Lavoro e Previdenza

Friday 14 February 2003

Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria per il 2003) – Art. 63: Incentivi alle assunzioni. Agenzia delle Entrate CIRCOLARE N. 11 del 13.02.2003

Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria per il 2003) – Art. 63: Incentivi alle assunzioni.

Agenzia delle Entrate CIRCOLARE N. 11 del 13.02.2003

INDICE

PREMESSA

1.    LA DISCIPLINA DELL’ART. 7 DELLA LEGGE N. 388 DEL 2000

2.    IL MONITORAGGIO DEGLI UTILIZZI DEL CREDITO D’IMPOSTA E LE DISPOSIZIONI DELL’ARTICOLO 2 DEL DECRETO LEGGE N. 209 DEL 2002

2.1    Determinazione del credito d’imposta

2.2    Utilizzo del bonus

2.3    Mantenimento del livello occupazionale

3.      L’ARTICOLO 63 DELLA LEGGE FINANZIARIA PER IL 2003

3.1    Art. 63, comma 1, lettera a) – Credito d’imposta attribuibile, per l’anno 2003, ai datori di lavoro che hanno rilevato un incremento occupazionale rilevante alla data del 7 luglio 2002

3.2    Art. 63, comma 1, lett. b) – La nuova misura del credito d’imposta per gli incrementi occupazionali

3.2.1 Incrementi occupazionali registrati a partire dal 1 gennaio 2003 da datori di lavoro non in possesso di incrementi occupazionali rilevanti al 7 luglio 2002

3.2.2 Estensione del nuovo regime, a partire dal 2004, a tutti i datori di lavoro

3.3    Art. 63, comma 2 – Termini per l’attribuzione e la fruizione degli incentivi per l’incremento dell’occupazione

3.4    Mantenimento del livello occupazionale – Verifica annuale

4.      ART. 63, COMMA 3 – L’OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA PREVENTIVA

5.      CODICI-TRIBUTO DISPONIBILI AI FINI DELL’UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL CONTRIBUTO

PREMESSA

     La presente circolare fornisce chiarimenti in merito alle disposizioni contenute nell’articolo 63 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (cd. “legge finanziaria per il 2003”, pubblicata nel S.O. n. 240/L alla G.U. n. 305 del 31 dicembre 2002), riguardanti gli incentivi alle assunzioni previsti dall’art. 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

     L’articolo 63, da un punto di vista temporale, costituisce l’ultimo degli interventi legislativi in materia di incentivi per l’incremento dell’occupazione.

     Più in dettaglio, si sono succedute nel tempo le seguenti disposizioni:

       – l’art. 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ha istituito un credito di imposta a favore dei datori di lavoro che sino al 31 dicembre 2003 incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

       – l’art. 5, comma 1, del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138 (convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178) che ha introdotto disposizioni volte ad attuare il monitoraggio delle agevolazioni concesse nella forma del credito d’imposta, stabilendo che queste ultime possono essere fruite esclusivamente nei limiti dei relativi stanziamenti di bilancio, delle autorizzazioni di spesa ovvero delle previsioni di minori entrate e, comunque, fino all’esaurimento delle risorse finanziarie;

       – l’art. 5, comma 2, del decreto legge n. 138 del 2002, che ha disposto – a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di comunicazione dell’avvenuto esaurimento delle risorse disponibili – l’impossibilità di fruire della predetta agevolazione, qualora i relativi presupposti si siano realizzati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto n. 138 del 2002 (8 luglio 2002);

      – l’art. 2 del decreto legge 24 settembre 2002, n. 209 (convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265) che ha fatto salve le aspettative dei datori di lavoro che alla data del 7 luglio 2002 hanno registrato un incremento occupazionale (rilevato secondo le modalità di cui al predetto art. 7), stabilendo che tale incremento rappresenta la misura massima entro cui (limitatamente al periodo 1 luglio – 31 dicembre 2002) può maturare mensilmente il diritto al credito d’imposta di cui all’art. 7 della legge n 388 del 2000.

      – l’articolo 63 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che, nel confermare e prorogare fino al 31 dicembre 2006 l’incentivo a favore dell’incremento dell’occupazione, introduce nuove misure e nuove modalità di attribuzione del credito d’imposta di cui all’art. 7 della legge n. 388 del 2000.

     Al fine di delineare compiutamente il quadro normativo in cui si inserisce il citato articolo 63, si illustrano brevemente gli aspetti più rilevanti dell’originaria disciplina del credito d’imposta per le nuove assunzioni dettata dall’art. 7 della legge n. 388 del 2000, nonchè le successive modifiche ad essa apportate dalle disposizioni precedentemente indicate.

1. LA DISCIPLINA DELL’ART. 7 DELLA LEGGE N. 388 DEL 2000

     Il regime agevolativo istituito dall’art. 7 della legge n. 388 del 2000 prevede il riconoscimento di un credito di imposta (pari a ¬ 413,17 per ciascun neo-assunto e per ciascun mese) a favore dei datori di lavoro che a partire dal 1 ottobre 2000 e sino al 31 dicembre 2003 incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

     Il comma 2 dell’art. 7, più precisamente, stabilisce la necessità di eseguire due differenti tipologie di verifiche: la prima (da effettuarsi con cadenza mensile) tendente a determinare l’incremento occupazionale eventualmente verificatosi nella forza lavoro impiegata a tempo indeterminato; la seconda (con cadenza annuale) tendente ad accertare la conservazione, su base annuale, dell’incremento occupazionale raggiunto per effetto delle nuove assunzioni.

     Relativamente all’individuazione della misura del bonus effettivamente spettante, il citato comma 2 prevede che esso sia determinato sulla base della differenza tra il numero di lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato al termine di ciascun mese e la base occupazionale di riferimento costituita dal numero di lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati in un prestabilito periodo (1 ottobre 1999 – 30 settembre 2000).

     Il credito d’imposta matura mese per mese, relativamente a ciascun nuovo assunto a tempo indeterminato che rappresenti un incremento della base occupazionale rispetto a quella del periodo di riferimento.

     Il datore di lavoro, pertanto, ai fini della quantificazione del contributo effettivamente spettante, al termine di ciascun mese deve:

       1. riscontrare il numero di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato (sia pieno che parziale);

       2. misurare la differenza rispetto alla media dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato occupati nel periodo compreso tra il 1 ottobre 1999 e il 30 settembre 2000 (intervallo temporale di riferimento ai fini della commisurazione dell’agevolazione spettante, ai sensi dell’art. 7, comma 2, della legge n. 388 del 2000). Tale differenza è di seguito indicata con l’espressione “differenza rilevante”;

       3. confrontare tale differenza con il numero dei lavoratori neo-assunti in possesso dei requisiti previsti dalla norma agevolativa (età uguale o superiore a 25 anni e non svolgimento di attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato nei 24 mesi precedenti l’assunzione o, alternativamente, portatori di handicap individuati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104);

       4. considerare quale incremento occupazionale rilevante il numero delle unità lavorative che danno diritto al credito d’imposta, rappresentato dal “minor valore” tra:

         – la “differenza rilevante”;

         – il numero dei lavoratori “neo-assunti agevolabili”, cioè in possesso dei requisiti previsti dalla norma agevolativa, di cui al punto sub 3).

     Qualora, il predetto “minor valore” risulti positivo, il datore di lavoro realizza un incremento occupazionale rilevante e potrà fruire mensilmente di un credito d’imposta complessivamente pari alla misura unitaria dell’agevolazione (¬ 413,17) moltiplicata per il predetto “minor valore”. Nel caso in cui quest’ultimo risulti nullo o addirittura negativo, l’agevolazione non spetta, in quanto non si realizza alcun incremento occupazionale rilevante.

     Dai seguenti esempi emerge come la misura dell’incremento occupazionale che genera il diritto al contributo sia sempre rappresentata dal “minor valore” tra le variabili “differenza rilevante” e “neo-assunti agevolabili”, come sopra determinate.

     Si suppone che la rilevazione mensile sia compiuta al 31 maggio 2002.

Calcolo dell’agevolazione

Esempio 1

numero dei lavoratori in forza al 31 maggio 2002   18

media di riferimento (1 ott. 1999 – 30 sett. 2000)   15

differenza rilevante   3

neo-assunti agevolabili in forza al 31 maggio 2002 5

L’agevolazione è pari a 3

Esempio 2

numero dei lavoratori in forza al 31 maggio 2002   18

media di riferimento (1 ott. 1999 – 30 sett. 2000)   15

differenza rilevante   3

neo-assunti agevolabili in forza al 31 maggio 2002 2

L’agevolazione è pari a 2

Esempio 3

numero dei lavoratori in forza al 31 maggio 2002   14

media di riferimento (1 ott. 1999 – 30 sett. 2000)   15

differenza rilevante    -1

neo-assunti agevolabili in forza al 31 maggio 2002 2

L’agevolazione è pari a 0

     Il comma 2 del predetto art. 7 ha, inoltre, disposto una ricognizione – con cadenza annuale – tendente a verificare il mantenimento del livello occupazionale conseguito a seguito delle nuove assunzioni: agli effetti di tale verifica assume rilevanza il confronto tra la media dei lavoratori dipendenti complessivamente occupati su base annuale (sia a tempo indeterminato, sia a tempo determinato, ivi compresi i dipendenti con contratto di lavoro con contenuto formativo) e la media dei lavoratori dipendenti complessivamente occupati nel periodo di riferimento (1 ottobre 1999 – 30 settembre 2000). Il primo termine di tale confronto (media dei lavoratori dipendenti complessivamente occupati su base annua) è determinato rispetto al periodo 1 ottobre – 30 settembre di ciascuna annualità rientrante nel periodo di durata della disciplina agevolativa.

     La principale differenza di tale confronto annuale rispetto alla verifica mensile dell’incremento occupazionale è costituita dalla diversa ampiezza delle basi occupazionali utilizzate. La verifica annuale del mantenimento del livello occupazionale, infatti, non si limita alla considerazione della sola categoria dei lavoratori a tempo indeterminato, ma abbraccia l’intera forza lavoro occupata (tanto nella componente con contratto di lavoro a tempo indeterminato, che in quella con contratto di lavoro a tempo determinato).

     La circostanza che il numero complessivo dei lavoratori mediamente occupati nell’anno risulti pari o inferiore alla media del periodo di riferimento, costituisce causa di decadenza dall’agevolazione in parola: di conseguenza, il datore di lavoro – nei periodi successivi a quello in cui la decadenza si è verificata – non può continuare ad avvalersi del credito d’imposta per nessuna delle unità lavorative che hanno dato diritto all’incentivo nel periodo oggetto di verifica (ad esempio, relativamente alla prima annualità, 1 ottobre 2000 – 30 settembre 2001).

     La decadenza dall’agevolazione (riscontrata a seguito del predetto controllo su base annua) esplica, più precisamente, i propri effetti a partire dall’inizio del periodo annuale successivo (vale a dire, dal successivo mese di ottobre) e fa sì che – limitatamente alle unità lavorative che hanno generato il credito d’imposta nel periodo sottoposto a controllo su base annua – venga meno la possibilità di continuare a fruire del credito d’imposta per i successivi periodi.

     I lavoratori con riferimento ai quali è intervenuta la decadenza continuano, tuttavia, ad essere presi in considerazione ai fini del computo dei livelli occupazionali determinati mensilmente o annualmente ai fini, rispettivamente, della concessione del credito d’imposta o della verifica della conservazione del livello occupazionale.

