Penale

Tuesday 28 January 2003

Legge 14 gennaio 2003, n.7 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo.

Legge 14 gennaio 2003, n.7 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo

Legge 14 gennaio 2003, n.7

Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, e norme di adeguamento dell’ordinamento interno

(Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 27 gennaio 2002, n.21)

CAPO I

RATIFICA ED ESECUZIONE

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica e’ autorizzato a ratificare la Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, di seguito denominata “Convenzione”.

ART. 2.

1. Piena e intera esecuzione e’ data alla Convenzione di cui all’articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita’ a quanto previsto dall’articolo 26 della Convenzione stessa.

CAPO II

SANZIONI

ART. 3.

1. Dopo l’articolo 25-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 è inserito il seguente:

“ART. 25-quater. – (Delitti con finalita’ di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico). – 1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalita’ di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto e’ punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;

b) se il delitto e’ punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l’ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l’ente o una sua unita’ organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attivita’ ai sensi dell’articolo 16, comma 3.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresi’ in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall’articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999″.

ART. 4.

1. All’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 dicembre 2001, n.431, dopo le parole: “di beni e servizi,” sono inserite le seguenti: “il divieto di prestazione di servizi finanziari,”.

ART. 5.

1. All’articolo 26 della legge 19 marzo 1990, n. 55, dopo il comma 1 e’ aggiunto il seguente:

“1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando l’attivita’ illecita integri i delitti previsti dall’articolo 270-bis del codice penale in relazione alle condotte di finanziamento del terrorismo, anche internazionale”.

CAPO III

FONDO PER LE VITTIME DEL TERRORISMO

ART. 6.

1. All’articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:

“1-bis. Le disposizioni del comma 1 non si applicano nei casi in cui l’elargizione sia stata gia’ richiesta o corrisposta da altro Stato”.

ART. 7.

1. Le somme provenienti dalle confische operate per reati di terrorismo, anche internazionale, affluiscono ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato, alla voce “Ministero dell’interno”, per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’interno.

2. Per la destinazione delle somme di cui al comma 1 del presente articolo si applica la disposizione dell’articolo 12-sexies, comma 4-ter, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, introdotto dall’articolo 24 della legge 13 febbraio 2001, n. 45.

CAPO IV

ENTRATA IN VIGORE

ART. 8.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 14 gennaio 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Frattini, Ministro degli affari esteri

Castelli, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Castelli