Enti pubblici

Saturday 10 July 2004

Lo schema di decreto legge della manovra correttiva con i tagli alle spese ed i nuovi termini del condono edilizio.

Lo schema di decreto legge della manovra correttiva con i tagli alle spese ed i nuovi termini del condono edilizio.

Schema di decreto-legge di intervento sui conti pubblici CdM 9.7.2004

Articolo 1

(Interventi correttivi di finanza pubblica)

1. Lautorizzazione di spesa di cui allarticolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è ridotta di 150 milioni di euro per lanno 2004. A tale fine le risorse disponibili, già preordinate con delibera del CIPE 9 maggio 2003, n.16, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 2003, al finanziamento degli interventi per l attribuzione di un ulteriore contributo per le assunzioni effettuate negli ambiti territoriali di cui al comma 10 dellarticolo 7 della legge n. 388 del 2000, sono ridotte di pari importo.

2. Gli importi disponibili derivanti dalle revoche degli incentivi alle imprese nonché dei finanziamenti relativi agli strumenti della programmazione negoziata, già disposte e da disporre per gli anni 2003 e 2004, sono utilizzati per il finanziamento delle iniziative in corso e per quelle derivanti dai nuovi bandi da effettuarsi con le procedure di cui al decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, nonché per quelle relative agli strumenti della programmazione negoziata. Conseguentemente, l’autorizzazione di spesa destinata al finanziamento degli incentivi di cui al citato decreto legge n. 415 del 1992, è ridotta di 750 milioni di euro per l’anno 2004 e l’autorizzazione di spesa di cui all’art. 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rifinanziata dalla tab. D della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per la parte relativa agli strumenti di programmazione negoziata di cui all’art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, limitatamente ai contratti d’area e ai contratti di programma, è ridotta di 250 milioni di euro per l’anno 2004. Le predette somme sono prelevate dalla contabilità speciale n. 1726 intestata al Fondo innovazione tecnologica per essere versate all’entrata del bilancio dello Stato. Per l’anno 2004 le erogazioni alle imprese per contributi a fondo perduto relative alle seguenti leggi &&&non possono superare l’importo complessivo di euro 1.700 milioni. Ai fini del monitoraggio di quanto disposto dal precedente periodo, il Ministero delle attività produttive comunica mensilmente al Ministero dell’economia e delle finanze i pagamenti effettuati.

3. Lautorizzazione di spesa di cui allarticolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, come rideterminata ai sensi delle tabelle D ed F della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è ridotta di 100 milioni di euro per lanno 2004.

4. Allarticolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dai seguenti: “3. Le amministrazioni pubbliche possono fare ricorso alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero devono utilizzarne i parametri di prezzo-qualità per l’acquisto di beni e servizi comparabili con quelli oggetto di convenzionamento. I contratti stipulati in violazione del presente comma sono nulli. Il dipendente che ha sottoscritto il contratto risponde, a titolo personale, delle obbligazioni eventualmente derivanti dai predetti contratti. La stipula degli stessi è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale, si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni anzidette e quello indicato nel contratto.

3-bis. I provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche deliberano di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle strutture e agli uffici di controllo interno e di gestione, per l’esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, anche ai sensi del comma 4 del presente articolo.

3-ter. Per servizi a carattere nazionale si intendono i servizi che presentano unoffera concentrata in un numero limitato di imprese, le quali forniscono tali servizi con modalità e caratteristiche omogenee a livello nazionale.”;

b) dopo il comma 4, è inserito il seguente; “4-bis. Gli organi di amministrazione degli enti di cui allarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione delle Amministrazioni dello Stato, annualmente attestano, in sede di relazione sulla gestione, di aver rispettato le disposizioni di cui al presente articolo.”.

5. Dopo l articolo 198, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto il seguente articolo: “198 bis. Nellambito dei sistemi di controllo di gestione di cui agli articoli 196, 197 e 198, la struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce la conclusione del predetto controllo, oltre che agli amministratori ed ai responsabili dei servizi, ai sensi di quanto previsto dallarticolo 198, anche alla Corte dei Conti.”.

[6. Il comma 87 dellart. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è abrogato.]

7 Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica sono disposte le riduzioni di autorizzazioni di spesa e di spese discrezionali di cui alla tabella allegata n. 1, per gli importi ivi distintamente indicati.

I residui di stanziamento delle spese in conto capitale del bilancio dello Stato, accertati alla data del 31 dicembre 2003, con esclusione delle spese relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dellInterno, alle aree sottoutilizzate, alla cooperazione allo sviluppo, alle calamità naturali, ad accordi internazionali, al federalismo amministrativo, allinformatica e al Fondo per loccupazione, sono ridotti del 50 per cento.