     Resta inteso che, successivamente all’avvenuto accertamento di tale condizione, il datore di lavoro – pur non potendo continuare ad avvalersi del credito d’imposta commisurato alle unità lavorative che hanno dato diritto all’incentivo nell’anno oggetto di decadenza – potrebbe, però, maturare il diritto al suddetto beneficio relativamente:

       a) a lavoratori già in forza alle proprie dipendenze (e in possesso dei requisiti di ammissibilità all’agevolazione previsti dal comma 5 dell’art. 7 in esame) che non hanno potuto generare alcun diritto al credito d’imposta, in quanto in eccesso rispetto agli incrementi occupazionali rilevati;

       b) ad ulteriori, nuove assunzioni che effettuerà successivamente al periodo annuale per il quale è stata riscontrata la decadenza.

     Il datore di lavoro conserva la possibilità di fruire in compensazione del credito d’imposta già maturato mensilmente nel periodo per il quale si è verificata la decadenza (1 ottobre 2000 – 30 settembre 2001, relativamente alla prima verifica annuale) che eventualmente non sia stato ancora utilizzato, in quanto il diritto alla relativa utilizzazione deve considerarsi ormai definitivamente acquisito.

     Relativamente alle modalità di utilizzo del credito d’imposta, il comma 4 del sopraccitato art. 7 ha disposto che quest’ultimo (che non concorre né alla determinazione del reddito complessivo ai fini dell’IRPEG, né alla formazione della base imponibile IRAP) è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. L’utilizzabilità in compensazione del credito maturato è possibile a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di maturazione. Al riguardo si rammenta che l’originaria disciplina del bonus in questione ne prevedeva una fruibilità automatica, in quanto – in seguito all’assunzione di un lavoratore in possesso dei requisiti previsti dalla legge – il datore di lavoro poteva direttamente impiegare l’importo del credito maturato (determinato secondo le descritte modalità) in compensazione con gli importi a debito di qualsiasi sezione del modello F24.

     Al fine del riconoscimento del suddetto beneficio, il comma 5 dell’art. 7 citato ha stabilito una serie di precisi requisiti:

       1) l’età dei dipendenti di nuova assunzione non deve essere inferiore a 25 anni;

        2) i dipendenti di nuova assunzione non devono aver svolto attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato negli ultimi 24 mesi (tale requisito non è, tuttavia, richiesto per i nuovi assunti che siano portatori di handicap, individuati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104);

       3) il datore di lavoro che procede all’assunzione deve rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro, anche con riferimento ai dipendenti rispetto ai quali non si è fruito del credito d’imposta;

       4) il datore di lavoro che procede all’assunzione deve essere in regola con le prescrizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, di cui ai decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626 e 14 agosto 1996, n. 494, e loro successive modificazioni, nonchè dei successivi decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

     Il comma 10 del predetto art. 7, infine, ha introdotto un ulteriore credito d’imposta a favore dei datori di lavoro che – a far data dal 1 gennaio 2001 e sino al 31 dicembre 2003 – realizzano incrementi occupazionali rilevanti per effetto di assunzioni di nuovi dipendenti con contratto a tempo indeterminato da destinare a unità produttive situate in una delle seguenti aree:

       – territori individuati nell’art. 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modifiche;

       – aree comprese nell’obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999 (che, nel dettaglio, corrispondono alle seguenti regioni: Campania; Basilicata; Puglia; Calabria; Sicilia; Sardegna);

       – territori delle regioni Abruzzo e Molise.

     Si ricorda che (conformemente a quanto affermato con risoluzione n. 270/E del 6 agosto 2002) costituiscono nuove assunzioni rilevanti ai fini del riconoscimento di tale ulteriore contributo esclusivamente quelle effettuate a far data dal 1 gennaio 2001: pertanto, eventuali incrementi occupazionali rilevanti registrati nel periodo 1 ottobre – 31 dicembre 2000 generano esclusivamente il diritto a fruire del credito d’imposta nella misura base (¬ 413,17).

     A tal riguardo, si sottolinea che – negli ambiti territoriali relativamente ai quali i datori di lavoro interessati possono beneficiare di tale ulteriore credito d’imposta – è sufficiente siano ubicati gli uffici, gli stabilimenti e le basi fisse presso i quali vengono assunti i dipendenti, non rilevando a tal fine la circostanza che la sede legale o la residenza dei predetti datori di lavoro sia ubicata altrove.

     Tale ulteriore credito d’imposta (stabilito nella misura di ¬ 206,58 per ciascun nuovo dipendente) compete secondo la disciplina ordinariamente prevista dal predetto art. 7 e rientra nel campo di applicazione della regola cd. de minimis, di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C68/06 (pubblicata nella G.U.C.E. C68 del 6 marzo 1996).

     In proposito si osserva ulteriormente che un lavoratore – (in possesso dei requisiti stabiliti dal predetto art. 7, comma 5) – inizialmente impiegato presso uno stabilimento localizzato al di fuori delle aree previste dal comma 10 dell’art. 7, che venga successivamente destinato ad una struttura produttiva ubicata in tali territori, non acquisirà il diritto a fruire dell’ulteriore credito d’imposta.

     Rispetto ad un lavoratore di nuova assunzione – in seguito trasferito in uno dei predetti territori “agevolati” – il datore di lavoro manterrà, pertanto, il diritto a fruire del credito d’imposta esclusivamente nella misura base (¬ 413,17), non venendo ad acquisire il diritto all’utilizzo dell’ulteriore contributo (¬ 206,58).

     Ciò in quanto il predetto comma 10, nel delineare l’ambito soggettivo di applicazione dell’ulteriore misura dell’agevolazione, fa espresso riferimento alle assunzioni di nuovi lavoratori “da destinare” a unità produttive ubicate nei territori predetti, intendendo sottolineare che l’assunzione dei nuovi lavoratori – al fine di beneficiare dell’ulteriore credito – debba avvenire in vista della specifica destinazione presso tali stabilimenti.

     Non è, pertanto, possibile far partecipare a tale ulteriore beneficio lavoratori assunti per l’impiego presso strutture produttive ubicate in aree diverse dai predetti territori.

     Le medesime conclusioni valgono nell’opposta ipotesi di un lavoratore impiegato sin dall’assunzione presso un impianto, si ponga, situato in Calabria (e che, pertanto, genera un credito d’imposta mensile pari a complessivi ¬ 619,75, comprensivi del credito base (¬ 413,17) e dell’ulteriore contributo (¬ 206,58)) che sia successivamente trasferito presso un impianto localizzato in Piemonte: il dipendente in tal caso perderà il diritto alla misura ulteriore del credito d’imposta, mantenendo, tuttavia, la spettanza del credito nella misura base.

      Per un più approfondito esame della disciplina introdotta dall’art. 7 della legge n. 388 del 2000, nonchè per l’analisi di particolari problematiche ad essa connesse, si rinvia alle precisazioni contenute nelle circolari n. 1/E del 3 gennaio 2001 (punto 1.5), n. 5/E del 26 gennaio 2001 (punto 2), n. 57/E del 18 giugno 2001 (punto 6), tutte reperibili nella banca dati “Norme, circolari e risoluzioni” del sito www.agenziaentrate.it.

2. IL MONITORAGGIO DEGLI UTILIZZI DEL CREDITO D’IMPOSTA E LE DISPOSIZIONI DELL’ARTICOLO 2 DEL DECRETO LEGGE N. 209 DEL 2002

     L’art. 5 del decreto legge n. 138 del 2002 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 178 del 2002), nel confermare l’efficacia di tutti i crediti d’imposta vigenti nell’ordinamento alla data della sua entrata in vigore, ha introdotto una disposizione che ne impone il relativo monitoraggio.

     L’anzidetta disposizione prevede che questi ultimi possono essere fruiti esclusivamente nei limiti degli oneri finanziari previsti in relazione alle specifiche disposizioni agevolative.

     Con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 1 agosto 2002 (pubblicato nella G.U. del 6 agosto 2002, n. 183) è stato individuato l’ammontare di risorse economiche destinabili per l’annualità 2002 alla dotazione del predetto bonus fiscale (pari nel complesso a ¬ 652.138.210) ed è stato stabilito – a far data dall’8 luglio 2002 – l’obbligo per i datori di lavoro di presentare un’apposita istanza.

     Più in dettaglio, l’art. 1, comma 2, del predetto decreto, ha stabilito la necessità (al fine dell’attribuzione del contributo di cui all’art. 7) di ottenere un’espressa autorizzazione da parte del Centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate, a seguito della presentazione di un’apposita istanza – preventiva all’assunzione del dipendente – da parte del datore di lavoro.

     Contestualmente all’emanazione del decreto ministeriale del 1 agosto 2000, sulla medesima G.U. del 6 agosto 2002 è stato pubblicato il decreto interdirigenziale del Ragioniere Generale dello Stato, del Capo del Dipartimento delle Politiche fiscali e del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, con il quale è stato comunicato l’avvenuto esaurimento dei fondi stanziati a copertura degli oneri finanziari connessi alla gestione del credito d’imposta, di cui all’art. 7 della legge n. 388 del 2000.

     Per effetto della pubblicazione di tale ultimo decreto è, dunque, divenuta operativa la previsione dell’art. 5, comma 2, del D.L. n. 138 del 2002 e, conseguentemente, a far data dal 6 agosto 2002 è stata inibita la possibilità di fruire di nuovi crediti i cui presupposti si siano realizzati successivamente all’8 luglio 2002 (data di entrata in vigore del D.L. n. 138 del 2002).

     La coincidenza temporale dell’emanazione – e pubblicazione in G.U. – dei predetti decreti ha, di fatto, impedito ai datori di lavoro interessati la presentazione delle istanze preventive previste dal decreto ministeriale del 1 agosto 2002. Nessun datore di lavoro ha, pertanto, potuto presentare l’istanza preventiva richiesta dal predetto decreto per l’attribuzione del bonus per l’incremento dell’occupazione i cui presupposti si siano realizzati successivamente all’8 luglio 2002.

     Al fine di superare le perplessità interpretative sorte a seguito alla ravvicinata emanazione dei menzionati provvedimenti, il legislatore è nuovamente intervenuto nella materia con una disposizione tendente a conservare la spettanza dell’agevolazione a beneficio dei datori di lavoro che alla data immediatamente precedente l’entrata in vigore del predetto D.L. n. 138 (7 luglio 2002) avessero realizzato un incremento occupazionale rilevante (conformemente a quanto originariamente disposto dall’art. 7 della legge n. 388 del 2000).

     L’art. 2 del decreto legge 24 settembre 2002, n. 209 (convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265) ha provveduto a garantire i diritti dei datori di lavoro che hanno effettuato assunzioni con contratti di lavoro a tempo indeterminato sino alla data del 7 luglio 2002 e ha, altresì, riconosciuto – sebbene entro limiti determinati – il diritto alla fruizione del credito d’imposta per le nuove assunzioni anche in relazione alle mensilità comprese nel periodo 8 luglio – 31 dicembre 2002.

     In particolare, la disposizione in esame:

       – ha fatto salve, sotto il profilo della maturazione del diritto al predetto credito d’imposta, le assunzioni compiute fino al 7 luglio 2002;

       – ha stabilito, al fine del godimento di tale incentivo fiscale, un limite all’efficacia delle assunzioni poste in essere dopo il 7 luglio e sino al 31 dicembre 2002;

       – ha stabilito che il credito d’imposta complessivamente maturato nel secondo semestre dell’anno 2002 potesse essere fruito a far data dal 1 gennaio 2003;

       – ha stabilito – per mezzo di una disposizione introdotta in sede di conversione legislativa – che non si debba far luogo, entro i limiti del bonus corrispondente agli incrementi rilevati al 7 luglio 2002, alla restituzione del credito indebitamente compensato per incrementi relativi ad assunzioni effettuate dopo il 7 luglio 2002 (quest’ultimo aspetto è stato specificamente illustrato dalla risoluzione n. 385/E del 13 dicembre 2002).

