Ambiente

Monday 19 January 2004

Lo Stato tutela l’ architettura rurale con una nuova legge. LEGGE 24 dicembre 2003, n.378

Lo Stato tutela l’architettura rurale con una nuova legge

LEGGE 24 dicembre 2003, n.378

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell’architettura rurale. (GU n. 13 del 17-1-2004)

La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno

approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge:

                               Art. 1.

                             (Finalita)

1.  La  presente  legge ha lo scopo di salvaguardare e valorizzare le

tipologie   di  architettura  rurale,  quali  insediamenti  agricoli,

edifici  o  fabbricati  rurali,  presenti  sul  territorio nazionale,

realizzati  tra  il  XIII  ed  il  XIX  secolo  e  che  costituiscono

testimonianza dell’economia rurale tradizionale.

2.  Ai  fini  dei  benefici previsti dalla presente legge, le diverse

tipologie  di  architettura  rurale  di  cui al comma 1, presenti sul

territorio nazionale, sono individuate, con decreto avente natura non

regolamentare  del  Ministro  per i beni e le attivita’ culturali, di

concerto  con  i  Ministri  delle  politiche  agricole  e forestali e

dell’ambiente  e  della  tutela  del  territorio,  su  proposta delle

regioni interessate, previa intesa in sede di Conferenza unificata di

cui  all’articolo  8  del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Con   il   medesimo   decreto   sono   definiti  altresi’  i  criteri

tecnico-scientifici  per  la  realizzazione  degli  interventi di cui

all’articolo  2,  comma  1,  lettera  a),  con  riferimento  anche  a

modalita’   e   tecniche   costruttive   coerenti   con   i  principi

dell’architettura bioecologica.

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          Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e’ stato redatto

          dall’amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi

          dell’art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni

          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull’emanazione  dei

          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle

          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,

          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo

          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge

          alle  quali  e’  operato  il  rinvio.  Restano invariati il

          valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

          Nota all’art. 1, comma 2:

              –  Il  testo  dell’art.  8  del  decreto legislativo 28

          agosto  1997,  n.  281  (Definizione  ed  ampliamento delle

          attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra

          lo  Stato,  le  regioni  e le province autonome di Trento e

          Bolzano  ed  unificazione,  per  le materie ed i compiti di

          interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei

          comuni,   con   la  Conferenza  Stato-citta’  ed  autonomie

          locali), e’ il seguente:

              «Art.  8 (Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali e

          Conferenza  unificata).  – 1. La Conferenza Stato-citta’ ed

          autonomie  locali  e’ unificata per le materie ed i compiti

          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei

          comuni    e  delle  comunita’  montane,  con  la  Conferenza

          Stato-regioni.

              2.  La  Conferenza  Stato-citta’ ed autonomie locali e’

          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per

          sua  delega,  dal  Ministro dell’interno o dal Ministro per

          gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi’ il Ministro

          del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,

          il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,

          il  Ministro della sanita’, il presidente dell’Associazione

          nazionale   dei  comuni  d’Italia  –  ANCI,  il  presidente

          dell’Unione  province  d’Italia  –  UPI  ed  il  presidente

          dell’Unione  nazionale  comuni, comunita’ ed enti montani –

          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati

          dall’ANCI e sei presidenti di provincia designati dall’UPI.

          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall’ANCI  cinque

          rappresentano  le  citta’   individuate  dall’art.  17 della

          legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere

          invitati  altri  membri del Governo, nonche’ rappresentanti

          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

              3.   La  Conferenza  Stato-citta’ ed autonomie locali e’

          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi

          il  presidente ne ravvisi la necessita’ o qualora ne faccia

          richiesta il presidente dell’ANCI, dell’UPI o dell’UNCEM.

              4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1 e’

          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le

          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei

          Ministri  o,  su  sua  delega,   dal Ministro per gli affari

          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e’  conferito,  dal

          Ministro dell’interno.».

                               Art. 2.