9. Per lanno 2004 gli enti previdenziali pubblici si adeguano ai princìpi di cui al presente articolo riducendo le proprie spese di funzionamento per consumi intermedi non aventi natura obbligatoria in misura non inferiore al 30 per cento rispetto alle previsioni iniziali. Gli importi derivanti da tali riduzioni sono resi indisponibili previo accantonamento in apposito fondo, fino a diversa determinazione da adottare con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze. La riduzione non si applica, comunque, alle spese dipendenti dalla prestazione di servizi correlati a diritti soggettivi dellutente.

10. La spesa annua sostenuta nellanno 2004 dalle pubbliche amministrazioni di cui allarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, escluse le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei allamministrazione, deve essere non superiore alla spesa annua mediamente sostenuta nel biennio 2001 e 2002, ridotta del 15 per cento. Laffidamento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei allamministrazione in materie e per oggetti rientranti nelle competenze della struttura burocratica dellente deve essere adeguatamente motivato ed è possibile solo nei casi previsti dalla legge ovvero nellipotesi di eventi straordinari. In ogni caso va preventivamente comunicato agli organi di controllo ed agli organi di revisione di ciascun ente. Gli incarichi conferiti in violazione delle disposizioni contenute nel primo e nel secondo periodo del presente comma sono nulli. Le pubbliche amministrazioni, nellesercizio dei diritti dellazionista nei confronti delle società di capitali a totale partecipazione pubblica, emanano le opportune direttive per conformarsi ai principi di cui al presente comma. Le predette direttive sono comunicate in via preventiva alla Corte dei Conti. La disposizione di cui al presente comma non si applica agli organismi collegiali previsti per legge o per regolamento, ovvero dichiarati comunque indispensabili ai sensi dellarticolo 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

11. La spesa annua sostenuta nellanno 2004 dalle pubbliche amministrazioni di cui allarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per missioni allestero e spese di rappresentanza, relazioni pubbliche e convegni, deve essere non superiore alla spesa annua mediamente sostenuta negli anni dal 2001 al 2003, ridotta del 15 per cento. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma sono nulli. Gli organi di controllo e gli organi di revisione di ciascun ente vigilano sulla corretta applicazione del presente comma. Il limite di spesa stabilito dal presente articolo può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dallorgano di vertice dellamministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dellente.

12. In coerenza con le riduzioni di spesa per consumi intermedi previste dal presente articolo, ai fini della tutela dellunità economica della Repubblica, ciascuna regione a statuto ordinario, ciascuna provincia e ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2004-2006 assicurando che la spesa per consumi intermedi, esclusa quella dipendente dalla prestazione di servizi correlati a diritti soggettivi dellutente, sostenuta a decorrere dallanno 2004 non sia superiore alla spesa annua mediamente sostenuta negli anni dal 2001 al 2003, ridotta del 10 per cento. Tale riduzione si applica anche alla spesa per missioni allestero e per il funzionamento di uffici allestero, nonché alle spese di rappresentanza, relazioni pubbliche e convegni, ed alla spesa per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei allamministrazione, inclusi quelli ad alto contenuto di professionalità conferiti ai sensi del comma 6 dellarticolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Si applicano il secondo, il terzo, il quarto, il quinto ed il sesto periodo del comma 10, nonché il secondo, il terzo, ed il quarto periodo del comma 11.

13. Al fine di potenziare lattività di formazione dei pubblici dipendenti, razionalizzandone i relativi costi, la Scuola superiore della pubblica amministrazione e le altre Scuole superiori pubbliche di formazione svolgono prioritariamente la loro attività a favore dei predetti dipendenti. Le pubbliche amministrazioni, per lespletamento dellattività di formazione, utilizzano prioritariamente le predette Scuole; solo nel caso di documentata impossibilità di fare ricorso alle stesse, possono affidare allesterno, in tutto o in parte, lorganizzazione e lo svolgimento di tale attività, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di appalti di servizi e, comunque, previo espletamento di procedure ad evidenza pubblica ed a condizione che il prezzo dellaffidamento sia inferiore a quello praticato dalle Scuole anzidette.

14.Allarticolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: “sono da intendere”, sono inserite le seguenti: “come contributo pluriennale per la realizzazione di investimenti, includendo nel costo degli stessi anche gli oneri derivanti dagli eventuali finanziamenti necessari, ovvero”

Articolo 2

(Disposizioni in materia fiscale)

1. Allarticolo 1 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, ultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “; a decorrere dallanno 2007, se lammontare complessivo delle predette imposte sostitutive e ritenute da versare in ciascun anno è inferiore allimposta versata ai sensi del primo periodo del presente comma e del comma 2-bis per il quinto anno precedente, la differenza può essere computata, in tutto o in parte, in compensazione delle imposte e dei contributi ai sensi dellarticolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche oltre il limite previsto dallarticolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero ceduta a società o enti appartenenti al gruppo con le modalità previste dallarticolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602”;

b) il comma 2-bis è sostituito dal seguente: “2-bis. A decorrere dal periodo dimposta in corso alla data del 31 dicembre 2004, la percentuale indicata nel comma 2 è aumentata allo 0,30 per cento; per il medesimo periodo dimposta il versamento è effettuato, a titolo di acconto, entro il 30 novembre 2004, in misura pari allo 0,25 per cento delle riserve del bilancio dell’esercizio per il quale il termine di approvazione scade anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto e l’eccedenza entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi.”.