2.1 Determinazione del credito d’imposta

     La disposizione del citato art. 2 ha riguardato esclusivamente gli incrementi occupazionali mensili rilevanti verificatisi nel periodo compreso tra il 1 luglio ed il 31 dicembre 2002. Al fine di determinare la misura del credito spettante per ciascuna delle mensilità comprese in detto periodo, occorre distinguere le assunzioni effettuate sino al 7 luglio 2002 da quelle compiute nel periodo 8 luglio – 31 dicembre 2002.

     Gli incrementi occupazionali rilevanti realizzati sino al 7 luglio 2002 rappresentano la soglia massima di accrescimento occupazionale entro la quale poteva maturare mensilmente il diritto al contributo per il periodo 1 luglio – 31 dicembre 2002.

     In altri termini, l’art. 2 del decreto legge n. 209 del 2002 ha disposto una sorta di ricognizione straordinaria dell’incremento occupazionale alla data del 7 luglio 2002 che, ai fini che qui interessano, va considerata quale giorno finale del medesimo mese (e, pertanto, quale data in cui procedere alla verifica della realizzazione del presupposto per la maturazione del credito d’imposta, come precisato nella circolare n. 73/E del 2 settembre 2002).

     Qualora, alla data del 7 luglio 2002, il “minor valore” (calcolato secondo le modalità descritte al precedente paragrafo 1) risulti nullo o addirittura negativo, la misura massima fruibile dell’agevolazione in parola è pari a zero e il datore di lavoro interessato non può fruire del credito d’imposta per eventuali incrementi occupazionali riscontrati al termine di ciascuno dei mesi compresi nel periodo dal 1 luglio al 31 dicembre 2002.

      E’ evidente, quindi, che nel secondo semestre del 2002 la maturazione del credito d’imposta è potuta avvenire esclusivamente a favore dei datori di lavoro che sino alla data del 7 luglio 2002 avevano effettuato assunzioni con contratti a tempo indeterminato per le quali, alla medesima data, il credito risultasse spettante secondo le modalità di calcolo indicate nel già richiamato paragrafo 1.

     Tenendo presente quanto precisato in merito ai criteri di calcolo dell’incremento occupazionale, si forniscono di seguito alcuni esempi di determinazione del credito d’imposta di cui all’art. 2 del decreto legge n. 209 del 2002, ipotizzando che la misura massima dell’agevolazione (rappresentata dall’incremento occupazionale rilevato alla data del 7 luglio 2002, secondo i criteri in precedenza evidenziati) sia pari a “4”.

Calcolo dell’agevolazione

Esempio 4 – Maggiore incremento rispetto alla misura

massima numero dei lavoratori al 31 luglio 2002   15

media di riferimento (1 ott. 1999 – 30 sett. 2000)   10

differenza rilevante   5

neo-assunti agevolabili in forza al 31 luglio 2002    5

misura massima 4

L’agevolazione è pari a 4

L’incremento occupazionale rilevante è pari a 5, ma il bonus spetta per un valore pari alla misura massima (4).

Esempio 5 – Minore incremento rispetto alla misura

massima numero dei lavoratori al 31 luglio 2002   13

media di riferimento (1 ott. 1999 – 30 sett. 2000)   10

differenza rilevante    3

neo-assunti agevolabili in forza al 31 luglio 2002     5

misura massima 4

L’agevolazione è pari a 3

L’incremento occupazionale rilevante (3) è inferiore alla misura massima (4). Si noti come, nell’ipotesi prospettata, la misura del bonus corrisponde al “minor valore” tra le variabili “differenza rilevante” e “neo-assunti agevolabili”.

Esempio 6 – Decremento numero dei lavoratori al 31 luglio 2002   9

media di riferimento    10

differenza rilevante      -1

neo-assunti agevolabili in forza al 31 luglio 2002    5

Misura massima   4

L’agevolazione non spetta

In tale ipotesi, ancorché il datore di lavoro abbia effettuato nuove assunzioni (5) di lavoratori in possesso dei requisiti previsti, l’incremento (o meglio il decremento) occupazionale rilevante (-1) non consente di accedere all’agevolazione.

     Come si è visto, il credito d’imposta poteva maturare, per i mesi da luglio a dicembre 2002, esclusivamente nel caso in cui – alla data del 7 luglio 2002 – risultasse un incremento rilevante derivante da assunzioni effettuate fino alla medesima data.

     Eventuali nuove assunzioni intervenute successivamente al 7 luglio 2002 non possono generare – relativamente ai successivi mesi dell’anno 2002 – ulteriore credito d’imposta rispetto a quello spettante nella misura massima consentita.

     Relativamente alle assunzioni effettuate nel periodo 8 luglio – 31 dicembre 2002, il secondo periodo della disposizione in commento ha stabilito che queste ultime rilevino ai fini della maturazione dell’incentivo in esame esclusivamente qualora l’incremento mensile del numero dei dipendenti non superi la soglia massima rappresentata dall’incremento occupazionale riscontrato alla data del 7 luglio 2002.

     Mediante tale previsione, pertanto, è stata inequivocabilmente prevista la rilevanza – ai fini della maturazione del credito d’imposta di cui al predetto art. 2 – delle sole assunzioni compiute nel periodo 8 luglio-31dicembre 2002 al fine di reintegrare il numero dei lavoratori occupati alla data del 7 luglio che non risultano più alle dipendenze del datore di lavoro interessato all’agevolazione.

     Tale circostanza può essersi verificata, ad esempio, nel caso in cui successivamente al 7 luglio 2002 sia venuto meno (a causa di dimissioni, licenziamento per giusta causa, ecc.) il rapporto di lavoro in capo ad un lavoratore ed il datore di lavoro abbia in seguito effettuato una nuova assunzione con contratto a tempo indeterminato di un dipendente in possesso dei requisiti previsti dalla norma agevolativa. In tale evenienza, pertanto, il numero dei lavoratori che danno diritto al bonus è rimasto immutato.

     A chiarimento di quanto precisato, si propone il seguente esempio, nel quale le espressioni “lavoratori agevolabili” e “lavoratori non agevolabili” indicano, rispettivamente, le unità lavorative in possesso o prive dei requisiti previsti dalla norma agevolativa (art. 7, comma 5, della legge n. 388 del 2000). Viene ipotizzato che la misura massima dell’agevolazione (rilevata al 7 luglio 2002), calcolata secondo i criteri evidenziati in precedenza, sia pari a “3”.

Esempio 7

Situazione al 7 luglio 2002

Numero dei lavoratori in forza al 7 luglio 2002    15

Media di riferimento (01.10.1999 – 30.09.2000)  10

Differenza rilevante   5

Nuovi assunti agevolabili   3

Misura massima rilevata al 07.07.2002   3

Situazione al 31 luglio 2002

(nessuna variazione nella forza lavoro)

Numero lavoratori in forza al 31 luglio 2002       15

Media di riferimento (01.10.1999 – 30.09.2000)  10

Differenza rilevante    5

Nuovi assunti agevolabili    3

Misura massima al 07.07.2002    3

L’agevolazione è pari a 3

Situazione al 31 agosto 2002

(licenziamento di n. 3 “lavoratori non agevolabili”)

Numero lavoratori in forza al 31 agosto 2002     12

Media di riferimento (01.10.1999 – 30.09.2000)  10

Differenza rilevante    2

Nuovi assunti agevolabili   3

Misura massima al 07.07.2002   3

L’agevolazione è pari a   2

Situazione al 30 settembre 2002

(assunzione di n. 5 “lavoratori non agevolabili”)

Numero lavoratori in forza al 30 settembre 2002   17

Media di riferimento (01.10.1999 – 30.09.2000)     10

Differenza rilevante    7

Nuovi assunti agevolabili   3

Misura massima al 07.07.2002   3

L’agevolazione è pari a   3

Situazione al 31 ottobre 2002

(assunzione di n. 4 “lavoratori agevolabili”)

Numero lavoratori in forza al 31 ottobre 2002     21

Media di riferimento (01.10.1999 – 30.09.2000)  10

Differenza rilevante   11

Nuovi assunti agevolabili   7

Misura massima al 07.07.2002   3

L’agevolazione è pari a   3

2.2 Utilizzo del bonus

     Il terzo periodo dell’articolo 2 del decreto ha, infine, stabilito che i crediti d’imposta maturati mensilmente nel periodo 1 luglio – 31 dicembre 2002 possano essere utilizzati a partire dal 1 gennaio 2003 in quote non superiori a un terzo del totale.

     Il credito complessivamente maturato nei mesi da luglio a dicembre 2002, pertanto, può essere utilizzato in compensazione – mediante modello F24 – esclusivamente a partire dalla prima data di versamento unificato immediatamente successiva al 31 dicembre 2002 (la disposizione, infatti, consente l’utilizzo a partire dal 1 gennaio 2003), a condizione che l’utilizzo stesso avvenga in quote mensili non eccedenti un terzo del credito complessivamente spettante.

     La misura di un terzo del totale cui commisurare la singola rata del credito utilizzabile rappresenta, peraltro, solo l’importo massimo compensabile in ciascun mese, per cui il beneficiario, qualora lo ritenga opportuno, ben potrà optare per un utilizzo mediante quote di importo inferiore.

     Tuttavia, qualora l’importo di ciascuna rata risulti superiore ai versamenti da effettuare nel mese, l’eccedenza non compensata potrà essere utilizzata in compensazione in occasione dei versamenti da effettuare nel mese successivo.

     Così, per ipotesi, si supponga che un datore di lavoro abbia maturato nel corso del periodo luglio – dicembre 2002 un credito d’imposta nel complesso pari a ¬ 15.000 e che abbia scelto di fruirne in tre rate (ciascuna delle quali, stante il limite del terzo, sarà ovviamente pari a ¬ 5.000). Qualora in occasione del primo versamento (ad esempio, il 16 gennaio 2003) l’importo dei versamenti complessivamente dovuti sia risultato pari a ¬ 2.000, la rata predetta sarà utilizzata esclusivamente per tale importo.

     La quota residua (pari a ¬ 3.000) potrà essere cumulata con la quota di credito compensabile in occasione della successiva scadenza utile di versamento (ad esempio, 16 febbraio 2002): in tale momento, pertanto, la quota mensile di credito utilizzabile ((pari a ¬ 8.000 (5000+3000)) sarà di importo superiore al limite massimo di un terzo, previsto per ciascuna rata mensile.

     In altri termini, quanto non impiegato in un determinato mese, a causa dell’insufficiente capienza degli importi a debito, potrà essere “riportato” sulle quote utilizzabili nei mesi successivi.

     Tale principio consente, inoltre, di affermare che, data la fruizione per quote mensili del credito, il beneficiario, a partire dal 1 aprile 2003, potrà utilizzare l’intero credito maturato, compensandolo in un’unica soluzione alla prima data di versamento unificato immediatamente successiva.

     In altri termini, si può ritenere che l’utilizzo in un’unica soluzione in data successiva al primo trimestre del 2003 sia il risultato del cumulo di quanto non utilizzato nei mesi di gennaio, febbraio e marzo.