                          (Programmazione)

1.  Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e di Bolzano,

nell’ambito    delle   proprie   competenze   di   pianificazione   e

programmazione   territoriale,   possono   individuare,   sentita  la

competente  Soprintendenza  per  i beni e le attivita’ culturali, gli

insediamenti di architettura rurale, secondo le tipologie definite ai

sensi  dell’articolo  1,  presenti  nel  proprio territorio e possono

provvedere  al  recupero, alla riqualificazione e alla valorizzazione

delle  loro  caratteristiche costruttive, storiche, architettoniche e

ambientali,   anche   attraverso   la   predisposizione  di  appositi

programmi,  di  norma  triennali,  redatti  sulla  base  dei seguenti

criteri e principi direttivi:

a)  definizione degli interventi necessari per la conservazione degli

elementi    tradizionali    e    delle    caratteristiche   storiche,

architettoniche  e  ambientali  degli  insediamenti  agricoli,  degli

edifici  o dei fabbricati rurali tradizionali, di cui all’articolo 1,

al  fine  di  assicurarne  il risanamento conservativo ed il recupero

funzionale,  compatibilmente  con  le  esigenze  di  ristrutturazione

tecnologica delle aziende agricole;

b)  previsione  di incentivi volti alla conservazione dell’originaria

destinazione d’uso degli insediamenti, degli edifici o dei fabbricati

rurali,  alla  tutela  delle  aree  circostanti, dei tipi e metodi di

coltivazione    tradizionali,   e   all’insediamento   di   attivita’

compatibili con le tradizioni culturali tipiche.

2.  I  programmi  di  cui  al  comma 1 devono altresi’ individuare le

modalita’ di approvazione dei singoli interventi e dei relativi piani

finanziari  e  definire  le  forme  di verifica sull’attuazione degli

interventi  stessi  e  sull’utilizzo  delle  risorse del Fondo di cui

all’articolo 3.

3.  L’approvazione  dei  programmi  di  cui  al comma 1 e’ condizione

necessaria  per  accedere  al  riparto delle risorse del Fondo di cui

all’articolo  3. 4. Ai fini dell’approvazione dei programmi di cui al

comma  1, e della ripartizione delle relative risorse finanziarie, le

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono le

forme  di  concertazione  con  gli  enti locali interessati e tengono

conto  del  parere  preventivo dei Ministri per i beni e le attivita’

culturali,  dell’ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e delle

politiche agricole e forestali.

                               Art. 3.

(Fondo  nazionale per la tutela e la valorizzazione dell’architettura

                               rurale)

1.  Al  fine  di  contribuire  all’attuazione  dei  programmi  di cui

all’articolo  2, presso il Ministero dell’economia e delle finanze e’

istituito  il  Fondo  nazionale  per  la  tutela  e la valorizzazione

dell’architettura rurale.

2.  Le  risorse assegnate annualmente al Fondo di cui al comma 1 sono

ripartite  tra  le  regioni  e  le  province  autonome di Trento e di

Bolzano  dal Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in

sede  di  Conferenza  unificata  di  cui  all’articolo  8 del decreto

legislativo  28 agosto 1997, n. 281, proporzionalmente alle richieste

di finanziamento relative agli interventi effettivamente approvati da

ciascuna  regione e provincia autonoma e anche in rapporto alla quota

di  risorse  messe  a  disposizione  dalle singole regioni e province

autonome  medesime. 3. Con decreto del Ministro dell’economia e delle

finanze,  di concerto con i Ministri dell’ambiente e della tutela del

territorio,  per  i  beni  e le attivita’ culturali e delle politiche

agricole  e  forestali, previa intesa in sede di Conferenza unificata

di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,

sono stabilite le modalita’ per il riparto delle risorse assegnate al

Fondo di cui al comma 1, in attuazione dei criteri di cui al comma 2.

4.  Per  gli anni 2003, 2004 e 2005, la dotazione del Fondo di cui al

comma  1  e’  determinata  in  8  milioni  di euro annui. A decorrere

dall’anno  2006,  al  finanziamento  del  Fondo  si provvede ai sensi

dell’articolo  11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n.