2. Allarticolo 6 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1, le parole “e) delle riprese di valore su crediti verso la clientela” e “n) delle rettifiche di valore su crediti alla clientela, comprese quelle su crediti impliciti relativi ad operazioni di locazione finanziaria, nonché degli accantonamenti per rischi su crediti, compresi quelli per interessi di mora”, sono abrogate;

al comma 2, le parole “i proventi di cui alle lettere e) e n), d) e i) e b) del comma 1”, sono sostituite dalle seguenti: “i proventi di cui alle lettere d) e i) e b) del comma 1”.

3. Le disposizioni del comma 2 si applicano a decorrere dal periodo dimposta in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento; per il medesimo periodo dimposta lacconto dovuto è calcolato applicando le disposizioni dellarticolo 6 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificate dal comma 2. Se il termine per il versamento del primo ovvero del secondo acconto è scaduto alla data di entrata in vigore della presente disposizione il conguaglio è effettuato in occasione, rispettivamente, del versamento della seconda rata ovvero del saldo.

4. Nellarticolo 12 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono apportate le seguenti modificazioni:

il comma 2 è abrogato;

al comma 5 le parole “La disciplina prevista dai commi 1 e 2” sono sostituite dalle seguenti: “La disciplina prevista dal comma 1”.

5. Le disposizioni del comma 4 hanno effetto a decorrere dal periodo dimposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. I soggetti di cui allarticolo 12 del decreto legislativo n. 153 del 1999, determinano lacconto dellIRES dovuto per il periodo dimposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto applicando aliquota del 25 per cento. Se il termine per il versamento del primo ovvero del secondo acconto è scaduto alla data di entrata in vigore della presente disposizione il conguaglio è effettuato in occasione, rispettivamente, del versamento della seconda rata ovvero del saldo.

6. Il secondo comma dellarticolo 9, della legge 7 marzo 1985, n. 76, è sostituito dal seguente: “Per le sigarette le tabelle di cui al precedente comma sono stabilite con riferimento alle sigarette della classe di prezzo più richiesta, determinate ogni sei mesi, secondo i dati rilevati al 1° gennaio e al 1° luglio di ogni anno.”.

7. Per lanno 2004 le tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette sono rideterminate con riferimento alle sigarette della classe di prezzo più richiesta in base ai dati rilevati al 1° luglio.

8. Allarticolo 4, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, le parole “al 31 dicembre 2004 e del novantotto per cento successivamente” sono soppresse.

Articolo 3

Disposizioni in materia di finanza regionale

1.Allarticolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

“21-bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 18, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono ricorrere allindebitamento per finanziare contributi agli investimenti a privati entro i seguenti limiti:

impegni assunti al 31 dicembre 2003, al netto di quelli già coperti con maggiori entrate o minori spese, derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate, finanziati con ricorso allindebitamento e risultanti da apposito prospetto da allegare alla legge di assestamento del bilancio 2004;

impegni assunti nel corso dellanno 2004, derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate e risultanti dalla elencazione effettuata nei prospetti dei mutui autorizzati alla data di approvazione della legge di bilancio per lanno 2004, con esclusione di qualsiasi variazione in aumento che dovesse essere apportata successivamente.

21-ter. Listituto finanziatore può concedere i finanziamenti destinati ai contributi agli investimenti a privati solo se compresi nei prospetti di cui al comma 21-bis; a tal fine, è tenuto ad acquisire apposita attestazione dallente territoriale.”

2 Al decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

allarticolo 5, comma 2, è aggiunto il seguente periodo: “Per lanno 2004 le predette aliquote e compartecipazioni sono rideterminate, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sulla base dei dati consuntivi del penultimo anno precedente; per lanno 2003 restano determinate nelle misure definite alla predetta data.”;

allarticolo 5, il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Alla determinazione delle predette aliquote e compartecipazioni per lanno 2005 si provvede, in via provvisoria, entro il 31 ottobre 2004 sulla base dei dati consuntivi dellanno 2003. Entro il 31 luglio 2005 si provvede alla definitiva determinazione delle aliquote e compartecipazioni sulla base dei dati di consuntivo risultanti per lanno 2004, tenuto conto anche delle esigenze di rimodulazione derivanti dalleventuale minor gettito dellimposta regionale sulle attività produttive (IRAP) da riequilibrare preferibilmente mediante la rideterminazione dellaliquota delladdizionale regionale allIRPEF, ove compatibile con gli andamenti finanziari delle singole regioni. Il relativo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per il parere.”;