     Tale possibilità spetta a tutti i datori di lavoro che, per qualunque motivo, non effettuano versamenti unificati con modello F24 nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2003.

     E’ questo il caso, ad esempio, del datore di lavoro che percepisce unicamente redditi da lavoro dipendente, il quale potrà utilizzare interamente il credito maturato ai sensi del menzionato articolo 2 nella propria dichiarazione dei redditi (anche in sede di liquidazione del Modello 730). Si precisa a tale riguardo che il datore di lavoro che percepisca esclusivamente redditi di tale tipologia potrà indicare nella propria dichiarazione dei redditi l’importo del credito maturato sino alla data di presentazione della medesima.

     Si sottolinea, inoltre, che l’incentivo in esame potrà essere fruito automaticamente, senza i limiti e le formalità (tra cui, in particolare, l’obbligo di presentazione dell’istanza preventiva al Centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate) stabiliti dal richiamato decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1 agosto 2002.

2.3 Mantenimento del livello occupazionale

     Come già evidenziato, l’incremento occupazionale rilevante ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge n. 209 è determinato secondo i criteri e le modalità di determinazione del credito d’imposta di cui all’articolo 7 della legge n. 388 del 2000.

     Pertanto, in relazione alle fattispecie contemplate dal predetto art. 2 continua a trovare applicazione quanto disposto dal secondo periodo del comma 2 del citato articolo 7 in merito alla verifica annuale del mantenimento del livello occupazionale conseguente alle nuove assunzioni.

     In proposito, nel richiamare quanto illustrato nel precedente paragrafo 1, si forniscono alcune precisazioni in relazione agli effetti della peculiare disciplina introdotta dall’art. 2 del decreto legge n. 209 del 2002.

     Com’è stato ricordato, per mantenere il diritto a fruire dell’agevolazione, per ogni periodo annuale che inizia il 1 ottobre e termina il 30 settembre dell’anno successivo, il numero complessivo dei dipendenti mediamente occupati (comprendente, pertanto, anche quelli assunti con contratto a tempo determinato) deve essere sempre superiore al livello occupazionale complessivo mediamente registrato nel periodo 1 ottobre 1999 – 30 settembre 2000.

     Qualora la differenza tra i predetti livelli occupazionali sia pari a zero o negativa, il datore di lavoro decade dall’agevolazione in commento: viene meno, pertanto, la possibilità di fruire del credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione a partire dal periodo annuale successivo a quello in cui si è verificata l’assunzione, limitatamente ai lavoratori in capo ai quali è già maturato il beneficio.

     Resta, peraltro, impregiudicata la possibilità di beneficiare dell’agevolazione, in conformità a quanto disposto dall’art. 7 della legge n. 388 del 2000, rispetto a ulteriori incrementi occupazionali rilevanti che si verifichino successivamente alla data di decadenza.

     Il parziale blocco introdotto dall’art. 2 del decreto n. 209 del 2002 in relazione alle assunzioni intervenute successivamente al 7 luglio 2002 non comporta, tuttavia, modifiche alle modalità di effettuazione della verifica in oggetto.

     Infatti, i lavoratori assunti in seguito al 7 luglio 2002 che realizzano incrementi occupazionali eccedenti la misura massima rilevata al 7 luglio (e che, pertanto, non generano il diritto a fruire del contributo), assumono, in ogni caso, rilevanza ai fini del descritto confronto tra livelli occupazionali medi.

     Tali lavoratori, pur non dando luogo ad alcun credito d’imposta, fanno comunque parte della forza lavoro occupata e, pertanto, devono essere computati ai fini della differenza (richiesta in vista della verifica annuale) tra il livello occupazionale medio annuale e quello medio storico.

     Qualora la differenza tra i valori medi annuali e la media storica complessiva di riferimento risulti nulla o negativa, il soggetto beneficiario, per i periodi successivi al 30 settembre 2002, non potrà più maturare alcun credito d’imposta in capo ai “lavoratori agevolati” rispetto ai quali si è verificata l’ipotesi di decadenza (corrispondenti ai dipendenti che hanno generato il diritto a fruire del credito d’imposta nel periodo annuale sottoposto a verifica).

     Resta salva, tuttavia, la possibilità di tornare a godere del contributo relativamente ad ulteriori, nuove assunzioni di dipendenti (in possesso dei requisiti richiesti dalla norma agevolativa) compiute dal datore di lavoro successivamente alla data di accertamento della decadenza (30 settembre 2002).

Verifica annuale della conservazione del livello occupazionale conseguito per effetto delle nuove assunzioni

Esempio 8

31 maggio 2002: verifica mensile dell’incremento occupazionale

numero lavoratori in forza al 31.05.2002           15

media di riferimento (01.10.1999 – 30.09.2000) 10

differenza rilevante    5

neo-assunti agevolabili   8

neo-assunti agevolati   5

Alla data del 31 maggio 2002, il datore di lavoro gode del credito d’imposta corrispondente a 5 nuovi lavoratori in possesso dei requisiti di agevolabilità.

30 giugno 2002: verifica mensile dell’incremento occupazionale

numero lavoratori in forza al 30.06.2002           14

media di riferimento (01.10.1999 – 30.09.2000) 10

differenza rilevante    4

neo-assunti agevolabili  8

neo-assunti agevolati   4

Nel mese di giugno 2002 viene meno il rapporto di lavoro in capo ad un dipendente non in possesso dei requisiti di agevolabilità. Tale circostanza determina una diminuzione della “differenza rilevante” registrata in occasione della precedente verifica mensile, che si traduce in un decremento della misura del credito spettante (4).

7 luglio 2002: rilevazione “straordinaria” dell’incremento occupazionale

numero lavoratori in forza al 07.07.2002            14

media di riferimento (01.10.1999 – 30.09.2000) 10

differenza rilevante    4

neo-assunti agevolabili    8

neo-assunti agevolati    4

misura massima    4

Il numero dei lavoratori che, ai sensi dell’art. 2 del d.l. n. 209 del 2002, sono in grado di generare il diritto al credito d’imposta è pari a 4 (misura massima). Per effetto di quanto stabilito da tale disposizione, la fruibilità del credito è, tuttavia, differita al 1 gennaio 2003 (in quote costanti non superiori al terzo del totale).

31 luglio 2002: verifica mensile dell’incremento occupazionale

numero lavoratori in forza al 31.07.2002           14

media di riferimento (01.10.1999 – 30.09.2000) 10

differenza rilevante   4

neo-assunti agevolabili   8

Nel periodo 8 luglio – 31 luglio 2002 non si registrano variazioni della forza lavoro occupata: pertanto, il numero di dipendenti in grado di generare il diritto al credito d’imposta rimane pari a 4 (misura massima).

31 agosto 2002: verifica mensile dell’incremento occupazionale

numero lavoratori in forza al 31.08.2002           16

media di riferimento (01.10.1999 – 30.09.2000) 10

differenza rilevante    + 6

neo-assunti agevolabili    10

Nel mese di agosto 2002 sono stati assunti due nuovi lavoratori in possesso dei requisiti di ammissibilità all’agevolazione: tali assunzioni, tuttavia, sono state compiute in eccesso rispetto alla misura massima rilevata al 7 luglio 2002 e, pertanto, non possono generare il diritto a godere del credito d’imposta in esame che rimane pari a 4 (fruibile – a partire dal 1 gennaio 2003 – secondo le modalità anzidette).

30 settembre 2002: verifica annua mantenimento livello occupazionale

A) forza lavoro complessiva mediamente occupata     20

nell’annualità 1 ottobre 2001 – 30 settembre 2002

B) forza lavoro complessiva mediamente occupata

nel periodo di riferimento (1 ott. 1999 – 30 sett. 2000) 20

A = B  Decadenza dall’agevolazione

Per effetto della decadenza, i lavoratori in capo ai quali – fino al 30 settembre 2002 – è maturato il credito d’imposta, non possono più rilevare, quali lavoratori “agevolabili”, ai fini della determinazione del credito d’imposta per i periodi successivi.

Nell’esempio illustrato, si tratta dei 5 lavoratori agevolati nel mese di maggio 2002, anche se nel successivo mese di giugno 2002 – per effetto del particolare criterio di calcolo dell’agevolazione – solo 4 di essi hanno generato credito d’imposta.

I due nuovi dipendenti agevolabili assunti nel mese di agosto, non vengono, invece, colpiti dagli effetti della decadenza, in quanto, essendo in eccesso rispetto alla predetta misura massima, non hanno generato il diritto a godere del credito d’imposta.

3. L’ARTICOLO 63 DELLA LEGGE FINANZIARIA PER IL 2003

     L’articolo 63 della legge finanziaria per il 2003 introduce, in materia di credito d’imposta per le nuove assunzioni, importanti novità tra cui la conferma, per l’anno 2003, del credito d’imposta di cui all’articolo 7 della legge n. 388 del 2000, l’estensione dell’agevolazione fino a tutto il 31 dicembre 2006 (seppur con sostanziali modifiche quanto alla base occupazionale di riferimento ed alla misura del contributo) e la previsione della necessità, da parte del datore di lavoro interessato, di presentare un’istanza cui deve seguire – per l’attribuzione del contributo – un esplicito atto di assenso dell’Agenzia delle Entrate.

     La disciplina dettata dalla disposizione in esame individua differenti regimi che variano in base alla considerazione della particolare situazione soggettiva dei datori di lavoro potenzialmente interessati all’agevolazione.

     In particolare:

       – il comma 1, lettera a), dell’art. 63 è destinato ai datori di lavoro che alla data del 7 luglio 2002 hanno realizzato un incremento occupazionale rilevante (a coloro cioè che sono in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 del decreto legge n. 209 del 2002) e conferma, per l’anno 2003, l’agevolazione prevista dal citato articolo 7;

       – la successiva lettera b) delinea il profilo di un nuovo regime del credito d’imposta a favore degli incrementi occupazionali che sostituisce – con decorrenze temporali differenziate in base alla particolare posizione soggettiva del datore di lavoro – quello previsto dall’articolo 7. Introduce a tal proposito nuovi e diversi importi del contributo, nonchè un nuovo periodo di riferimento per il calcolo della media storica della base occupazionale.

     Il nuovo regime di cui alla richiamata lettera b) entra in vigore:

       – dal 1 gennaio 2003, limitatamente ai datori di lavoro che alla data del 7 luglio non risultavano in possesso di un incremento occupazionale rilevante ai fini della maturazione del contributo di cui all’art. 7 (privi, cioè, dei requisiti di cui all’articolo 2 del decreto legge n. 209 del 2002);

       – dal 1 gennaio 2004, per i datori di lavoro – contemplati dalla predetta lettera a) del comma 1 dell’art. 63 in esame – che, avendo registrato alla data del 7 luglio 2002 un incremento di base occupazionale agevolabile, possono fruire per l’anno 2003 del credito d’imposta di cui all’articolo 7.

     La lettera c), comma 1, dell’art. 63 dispone, relativamente ai contributi previsti dalle precedenti lettere a) e b) un esplicito rinvio alle regole dell’articolo 7 della legge n. 388 del 2000, citando, a titolo esemplificativo, “(…) quelle relative alle modalità e ai tempi di rilevazione delle assunzioni che determinano incremento della base occupazionale”. Resta inteso che il predetto rinvio ha portata generale e comprende, oltre ai predetti criteri espressamente richiamati, anche le ulteriori prescrizioni contemplate dal citato art. 7 (tra cui, ad esempio, le regole previste dal comma 5 in merito ai requisiti soggettivi richiesti ai nuovi assunti al fine della spettanza del beneficio).

