Ambiente

Thursday 04 February 2016

Legittimazione al risarcimento del danno ambientale: sotto a chi tocca …

(Tribunale di Novara, sez. Penale, sentenza 21 gennaio 2016

Il danno di cui il soggetto collettivo chiede ristoro deve coincidere con la lesione di un diritto soggettivo del soggetto stesso. Fondamento della legittimazione processuale degli enti portatori di interessi diffusi o collettivi è il diritto degli stessi alla tutela del loro patrimonio morale o al perseguimento dei loro scopi statutari: in casi di tal genere, purché l’interesse azionato costituisca il patrimonio morale imprescindibile dell’ente, il reato ipotizzato, oltre a ledere naturalmente l’interesse tutelato in via diretta dalla norma penale, finisce con il produrre un danno dell’ente o dell’associazione che abbia fatto della tutela del medesimo interesse il proprio scopo esclusivo o prevalente.
La legittimazione all’esercizio dell’azione civile in sede penale deve, dunque, essere valutata alla luce dell’effettività del perseguimento dello scopo dell’ente collettivo, solo in tale ipotesi potendo, quest’ultimo, vantare una significativa posizione soggettiva legittimante l’azione, ex artt. 2043 c.c. e 185 c.p. .
Il danno di cui il soggetto collettivo chiede ristoro deve coincidere con la lesione di un diritto soggettivo del soggetto stesso, come avviene nel caso in cui offeso sia l’interesse perseguito da un’associazione in riferimento ad una situazione storicamente circostanziata, da essa associazione assunto nello statuto a ragione stessa della propria esistenza ed azione.
La Cassazione formula il principio di diritto che esclude la terzietà del Comune rispetto alle persone fisiche suoi organi che hanno operato, integrando la condotta tipica richiesta dalla fattispecie incriminante.
La Corte, inoltre, definisce il perimetro dell’illecito profitto nella truffa ai danni dell’ente pubblico.

Il caso. Il Tribunale di Novara, nell’ambito di un procedimento penale promosso nei confronti di imputati accusati di aver, in concorso fra di loro, operato in spregio della normativa inerente e relativa la gestione dei rifiuti, si è trovato ad affrontare la questione, proposta dalla difesa degli imputati, relativa alla sussistenza in capo a soggetti differenti rispetto al Ministero dell’Ambiente, rectius allo Stato, della legittimazione all’esercizio dell’azione civile nel processo penale.
La soluzione prospettata dalla Curia Novarese, seppur formalmente in linea con le pronunce rese dalla Suprema Corte, apre il campo ad alcune considerazioni di carattere generale che, anche alla luce della tipologia di illecito di cui si tratta, torneranno certamente ad occupare gli interpreti.

La parte civile. Il nostro sistema processuale, come è noto, costituisce l’ibrida figura della parte civile, ovvero di quella parte che richiede, al giudice penale, e nell’ambito del processo penale, di ottenere ristoro dei danni subiti in forza della condotta posta in essere dall’imputato.
Si tratta di un istituto di difficile collocazione sistemica, nell’ambito di un processo penale di stampo prevalentemente accusatorio, che il legislatore del 1989 non ha avuto il coraggio di abolire, pur se il tema ha occupato non poco la Commissione incaricata di occuparsi della riforma del codice di rito.
La riprova delle particolarità della “parte” processuale di cui si discute è fornita dalla disciplina codicistica, cui essa deve attenersi, ai fini di poter accedere nell’agone dibattimentale, caratterizzata da un formalismo che non trova altro confronto nel codice.
Basti por mente alle disposizioni contenute negli artt. 78 e seguenti del codice di rito.
Indubitabile, dunque, che il legislatore abbia inteso limitare, presenza ed importanza, della parte civile nell’ambito del processo penale che, per come strutturato, non appare volto a fornire tutela al “singolo”, vittima del reato, ma a riaffermare la primazia dello Stato e delle sue regole (norme) sul singolo che le abbia violate.
A fronte di una tale scelta di campo, forse discutibile ma indubbia, si è assistito negli ultimi tempi ad una sempre maggior disponibilità del giudice, ad ammettere le costituzioni di parte civile, soprattutto agli enti portatori di interessi collettivi o diffusi, forse nella convinzione di rendere maggiormente democratico il rito penale che, invece, proprio per la sua ontologica struttura, appare essere strumento poco incline alla “partecipazione” diffusa.
Proprio sul punto della partecipazione al processo in veste di parte processuale degli enti portatori di interessi collettivi o diffusi, la pronuncia, ordinanza, pare offrire spunti interessanti.

