Penale

Friday 11 April 2008

LEGGE – 18 marzo 2008, n. 48 Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell’ordinamento interno.

LEGGE – 18 marzo 2008, n. 48
Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla
criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di
adeguamento dell’ordinamento interno.

La Camera dei deputati ed il
Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la
seguente legge:

CAPO I RATIFICA
ED ESECUZIONE

Articolo 1.

(Autorizzazione
alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica
è autorizzato a ratificare la
Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità
informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, di seguito denominata
«Convenzione».

Articolo 2.

(Ordine
di esecuzione)

1. Piena e intera esecuzione è
data alla Convenzione, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in
conformità a quanto disposto dall’articolo 36 della Convenzione stessa.

Capo II

MODIFICHE AL CODICE PENALE E AL
DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

Articolo 3.

(Modifiche
al titolo VII del libro secondo del codice penale)

1. All’articolo
491-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo
periodo, dopo la parola:

«privato» sono inserite le
seguenti: «avente efficacia probatoria»;

b) il secondo periodo è
soppresso.

2. Dopo l’articolo 495 del codice
penale è inserito il seguente:

«Art. 495-bis. – (Falsa
dichiarazione o attestazione al certificatore di firma elettronica
sull’identità o su qualità personali proprie o di altri). – Chiunque dichiara o
attesta falsamente al soggetto che presta servizi di certificazione delle firme
elettroniche l’identità o lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui
persona è punito con la reclusione fino ad un anno».

Articolo 4.

(Modifica
al titolo XII del libro secondo del codice penale)

1. L’articolo 615-quinquies del
codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 615-quinquies. – (Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi
informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o
telematico). –

Chiunque, allo scopo di
danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni,
i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso
pertinenti ovvero di favorire l’interruzione, totale o parziale, o
l’alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa,
diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri
apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la
reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329».

Articolo 5.

(Modifiche
al titolo XIII del libro secondo del codice penale)

1. L’articolo 635-bis del codice
penale è sostituito dal seguente:

«Art. 635-bis. – (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi
informatici).

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora,
cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è
punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre
anni.

Se ricorre la circostanza di cui
al numero 1) del secondo comma dell’articolo 635
ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema,
la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d’ufficio».

2. Dopo l’articolo 635-bis del
codice penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 635-ter. – (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici
utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica
utilità). – Salvo che il fatto costituisca più grave
reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare,
cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici
utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o
comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione,
l’alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi
informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la
circostanza di cui al numero 1) del secondo comma
dell’articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità
di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Art. 635-quater. –
(Danneggiamento di sistemi informatici o telematici). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte
di cui all’articolo 635-bis, ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione
di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in
parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola
gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se ricorre la circostanza di cui
al numero 1) del secondo comma dell’articolo 635
ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema,
la pena è aumentata.

Art. 635-quinquies. –
(Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità). – Se
il fatto di cui all’articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare,
rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di
pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della
reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il
danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero
se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione
da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’articolo 635 ovvero se il fatto è
commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è
aumentata».

3. Dopo l’articolo 640-quater del
codice penale è inserito il seguente:

«Art. 640-quinquies. – (Frode
informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma
elettronica). – Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma
elettronica, il quale, al fine di procurare a se o ad altri un ingiusto
profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla
legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione
fino a tre anni e con la multa da 51
a 1.032 euro».

Articolo 6.

(Modifiche
all’articolo 420 del codice penale)

1. All’articolo
420 del codice penale, il secondo e il terzo comma sono abrogati.

Articolo 7.

(Introduzione
dell’articolo 24-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

1. Dopo l’articolo 24 del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231 è inserito il seguente:

«Art. 24-bis. – (Delitti
informatici e trattamento illecito di dati). – 1. In relazione alla
commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater,
617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale,
si applica all’ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.

2. In relazione alla
commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del
codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.

3. In relazione alla
commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice
penale, salvo quanto previsto dall’articolo 24 del
presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di
altro ente pubblico, si applica all’ente la sanzione pecuniaria sino a
quattrocento quote.

4. Nei casi di condanna per uno
dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste
dall’articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei
casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le
sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2,
lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3
si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo
9, comma 2, lettere c), d) ed e)».

Capo III

MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA
PENALE E AL CODICE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196

Articolo 8.

(Modifiche
al titolo III del libro terzo del codice di procedura penale)

1. All’articolo 244, comma 2,
secondo periodo, del codice diprocedura penale sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «, anche in relazione a sistemi informatici o telematici, adottando misure tecniche dirette ad assicurare
la conservazione dei dati originali e ad impedirne l’alterazione».

2. All’articolo
247 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il
seguente:

«1-bis. Quando vi è fondato
motivo di ritenere che dati, informazioni, programmi informatici o tracce
comunque pertinenti al reato si trovino in un sistema informatico o telematico,
ancorché protetto da misure di sicurezza, ne è disposta la perquisizione, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la
conservazione dei dati originali e ad impedirne l’alterazione».