     Il comma 2 dell’articolo 63 individua i limiti temporali relativamente all’attribuzione e alla fruizione del credito d’imposta di cui alle lettere a) e b) del comma 1.

     Il comma 3 dell’art. 63 prevede quale condizione imprescindibile per la maturazione del diritto al credito d’imposta di cui al comma 1, lett. a), secondo e terzo periodo, nonchè di cui al comma 1, lett. b), la presentazione da parte del datore di lavoro di un’istanza preventiva al Centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate ed il rilascio, da parte di quest’ultimo, di un esplicito atto di assenso.

     Il comma 4 stabilisce, infine, che le disposizioni dei commi precedenti non hanno alcun effetto relativamente alle modalità di utilizzo dei crediti d’imposta previsti dall’art. 2, comma 1, terzo periodo, del decreto legge n. 209 del 2002. Si tratta dei crediti d’imposta generati dall’incremento occupazionale rilevato al 7 luglio 2002 (nonchè da eventuali successive assunzioni compiute in sostituzione di lavoratori compresi in tale incremento), maturati nel periodo 1 luglio – 31 dicembre 2002 e utilizzabili soltanto a partire dal 1 gennaio 2003 in quote non superiori a un terzo del totale. Per effetto di tale precisazione, i predetti crediti possono essere legittimamente impiegati in compensazione – a partire da tale ultima data – alla prima scadenza utile per i versamenti unificati (16 gennaio 2003), con l’osservanza del predetto limite massimo di utilizzo (si richiamano in proposito le considerazioni svolte nel precedente paragrafo 2.2 a proposito della possibilità di utilizzare integralmente in compensazione gli importi predetti a partire dalla prima scadenza utile del mese di aprile 2002). L’utilizzo dei menzionati crediti non è, pertanto, subordinato alla presentazione dell’istanza preventiva.

     Si procede, di seguito, ad illustrare in modo più dettagliato le disposizioni contenute nell’art. 63.

3.1 Art. 63, comma 1, lettera a) – Credito d’imposta attribuibile, per l’anno 2003, ai datori di lavoro che hanno rilevato un incremento occupazionale rilevante alla data del 7 luglio 2002

     Le disposizioni contenute nel comma 1, lettera a), dell’articolo 63, come preannunciato, sono riferite ai datori di lavoro che, ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge n. 209 del 2002, abbiano registrato – alla data del 7 luglio 2002 – un incremento occupazionale rilevante.

     Tali soggetti possono continuare ad avvalersi del credito d’imposta anche per le unità agevolabili che determinano un incremento della base occupazionale al termine di ciascuno dei mesi da gennaio a dicembre 2003, con le seguenti specificazioni:

       1) fino a concorrenza di un numero di tali unità incrementali non superiore a quello che ha determinato l’incremento rilevante al 7 luglio 2002, si ha diritto – fino al 31 dicembre 2003 – al credito d’imposta nelle misure previste dall’articolo 7 della legge n. 388 del 2000 (pari, in dettaglio, a ¬ 413,17 per ciascun nuovo assunto e per ciascun mese, più l’eventuale, ulteriore credito di ¬ 206,58 previsto dal comma 10 del medesimo articolo 7 a favore delle nuove assunzioni di lavoratori dipendenti da destinare a unità produttive da ubicare nei territori ivi indicati) (art. 63, comma 1, lettera a), primo periodo);

       2) relativamente alle unità incrementali eccedenti il numero di cui al punto sub 1), il credito d’imposta compete per ciascun lavoratore e per ciascun mese nella nuova misura di ¬ 100 (ovvero di ¬ 150, qualora l’assunto sia di età superiore a 45 anni) (art. 63, comma 1, lettera a), secondo periodo); a tali importi si aggiunge un ulteriore contributo di ¬ 300 per ciascuna unità incrementale, nel caso in cui l’assunzione sia effettuata nelle aree territoriali previste all’articolo 7, comma 10, della legge n. 388 del 2000 (art. 63, comma 1, lettera a), terzo periodo).

     Relativamente al maggior importo (¬ 50) del credito d’imposta a favore delle nuove assunzioni di lavoratori aventi più di 45 anni, si precisa che per beneficiare di tale maggiorazione del contributo è necessario che il nuovo dipendente abbia già compiuto 45 anni all’atto dell’assunzione: non è, pertanto, possibile richiedere l’assenso per la fruizione dell’ulteriore misura di ¬ 50 rispetto a un neo-assunto – per il quale si sia chiesto e ottenuto dall’Agenzia delle Entrate l’accesso al beneficio nella misura base di ¬ 100 – che abbia compiuto 45 anni successivamente alla data dell’assunzione.

     Con riferimento all’ulteriore contributo previsto a favore delle assunzioni di dipendenti da destinare a strutture produttive ubicate nei particolari territori indicati nell’art. 7, comma 10, della legge n. 388 del 2000, si fa presente che a tale ulteriore agevolazione si applica la regola de minimis di cui alla comunicazione della Commissione CE 96/C68/06 (pubblicata nella G.U.C.E. C68 del 6 marzo 1996). In effetti, il rinvio – di carattere generale – operato dalla citata lettera c) del primo comma dell’art. 63 in commento alle disposizioni dell’articolo 7 della legge n. 388 del 2000 comprende, senza dubbio alcuno, anche la previsione del comma 10 che richiama espressamente l’applicabilità della predetta regola all’ulteriore credito d’imposta introdotto a favore delle nuove assunzioni di dipendenti con contratto a tempo indeterminato da destinare a unità produttive ubicate nei territori individuati da tale ultima disposizione.

     In particolare, a precisazione di quanto affermato sub 2), si sottolinea che il secondo periodo della lettera a) del comma 1 dell’art. 63 riguarda gli incrementi occupazionali, rilevati al termine di ciascuno dei mesi da gennaio a dicembre 2003, per la parte eccedente le unità incrementali rilevanti alla data del 7 luglio 2002.

     In tal modo nel computo degli incrementi agevolabili ai sensi della predetta lettera a), comma 1, possono rientrare anche le assunzioni effettuate (in eccesso rispetto alle unità agevolabili al 7 luglio 2002) nel periodo 8 luglio – 31 dicembre 2002 che – per effetto dell’art. 2 del decreto legge n. 209 del 2002 – non hanno dato luogo alla maturazione del credito d’imposta.

     In altri termini, la preclusione relativa a tali assunzioni opera, di fatto, con esclusivo riferimento all’annualità 2002, con la conseguenza che le stesse possono essere computate – a partire dalla prima verifica mensile dell’anno 2003 – nella forza lavoro da confrontare con la media storica della base occupazionale.

     Allo stesso modo, nel computo delle unità incrementali agevolabili da eseguirsi al termine delle mensilità comprese nel 2003, rientrano anche i dipendenti assunti tra il 1 ottobre 2000 (data di decorrenza iniziale della disciplina agevolativa istituita dall’art. 7 della legge n. 388 del 2000) e il 7 luglio 2002 che, pur in possesso dei requisiti richiesti dal citato art. 7, non hanno generato il diritto all’agevolazione per effetto delle previsioni dell’articolo 2 del decreto legge n. 209 del 2002.

     Ci si riferisce, a titolo di esempio, ai lavoratori assunti anteriormente all’8 luglio 2002 che, sebbene in possesso dei requisiti di cui al comma 5 dell’art. 7 della legge n. 388 del 2000, sono stati esclusi dal beneficio, in quanto in eccesso rispetto alla misura massima rilevata alla predetta data.

     Si fa presente che non potranno, in ogni caso, concorrere alla formazione dell’incremento occupazionale agevolabile, le unità lavorative venute alla luce per effetto della dichiarazione di emersione di cui al Capo I (“Norme per incentivare l’emersione dall’economia sommersa”) della legge 18 ottobre 2001, n. 383 e successive modifiche e integrazioni. Tale disciplina, più in dettaglio, ha riguardato i lavoratori che svolgevano un’attività lavorativa nell’ambito della struttura aziendale o professionale emersa per effetto della dichiarazione di emersione presentata dal datore di lavoro: tali dipendenti, di conseguenza, essendo già occupati al momento in cui è stata presentata la predetta dichiarazione (pur se la relativa posizione risultava non in regola con la vigente normativa fiscale e/o contributiva), non possono essere considerati “nuovi assunti” agevolabili ai sensi dell’art. 7 della legge n. 388 del 2000 (conformemente a quanto già chiarito per mezzo delle circolari n. 17/E dell’11 febbraio 2002, punto 3.1 e n. 56/E del 20 giugno 2002, punto 4.1.1).

     Riassumendo, in forza di quanto disposto dal comma 3 dell’articolo 63, l’attribuzione dell’incentivo per le nuove assunzioni avviene:

       – in forma automatica, relativamente alle nuove assunzioni effettuate entro il limite massimo rilevato al 7 luglio 2002. In tal caso, come in precedenza evidenziato, il contributo – spettante con esclusivo riferimento agli incrementi occupazionali realizzati sino al 31 dicembre 2003 – è riconosciuto negli importi originariamente previsti dall’art. 7 della legge n. 388 del 2000 (tanto per il credito base, quanto per l’ulteriore contributo riconosciuto per le assunzioni effettuate nelle aree territoriali di cui al comma 10 del medesimo articolo);

       – esclusivamente a seguito di presentazione di un’apposita istanza preventiva al Centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate (e successivamente all’eventuale atto di assenso rilasciato da parte dell’Agenzia delle Entrate), relativamente alle nuove assunzioni che configurano incrementi occupazionali ulteriori rispetto al limite massimo rilevato alla predetta data del 7 luglio 2002.

    Si considerino a tal proposito i seguenti esempi.

Esempio n. 9

07.07.2002 Numero lavoratori in forza al 7 luglio 2002 105

Media di riferimento (01.10.1999 – 30.09.2000)           100

Differenza rilevante   5

Neo-assunti agevolabili al 7 luglio 2002   8

Misura massima (ex art. 2 D.L. n. 209 del 2002)   5

20.10.2002 Assunzione di due ulteriori lavorator “agevolabili”   2

15.12.2002 Dimissioni di uno dei lavoratori “agevolati” in forza al 7 luglio   – 1

31.01.2003 Numero lavoratori in forza al 31 gennaio 2003  106

Media di riferimento (01.10.1999 – 30.09.2000)                   100

Differenza rilevante    6

Neo-assunti agevolabili al 31 gennaio 2003   9

Incremento occupazionale rilevante   6

Al 31 gennaio 2003 si riscontra la seguente situazione:

I. Lavoratori “agevolabili” che generano credito d’imposta in forma automatica   5

II. Lavoratori “agevolabili” che generano credito d’imposta,

nei nuovi importi, fruibile previa presentazione ed approvazione dell’istanza       1

Esempio n. 10

07.07.2002 Numero lavoratori in forza al 7 luglio 2002  105

Media di riferimento (01.10.1999 – 30.09.2000)            100

Differenza rilevante   5

Neo-assunti agevolabili al 7 luglio 2002   3

Misura massima (ex D.L. n. 209 del 2002)   3

20.10.2002 Assunzione di tre ulteriori lavoratori “agevolabili”  3

15.12.2002 Dimissioni di due lavoratori “agevolabili” in forza al 7 luglio   – 2

31.01.2003 Numero lavoratori in forza al 31 gennaio 2003   106

Media di riferimento (01.10.1999 – 30.09.2000)                   100

Differenza rilevante   6

Neo-assunti agevolabili al 31 gennaio 2003   4

Incremento occupazionale rilevante   4

Al 31 gennaio 2003 si riscontra la seguente situazione:

