Civile

Monday 05 December 2005

Lo sciopero degli avvocati non fa slittare i termini per il deposito degli atti.

Lo sciopero
degli avvocati non fa slittare i termini per il deposito degli atti.

Cassazione – Sezione terza civile
– sentenza 26 ottobre-24 novembre 2005, n. 24816

Presidente Nicastro – Relatore
Scarano

Pm Russo – conforme – ricorrente
Accorinti – controricorrente Molina ed altri

Svolgimento del processo

Nel giugno del 1978 la sig.ra
Rita Accorinti Valentini conveniva avanti al Tribunale di Vibo Valentia i
propri germani Antonio, Francesco e Lorenzo Accorinti, nonché
Giuseppina Molina e Vincenzo Molina, rispettivamente moglie e cognato di
Antonio Accorinti, per ivi sentir dichiarare aperta la successione del padre
Michele; emettere le opportune disposizioni per la formazione della massa,
previa declaratoria della simulazione di due
compravendite stipulate dal de cuius dissimulanti delle donazioni in favore del
figlio Antonio; ad essa attribuita la quota di legittima di spettanza, previo
annullamento o riduzione delle disposizioni del testamento pubblico con il
quale il defunto aveva lasciato la disponibile ai figli Antonio, Francesco e
Lorenzo; ordinare a chi di dovere la resa del conto e il pagamento dei frutti
percetti sul supplemento di legittima a far data dall’apertura della
successione.

Nella resistenza dei soli
Giuseppina e Vincenzo Molina nonché Antonio e
Francesco Accorinti, essendo rimasti contumaci Lorenzo Accorinti e gli altri
convenuti Teresa, Fedora, Silvia e Franca Accorinti ‑ figli del de cuius
nei cui confronti era stata disposta ed eseguita l’integrazione del
contraddittorio, l’adito tribunale in accoglimento dell’eccepita prescrizione
con sentenza non definitiva del 28 febbraio 1991 respingeva la domanda di
simulazione.

L’immediato gravame interposto al
riguardo dalla Rita Accorinti, cui resistevano
soltanto Antonio e Francesco Accorinti nonché Vincenzo Molina, veniva rigettato
dalla Corte d’appello di Catanzaro, avverso la cui decisione la medesima
proponeva ricorso per cassazione.

Con sentenza
7682/97 la Sc accoglieva il ricorso, cassava la sentenza impugnata e
rinviava ad altra sezione della Corte d’appello di Catanzaro.

Con sentenza del 20 aprile 2001
il giudice di rinvio, nella causa riassunta con atto del 10 novembre 1998 dalla Accorinti nei confronti della sig.ra Giuseppina Molina
ed altri, in accoglimento della sollevata eccezione ex articolo 393 Cpc
dichiarava estinto il giudizio, nonché non luogo a provvedere in ordine alle
spese dell’intero processo, rimanendo le stesse a carico delle parti che le
avevano anticipate.

Avverso tale
sentenza della Corte d’appello di Catanzaro ricorre ora per cassazione
la Rita Accorinti, sulla base di due motivi, illustrati da memoria.

Resistono con controricorso
Giuseppina Molina e Michele Accorinti.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente denunzia violazione di legge in
relazione agli articoli 392 e 393 Cpc e all’articolo 1, comma 1, legge 742/69,
deducendo che erroneamente la corte di rinvio ha ritenuto tardiva la
riassunzione del processo avvenuta il 10 novembre 1998.

Pacifica l’applicazione nel caso
della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, la ricorrente si
duole in particolare che la corte di merito abbia affermato che la riassunzione
della causa avanti al designato giudice di rinvio dovesse essere effettuata entro 1 anno e 46 giorni decorrenti dal 16
settembre 1997, con scadenza il 2 novembre 1998.

Atteso che la data di
pubblicazione della sentenza disponente il rinvio alla Corte d’appello di
Catanzaro cadeva nel periodo feriale, lamenta che
erroneamente non sia stato nel caso computato il periodo compreso tra la data
di deposito della sentenza (18 agosto 1997) e il giorno della cessazione del
periodo feriale (15 settembre 1997). A fortiori in quanto in altre situazioni
“analoghe” (per le quali fa richiamo a Cassazione 4294/97
e Cassazione 200/01), il termine di scadenza di 1 anno e 46 giorni risulta
computato due volte per intero.

