Famiglia

Wednesday 24 October 2007

L’inchiesta dell’ Antitrust sul prezzo della pasta

L’inchiesta dell’Antitrust sul
prezzo della pasta

AUTORITÀ GARANTE DELLA
CONCORRENZA E DEL MERCATO Provvedimento 1694avv

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA
CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 10 ottobre
2007;

SENTITO il Relatore Professoressa
Carla Rabitti;

VISTA la legge 10 ottobre 1990,
n. 287;

VISTO l’articolo 81 del Trattato
CE;

VISTO il
Regolamento n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, concernente
l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del
Trattato CE;

VISTA la segnalazione pervenuta
in data 9 agosto 2007 da parte della Federconsumatori Puglia;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

Federconsumatori Puglia
costituisce l’articolazione territoriale della regione Puglia della
Federconsumatori, associazione nazionale senza scopo di lucro costituita nel
1988 avente come obiettivi prioritari l’informazione e la tutela dei
consumatori ed utenti.

UNIPI – Unione Industriale Pastai
Italiani (di seguito UNIPI) è l’associazione di categoria dell’industria
italiana della pastificazione; a livello nazionale essa aderisce alla
Confindustria. Le imprese associate ad UNIPI sono 160, esse rappresentano oltre
l’85% della produzione complessiva del settore.

UnionAlimentari – Unione
Nazionale della Piccola e Media Industria Alimentare
(di seguito UnionAlimentari) è una associazione di circa 2.000 imprese che
tutela e promuove gli interessi economici e sociali delle piccole e medie
industrie italiane del settore agroalimentare. UnionAlimentari aderisce alla
CONFAPI – Confederazione Italiana della Piccola e Media

Industria (di seguito CONFAPI).

II. IL FATTO

In data 9 agosto 2007, è
pervenuta, da parte della Federconsumatori Puglia, una segnalazione circa un
presunto accordo tra i produttori di pasta pugliesi in merito ad un aumento
programmato dei prezzi pari a circa il 25% del prezzo attualmente praticato. A
sostegno della propria segnalazione,

l’Associazione
ha allegato un articolo tratto dal "Corriere del Mezzogiorno" del 20
luglio 2007, nel quale viene citato un incontro avvenuto a Roma in data 18
luglio tra circa 50 imprese aderenti ad UNIPI attive nel settore della
produzione di pasta. Da tale incontro sarebbe emersa la decisione di

aumentare
il prezzo della pasta. Motivazione dell’incremento sarebbe da rinvenire
nell’aumento del prezzo del grano che, dall’inizio dell’anno, secondo i
partecipanti all’incontro, sarebbe aumentato del 50% circa: il prezzo di un
chilo di semola (farina), conseguentemente, sarebbe passato da

24 centesimi a 35 centesimi di
euro al chilo.

Ulteriori elementi relativi agli
annunciati rincari della pasta, quali articoli di stampa e comunicati diffusi
su internet, inducono a ritenere che, all’interno di UNIPI nazionale, le
principali imprese produttrici di pasta si siano scambiate informazioni ed
opinioni in merito al recente, consistente aumento dei costi della materia
prima, concordando sulla necessità di incrementare il prezzo finale di vendita
di una percentuale pari a circa il 20%. Molti degli articoli esaminati
riportano infatti dichiarazioni in merito del
Presidente dell’Associazione, che avrebbe, in particolare, affermato testualmente:
"c’è bisogno di un ritocco dei listini del 20%, riscontrabile sugli
scaffali di vendita da settembre"1. Inoltre, il vice-Presidente della
medesima Associazione avrebbe annunciato all’ANSA aumenti concordati in ambito
UNIPI compresi tra 12 e 14 centesimi: "parte di
questi aumenti sono già stati applicati, i restanti aumenti saranno graduali
per arrivare a un aumento finale di 12-14 centesimi".

Dichiarazioni di analogo tenore
sono state rilasciate dal Presidente del settore pasta
di UnionAlimentare, il quale ha affermato: "l’incremento da noi auspicato
è di 0,16 euro/kg e corrisponde alla differenza tra il prezzo odierno della
semola (0,40 euro/kg) e il prezzo medio dell’anno 2006 (0,24 euro/kg)" .
"A fronte dell’aumento da noi richiesto, i consumatori

acquisteranno
500 g di
pasta di semola a 0,80 € anziché a 0,70€ odierni (+14,28% d’incremento), mentre
un pacco di tagliatelle all’uovo da 250 g a 0,95€ piuttosto cha a 0,90€ di oggi
(+5,55% d’incremento)".

III. VALUTAZIONI

a. I
mercati interessati

Il settore interessato dai
comportamenti descritti è quello della pasta; tale settore può suddividersi in
due comparti: pasta secca e pasta fresca, prodotti che si differenziano sulla
base delle caratteristiche organolettiche, del prezzo e delle modalità di
conservazione e di consumo; inoltre, anche il processo

produttivo
e le materie prime utilizzate sono in certa misura differenti: in particolare,
per la pasta secca viene utilizzata la semola di grano duro, mentre per la
pasta fresca si utilizzano la farina o la semola di grano tenero. I due
prodotti potrebbero pertanto identificare, in prima approssimazione, due
mercati distinti sotto il profilo merceologico.

La dimensione geografica dei
mercati coincide con l’intero territorio nazionale, dove si riscontrano volumi
e abitudini di consumo sensibilmente diversi rispetto
all’estero. Nonostante la tipicità regionale o addirittura locale di alcune
paste fresche, la diffusa distribuzione su tutto il territorio nazionale e le
omogenee condizioni di concorrenza inducono a ritenere che, anche per siffatti
prodotti, la dimensione geografica del mercato sia comunque quella nazionale.