I. Lavoratori “agevolabili” che generano credito d’imposta in forma automatica 3

II. Lavoratori “agevolabili” che generano credito d’imposta,

nei nuovi importi, fruibile previa presentazione ed approvazione dell’istanza     1

Esempio n. 11

07.07.2002 Numero lavoratori in forza al 7 luglio 2002  105

Media di riferimento (01.10.1999 – 30.09.2000)            100

Differenza rilevante   5

Neo-assunti agevolabili al 7 luglio 2002   2

Misura massima (ex D.L. n. 209 del 2002)   2

20.09.2002 Assunzione di due nuovi lavoratori NON “agevolabili”   2

25.10.2002 Assunzione di tre nuovi lavoratori “agevolabili”   3

15.12.2002 Dimissioni dei due lavoratori “agevolabili”    – 2

31.01.2003 Numero lavoratori in forza al 31 gennaio 2003  108

Media di riferimento (01.10.1999 – 30.09.2000)                  100

Differenza rilevante   8

Neo-assunti agevolabili al 31 gennaio 2003   3

Incremento occupazionale rilevante   3

Al 31 gennaio 2003 si riscontra la seguente situazione:

I. Lavoratori “agevolabili” che generano credito d’imposta in forma automatica  2

II. Lavoratori “agevolabili” che generano credito d’imposta,

nei nuovi importi, fruibile previa presentazione ed approvazione dell’istanza      1

     Si può notare che il procedimento di calcolo dell’agevolazione spettante, così come prospettato, fa sì che qualora nel corso del 2003 venga meno un lavoratore che generava credito d’imposta in forma automatica e negli importi originari, è possibile far subentrare a quest’ultimo nella fruizione di tale maggior credito uno dei lavoratori agevolabili cui è potenzialmente attribuibile il credito d’imposta in misura ridotta, così da non perdere il beneficio rappresentato dalla fruizione del bonus nelle maggiori misure di cui all’articolo 7 della legge n. 388 del 2000.

     In tale evenienza, il datore di lavoro – per non perdere il diritto alla fruizione del credito d’imposta in misura ridotta per il quale abbia eventualmente ricevuto l’assenso dell’Agenzia delle Entrate – avrà interesse ad assumere un nuovo lavoratore agevolabile.

     Relativamente alla copertura finanziaria dell’onere derivante dai contributi descritti, la lettera a), del primo comma, dell’art. 63, ha previsto differenti importi e modalità di finanziamento:

       – riguardo all’importo base del credito in misura ridotta (¬ 100 o, in alternativa, ¬ 150 qualora il neo assunto abbia più di 45 anni) è stato stanziato un importo complessivo di 125 milioni di Euro per l’annualità 2003;

       – riguardo all’ulteriore credito previsto per le assunzioni effettuate negli ambiti territoriali di cui al comma 10 dell’art. 7 della legge n. 388 del 2000, è stato previsto che il CIPE intervenga con propria deliberazione ad individuare lo stanziamento finanziario complessivo a valere sui fondi previsti dagli articoli 60 e 61 della legge finanziaria per il 2003.

3.2 Art. 63, comma 1, lett. b) – La nuova misura del credito d’imposta per gli incrementi occupazionali

     Alla lettera b) viene istituito, a partire dal 1 gennaio 2003, un nuovo contributo per gli incrementi occupazionali che sostituisce quello previsto dall’originario articolo 7 della legge n. 388 del 2000.

     Tale contributo compete esclusivamente ai datori di lavoro che alla data del 7 luglio 2002 non abbiano registrato incrementi occupazionali rilevanti.

     Dal 1 gennaio 2004 le disposizioni disciplinanti la nuova misura del contributo saranno applicabili anche ai datori di lavoro in possesso di incrementi occupazionali rilevanti alla data del 7 luglio 2002 che, come si è visto, per l’anno 2003 possono avvalersi delle disposizioni recate dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 63.

3.2.1 Incrementi occupazionali registrati a partire dal 1 gennaio 2003 da datori di lavoro non in possesso di incrementi occupazionali rilevanti al 7 luglio 2002

     Il comma 1, lettera b), dell’articolo 63, prevede, a partire dal 1 gennaio 2003 e sino al 31 dicembre 2006, la concessione di un credito d’imposta a favore dei datori di lavoro che, pur non potendo vantare alla data del 7 luglio 2002 alcun incremento occupazionale rilevante, registrino, al termine di ciascuno dei mesi compresi tra gennaio 2003 e dicembre 2006, incrementi occupazionali rispetto alla “base occupazionale media riferita al periodo tra il 1 agosto 2001 e il 31 luglio 2002”.

     Il suddetto beneficio è attribuito nei medesimi importi indicati al secondo e terzo periodo della lettera a) sopra esaminata, ossia nella misura ordinaria di ¬ 100 per ciascun lavoratore e per ciascun mese (elevato a ¬ 150, qualora il nuovo dipendente abbia, al momento dell’assunzione, un’età superiore a 45 anni).

     A tali importi si deve aggiungere, per ogni assunzione effettuata negli ambiti territoriali di cui all’articolo 7, comma 10, della legge n. 388 del 2000, un ulteriore credito d’imposta pari a ¬ 300.

     L’attribuzione di tale credito d’imposta è condizionata alla presentazione di un’apposita istanza preventiva al Centro operativo di Pescara ed al rilascio dell’atto di assenso da parte dell’Agenzia delle Entrate.

      Il nuovo contributo riprende – in virtù del menzionato richiamo operato dalla lettera c) del comma 1 dell’art. 63 – il meccanismo di calcolo proprio del credito d’imposta di cui all’articolo 7 della legge n. 388 del 2000, introducendo, tuttavia, una sostanziale novità costituita da un nuovo termine temporale di riferimento per il calcolo della base occupazionale media, rappresentato dal periodo compreso tra il 1 agosto 2001 ed il 31 luglio 2002.

     Nel novero delle assunzioni agevolabili rientrano anche quelle effettuate nel periodo compreso tra l’8 luglio ed il 31 dicembre 2002 che, per il 2002, non hanno potuto generare credito d’imposta a favore dei predetti datori di lavoro, essendo questi ultimi – come detto – privi del requisito indispensabile per poter beneficiare dell’agevolazione in tale periodo (incremento occupazionale registrato alla data del 7 luglio 2002).

     L’individuazione di un nuovo arco temporale per la determinazione della media storica di riferimento comporta – come più avanti meglio specificato  – anche lo spostamento della data in cui effettuare l’annuale ricognizione tendente a verificare il mantenimento del livello occupazionale conseguito per effetto delle nuove assunzioni (da condurre secondo le regole già stabilite dal comma 2, secondo periodo, dell’articolo 7 della legge n. 388 del 2000): in particolare, il nuovo termine è fissato al 31 luglio di ciascun anno.

     Per far fronte all’onere finanziario derivante dai predetti contributi, la lettera b) del primo comma dell’art. 63 ha previsto differenti modalità di finanziamento a seconda dell’anno di effettuazione dell’assunzione che dà luogo ad incremento della base occupazionale:

       – relativamente all’anno 2003, è stato previsto che i tutti i contributi (ivi compreso l’ulteriore credito di ¬ 300) trovino copertura nelle medesime risorse finanziarie indicate nel secondo e nel terzo periodo della lettera a) del primo comma; pertanto, limitatamente all’anno 2003, le istanze presentate dai datori di lavoro privi di un incremento occupazionale rilevante al 7 luglio 2002 concorreranno sugli stessi fondi stanziati per far fronte all’onere derivante dalle istanze dei datori di lavoro che alla data del 7 luglio 2002 hanno registrato un incremento occupazionale e hanno effettuato assunzioni di nuovi lavoratori eccedenti il limite massimo rilevato alla predetta data;

       – relativamente agli anni dal 2004 al 2006, è stato stabilito uno stanziamento massimo annuo pari a 125 milioni di Euro riguardo al credito in misura ridotta (¬ 100 o, in alternativa, ¬ 150 qualora il neo assunto abbia più di 45 anni); per le medesime annualità, riguardo all’ulteriore credito previsto per le assunzioni effettuate negli ambiti territoriali di cui al comma 10 dell’art. 7 della legge n. 388 del 2000, è stato previsto che il CIPE intervenga con propria deliberazione ad individuare lo stanziamento finanziario complessivo annuo a valere sui fondi previsti dagli articoli 60 e 61 della legge finanziaria per il 2003.

3.2.2 Estensione del nuovo regime, a partire dal 2004, a tutti i datori di lavoro

     Ai sensi del comma 1, lettera b), dell’articolo 63, a partire dal 1 gennaio 2004 il nuovo regime agevolativo si applicherà anche ai datori di lavoro in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 del decreto legge n. 209 del 2002 (rispetto ai quali, come detto, trovano applicazione – sino al 31 dicembre 2003 – le previsioni della lettera a) del medesimo comma 1).

     Pertanto anche tali soggetti, a far data dal 1 gennaio 2004 e fino al 31 dicembre 2006, in sede di quantificazione del bonus dovranno avere come riferimento:

       – le assunzioni di lavoratori agevolabili che determinano incrementi occupazionali eccedenti la media storica del periodo compreso tra il 1 agosto 2001 ed il 31 luglio 2002;

       – gli importi di cui al secondo e terzo periodo della lettera a) dello stesso comma 1.

     Anche in questo caso, come illustrato nel precedente paragrafo, l’attribuzione del credito d’imposta è subordinata alla presentazione di un’istanza preventiva al Centro operativo di Pescara ed all’ottenimento dell’atto di assenso da parte dell’Agenzia delle Entrate.

     A decorrere dal 1 gennaio 2004, nel calcolare, al termine di ciascun mese, l’incremento rilevante ai fini della quantificazione del credito potenzialmente spettante, il datore di lavoro potrà tener conto:

       – sia degli incrementi occupazionali conseguenti ad assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2003 (ovvero degli incrementi occupazionali per i quali matura, fino al 31 dicembre 2003, il credito nelle due forme di cui alla lettera a), primo periodo e secondo-terzo periodo, del comma 1 dell’art. 63 in commento);

       – sia degli incrementi derivanti da nuove assunzioni effettuate a far data dal 1 gennaio 2004.

     Per i predetti contributi valgono le medesime modalità di copertura finanziaria descritte al paragrafo 3.2.1.

3.3 Art. 63, comma 2 – Termini per l’attribuzione e la fruizione degli incentivi per l’incremento dell’occupazione

     Il comma 2 dell’articolo in esame stabilisce che le condizioni per l’attribuzione del credito debbano realizzarsi non oltre il termine massimo del:

       – 31 dicembre 2003, relativamente ai contributi – fruibili in via automatica e negli importi originariamente previsti dall’art. 7 della legge n. 388 del 2000 – maturati a favore dei datori di lavoro che abbiano registrato un incremento occupazionale rilevante alla data del 7 luglio 2002;

       – 31 dicembre 2006, relativamente agli altri contributi disciplinati dall’art. 63 – diversi da quelli prima richiamati (in scadenza il 31 dicembre 2003) – fruibili soltanto dopo aver ricevuto l’assenso dell’Agenzia delle Entrate conseguente alla presentazione di apposita istanza preventiva.

     In entrambe le ipotesi il contributo può essere fruito esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

     L’utilizzo del contributo è ammesso in date successive a quelle precedentemente indicate nella sola ipotesi di incapienza.

