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Thursday 10 December 2015

Licenziamento illegittimo

(Corte di Cassazione, sez. VI Civile – L, ordinanza n. 24195/15; depositata il 26 novembre)

 La scelta del lavoratore all’indennità sostitutiva estingue il rapporto di lavoro e il diritto alle retribuzioni.
In ambito di tutela reale ai sensi dell’articolo 18 della Legge n. 300 del 1970, nel testo precedente le modifiche introdotte con la legge 28 giugno 2012, n. 92, l’ordine di reintegrazione emesso dal giudice a seguito di dichiarazione di illegittimità del licenziamento viene meno con la dichiarazione recettizia del lavoratore di avvalersi dell’indennità sostitutiva; e con esso si estingue il rapporto di lavoro. Ne consegue che nel periodo tra l’esercizio dell’opzione e l’effettivo pagamento dell’indennità sostitutiva non sono dovute le retribuzioni, ma l’eventuale ritardato pagamento trova la sua regolamentazione nella disciplina dell’inadempimento dei crediti pecuniari del lavoratore prevista dall’articolo 429 terzo comma c.p.c., salva la prova, a carico del lavoratore, di un danno ulteriore.
Così stabilito dalla Corte di Cassazione, sezione VI° civile con ordinanza n. 24195,  pubblicata il 26 novembre 2015.

La vicenda: opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento delle retribuzioni nel periodo tra la dichiarazione di avvalersi dell’indennità sostitutiva alla reintegrazione e l’effettivo pagamento della stessa.
Un lavoratore, dopo aver ottenuto la dichiarazione di illegittimità del licenziamento intimatogli, con conseguente pronuncia dell’ordine di reintegrazione, ai sensi dell’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori (ante riforma del 2012), optava per l’indennità sostitutiva della reintegrazione. Poiché l’indennità veniva corrisposta dall’azienda con ritardo, il dipendente  chiedeva ed otteneva decreto ingiuntivo per il pagamento delle retribuzioni  relative al periodo tra l’opzione e l’effettivo pagamento. L’opposizione al decreto proposta dall’azienda  veniva accolta. Proponeva appello il lavoratore ma la Corte territoriale rigettava il gravame, affermando la cessazione del rapporto di lavoro a far data dalla dichiarazione di scelta dell’indennità sostitutiva da parte del lavoratore. Quest’ultimo ricorreva  in Cassazione.

Il regime dell’indennità sostitutiva previsto dall’articolo 18; l’evoluzione della giurisprudenza.
La vicenda decisa riprende un argomento più volte affrontato dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, con esiti del tutto contrastanti tra loro ed infine composti dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la decisione n. 18353 del 27 agosto 2014.  Nel passato anche la Corte Costituzionale  era stata sollecitata sulla materia (sentenze 4 marzo 1992 n. 81 e 22 luglio 1996 n. 291). Si tratta della interpretazione della norma prevista dal quinto comma della legge 20 maggio 1970 n. 300, così come modificato dalla legge 11 maggio 1990 n. 108 e prima della riforma attuata dalla legge 28 giugno 2012 n. 92. A seguito della dichiarazione di illegittimità del licenziamento,  in ambito di tutela reale, il giudice ordina al datore di lavoro di reintegrare il lavoratore e ad esso spetteranno le retribuzioni relative al rapporto di lavoro così ricostituito. Dunque, in caso di effettiva reintegrazione del lavoratore in ambito aziendale non si pone alcun problema  per quanto qui interessa.
Diverso è il caso qualora il lavoratore scelga di avvalersi dell’indennità sostitutiva alla reintegrazione.  Il problema  si pone allora nel caso tale indennità venga erogata con ritardo da parte del datore di lavoro.
Le soluzioni date dalla giurisprudenza nel corso degli anni passati sono state tra loro contrastanti, dando luogo sostanzialmente a tre tesi  del tutto differenti tra loro, inducendo così la Corte di Cassazione a risolvere il contrasto formatosi con la decisione a  sezioni unite sopra richiamata.

La soluzione offerta dalle sezioni unite per il componimento dei contrasti interpretativi
Punto di partenza è l’ordine di reintegrazione pronunciato dal giudice, a seguito dall’accertata illegittimità del licenziamento. A questo ordine il datore di lavoro deve ottemperare, il rapporto di lavoro permane e rimangono immutate le rispettive prestazioni del sinallagma contrattuale. Ove però il lavoratore eserciti l’opzione per l’indennità sostitutiva, l’ordine del giudice viene a mutare e il datore di lavoro non dovrà più reintegrare il lavoratore, ma dovrà corrispondere la richiesta indennità. Il rapporto di lavoro si estingue  e da entrambe le parti non potrà più essere pretesa la ripresa del lavoro. E, ulteriore conseguenza, non potrà più essere pretesa la controprestazione della retribuzione. In sostanza, viene a mancare il sinallagma essenziale del rapporto di lavoro: prestazione lavorativa contro retribuzione. L’obbligo di pagamento dell’indennità sostitutiva rimane soggetto alla disciplina della mora debendi in caso di inadempimento dell’obbligazione, con applicazione di quanto previsto dall’articolo 429 del c.p.c., salvo la prova a carico del lavoratore di un danno ulteriore.

Il principio di diritto affermato.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la citata sentenza n. 18353 del 2014, componendo il contrasto di orientamenti, affermarono il seguente principio di diritto: “Ove il lavoratore illegittimamente licenziato in regime della c.d. tutela reale, quale è quello nella specie applicabile ratione temporis, previsto dall’art. 18 legge 20 maggio 1970 n. 300, nel testo precedente le modifiche introdotte con la legge 28 giugno 2012 n. 92, opti per l’indennità sostitutiva della reintegrazione, avvalendosi della facoltà prevista dal quinto comma dell’art. 18 citato,il rapporto di lavoro si estingue con la comunicazione al datore di lavoro di tale opzione senza che permanga, per il periodo successivo in cui la prestazione lavorativa non è dovuta dal lavoratore né può essere pretesa dal datore di lavoro, alcun obbligo retributivo con la conseguenza che l’obbligo avente ad oggetto il pagamento di tale indennità è soggetto alla disciplina della mora debendi in caso di inadempimento, o ritardo nell’inadempimento, delle obbligazioni pecuniarie del datore di lavoro, quale prevista dall’art. 429 terzo comma c.p.c., salva la prova, di cui è onerato il lavoratore, di un danno ulteriore”.

La sesta sezione si allinea alle sezioni unite
Richiamato dunque il principio di diritto elaborato dalla Suprema Corte nella pronuncia n. 18353 del 2014, la Sesta sezione, oggi nuovamente chiamata a decidere in punto, condivide tale orientamento  e ne dà continuità. La conseguenza è l’inevitabile rigetto del ricorso proposto, adottato con ordinanza  ai sensi dell’articolo 375 c.p.c..

(avv. Roberto Dulio pubblicato su Diritto & Giustizia Giuffrè editore s.p.a)