3. All’articolo
248, comma 2, primo periodo, del codice diprocedura penale, le parole: «atti,
documenti e corrispondenza presso banche» sono sostituite dalle seguenti:
«presso banche atti, documenti e corrispondenza nonché dati, informazioni e
programmi informatici».

4. All’articolo
254 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Presso coloro
che forniscono servizi postali, telegrafici, telematici o di telecomunicazioni
è consentito procedere al sequestro di lettere, pieghi, pacchi, valori,
telegrammi e altri oggetti di corrispondenza, anche se inoltrati per via
telematica, che l’autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere spediti
dall’imputato o a lui diretti, anche sotto nome diverso o per mezzo di persona
diversa, o che comunque possono avere relazione con il reato»;

b) al comma 2,
dopo le parole: «senza aprirli» sono inserite le seguenti: «o alterarli».

5. Dopo l’articolo 254 del codice
di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 254-bis. – (Sequestro di
dati informatici presso fornitori di servizi informatici, telematici e di
telecomunicazioni). – 1. L’autorità giudiziaria, quando dispone il sequestro,
presso i fornitori di servizi informatici, telematici o di telecomunicazioni,
dei dati da questi detenuti, compresi quelli di traffico o di ubicazione, può
stabilire, per esigenze legate alla regolare fornitura dei medesimi servizi,
che la loro acquisizione avvenga mediante copia di
essi su adeguato supporto, con una procedura che assicuri la conformità dei
dati acquisiti a quelli originali e la loro immodificabilità. In questo caso è,
comunque, ordinato al fornitore dei servizi di conservare e proteggere
adeguatamente i dati originali».

6. All’articolo 256, comma 1, del
codice di procedura penale, dopo le parole: «anche in originale se così è
ordinato,» sono inserite le seguenti: «nonché i dati,
le informazioni e i programmi informatici, anche mediante copia di essi su
adeguato supporto,».

7. All’articolo 259, comma 2, del
codice di procedura penale, dopo il primo periodo è inserito il seguente:
«Quando la custodia riguarda dati, informazioni o programmi informatici, il
custode è altresì avvertito dell’obbligo di impedirne l’alterazione o l’accesso
da parte di terzi, salva, in quest’ultimo caso, diversa disposizione
dell’autorità giudiziaria».

8. All’articolo
260 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole:
«con altro mezzo» sono inserite le seguenti: «, anche di carattere elettronico
o informatico,»;

b) al comma 2 è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «Quando si tratta di dati, di informazioni o di
programmi informatici, la copia deve essere realizzata su adeguati supporti,
mediante procedura che assicuri la conformità della copia all’originale e la
sua immodificabilità; in tali casi, la custodia degli originali può essere
disposta anche in luoghi diversi dalla cancelleria o dalla segreteria».

Articolo 9.

(Modifiche
al titolo IV del libro quinto del codice di procedura penale)

1. All’articolo
352 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il
seguente:

«1-bis. Nella flagranza del
reato, ovvero nei casi di cui al comma 2 quando sussistono i presupposti e le
altre condizioni ivi previsti, gli ufficiali di polizia giudiziaria, adottando
misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne
l’alterazione, procedono altresì alla perquisizione di sistemi informatici o
telematici, ancorché protetti da misure di sicurezza, quando hanno fondato
motivo di ritenere che in questi si trovino occultati dati,
informazioni, programmi informatici o tracce comunque pertinenti al
reato che possono essere cancellati o dispersi».

2. All’articolo
353 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) al comma 2
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e l’accertamento del contenuto»;

b) al comma 3, primo periodo, le
parole: «lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi o altri oggetti di
corrispondenza» sono sostituite dalle seguenti: «lettere, pieghi, pacchi,
valori, telegrammi o altri oggetti di corrispondenza, anche se in forma
elettronica o se inoltrati per via telematica,» e dopo

le
parole: «servizio postale» sono inserite le seguenti: «, telegrafico,
telematico o di telecomunicazione».

3. All’articolo 354, comma 2, del
codice di procedura penale dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In
relazione ai dati, alle informazioni e ai programmi informatici o ai sistemi
informatici o telematici, gli ufficiali della polizia giudiziaria adottano,
altresì, le misure tecniche o impartiscono le prescrizioni necessarie ad
assicurarne la conservazione e ad impedirne l’alterazione e l’accesso e
provvedono, ove possibile, alla loro immediata duplicazione su adeguati
supporti, mediante una procedura che assicuri la conformità della copia
all’originale e la sua immodificabilità».

Articolo 10.

