Lavoro e Previdenza

Thursday 08 July 2004

Legge 24 novembre 2003, n. 326. Art. 44. Esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e incaricati alle vendite a domicilio. Chiarimenti.

Legge 24 novembre 2003, n. 326. Art. 44. Esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e incaricati alle vendite a domicilio. Chiarimenti.

INPS CIRCOLARE N. 103 del 06.07.2004

SOMMARIO: Il rapporto contributivo. Presupposti. Decorrenza.

1) Iscrizione del lavoratore e obbligazione contributiva del committente.

     Lart. 44 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2004 i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e gli incaricati alle vendite a domicilio sono iscritti alla Gestione separata istituita presso lINPS solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad euro 5000 e che, per il versamento dei contributi da parte dei soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale, si applicano le modalità ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi.

     In riferimento a tale disposizione, sciogliendo la riserva contenuta nella circolare n. 9 del 22 gennaio 2004, alla quale si fa integrale rinvio, si é ora in grado di precisare, sulla scorta delle direttive impartite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che il reddito di euro 5000 costituisce, comunque, una fascia di esenzione e che , in caso di superamento di detta fascia, sempre in relazione alle sole attività considerate dalla norma, i contributi sono dovuti esclusivamente sulla quota di reddito eccedente.

     Per le ipotesi di superamento dellimporto di euro 5000 in costanza di una pluralità di rapporti, sarà applicato il criterio indicato, in riferimento allaliquota aggiuntiva dell1%, nella circolare n. 56 del 29 marzo 2004.

     Discende da quanto precede lobbligo, in capo al lavoratore, di comunicare ai committenti interessati, allinizio dei singoli rapporti e, tempestivamente, durante il loro svolgimento, il superamento o meno del limite in argomento, nonché il diritto, in capo ai committenti, di conoscere tale situazione.

     Similmente, lobbligo di iscrizione alla Gestione separata di cui alla legge n. 335/1995 per i lavoratori autonomi occasionali e per gli incaricati alle vendite a domicilio si configura soltanto allorché gli emolumenti percepiti nellarco dellanno solare (intendendosi per tale il periodo 1° gennaio 31 dicembre), a fronte di un unico o di una pluralità di rapporti, superino limporto di euro 5000 ed a decorrere da tale momento. Dalla medesima data di prima iscrizione si procederà allaccredito dei contributi versati, secondo i principi che disciplinano la Gestione.

     Rilevato che per gli incaricati alle vendite a domicilio già iscritti alla Gestione non è necessario procedere ad una nuova iscrizione e che i predetti incaricati che hanno iniziato lattività nel corrente anno utilizzeranno le modalità di iscrizione già in atto, in riferimento ai lavoratori autonomi occasionali è stato predisposto lunito schema di domanda, prelevabile, quanto prima, anche tramite internet (all. 1).

     Si precisa, a tal proposito, che i soggetti come sopra iscritti per lanno 2004 o, comunque, i soggetti per i quali sono dovuti i contributi per il predetto anno, non dovranno presentare nuova domanda di iscrizione negli anni successivi e che, in relazione a detti anni, laccredito dei contributi eventualmente versati decorrerà dal mese di gennaio, a prescindere dal momento in cui lobbligazione contributiva verrà a perfezionarsi ( superamento della soglia di euro 5000).

2) Modalità di pagamento dei contributi e di denuncia dei rapporti.

     Superata dal singolo lavoratore, in riferimento a ciascun anno solare, la fascia di esenzione di euro 5000, il committente o i committenti interessati devono versare i contributi sugli ulteriori emolumenti dagli stessi corrisposti nel predetto anno, con le modalità ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi, entro il giorno 16 del mese successivo al relativo pagamento, tramite mod.F24 ed utilizzando i codici in uso per le collaborazioni coordinate e continuative (CXX o C10).

     Si rammenta che le aliquote da applicare sulla base imponibile e, quindi, sugli emolumenti erogati al lavoratore, sono pari, per il corrente anno, al 10%, al 15% ed al 17, 80%, rispettivamente, per i soggetti iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria o i titolari di pensione indiretta, per i titolari di pensione diretta e per i lavoratori privi di altra tutela obbligatoria.

