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Monday 09 May 2016

Licenziamento

(Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 6900/16; depositata l’8 aprile)

Rientra al lavoro dopo oltre un mese dall’intervento chirurgico, senza dare alcuna notizia al datore di lavoro, che lo considera dimissionario… e la Cassazione conferma.
Il comportamento – interpretato alla luce dei principi di buona fede e correttezza di cui agli art. 1175 e 1375 c.c. – del contraente titolare di una situazione creditoria o potestativa, che per lungo tempo trascuri di esercitarla e generi così un affidamento della controparte nell’abbandono della relativa pretesa, è idoneo come tale a determinare la perdita della medesima situazione soggettiva. Ne consegue che l’inerzia del lavoratore il quale dopo l’intervento chirurgico al quale deduce di essere stato sottoposto, ha lasciato trascorrere un mese prima di rientrare al lavoro, senza inviare alla parte datoriale alcuna certificazione medica o comunicare alcuna notizia al riguardo costituisce  comportamento atto a ingenerare nel datore di lavoro il ragionevole affidamento in ordine alla volontà del lavoratore di cessare dal rapporto di lavoro.
Principio affermato dalla Corte di Cassazione, sezione lavoro con la sentenza  n. 6900,  pubblicata l’8 aprile 2016.

La vicenda esaminata: domanda di accertamento di inefficacia di licenziamento intimato in forma orale.
Un lavoratore chiedeva al Tribunale del lavoro l’accertamento dell’inefficacia del licenziamento intimatogli in forma orale. Il Tribunale accoglieva la domanda. Proposto appello da parte dell’azienda, la Corte riformava parzialmente la sentenza di primo grado, respingendo la domanda di inefficacia del licenziamento e condannando l’azienda al pagamento del T.F.R. maturato. Il lavoratore ricorreva in Cassazione.

I principi di correttezza e buona fede
Ai fini della decisione della controversia in esame la Suprema Corte richiama i principi di diritto in materia di comportamento secondo buona fede e correttezza contrattuale, di cui agli articoli 1175 e 1375 del codice civile. Secondo tali principi  il comportamento del contraente titolare di una situazione creditoria o potestativa, che per lungo tempo trascuri di esercitarla e generi così un affidamento della controparte nell’abbandono della relativa pretesa, è idoneo come tale a determinare la perdita della medesima situazione soggettiva. Effettuando  anche  una comparazione con ordinamenti di altri Stati (quale quello tedesco), i giudici di legittimità  osservano che già da tempo l’orientamento della Corte sul punto tende a dare  rilevanza al comportamento del contraente titolare di una situazione creditoria o potestativa, che per lungo tempo trascuri di esercitarla e generi così un affidamento della controparte nell’abbandono della relativa pretesa, nel senso di ritenerlo  idoneo a determinare la perdita della stessa situazione soggettiva.

L’inerzia del lavoratore nel dare notizie di sé lo fa considerare dimissionario
Così richiamati i principi di diritto in materia di buona fede contrattuale, il Supremo Collegio afferma la correttezza della sentenza impugnata in sede di legittimità. Rilevante è  infatti il comportamento inerte del lavoratore, il quale dopo essere stato sottoposto ad un intervento chirurgico (o meglio così ebbe ad affermare) ha lasciato trascorrere oltre  un mese prima di rientrare al lavoro, senza inviare alcuna certificazione medica né comunicare, anche soltanto in  forma orale, notizie in merito al proprio stato di salute. Così facendo ha ingenerato nel datore di lavoro il ragionevole affidamento in ordine alla propria volontà di non proseguire ulteriormente nel rapporto di lavoro.
D’altra parte, la Corte di Cassazione ebbe modo di affermare in precedenti decisioni che nel caso in cui non sia prevista alcuna forma convenzionale per il recesso del lavoratore, un determinato comportamento da lui tenuto può essere tale da esternare esplicitamente, o da lasciar presumere (secondo il principio dell’affidamento), una sua volontà di recedere dal rapporto di lavoro, restando incensurabile in sede di legittimità il relativo accertamento del giudice di merito, ove congruamente motivato.
Il ricorso è stato così rigettato.

(avv. Roberto Dulio pubblicato su Diritto & Giustizia Giuffrè editore s.p.a)