(Modifiche
all’articolo 132 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui
al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196)

1. Dopo il comma 4-bis
dell’articolo 132 del codice in materia di protezione dei dati personali, di
cui al decreto legislativo 30 giugno 2003,n. 196, sono
inseriti i seguenti:

«4-ter. Il Ministro dell’interno
o, su sua delega, i responsabili degli uffici centrali specialistici in materia
informatica o telematica della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri e
del Corpo della guardia di finanza, nonché gli altri soggetti indicati nel
comma 1 dell’articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989,
n. 271, possono ordinare, anche in relazione alle eventuali richieste avanzate
da autorità investigative straniere, ai fornitori e agli operatori di servizi
informatici o telematici di conservare e proteggere, secondo le modalità
indicate e per un periodo non superiore a novanta giorni, i dati relativi al
traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, ai fini
dello svolgimento delle investigazioni preventive previste dal
citato articolo 226 delle norme di cui al decreto legislativo n. 271 del
1989, ovvero per finalità di accertamento e repressione di specifici reati. Il
provvedimento, prorogabile, per motivate esigenze, per una durata complessiva
non superiore a sei mesi, può prevedere particolari modalità di custodia dei
dati e l’eventuale indisponibilità dei dati stessi da parte dei fornitori e
degli operatori di servizi informatici o telematici ovvero di terzi.

4-quater. Il fornitore o
l’operatore di servizi informatici o telematici cui è rivolto l’ordine previsto
dal comma 4-ter deve ottemperarvi senza ritardo, fornendo immediatamente
all’autorità richiedente l’assicurazione dell’adempimento. Il fornitore o
l’operatore di servizi informatici o telematici è tenuto a mantenere il segreto
relativamente all’ordine ricevuto e alle attività conseguentemente svolte per
il periodo indicato dall’autorità. In caso di violazione dell’obbligo si
applicano, salvo che il fatto costituisca più grave reato, le disposizioni
dell’articolo 326 del codice penale.

4-quinquies. I provvedimenti
adottati ai sensi del comma 4-ter sono comunicati per iscritto, senza ritardo e
comunque entro quarantotto ore dalla notifica al destinatario, al pubblico
ministero del luogo di esecuzione il quale, se ne
ricorrono i presupposti, li convalida. In caso di mancata convalida, i
provvedimenti assunti perdono efficacia».

Articolo 11.

(Competenza)

1. All’articolo
51 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-quinquies. Quando si tratta di
procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 600-bis,
600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 615-ter, 615-quater,
615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies,
635-bis, 635-ter, 635-quater, 640-ter e 640-quinquies del codice penale, le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), del presente
articolo sono attribuite all’ufficio del pubblico ministero presso il tribunale
del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente».

Articolo 12.

(Fondo
per il contrasto della pedopornografia su internet e per la protezione delle
infrastrutture informatiche di interesse nazionale)

1. Per le esigenze connesse al
funzionamento del Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla
rete INTERNET, di cui all’articolo14-bis della legge 3 agosto 1998, n. 269, e
dell’organo del Ministero dell’interno per la sicurezza e per la regolarità dei
servizi di telecomunicazione per le esigenze relative alla protezione
informatica delle infrastrutture critiche informatizzate di interesse
nazionale, di cui all’articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, è istituito,
nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un fondo con una
dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2008.

2. Agli oneri derivanti dal
presente articolo, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2008,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2008-2010, nell’ambito del fondo speciale di parte
corrente dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze
per l’anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo
al Ministero della giustizia.

3. Il Ministro dell’economia e
delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 13.

(Norma
di adeguamento)

1. L’autorità centrale ai sensi degli articoli 24, paragrafo 7, e 27, paragrafo 2,
della Convenzione è il Ministro della giustizia.

2. Il Ministro dell’interno, di
concerto con il Ministro della giustizia, individua il punto di contatto di cui all’articolo 35 della Convenzione.

Articolo 14.

(Entrata
in vigore)

1. La presente legge entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.

Il Presidente del Senato della
Repubblica nell’esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica, ai
sensi dell’articolo 86 della Costituzione.

MARINI

Prodi,
Presidente del Consiglio dei Ministri

D’Alema, Ministro degli affari
esteri

Scotti, Ministro della giustizia

Gentiloni Silveri, Ministro delle
comunicazioni

Nicolais, Ministro per le riforme
e le innovazioni nella pubblica amministrazione

Visto, il Guardasigilli: Scotti

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n.
2807):

Presentato dal Ministro degli
affari esteri (D’Alema) dal Ministro della giustizia (Mastella), dal Ministro
delle comunicazioni (Gentiloni), e dal Ministro per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione (Nicolais) il 19 giugno 2007.

Assegnato alle commissioni
riunite II (Giustizia) e III

(Affari
esteri), in sede referente il 24 luglio 2007 con pareri delle commissioni I, V,
VI, VII e IX.

Esaminato dalla III commissione
il 25 settembre 2007; 3 ottobre 2007 e 19 febbraio 2008.

Esaminato in aula il 19 febbraio
2008 e approvato il 20 febbraio 2008.

Senato della Repubblica (atto n.
2012):

Assegnato alle commissioni
riunite 2ª (Giustizia) e 3ª (Affari esteri, emigrazione) in sede referente il
22 febbraio 2008 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª, 7ª
e 8ª.

Esaminato dalla 3ª Commissione il
27 febbraio 2008.

Esaminato in aula e approvato il
27 febbraio 2008.