Risulta
a tale stregua integrato. sostiene la ricorrente, una
«macroscopica disparità di trattamento», ridondante in termini pregiudizievoli
sul diritto di difesa, con conseguente violazione degli articoli 3 e 24
Costituzione, determinata dalla diversa considerazione della disciplina
applicabile a seconda che il termine inizi ovvero scada nel corso del periodo
feriale, mentre deve adottarsi, un parametro interpretativo omogeneo,

nel
senso che il periodo feriale va sempre computato due volte, altrimenti
determinandosi un’«inammissibile situazione di privilegio», in ragione della
notevole limitazione del diritto di difesa «di coloro che si trovassero nella
situazione in cui il decorso del termine inizi nel periodo feriale, in quanto
essi godrebbero di una quantità di giorni minore rispetto a coloro che si
trovassero nella situazione in cui il termine processuale scada nel periodo
feriale». Costringendosi altresì «l’interprete ad effettuare
operazioni aritmetiche che danno luogo a situazioni di incertezza … una
situazione di palese discriminazione che mal si concilia con una materia, qual
è quella dei termini, che necessita di una disciplina uniforme, uguale per
tutti e comunque non affidata all’alternanza e al susseguirsi di operazioni
matematiche che finiscono, come nel caso di specie, per danneggiare una parte
processuale e a favorire l’altra quale che sia il merito della controversia».

Il motivo è manifestamente infondato.

In tema, questa Suprema corte ha
già avuto modo di affermare, con particolare riferimento al termine annuale di
decadenza previsto dall’articolo 327, comma 1 Cpc, che la sospensione dei termini
processuali prevista all’articolo 1 della legge 742/69 dal 1° agosto al 15
settembre di ogni anno si applica non tenendo conto
nel computo dei giorni compresi tra il l’ agosto ed il 15 settembre dell’anno
della pubblicazione della sentenza impugnata, a meno che la data di deposito
cada durante lo stesso periodo feriale, nel qual caso, in base al principio
secondo cui “dies a quo non computatur in termine”, esso decorre dal 16
settembre

v.
Cassazione, 5896/79).

Ove il termine, come sopra
calcolato, non scada prima dell’inizio del periodo feriale dell’anno
successivo, trova applicazione l’ulteriore sospensione
di diritto per il nuovo periodo feriale (v. Cassazione, 6748/05; 18704/04;
15530/04; 3773/01; 200/01; 4294/97; 1382/94; 4791/85; 1584/82).

Là dove, si è ulteriormente
precisato, il decorso del termine ha inizio, come nel caso in esame, durante il
periodo di sospensione, al sensi dell’articolo 1 della
citata legge 742/69 esso è differito alla fine di detto periodo, il giorno 16
settembre dovendo essere compreso nel novero dei giorni concessi dal termine
(v. Cassazione, 6635/00); e se il termine cade di giorno festivo, esso, giusta
il disposto di cui all’articolo 155, comma 3, Cpc, è prorogato di diritto al
primo giorno seguente non festivo v. Cassazione, 6748/05).

Il periodo feriale è infatti «neutro», e deve poter essere rispettato
interamente.

Ad un tanto è appunto finalizzato
il doppio computo del periodo feriale nell’ipotesi in cui, dopo una prima
sospensione, il termine annuale non sia decorso interamente
al sopraggiungere del nuovo periodo feriale (cfr., con riferimento all’articolo
327 Cpc, Cassazione, 13383/05; 1220/03; 7278/02; 14219/99; 2978/98; 3613/87;
2359/81), come del pari il suindicato differimento dell’inizio del decorso del
termine cadente durante il periodo feriale a dopo la fine del medesimo.

È d’altro canto pacifico in
giurisprudenza di legittimità che la detta sospensione riguarda indistintamente
tutti i termini processuali (v. Cassazione, 4297/04; 12392/00; 7850/96;
12426/93; 3589/86; 6667/81; 2359/81; 5896/79), la relativa disciplina
applicandosi anche a quello previsto dall’articolo 392
Cpc per la riassunzione dinanzi al giudice del rinvio disposto dalla Corte di
cassazione (v. Cassazione, 9968/94).