468, e successive modificazioni.

——————————————————————————–

          Nota all’art. 3, comma 2:

              –  Per  il  testo  dell’art.  8 del decreto legislativo

          28 agosto 1997, n. 281, vedi nota all’art. 1, comma 2.

          Nota all’art. 3, comma 3:

              –  Per  il  testo  dell’art.  8 del decreto legislativo

          28 agosto 1997, n. 281, vedi nota all’art. 1, comma 2.

          Nota all’art. 3, comma 4:

              –  Il  testo  della lettera f) del comma 3 dell’art. 11

          della  legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme

          di   contabilita’   generale  dello  Stato  in  materia  di

          bilancio), come da ultimo modificato dall’art. 2, comma 16,

          della legge 25 giugno 1999, n. 208 (Disposizioni in materia

          finanziaria e contabile), e’ il seguente:

              «3.  La  legge  finanziaria non puo’ contenere norme di

          delega  o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.

          Essa   contiene  esclusivamente  norme  tese  a  realizzare

          effetti   finanziari   con   decorrenza   dal   primo  anno

          considerato nel bilancio pluriennale e in particolare.

              a)-e) omissis;

              f)  gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per

          il  rifinanziamento,  per  non  piu’  di  un anno, di norme

          vigenti  classificate  tra le spese in conto capitale e per

          le   quali   nell’ultimo   esercizio   sia   previsto   uno

          stanziamento di competenza, nonche’ per il rifinanziamento,

          qualora  la  legge  lo  preveda,  per uno o piu’ degli anni

          considerati  dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che

          prevedono interventi di sostegno dell’economia classificati

          tra le spese in conto capitale;

              g) (i-quater) omissis.».

                               Art. 4.

(Fondo  nazionale per la tutela e la valorizzazione dell’architettura

                               rurale)

1.  Al  fine  di  contribuire  all’attuazione  dei  programmi  di cui

all’articolo  2, presso il Ministero dell’economia e delle finanze e’

istituito  il  Fondo  nazionale  per  la  tutela  e la valorizzazione

dell’architettura rurale.

2.  Le  risorse assegnate annualmente al Fondo di cui al comma 1 sono

ripartite  tra  le  regioni  e  le  province  autonome di Trento e di

Bolzano  dal Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in

sede  di  Conferenza  unificata  di  cui  all’articolo  8 del decreto

legislativo  28 agosto 1997, n. 281, proporzionalmente alle richieste

di finanziamento relative agli interventi effettivamente approvati da

ciascuna  regione e provincia autonoma e anche in rapporto alla quota

di  risorse  messe  a  disposizione  dalle singole regioni e province

autonome  medesime. 3. Con decreto del Ministro dell’economia e delle

finanze,  di concerto con i Ministri dell’ambiente e della tutela del

territorio,  per  i  beni  e le attivita’ culturali e delle politiche

agricole   e  forestali, previa intesa in sede di Conferenza unificata

di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,

sono stabilite le modalita’ per il riparto delle risorse assegnate al

Fondo di cui al comma 1, in attuazione dei criteri di cui al comma 2.

4.  Per  gli anni 2003, 2004 e 2005, la dotazione del Fondo di cui al

comma  1  e’  determinata  in  8  milioni  di euro annui. A decorrere

dall’anno  2006,  al  finanziamento  del  Fondo  si provvede ai sensi

dell’articolo  11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n.

468, e successive modificazioni.

——————————————————————————–

          Nota all’art. 3, comma 2:

              –  Per  il  testo  dell’art.  8 del decreto legislativo

          28 agosto 1997, n. 281, vedi nota all’art. 1, comma 2.

          Nota all’art. 3, comma 3:

              –  Per  il  testo  dell’art.  8 del decreto legislativo

          28 agosto 1997, n. 281, vedi nota all’art. 1, comma 2.

