Penale

Thursday 07 July 2005

Legittimo il ricorso alla custodia cautelare in carcere qualora il minore non interrompa gli atti di bullismo nemmeno dopo l’ inizio delle indagini preliminari Suprema Corte di Cassazione, Sezione Quarta Penale, sentenza n.19331/2005

Legittimo il ricorso alla custodia cautelare in carcere qualora il minore
non interrompa gli atti di bullismo nemmeno dopo l’inizio delle indagini preliminari

Suprema Corte di
Cassazione, Sezione Quarta Penale, sentenza n.19331/2005
(Presidente: M. Battistini; Relatore: C. G. Brusco)

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUARTA SEZIONE PENALE

SENTENZA

LA CORTE OSSERVA

Con provvedimento in data 22 ottobre
2004 il Tribunale per i minorenni di Sassari, in funzione di Tribunale per il
riesame, giudicando in sede di rinvio a seguito della sentenza 15 luglio 2004
della III Sezione di questa Corte, che aveva annullato con rinvio, su ricorso
del pubblico ministero, una precedente ordinanza in data 10 maggio 2004 del
medesimo Tribunale che aveva sostituito la misura cautelare della custodia in
carcere emessa nei confronti di U. A. con quella del
collocamento in comunità, ha ribadito il contenuto
della prima ordinanza di riesame confermando l’applicazione del collocamento in
comunità.

Il Tribunale ha ritenuto che nei confronti
della persona sottoposta alle indagini, nei cui confronti si procede
per varie ipotesi di reato commesse in danno di un compagno di scuola del
ricorrente, affetto da handicap, che veniva costretto a compiere e subire atti
di violenza sessuale, ad assumere sostanze stupefacenti e a mangiare un panino
imbottito con escrementi animali, le esigenze cautelari fossero da ritenere
attenuante e che misura adeguata fosse quella indicata.

Analogo provvedimento veniva adottato nei confronti di un altro giovane
concorrente nei reati indicati.

Contro questa ordinanza
ha nuovamente proposto ricorso il procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Sassari il quale ha dedotto i seguenti motivi di riscorso: la
mancanza e manifesta illogicità della motivazione sull’esistenza del pericolo
concreto di reiterazione del reato escluso malgrado il medesimo provvedimento
impugnato dia atto dell’indole spavalda ed arrogante del giovane sottoposto
alle indagini e della circostanza che il medesimo abbia minacciato un teste
proprio a causa del contenuto della sua deposizione; l’erronea applicazione
dell’art. 274 lett. c del codice di rito perché il Tribunale avrebbe escluso il
pericolo di reiterazione del reato malgrado le circostanze già indicate
obbligassero ad una diversa valutazione prognostica;
l’erronea applicazione della medesima norma perché il provvedimento impugnato
avrebbe fondato la sua valutazione sull’esistenza del pericolo di reiterazione
del reato sulla circostanza che le indagini si erano concluse e che i familiari
della persona offesa avevano adottato cautele per evitare ulteriori fatti della
medesima specie.

Il ricorso, è fondato.

Effettivamente l’ordinanza impugnata
non ha adottato argomenti nuovi rispetto a quelli già censurati con la
precedente sentenza della terza sezione di questa Corte.

Ha invece sottolineato
come il giovane denoti un’indole spavalda ed arrogante e ha erroneamente
circoscritto il pericolo di reiterazione del reato all’ambito scolastico in cui
i gravi fatti descritti si erano verificati.

Avrebbe dovuto invece compiere una
valutazione globale per verificare l’esistenza di un
concreto pericolo di recidivanza non circoscritto in
tale ambito.

L’ordinanza impugnata si
contraddistingue poi per una singolare sottovalutazione dell’ulteriore
elemento acquisito al procedimento ed evidenziato dal ricorrente; la
circostanza che nell’agosto 2004 (quindi dopo la sostituzione della misura più
grave) U. abbia minacciato un testimone proprio a
causa della sua deposizione nel processo per i fatti oggetto del presente
procedimento cautelare.

La decisione su questo punto è
affetta da manifesta illogicità perché, invece di valutare il contesto cautelare alla luce della nuova emergenza, ne trae
conferma dell’esistenza delle esigenze ari ritenute attenuate nell’ordinanza
annullata dalla terza sezione.

In ogni caso difetta nel
provvedimento impugnato ogni valutazione sulla gravità
delle esigenze cautelari anche alla luce del fatto nuovo non essendo
evidentemente sufficiente affermare che la custodia in carcere debba essere
applicata, soprattutto nei confronti dei minori, quando tutte le altre appaiano
inidonee.

È proprio su questo giudizio di idoneità che il provvedimento impugnato difetta di
motivazione.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione,
Sezione IV penale, annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al
Tribunale per i minorenni di Sassari.

Roma, 16 feb. 2005.

Depositata in Cancelleria il 20
maggio 2005.