     Laliquota del 17, 80% deve essere maggiorata di un punto sulla quota parte degli emolumenti che eccedono la prima fascia di retribuzione pensionabile, pari, per lanno 2004, ad euro 37.883,00.

     Rilevato che il committente ha diritto di rivalsa per i contributi a carico del lavoratore (1/3) e che per tutti gli iscritti alla Gestione vige il massimale contributivo di cui alla legge n. 335/1995, (euro 80.401,00 per il 2004) si fa presente che i contributi allo stato dovuti per emolumenti già corrisposti nel corrente anno (ovviamente oltre la fascia di esenzione riferita ai singoli lavoratori) non saranno gravati da oneri accessori se pagati entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare.

     Gli eventuali versamenti di contributi già intervenuti per il corrente anno, da considerare, viceversa, non dovuti a seguito delle precisazioni contenute nella presente circolare, potranno formare oggetto di rimborso secondo le vigenti disposizioni.

     Sulle modalità e sui termini delle denunce dei rapporti, che attualmente sono effettuate annualmente, a consuntivo, tramite il modello GLA, si fa riserva di ulteriori comunicazioni.

3) Efficacia temporale della disposizione in riferimento ai lavoratori autonomi occasionali.

     Sebbene la norma in esame esplichi la sua efficacia a decorrere dal primo gennaio 2004, e, quindi, sugli emolumenti corrisposti da tale data sono dovuti i contributi secondo il principio di cassa che presiede la Gestione separata, deve ritenersi che gli emolumenti percepiti nellanno 2004, per prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2003 dai lavoratori autonomi occasionali non sono da prendere in considerazione ai fini dell instaurazione del rapporto assicurativo-contributivo, in analogia a quanto previsto, allatto dellistituzione della Gestione stessa, dal D.M. 2 maggio 1996, n. 281. Lo stesso criterio non può applicarsi, viceversa, nei confronti degli incaricati alle vendite a domicilio, in quanto già soggetti a contribuzione anteriormente al primo gennaio 2004.

4) Individuazione dei rapporti di lavoro autonomo occasionale e del relativo imponibile contributivo.

     In ordine allindividuazione delle fattispecie inquadrabili nel rapporto di lavoro autonomo occasionale si richiama quanto già evidenziato con la citata circolare n. 9 del 22 gennaio 2004, sottolineando che lavoratore autonomo occasionale può essere definito, alla luce dellart 2222 del Codice civile, chi si obbliga a compiere unopera od un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento con il committente; lesercizio dellattività, peraltro, deve essere del tutto occasionale, senza i requisiti della professionalità e della prevalenza.

     Conseguentemente i caratteri differenziali del lavoro autonomo occasionale rispetto alla collaborazione coordinata, a progetto od occasionale, vanno individuati, tendenzialmente, nellassenza del coordinamento con lattività del committente, nella mancanza dellinserimento funzionale nellorganizzazione aziendale, nel carattere episodico dellattività, nella completa autonomia del lavoratore circa il tempo ed il modo della prestazione.

     Nellambito dellordinamento tributario le attività in questione sono quelle produttive dei redditi diversi di cui allart. 67, comma 1, lettera l del TUIR., costituiti, ai sensi del successivo art. 71, dalla differenza tra lammontare percepito nel periodo dimposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione.

     Rilevato, peraltro, il formale rinvio dellarticolo 44, comma 2, della citata legge n. 326/2003 alle modalità ed ai termini di pagamento previsti per le collaborazioni coordinate e continuative, la contribuzione previdenziale deve essere applicata sul compenso lordo erogato al lavoratore, dedotte le spese poste a carico del committente e risultanti dalla fattura.

     In considerazione del carattere innovativo della disposizione in argomento per quanto concerne lobbligo assicurativo dei lavoratori autonomi occasionali, stante lesiguità dei riferimenti giurisprudenziali e delle prassi amministrative allo stato disponibili, si invitano le Direzioni regionali ad unattenta opera di monitoraggio sulla concreta applicazione della norma, riferendo tempestivamente alla scrivente in ordine alle problematiche che si evidenzieranno sul territorio.