L’articolo 311 del d.lgs. n. 152/2006. Il tenore letterale della norma appare essere chiarissimo.
Il risarcimento del danno ambientale può essere richiesto unicamente dallo Stato, e per esso, dal Ministero dell’Ambiente.
In claris non fit interpretatio, e, francamente, non pare che sul punto si possa aggiungere altro.
Però… un legislatore più distratto che razionale non ha abrogato l’art. 13 della l. n. 349/86 che consente alle associazioni, presenti in almeno cinque regioni, che abbiano agito con continuità e rilevanza esterna, di essere riconosciute dal Ministero dell’Ambiente medesimo e, conseguentemente, ai sensi dell’art. 4 della l. 3 agosto 1999 n. 265, di proporre le «azioni risarcitorie di competenze del giudice ordinario che spettino al Comune e alla Provincia, conseguenti al danno ambientale».
Se, quindi, le azioni per il risarcimento del danno ambientale spettano solo al Ministero, altre e differenti azioni possono spettare agli enti o alle associazioni portatrici di interessi diffusi o collettivi.

Le caratteristiche delle associazioni. Non tutte le associazioni possono essere legittimate all’esercizio dell’azione civile nel processo penale.
Oltre alle formalità necessarie e richieste dalle norme ordinarie, esse devono dimostrare d’aver dato corso alla procedura prevista nell’art. 13 della l. n. 349/86.
Dunque, esse devono essere presenti in almeno cinque Regioni.
Aver formulato le necessarie richieste al Ministero, aver agito con continuità e rilevanza esterna.
Se in relazione ai primi due punti non pare che possano sussistere dubbi, certamente qualche difficoltà di interpretazione la recano le caratteristiche d’azione continua e rilevante dell’associazioni o dell’ente il cui apprezzamento, rebus sic stantibus, pare riservato ad insindacabile giudizio di merito del giudicante.
Ciò che, invece, apre le porte ad una piuttosto complessa discussione, cui pare non sottrarsi neppure la Curia Novarese, è l’ultima delle condizioni previste dalla norma, ovvero l’esercizio delle azioni risarcitorie che esse possono esperire.

Le azioni risarcitorie. Indubitabile e correttamente indicato come esse possano e debbano individuarsi quali riferibili al disposto dell’art. 2043 c.c. e, quindi, si versi in ambito di responsabilità aquiliana.
L’azione che ha causato il danno ingiusto è certamente identificabile con il reato contestato.
Il danno arrecato deve essere individuato in un danno differente e diverso rispetto al danno ambientale.
Gli interessi diffusi e collettivi sono rappresentati nel territorio dai Comuni e dalle Province (soggetti sospesi tra la vita e la morte considerati ancora centro di imputazione di interesse) ed enti od associazioni.
È possibile, per esempio, che il danno alla salute o alla salubrità dell’ambiente o al paesaggio, interessi diffusi o collettivi astrattamente rilevabili in capo a Comune, Provincie ed associazioni, possa essere richiesto da tutti i soggetti ?
Non si correrebbe il rischio di risarcire il medesimo danno agli stessi soggetti posto che essi altro non sono che la somma dei singoli portatori di interessi individuali divenuti collettivi ?
Il cittadino che si associa non è il medesimo che costituisce popolazione del Comune, della Provincia e della Regione che il medesimo danno richiedono ?
Se l’interesse è diffuso, non può dirsi che esso vada e debba essere tutelato, sotto il profilo risarcitorio, con unico risarcimento ?
Proprio lo specifico riferimento alla disciplina ricostruita dal Tribunale di Novara, in tema di risarcimento del danno ambientale, apre il campo a questi interrogativi che, al momento, restano privi di risposta.
Per ora…. sotto a chi tocca.

(avv. Claudio Bossi pubblicato su Diritto & Giustizia Giuffrè editore s.p.a)