Anche la questione di legittimità
costituzionale prospettata dal ricorrente risulta
pertanto, alla stregua di quanto sopra, manifestamente infondata
sotto tutti i profili, giacché la diversa regolamentazione delle suindicate
ipotesi è non già contrastante bensì pienamente consentanea con il principio di
cui all’articolo 3 Costituzione, assicurando la tutela della medesima esigenza
pur in presenza di differenti ipotesi. Così come d’altro canto la decorrenza
del termine dal 16 settembre non viola, ma anzi salvaguarda, il diritto di
difesa, che rimarrebbe invero pregiudicato laddove, disattendendosi il
segnalato carattere «neutro» del periodo feriale, il termine in questione venisse fatto per converso decorrere durante e non già dopo
la fine del medesimo.

Con il secondo motivo la
ricorrente lamenta violazione di legge, in relazione agli
articoli 392 e 393, 152 Cpc, 24, 18 e 40 Costituzione, dolendosi che la corte
di merito non abbia nel caso tenuto conto che «tra il mese di Novembre 1997 e
il mese di Novembre 1998 sono state proclamate dagli avvocati giornate di
sciopero sia a livello nazionale che locale per complessivi 15 gg. circa»; e
non abbia conseguentemente considerato che tale circostanza era «idonea a
determinare lo slittamento di almeno 15 giorni della scadenza del termine di
riassunzione rispetto alla data dell’1 novembre 1998 indicata dalla corte
stessa quale termine finale per la riassunzione stessa».

Si sono così trascurati, sostiene
la ricorrente, gli effetti che l’esercizio del diritto di sciopero, di
rilevanza costituzionale, determina sul piano di un’attività per il cui espletamento la parte deve essere necessariamente
rappresentata da un difensore, con particolare riflesso sul piano dei termini
processuali, tanto più se previsti a pena di decadenza. Il principio di
perentorietà dei termini non potendo «assurgere a dogma», tanto che in talune
occasioni, come quello del mancato funzionamento degli uffici giudiziari, si è
pervenuti «ad una proroga legale dei termini perentori», con tanto di avallo da parte della Corte costituzionale (sentenza
191/71).

Anche il
secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Come la Sc ha già da tempo avuto
modo dì affermare, gli avvocati sono dei liberi professionisti, e pertanto i
c.d. “scioperi degli avvocati” non costituiscono
esercizio del diritto di cui all’articolo 40 Costituzione (v. Cassazione,
2009/65), come confermato da Corte costituzionale 171/96, che ha negato potersi
«l’astensione da ogni attività defensionale» da parte degli avvocati
configurare in termini di esercizio del «diritto di sciopero», non ricadendosi
pertanto nel caso «sotto la specifica protezione dell’articolo 40».

A parte ogni considerazione circa
l’incertezza e la genericità dell’assunto della ricorrente, sintomaticamente
evincentisi già alla stregua della meramente indicativa e non specifica
indicazione al riguardo formulata in ordine alla
stessa durata complessiva del dedotto sciopero «a livello nazionale e locale»
(«circa 15 gg.»), sulla scorta della richiamata pronunzia della Corte
Costituzionale va in argomento ulteriormente ribadito il principio che
l’astensione collettiva degli avvocati dall’attività giudiziaria deliberata dal
Consiglio nazionale forense consente invero ai professionisti di astenersi
dalla partecipazione alle attività di udienza (civile o penale), ma ‑ferma
restando la previsione di svolgimento obbligatorio dell’attività di patrocinio
in ipotesi puntualmente descritte‑ non legittima anche
l’astensione dal deposito degli atti processuali (cfr. Cassazione, 21344/04,
ove si è confermata la declaratoria del
giudice di merito di decadenza di una parte dall’assunzione della prova
delegata, non ritenendosi legittimo impedimento, atto a giustificare il ritardo
del deposito dell’istanza di proroga, lo sciopero
degli avvocati).

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e
vengono liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e
condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione in
favore di Molina Giuseppina e di Accorinti Michele che
liquida in complessivi euro 2.600, di cui euro 2.500 per onorari ed euro 100
per spese.