     A titolo esemplificativo, si consideri un datore di lavoro che abbia ricevuto l’assenso dell’Agenzia delle Entrate in data 20 giugno 2006 relativamente ad un’istanza preventiva presentata in seguito all’incremento occupazionale rilevato al termine del mese di maggio 2006 (conseguente l’assunzione di tre nuovi dipendenti agevolabili ultraquarantacinquenni): in tale ipotesi la misura del credito d’imposta riconosciuta al predetto datore di lavoro sarà pari a ¬ 450 per ciascun mese compreso nel periodo maggio – dicembre 2006 (a condizione che tale incremento venga mantenuto sino al termine di tale periodo).

     Nella sola ipotesi in cui le somme liquidate in occasione dei versamenti unificati effettuati nel periodo giugno – dicembre 2006, risultino di importo inferiore alla misura del credito d’imposta complessivamente maturato, l’eccedenza non utilizzata potrà essere impiegata in compensazione anche successivamente al 31 dicembre 2006.

3.4 Mantenimento del livello occupazionale – Verifica annuale

     L’entrata in vigore delle disposizioni dell’art. 63 della legge finanziaria per il 2003 non fa venir meno l’obbligo – ai fini del mantenimento del diritto alla fruizione tanto del credito d’imposta previsto dall’art. 7 della legge n. 388 del 2000, quanto delle nuove misure del contributo introdotte dal citato art. 63 – della verifica annuale della conservazione del livello occupazionale, prevista dal comma 2, del citato art. 7.

     L’art. 63, sebbene non faccia espressa menzione dell’obbligo di procedere a tale riscontro, contiene – alla lett. c) del comma 1 – un espresso rinvio (relativamente tanto ai datori di lavoro di cui alla lettera a) del comma 1, quanto ai datori di lavoro di cui alla lettera b) del medesimo comma) alle disposizioni del richiamato art. 7, “in particolare (e, quindi, non esclusivamente) quelle relative alle modalità e ai tempi di rilevazione delle assunzioni che determinano incremento della base occupazionale”.

     Deve, pertanto, ritenersi che anche rispetto alle nuove regole di funzionamento dell’incentivo introdotte dall’art. 63 continui ad essere operante l’obbligo di verifica su base annuale – a pena di decadenza dall’agevolazione – del mantenimento del livello occupazionale raggiunto in seguito alle nuove assunzioni.

     Si sottolinea a tal riguardo che, per effetto delle disposizioni di tale ultimo articolo, la media storica di riferimento dei lavoratori complessivamente occupati, fatta eccezione per i datori di lavoro contemplati nel secondo periodo della lettera a) del comma 1, dovrà essere rilevata – con decorrenza immediata dall’anno 2003 e per la generalità dei crediti d’imposta maturati a decorrere dalla prima rilevazione mensile del predetto anno 2003 – relativamente a un intervallo temporale diverso rispetto a quello (1 ottobre 1999 – 30 settembre 2000) contemplato dal citato art. 7, comma 2.

     I predetti soggetti, più precisamente, dovranno confrontare il numero complessivo dei lavoratori occupati alle proprie dipendenze (sia a tempo indeterminato, che a tempo determinato, ivi compresi i lavoratori con contratti di formazione lavoro) con il numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1 agosto 2001 e il 31 luglio 2002. Tale ultimo periodo, come già evidenziato, costituisce l’intervallo temporale di riferimento che tutti datori di lavoro a far data dal 1 gennaio 2003 (fatta eccezione per quelli contemplati nel secondo periodo della lettera a) del comma 1) devono utilizzare per l’individuazione della base occupazionale media cui raffrontare il numero di dipendenti con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese, al fine di rilevare l’eventuale incremento occupazionale agevolabile.

     In conseguenza della modifica del periodo temporale di riferimento viene a mutare anche il momento in cui procedere alla verifica annuale del mantenimento del livello occupazionale: tale momento è da individuarsi nella data del 31 luglio.

     Come già accennato, i datori di lavoro di cui al secondo periodo della lett. a) del predetto comma 1 (datori in possesso di un incremento occupazionale rilevante alla data del 7 luglio 2002 e che effettuano in seguito incrementi ulteriori rispetto a tale livello massimo) continueranno ad effettuare la menzionata verifica – limitatamente all’anno 2003 – in data 30 settembre.

     Anche tali soggetti, a partire dall’annualità 2004, dovranno effettuare tale verifica in data 31 luglio con riferimento al nuovo periodo 1 agosto 2001 – 31 luglio 2002.

     Si considerino al riguardo i seguenti esempi riguardanti, rispettivamente, un datore di lavoro che ha registrato un incremento occupazionale rilevante alla data del 7 luglio 2002 (art. 63, comma 1,lettera a)) e un datore di lavoro privo di un incremento rilevante alla predetta data (art. 63, comma 1,lettera b)).

Esempio 12 (si riprendono, per comodità, i medesimi dati del precedente esempio 9)

Misura massima rilevata al 7 luglio 2002   5

31 gennaio 2003: verifica mensile dell’incremento occupazionale

Numero lavoratori in forza al 31 gennaio 2003   106

Media di riferimento (01.10.1999 – 30.09.2000)  100

Differenza rilevante   6

Neo-assunti agevolabili al 31 gennaio 2003   9

Incremento occupazionale rilevante   6

Al 31 gennaio 2003 si riscontra la seguente situazione:

I. Lavoratori “agevolabili” che generano credito d’imposta in forma automatica 5

II. Lavoratori “agevolabili” che generano credito d’imposta,

nei nuovi importi, previa presentazione ed approvazione dell’istanza               1

Si supponga che il datore di lavoro abbia ottenuto l’assenso dell’Agenzia delle Entrate a fruire del credito per il lavoratore agevolabile, ai sensi del secondo periodo della lettera a), comma 1, dell’art. 63.

Inoltre, si ipotizzi che nel periodo 1 febbraio – 30 settembre 2003 non siano intervenute variazioni nella forza occupazionale.

30 settembre 2003: verifica annua mantenimento livello occupazionale

A) forza lavoro complessiva mediamente occupata

nell’annualità 1 ottobre 2002 – 30 settembre 2003     130

B) forza lavoro complessiva mediamente occupata

nel periodo di riferimento (01.10.1999 – 30.09.2000)  135

A < B  Decadenza dall’agevolazione

Per effetto della decadenza, tutti i lavoratori (6) per i quali – sino al 30 settembre 2003 – è maturato il credito d’imposta, non potranno più rilevare, quali lavoratori “agevolabili”, ai fini della determinazione del credito d’imposta per i periodi successivi.

15 ottobre 2003

Assunzione di tre nuovi lavoratori “agevolabili”   3

31 ottobre 2003: verifica mensile dell’incremento occupazionale

Numero lavoratori in forza al 31 ottobre 2003    109

Media di riferimento (01.10.1999 – 30.09.2000) 100

Differenza rilevante   9

Neo-assunti agevolabili al 31 ottobre 2003   3

Incremento occupazionale rilevante   3

Al 31 ottobre 2003 si riscontrerà la seguente situazione:

Lavoratori “agevolabili” che godono del credito d’imposta

fruibile automaticamente negli importi originari   3

Esempio 13 (datore di lavoro che al 7 luglio 2002 non ha registrato un incremento occupazionale rilevante, rientrante nella previsione della lettera b) del comma 1 dell’art. 63)

30 aprile 2003

Numero lavoratori in forza al 31.01.2003           115

Media di riferimento (01.08.2001 – 31.07.2002)  112

Differenza rilevante   3

Neo-assunti “agevolabili”   5

Incremento occupazionale rilevante   3

Dalla data del 30 aprile 2003, il datore di lavoro gode del credito d’imposta per n. 3 lavoratori (si suppone che il datore di lavoro abbia ricevuto l’assenso dal Centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate).

31 maggio 2003

Numero lavoratori in forza al 31.05.2003           114

Media di riferimento (01.08.2001 – 31.07.2002)  112

Differenza rilevante   2

Neo-assunti “agevolabili”   5

Incremento occupazionale rilevante   2

Nel mese di maggio 2003 viene meno il rapporto di lavoro relativamente ad un dipendente non agevolabile e, pertanto, la misura del credito si riduce a 2.

30 giugno 2003

Numero lavoratori in forza al 30.06.2003          114

Media di riferimento (01.08.2001 – 31.07.2002) 112

differenza rilevante   2

Neo-assunti “agevolabili”   5

Incremento occupazionale rilevante   2

Nel mese di giugno 2003 non si verifica alcuna variazione della forza lavoro occupata: pertanto, la misura del credito spettante resta pari a 2.

31 luglio 2003: verifica annua mantenimento livello occupazionale

A) forza lavoro complessiva mediamente occupata

nell’annualità 1 agosto 2002 – 31 luglio 2003          130

B) forza lavoro complessiva mediamente occupata

nel periodo di riferimento (01.08.2001 – 31.07.2002) 130

A_= B  Decadenza dall’agevolazione

Per effetto della decadenza, tutti i lavoratori per i quali – sino al 31 luglio 2003 – è maturato il credito d’imposta, non potranno più rilevare, quali lavoratori “agevolabili”, ai fini della determinazione del credito d’imposta per i periodi successivi.

Nell’esempio illustrato, si tratta dei 3 lavoratori agevolati nel mese di aprile 2003, anche se nel mese di maggio 2003 – per effetto del particolare criterio di calcolo dell’agevolazione – solo 2 di essi hanno generato credito d’imposta.

4. ART. 63, COMMA 3 – L’OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA PREVENTIVA

     Il terzo comma dell’articolo 63 prevede, quale condizione pregiudiziale all’attribuzione dei crediti d’imposta di cui al primo comma, lettera a), secondo e terzo periodo, e di cui al primo comma, lettera b), la presentazione da parte del datore di lavoro interessato di un’istanza preventiva (rispetto alla fruizione del credito maturato). Il modello di istanza (Mod. ICO), approvato con provvedimento direttoriale del 30 gennaio 2003, è disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.it.

     Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, di prossima emanazione, verrà comunicata la data a partire dalla quale sarà possibile inoltrare le istanze in via telematica al Centro operativo di Pescara. Quest’ultimo provvederà a numerare ed esaminare le istanze pervenute secondo l’ordine cronologico di ricezione delle stesse.

     Entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza, l’Agenzia delle Entrate è tenuta a comunicare, mediante esplicito atto di assenso, l’eventuale autorizzazione alla fruizione del credito secondo gli importi indicati nell’istanza.

     L’assenso verrà accordato previo esame delle singole istanze basato sull’ordine cronologico di presentazione, sino ad esaurimento delle somme appositamente stanziate.

     In mancanza di espressa pronuncia dell’Agenzia delle Entrate entro il trentesimo giorno successivo al ricevimento dell’istanza, quest’ultima deve intendersi respinta.

     In relazione all’assenso si fa presente che l’art. 63 (lettera a), secondo e terzo periodo, del comma 1 e lettera b) del medesimo comma) stabilisce differenti previsioni di copertura finanziaria, rispettivamente per la misura base del contributo (¬ 100, ovvero ¬ 150 per i neo-assunti ultra quarantacinquenni) e per l’ulteriore importo (¬ 300) da riconoscere ai nuovi assunti destinati a unità produttive ubicate nei territori di cui all’art. 7, comma 10, della legge n. 388 del 2000.

     Il datore di lavoro interessato alla fruizione del credito ha l’onere di comunicare, sulla base della rilevazione mensile dell’incremento occupazionale, i dati relativi alle assunzioni già effettuate che determinano incrementi agevolabili della base occupazionale ai sensi della lettera a), secondo e terzo periodo, ovvero ai sensi della lettera b) dell’articolo in esame.