          Nota all’art. 3, comma 4:

              –  Il  testo  della lettera f) del comma 3 dell’art. 11

          della  legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme

          di   contabilita’   generale  dello  Stato  in  materia  di

          bilancio), come da ultimo modificato dall’art. 2, comma 16,

          della legge 25 giugno 1999, n. 208 (Disposizioni in materia

          finanziaria e contabile), e’ il seguente:

              «3.  La  legge  finanziaria non puo’ contenere norme di

          delega  o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.

          Essa   contiene  esclusivamente  norme  tese  a  realizzare

          effetti   finanziari   con   decorrenza   dal   primo  anno

          considerato nel bilancio pluriennale e in particolare.

              a)-e) omissis;

              f)  gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per

          il  rifinanziamento,  per  non  piu’  di  un anno, di norme

          vigenti  classificate  tra le spese in conto capitale e per

          le    quali   nell’ultimo   esercizio   sia   previsto   uno

          stanziamento di competenza, nonche’ per il rifinanziamento,

          qualora  la  legge  lo  preveda,  per uno o piu’ degli anni

          considerati  dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che

          prevedono interventi di sostegno dell’economia classificati

          tra le spese in conto capitale;

              g) (i-quater) omissis.».

                                      Art. 5.

                         (Sponsorizzazioni)

1.  All’attuazione  dei  programmi  di  cui all’articolo 2 concorrono

anche i proventi di sponsorizzazioni, lasciti ed erogazioni liberali,

finalizzati   alla   tutela   e  valorizzazione  delle  tipologie  di

architettura  rurale  ricadenti  sul  territorio  regionale  o  delle

province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano.  I  predetti proventi

integrano  le risorse che le regioni e le province autonome di Trento

e  di Bolzano decidono di riservare alla tutela e alla valorizzazione

delle tipologie di architettura rurale.

                                    Art. 6.

                      (Disposizioni finanziarie)

1.  All’onere derivante dall’articolo 3, comma 4, pari a 8 milioni di

euro  per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede mediante

corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del

bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unita’ previsionale di

base di conto capitale “Fondo speciale” dello stato di previsione del

Ministero  dell’economia  e delle finanze per l’anno 2003, allo scopo

parzialmente  utilizzando, quanto a 1.500.000 euro per ciascuno degli

anni  2003, 2004 e 2005, l’accantonamento relativo al Ministero delle

politiche  agricole  e  forestali,  e  quanto  a  6.500.000  euro per

ciascuno  degli  anni 2003, 2004 e 2005, l’accantonamento relativo al

Ministero per i beni e le attivita’ culturali.

2.  Il  Ministro  dell’economia  e  delle  finanze  e’ autorizzato ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

osservare come legge dello Stato.

      Data a Roma, addi’ 24 dicembre 2003

                               CIAMPI

                               Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio

                              dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

                              LAVORI PREPARATORI

          Camera dei deputati (atto n. 1087):

              Presentato dai deputati de Ghislanzoni Cardoli e Armani

          il 27 giugno 2001.

              Assegnato  alla  VIII  commissione (Territorio e lavori

          pubblici),  in  sede  referente,  il  18 ottobre  2001, con

          pareri delle commissioni I, V, VI, VII, XIII e Parlamentare

          per le questioni regionali.

              Esaminato dalla VIII commissione, in sede referente, il

          13 dicembre  2001;  20 novembre  2002;  20 e 26 marzo 2003;

          6 maggio 2003; 3 giugno 2003.

              Assegnato  nuovamente  alla  VIII  commissione, in sede

          legislativa,   il   25 settembre  2003,  con  parere  delle

          commissioni  I,  V,  VII,  VIII, XIII e Parlamentare per le

          questioni regionali.

              Esaminato  dalla VIII commissione, in sede legislativa,

          il 25 settembre 2003 e approvato il 30 settembre 2003.

          Senato della Repubblica (atto n. 2517):

              Assegnato  alla  7ª  commissione  (Istruzione pubblica,

          beni  culturali),  in  sede deliberante, il 14 ottobre 2003

          con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 9ª, 13ª e Parlamentare

          per le questioni regionali.

              Esaminato  dalla  7ª  commissione  il 25 novembre 2003;

          3 dicembre 2003 e approvato il 10 dicembre 2003.