allarticolo 6, il comma 2 è sostituito dal seguente: “Nella determinazione delle aliquote e compartecipazioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 per lanno 2005 si tiene conto delle risorse finanziarie di cui al comma 1 destinate ad assicurare la copertura degli oneri connessi alle funzioni attribuite alle Regioni a statuto ordinario”;

allarticolo 13, commi 3 e 4, le parole “triennio 2001-2003” sono sostituite dalle parole “periodo 2001-2004”.

Articolo 4

(Misure per agevolare la costituzione di fondi dinvestimento immobiliare con apporto di beni pubblici)

1. Allarticolo 4 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la parola “conferendo”, sono inserite le seguenti: “o trasferendo”;

b) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

“2-bis. . I crediti per finanziamenti o rifinanziamenti concessi ai fondi di cui al comma 1 godono di privilegio speciale sugli immobili conferiti o trasferiti al fondo e sono preferiti ad ogni altro credito anche ipotecario acceso successivamente. I decreti di cui al comma 1 possono prevedere la misura in cui i canoni delle locazioni e gli altri proventi derivanti dallo sfruttamento degli immobili conferiti o trasferiti al fondo siano destinati prioritariamente al rimborso dei finanziamenti e rifinanziamenti e siano indisponibili fino al completo soddisfacimento degli stessi..

2-ter. Gli immobili in uso governativo, conferiti o trasferiti ai sensi del comma 1, sono concessi in locazione allAgenzia del demanio, che li assegna ai soggetti che li hanno in uso, per periodi di durata fino a nove anni rinnovabili, secondo i canoni e le altre condizioni fissate dal Ministero delleconomia e delle finanze sulla base di parametri di mercato. I contratti di locazione possono prevedere la rinuncia al diritto di cui allultimo comma dellart. 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392. Il fondo previsto dal comma 1, quinto periodo dellart. 29 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 può essere incrementato anche con quota parte delle entrate derivanti dal presente articolo.

2-quater. Si applicano il comma 1, periodi quinto, sesto e nono, ed il comma 1-bis dellart. 29 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

2-quinquies. Le operazioni di provvista e finanziamento connesse agli apporti e ai trasferimenti di cui al comma 1, nonché quelle relative a strumenti finanziari derivati, e tutti i provvedimenti, atti, contratti, trasferimenti, prestazioni e formalità inerenti ai predetti apporti, trasferimenti e finanziamenti, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi incluse le cessioni di credito stipulate in relazione a tali operazioni e le cessioni anche parziali dei crediti e dei contratti ad esse relativi, sono esenti dallimposta di registro, dallimposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché ogni altro tributo o diritto.”

2. Allarticolo 29, comma 1, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel secondo periodo, dopo la parola “adibiti, sono inserite le seguenti: “o comunque destinati”;

b) nel quinto periodo sono soppresse le parole “da ripartire”;

c)in fine, è aggiunto il seguente periodo: “Agli immobili ceduti ai sensi del comma 1, si applicano lultimo periodo dellarticolo 2, comma 6 e larticolo 4, comma 2-ter, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 410”.

Articolo 5

Esecuzione di sentenza della Corte Costituzionale in materia di definizione di illeciti edilizi

In esecuzione della sentenza della Corte Costituzionale n. 196 del 28 giugno 2004, la legge regionale prevista dal comma 26 dellarticolo 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n.269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n.326, e successive modificazioni, può essere emanata entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Conseguentemente, al citato dellarticolo 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n.269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n.326 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 15:

al primo periodo, le parole “entro il 31 luglio 2004” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 10 dicembre 2004”;

al secondo periodo, le parole “30 settembre 2004″sono sostituite dalle seguenti: “30 aprile 2005”;

al comma 16, primo periodo, le parole “31 dicembre 2004” sono sostituite dalle seguenti: “31 maggio 2005”;

al comma 32, le parole “entro il 31 luglio 2004″ sono sostituite dalle seguenti:”entro il 10 dicembre 2004”;

al comma 37, primo periodo, le parole “entro il 30 settembre 2004” sono sostituite dalle seguenti. “entro il 30 giugno 2005”;

nell allegato 1, le parole “30 settembre 2004” e “30 novembre 2004”, indicate dopo le parole “seconda rata” e “terza rata”, sono sostituite, rispettivamente dalle seguenti :”20 dicembre 2004″ e “30 dicembre 2004”; le parole “30 settembre 2004”, indicate dopo le parole “deve essere integrata entro il”, sono sostituite dalle seguenti:”30 giugno 2005″.