In ogni caso, per l’accertamento
della fattispecie in esame – due presunte intese realizzate in ambito
associativo nazionale fra i produttori di pasta secca e fresca – non appare
allo stato necessario definire con precisione l’ambito merceologico e
geografico rilevante.

Il settore della pasta è
costituito, dal lato dell’offerta, da diverse tipologie di operatori: in
particolare, accanto a grandi operatori di livello nazionale convivono numerose
imprese di carattere artigianale, spesso attive solo a livello locale.

b. La qualificazione
della fattispecie

Le società attive nella
produzione e vendita di pasta, in quanto svolgono un’attività economica,
costituiscono imprese ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, del Trattato CE.
Ne consegue che le associazioni UNIPI e UnionAlimentari, in quanto enti
rappresentativi di imprese che operano sul

mercato,
costituiscono associazioni di imprese, ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1,
del Trattato CE.

Le indicazioni fornite dalle
predette associazioni in merito agli incrementi di prezzo da praticarsi da
parte delle imprese associate, in quanto decisioni di associazioni di imprese,
costituiscono pertanto intese ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, del
Trattato CE.

Nella presente fattispecie,
l’entità degli incrementi di prezzo da praticarsi, a fronte dell’aumento del
costo di uno dei principali fattori produttivi, risulta essere stato oggetto di
intervento da parte delle associazioni di categoria per il tramite dei vertici
associativi, anche ricorrendo all’utilizzo degli organi di informazione di
larga diffusione, fornendo in tal modo agli associati – in un settore in cui
l’offerta è dispersa, data la presenza di oltre un centinaio di imprese – un
evidente punto di riferimento per l’aumento del prezzo del prodotto finito. Il
comportamento delle associazioni, consistente nella determinazione della
percentuale e dell’entità degli aumenti di prezzi, appare

pertanto
idoneo a restringere significativamente il gioco della concorrenza sui mercati
interessati, risultando finalizzato a sostituire l’adozione di una strategia
uniforme all’operare indipendente delle singole imprese, le quali, in assenza
di indicazioni da parte dell’associazione, avrebbero potuto reagire
diversamente all’aumento del prezzo della materia prima.

Inoltre, le stesse dichiarazioni
dei vertici delle Associazioni fanno riferimento alla necessità di applicare
l’aumento annunciato del prezzo finale entro il mese di settembre, evidenziando
in tal modo come le percentuali di aumento indicate non siano
solo il frutto di un’elaborazione teorica di quanto dovrebbe aumentare
mediamente il prezzo in risposta al rincaro delle materie prime, ma siano
invece espressione di un preciso intento di concertazione dei comportamenti
degli associati, manifestato e discusso nell’ambito di una riunione
associativa.

Le intese in esame appaiono
inoltre consistenti, in quanto le associazioni di categoria citate
rappresentano la stragrande maggioranza dei produttori di pasta nazionali.

Le intese, dunque, sono
suscettibili di esame ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, del Trattato CE.

c.
L’applicabilità del diritto comunitario

La sussistenza del pregiudizio al
commercio fra Stati membri dipende da un complesso di fattori che possono non
essere decisivi se considerati singolarmente e che, tra l’altro, includono: la
natura dei prodotti o servizi e la posizione delle imprese interessate.

Inoltre, secondo il costante
orientamento della giurisprudenza comunitaria, è suscettibile di pregiudicare
gli scambi intracomunitari l’intesa che, sulla base di una serie di elementi
oggettivi di diritto e di fatto, possa esercitare
un’influenza diretta o indiretta, attuale o potenziale, sulle correnti di
scambio tra Stati membri, in una misura che potrebbe nuocere alla realizzazione
degli obiettivi di un mercato unico. In particolare, i comportamenti
associativi oggetto del presente provvedimento investono l’intero territorio
italiano e interessano la quasi totalità del settore della pasta in Italia. Sul
punto, la Commissione
osserva che "gli organi giurisdizionali comunitari hanno stabilito in
diverse sentenze che gli accordi che si estendono a tutto il territorio di uno
Stato membro hanno, per loro natura, l’effetto di consolidare la
compartimentazione dei mercati a livello nazionale, ostacolando così l’integrazione
economica voluta dal trattato".

RITENUTO, pertanto, che le
condotte sopra descritte, poste in essere da UNIPI e UnionAlimentari, sono
suscettibili di configurare due intese restrittive della concorrenza nei
mercati della produzione e vendita di pasta, in violazione dell’articolo 81,
paragrafo 1, del Trattato CE;

DELIBERA

a) l’avvio dell’istruttoria, ai
sensi dell’articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti di UNIPI – Unione
Industriale Pastai Italiani e nei confronti di UnionAlimentari – Unione
Nazionale della Piccola e Media Industria Alimentare,
per accertare l’esistenza di violazioni dell’articolo 81,

paragrafo
1, del Trattato CE;

b) la fissazione del termine di
giorni sessanta, decorrente dalla notificazione del presente provvedimento, per
l’esercizio da parte dei rappresentanti legali della Parte, o di persone da essa delegate, del diritto di essere sentiti, precisando che
la richiesta di audizione dovrà pervenire alla

Direzione "Agroalimentare e
Trasporti" di questa Autorità almeno quindici giorni prima della scadenza
del termine sopra indicato;

c) che il responsabile del
procedimento è il Dott. Vito Meli;

d) che gli atti del procedimento
possono essere presi in visione presso la Direzione "Agroalimentare e Trasporti"
di questa Autorità dai legali rappresentanti della Parte o da persone da essa delegate;

e) che il procedimento deve
concludersi entro il 30 novembre 2008.