     Successivamente, qualora intenda fruire del credito d’imposta per un importo superiore a quello autorizzato (sia per effetto di un aumento delle unità lavorative agevolabili, sia nel caso in cui ad una o più di esse spetti un maggior credito), dovrà presentare un’ulteriore istanza in tal senso.

     Quest’ultima ipotesi si verifica, tra l’altro, in presenza di una nuova unità assunta per rimpiazzare un lavoratore agevolato (circostanza che di per sé non rende necessaria alcuna comunicazione), qualora il nuovo assunto, rispetto al sostituito, presenti caratteristiche che danno diritto a fruire di un credito d’imposta di maggiore entità.

     E’ il caso, ad esempio, di un lavoratore agevolabile quarantacinquenne assunto in sostituzione di un lavoratore agevolato trentenne: il datore di lavoro deve presentare istanza per ottenere l’attribuzione del maggior importo del credito d’imposta (pari a ¬ 50) spettante per i lavoratori ultra quarantacinquenni. Qualora l’istanza non venga accolta per esaurimento dei fondi, il datore di lavoro continuerà a fruire, relativamente al neo assunto, dell’ordinario credito d’imposta già in precedenza attribuitogli (pari a ¬ 100 mensili).

     L’istanza è presentata una tantum a valere sui fondi stanziati per l’intero periodo di durata dell’agevolazione, vale a dire a partire dal 2003 sino a tutto il 2006.

     L’assenso accordato dall’Agenzia delle Entrate attribuisce il diritto alla fruizione del credito d’imposta sino al 31 dicembre 2006.

     Tenuto conto della continuità temporale tra le disposizioni di cui alla lettera a) e quelle di cui alla lettera b) del primo comma dell’art. 63, i datori di lavoro di cui al primo periodo della lettera a) (che fruiscono in via automatica, sino al 31 dicembre 2003, del credito d’imposta negli importi originari) possono presentare sin dal 2003 istanza per l’attribuzione – a valere dal 1 gennaio 2004 e fino al 31 dicembre 2006 – del credito d’imposta negli importi di cui alla lettera b) per gli incrementi occupazionali già effettuati e che, in seguito al confronto con la nuova media storica, risultino agevolabili anche per il 2004.

     Tali soggetti, infatti, dispongono già dell’informazione relativa alla media storica rilevante a partire dal 1 gennaio 2004 (base occupazionale media registrata nel periodo 1 agosto 2001 – 31 luglio 2002) e, pertanto, sono in grado di stabilire se le assunzioni agevolabili compiute in sostituzione di lavoratori compresi nell’incremento occupazionale rilevato al 7 luglio 2002 daranno luogo, anche per l’anno 2004 e seguenti, a incrementi occupazionali agevolabili.

     Parimenti, anche i datori di lavoro di cui al secondo e terzo periodo della lettera a) (che hanno compiuto assunzioni ulteriori rispetto al limite massimo misurato al 7 luglio 2002) possono richiedere, nell’ambito dell’istanza volta ad acquisire il diritto al credito d’imposta per l’anno 2003, che l’autorizzazione venga concessa anche per gli anni 2004 e seguenti, qualora gli incrementi occupazionali generati da tali assunzioni – in seguito al confronto con la nuova media storica – risultino agevolabili anche per il predetto periodo.

5. CODICI-TRIBUTO DISPONIBILI AI FINI DELL’UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL CONTRIBUTO

     Le ripetute modifiche normative intervenute nella materia del credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione hanno prodotto effetti anche sui codici-tributo utilizzabili da parte dei datori di lavoro interessati (al fine dell’impiego in compensazione del bonus spettante).

     L’emanazione del decreto legge n. 138 del 2002 e la successiva pubblicazione del decreto interdirigenziale di comunicazione dell’avvenuto esaurimento delle risorse disponibili hanno portato al blocco degli utilizzi dei crediti i cui presupposti si siano verificati dopo l’8 luglio 2002: tale sospensione, come in precedenza descritto, è stata in seguito parzialmente eliminata dall’art. 2 del decreto legge n. 209 del 2002 che, tuttavia, ha disposto a propria volta un ulteriore blocco agli utilizzi in compensazione del credito sino al 31 dicembre 2002.

     Per effetto di tali provvedimenti, l’Agenzia ha provveduto in un primo momento a sterilizzare l’operatività dei codici-tributo impiegabili per l’utilizzo in compensazione del bonus, disponendone il ripristino allo scadere del periodo di sospensione.

     Tenuto conto, altresì, che per effetto dell’entrata in vigore dell’art. 63 in commento sono stati emanati nuovi codici-tributo appositamente dedicati al contributo disciplinato da tale disposizione, si fornisce di seguito una tabella riepilogativa dei codici-tributo attualmente disponibili per la fruizione del credito d’imposta per le nuove assunzioni.

     Si ricorda che i suddetti codici devono essere indicati nella colonna “importi a credito compensati” della sezione Erario del modello di versamento F 24 con l’indicazione, come periodo di riferimento, dell’anno in cui si effettua la compensazione del credito espresso nella forma AAAA.

Credito Maturato Fino Al 30 giugno 2002

6744

(Ris. n. 303/E del 13.09.2002) “Credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione i cui presupposti sono maturati entro la data del 30 giugno 2002 – Articolo 7 della legge 30 dicembre 2000, n. 388” 

6745

(Ris. n. 303/E del 13.09.2002) “Ulteriore credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione i cui presupposti sono maturati entro la data del 30 giugno 2002 – Articolo 7 della legge 30 dicembre 2000, n. 388”

Credito Maturato Nel Periodo 1 luglio – 31 dicembre 2002

6732 (Ris. n. 2/E dell’11.01.2001) (L’operatività del codice (sospesa dalla Ris. n. 302/E del 12.09.2002) è stata ripristinata – con decorrenza 1 gennaio 2003 – dalla Ris. n. 399/E del 30.12.2002) “Credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione – Articolo 7 della legge 30 dicembre 2000, n. 388”

6733 (Ris. n. 3/E del 18.01.2001) (L’operatività del codice (sospesa dalla Ris. n. 302/E del 12.09.2002) è stata ripristinata – con decorrenza 1 gennaio 2003 – dalla Ris. n. 399/E del 30.12.2002) “Ulteriore credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione – Articolo 7 della legge 30 dicembre 2000, n. 388”

Credito Che Matura Nel Periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2003

6751 (Ris. n. 2/E del 03.01.2003) (Gli incrementi occupazionali che rientrano nella misura massima prevista dall’art. 2 del D.L. n. 209 del 2002, determinano – anche per l’anno 2003 – il diritto al bonus negli importi stabiliti dall’art. 7 della legge n. 388 del 2000, relativamente ai datori di lavoro che alla data del 7 luglio 2002 abbiano rilevato un incremento occupazionale rilevante) “Credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione – art. 63, comma 1, lett. a), primo periodo”

6758 (Ris. n. 3/E del 08.01.2003) (Gli incrementi occupazionali che rientrano nella misura massima prevista dall’art. 2 del D.L. n. 209 del 2002, determinano – anche per l’anno 2003 – il diritto al contributo negli importi stabiliti dall’art. 7 della legge n. 388 del 2000, relativamente ai datori di lavoro che alla data del 7 luglio 2002 abbiano rilevato un incremento occupazionale rilevante) “Ulteriore credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione – Art. 7, comma 10, legge 23 dicembre 2000, n. 388 – Art. 63, comma 1, lettera a), primo periodo, legge 27 dicembre 2002, n. 289”

6752 Codice utilizzabile solo dopo aver ricevuto l’assenso dell’Agenzia (Ris. n. 2/E del 03.01.2003) (Gli incrementi occupazionali ulteriori rispetto alla misura massima prevista dall’art. 2 del D.L. n. 209 del 2002, determinano – per l’anno 2003 – il diritto al contributo, per l’intero territorio nazionale, nella misura di ¬ 100, relativamente ai datori di lavoro che alla data del 7 luglio 2002 abbiano rilevato un incremento occupazionale rilevante) “Ulteriore credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione – art. 63, comma 1, lett. a), secondo periodo- contributo di 100 euro”

6753 Codice utilizzabile solo dopo aver ricevuto l’assenso dell’Agenzia (Ris. n. 2/E del 03.01.2003) (Gli incrementi occupazionali ulteriori rispetto alla misura massima prevista dall’art. 2 del D.L. n. 209 del 2002, determinano – per l’anno 2003 – il diritto al contributo, per l’intero territorio nazionale, nella misura di ¬ 100 (qualora il nuovo assunto agevolabile abbia un’età superiore a 45 anni), relativamente ai datori di lavoro che alla data del 7 luglio 2002 abbiano rilevato un incremento occupazionale rilevante) “Ulteriore credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione – art. 63, comma 1, lett. a), secondo periodo – contributo di 150 euro”

6754 Codice utilizzabile solo dopo aver ricevuto l’assenso dell’Agenzia (Ris. n. 2/E del 03.01.2003) (Nelle ipotesi di cui ai codd. 6752 e 6753, qualora l’assunzione sia effettuata negli ambiti territoriali di cui al comma 10 dell’art. 7 della legge n. 388 del 2000, è attribuito un ulteriore contributo di ¬ 300) “Ulteriore credito d’imposta per l’incremento della occupazione – art. 63, comma 1, lett. a), terzo periodo – contributo di 300 euro”

Credito Che Matura Nel Periodo 1 gennaio 2003 – 31 dicembre 2006

6755 Codice utilizzabile solo dopo aver ricevuto l’assenso dell’Agenzia (Ris. n. 2/E del 03.01.2003) (A far data dal 1 gennaio 2003 e sino al 31 dicembre 2006, relativamente ai datori di lavoro che alla data del 7 luglio 2002 non hanno registrato un incremento occupazionale rilevate e dal 1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2006, relativamente ai datori di lavoro di cui ai codd. 6751/652/6753/6754, per ogni assunzione che dà luogo ad un incremento della base occupazionale, rispetto alla base occupazionale media riferita al periodo tra il 1/8/01 e il 31/7/02, è attribuito il contributo di 100 euro) “Credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione – art. 63, comma 1, lett. b), contributo di 100 euro” 

6756 Codice utilizzabile solo dopo aver ricevuto l’assenso dell’Agenzia (Ris. n. 2/E del 03.01.2003) (Come cod. tributo 6755, spettante nella maggior misura di ¬ 150 relativamente alle assunzioni di dipendenti con più di 45 anni d’età) “Credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione – art. 63, comma 1, lett. b) – contributo di 150 euro” 

6757 Codice utilizzabile solo dopo aver ricevuto l’assenso dell’Agenzia (Ris. n. 2/E del 03.01.2003) (Come cod.tributo 6755 ma contributo di 300 euro se assunzione effettuata in aree svantaggiate, a valere, per l’anno 2003, sulle stesse dotazioni finanziarie di cui alla medesima lett. a) e, per gli anni dal 2004 al 2006, relativamente ai contributi di cui al secondo periodo della lett. a), nei limiti finanziari complessivi di 125 milioni di euro annui, e, relativamente al contributo di cui al terzo periodo della lett. a), nel limite finanziario complessivo annuo fissato con deliberazione del CIPE in attuazione degli artt. 60 e 61 della presente legge, a valere sui fondi previsti dagli stessi articoli) “Ulteriore credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione – art. 63, comma 1, lett. b) – contributo di 300 euro”