quantitativi di riferimento individuali liberati definitivamente alla fine del precedente periodo di dodici mesi da altri produttori dietro versamento, in una o più rate annuali, di un’indennità pari al pagamento anzidetto;

c) centralizzare e controllare i trasferimenti di quantitativi di riferimento senza corrispondente trasferimento di terre;

d) prevedere, nel caso di un trasferimento di terre destinato a migliorare l’ambiente, la messa a disposizione del produttore uscente, se intende proseguire la produzione lattiera, del quantitativo individuale di riferimento;

e) determinare, in base a criteri obiettivi, le regioni e le zone di raccolta all’interno delle quali sono autorizzati, allo scopo di migliorare la struttura della produzione lattiera, i trasferimenti definitivi di quantitativi di riferimento senza corrispondente trasferimento di terre;

f) autorizzare, dietro richiesta del produttore all’autorità competente o all’organismo da essa designato, allo scopo di migliorare la struttura della produzione lattiera a livello dell’impresa o di consentire l’estensivizzazione della produzione, il trasferimento definitivo di quantitativi di riferimento senza corrispondente trasferimento di terre o viceversa.

2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 possono essere applicate a livello nazionale, al livello territoriale appropriato o nelle zone di raccolta specificate.

Articolo 19

Trattenute sui trasferimenti

1. Nel caso dei trasferimenti di cui agli articoli 17 e 18, gli Stati membri possono trattenere per riversarla nella riserva nazionale una parte del quantitativo dei riferimento individuale in base ai criteri obiettivi.

2. Se i quantitativi di riferimento sono stati o sono trasferiti ai sensi degli articoli 17 e 18 con o senza corrispondente trasferimento di terre in caso di affitto o altri casi aventi effetti giuridici analoghi, gli Stati membri possono decidere, in base a criteri obiettivi e affinché i quantitativi di riferimento siano attribuiti esclusivamente ai produttori, che i quantitativi di riferimento di cui trattasi siano, in tutto o in parte, versati nella riserva nazionale definendone le condizioni.

Articolo 20

Aiuti per l’acquisizione di quantitativi di riferimento

La cessione, il trasferimento o l’assegnazione di quantitativi di riferimento a norma del presente regolamento non possono beneficiare di alcun sostegno finanziario da parte delle autorità pubbliche direttamente connesso all’acquisizione di quote.

Articolo 21

Riconoscimento

La qualifica di acquirente è subordinata al riconoscimento preliminare da parte dello Stato membro in base a criteri da stabilirsi secondo la procedura di cui all’articolo 23, paragrafo 2. Le condizioni che il produttore deve soddisfare e i dati che esso deve fornire in caso di vendita diretta sono fissati in secondo la procedura di cui all’articolo 23, paragrafo 2.

Capo 5

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 22

Destinazione del prelievo

Il prelievo è considerato parte degli interventi intesi a regolarizzare i mercati agricoli ed è destinato al finanziamento delle spese del settore lattiero-caseario.

Articolo 23

Comitato di gestione

1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per il latte ed i prodotti lattiero-caseari istituito dall’articolo 41 del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, in seguito denominato: “comitato”.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 24

Modalità di applicazione

Le misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 23, paragrafo 2.

Articolo 25

Abrogazione

Il regolamento (CEE) n. 3950/92 è abrogato a decorrere dal 1° aprile 2004.

Articolo 26

Misure transitorie

Eventuali misure transitorie per agevolare l’applicazione delle modifiche di cui al presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 23, paragrafo 2.

Articolo 27

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° aprile 2004, ad eccezione degli articoli 6 e 24 che si applicano a decorrere dalla data dell’entrata in vigore del presente regolamento. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.