Civile

Monday 03 September 2007

LEGGE 2 Agosto 2007, n. 130 Modifiche alla legge 8 luglio 1998, n. 230, in materia di obiezione di coscienza. (GU n. 194 del 22-8-2007)

LEGGE 2 Agosto 2007, n. 130 Modifiche
alla legge 8 luglio 1998, n. 230,
in materia di obiezione di coscienza. (GU
n. 194 del 22-8-2007)

La Camera dei deputati ed il
Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

1. Alla legge 8 luglio 1998, n.
230, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo
2, comma 1, lettera a), primo periodo, le parole:

"ad eccezione delle armi di
cui al primo comma, lettera h), nonche’ al terzo comma dell’articolo 2 della
legge 18 aprile 1975, n. 110, come sostituito dall’articolo 1, comma 1, della
legge 21 febbraio 1990, n. 36" sono sostituite dalle seguenti: "ad eccezione delle armi e dei materiali esplodenti privi di
attitudine a recare offesa alle persone ovvero non dotati di significativa
capacita’ offensiva, individuati con decreto del Ministro dell’interno, sentita
la commissione consultiva centrale per il controllo delle armi di cui
all’articolo 6 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive
modificazioni";

b) all’articolo 15:

1) al comma 4
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

"ovvero quando essi abbiano
rinunziato allo status di obiettore di coscienza ai sensi del comma
7-ter";

2) dopo il comma 7 sono aggiunti
i seguenti:

"7-bis. Le disposizioni di
cui ai commi 6 e 7 non si applicano ai cittadini che abbiano rinunziato allo
status di obiettore di coscienza ai sensi del comma 7-ter.

7-ter. L’obiettore ammesso al
servizio civile, decorsi almeno cinque anni dalla data in cui e’ stato collocato in congedo secondo le norme previste per
il servizio di leva, puo’ rinunziare allo status di obiettore di coscienza
presentando apposita dichiarazione irrevocabile presso l’Ufficio nazionale per
il servizio civile, che provvede a darne tempestiva comunicazione alla
Direzione generale delle pensioni militari, del collocamento al lavoro dei
volontari congedati e della leva di cui all’articolo 1 del decreto legislativo
6 ottobre 2005, n. 216".

2. Il decreto del Ministro
dell’interno di cui all’articolo 2, comma 1, lettera
a), della legge 8 luglio 1998, n. 230, come modificata dal comma 1, lettera a),
del presente articolo, e’ adottato entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.

3. Fino all’entrata in vigore del
decreto del Ministro dell’interno di cui al comma 2,
si applicano le disposizioni dell’articolo 2, comma 1, lettera a), primo
periodo, della legge 8 luglio 1998, n. 230, nel testo vigente prima della data
di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del
sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 2 agosto 2007

NAPOLITANO

Prodi,
Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Mastella

——————————————————————————–

LAVORI PREPARATORI Camera dei
deputati (atto n. 197):

Presentato dall’on. Zeller ed
altri il 28 aprile 2006.

Assegnato alla IV commissione
(Difesa), in sede referente, il 28 giugno 2006 con pareri della commissione I.

Esaminato dalla
IV commissione il 19 settembre 2006; 18 ottobre 2006; 16-23 e 24 gennaio 2007;
6 febbraio 2007 e 13 marzo 2007.

Esaminato in
aula il 16 aprile 2007; 3 maggio 2007;

approvato
in un testo unificato con atti C. 206 (Brugger ed altri) e C. 931 (Benvenuto ed
altri) l’8 maggio 2007.

Senato della Repubblica (atto n.
1556):

Assegnato alla 4ª commissione
(Difesa), in sede referente, l’11 maggio 2007 con pareri della commissione I.

Esaminato dalla 4ª commissione
(Difesa), in sede referente, il 14-19-28 giugno 2007;
3 luglio 2007.

Nuovamente assegnato alla 4ª
commissione (Difesa), in sede deliberante, il 20 luglio 2007.

Esaminato dalla
commissione 4ª ed approvato il 25 luglio 2007.