Penale

Wednesday 08 January 2003

Le vessazioni e le ingiurie da parte dell’insegnante possono integrare il reato di maltrattamenti. Cassazione – Sezione sesta penale (up) – 8 ottobre-28 dicembre 2002, n. 43673

Le vessazioni e le ingiurie da parte dell’insegnante possono integrare il reato di maltrattamenti.

Cassazione Sezione sesta penale (up) Sentenza 8 ottobre-28 dicembre 2002, n. 43673

Presidente Sansone Relatore Milo

Pm Iadecola Ricorrente Celano

Fatto e diritto

La Corte di appello di Potenza, con sentenza 6 febbraio 2002, confermava quella in data 24 aprile 2001 del Tribunale di Lagonegro, che aveva dichiarato Celano Giuseppina colpevole del reato di cui agli articoli 81 Cpv e 572 Cpc, in concorso delle circostanze attenuanti generiche, laveva condannata alla pena, condizionalmente sospesa, di un anno di reclusione.

Alla Celano si era addebitato di avere, nella qualità di insegnante in servizio presso la scuola elementare statale di Senise, sottoposto a maltrattamenti, durante lanno scolastico 1994/95, gli scolari affidati alle sue cure, fatti oggetto di ripetute ingiurie, di imposizioni mortificanti e, in alcuni casi, anche di atti di violenza fisica.

Riteneva la corte territoriale provata la responsabilità della Celano sulla base del testimoniale escusso e della relazione ispettiva disposta dal Provveditorato agli studi, fonti di prova queste che avevano evidenziato, con sufficiente chiarezza, la condotta tenuta dalla insegnante nei confronti dei propri alunni, costretti a subire ogni sorta di sterile autoritarismo, di umiliazione e di vessazione.

Ha proposto ricorso per cassazione limputata e ha dedotto: 1) nullità della sentenza per incompletezza della motivazione, perché non era stata presa in considerazione la documentazione scolastica (certificato di servizio e verbali degli organi collegiali) a lei favorevole, dalla quale nulla emergeva circa lasserito comportamento illecito contestatole, e non si era considerato che, nellanno scolastico 1994-95, la sua presenza a scuola era stata molto limitata (circa 100 giorni); 2) mancanza e manifesta illogicità della motivazione circa lapprezzamento del materiale probatorio acquisito; 3) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli articoli 571, 572, 581 Cp; in quanto non si era dimostrata la materialità del delitto di maltrattamenti e, in particolare, labitualità della condotta che deve caratterizzare tale illecito; i fatti accertati, per la loro episodicità, potevano integrare il delitto di cui allarticolo 571 Cp o quello di cui allarticolo 581 Cp; doveva, in ogni caso concedersi il beneficio della non menzione della condanna.

Il ricorso non ha pregio.

La sentenza impugnata fa buon governo della nomina di cui allarticolo 572 Cp e riposa su un apparto argomentativi che, ancorato a precise emergenze processuali, si rivela adeguato e logico e resiste alle censure in ricorso articolate.

Il giudice di merito ha accertato che il metodo di insegnamento e di educazione della Celano era caratterizzato dallimposizione di un regime di vita scolastica assolutamente ed inutilmente umiliante e vessatorio per i piccoli discenti, costretti a subire ogni sorta di mortificazione e a respirare un clima di vero e proprio terrore, con intuibili riflessi negativi sullequilibrio del loro sviluppo psichico e sullo stesso profitto didattico: i bambini venivano costretti a stare in piedi per ore, a imitare gli animali, ad assistere impotenti alla distruzione di giochi che avevano portato da casa; venivano aggrediti verbalmente con espressioni ingiuriose e, a volte, anche fisicamente con percosse.

Tale ricostruzione fattuale, confortata da precisi e convergenti elementi di prova, analiticamente apprezzati e valutati in sede di merito, conclama la configurabilità, nella condotta tenuta dalla prevenuta, dal contestato reato di maltrattamenti: si coglie, invero, labituale sofferenza imposta a bimbi che si erano appena avviati dallesperienza scolastica e che, dovendosi rapportare ad un ambiente nuovo e diverso rispetto a quello più ristretto e protettivo della famiglia, avrebbero avuto bisogno di massimo affetto e di grande comprensione, per superare il trauma naturalmente connesso alla scolarizzazione (si consideri che trattasi di scolari della prima e seconda classe elementare). Il metodo della maestra Celano, invece, connotato come accertato dalla Corte territoriale da atteggiamenti lesivi del patrimonio morale e dellintegrità fisica dalle piccole vittime, rese abitualmente dolorosa e sofferta la relazione di queste con la loro insegnante.

Le doglianze esposte col ricorso sono inidonee a scalfire la valenza dallintelaiatura argomentativa dalla sentenza impugnata.

Il mancato esame della documentazione asseritamene favorevole allimputata (1° motivo), infatti, non riveste carattere di decisività, considerato che lassenza di iniziative disciplinari a carico della Celano o comunque di interventi da parte degli organi collegialmente scolastici nei confronti della medesima non escluda la veridicità di quanto accertato a suo carico.

Né i lunghi periodi di assenza da scuola della Celano, nel corso dellanno scolastico 1994-95, devono indurre ad escludere il reato e a ritenere episodici i singoli fatti verificatisi.

Ad integrare labitualità della condotta, invero, è sufficiente la ripetizione degli atti vessatori, unificati dalla medesima intenzione criminosa, anche se succedutisi per un limitato o per limitati periodi di tempo e anche se gli atti lesivi si siano alternati con periodi di normalità, determinati per altro dallassenza dellagente. Avuto riguardo, infatti, ai metodi educativi praticati dalla Celano, non può considerarsi ogni singolo episodio vessatorio in modo parcellizzato ed avulso dal generale contesto probatorio, ma la condotta della predetta va valutata nel suo insieme, proprio perché espressione del suo rapportarsi, come insegnante, agli alunni, con leffetto che i periodi di assenza dalla scuola della prevenuta vanno apprezzati come mera parentesi, le quali non determinarono alcuna soluzione di continuità della censurabile scelta educativa della predetta.

Il secondo motivo di ricorso è, per una pare, manifestamente infondato e, per altra parte, si risolve in non consentite censure in fatto alliter motivazionale della gravata decisione.

Non corrisponde, infatti, al vero che la corte lucana non avrebbe preso in esame il contenuto delle deposizioni testimoniali a discarico di Roseti Federica, Pioggia Antonella e De Palma Isa. Tali testimonianze risultano essere state puntualmente valutate unitamente al complesso ed articolato quadro probatorio e la conclusione finale raggiunta è la risultante di un giudizio fattuale dinsieme che, in quanto immune da vizi logici, non può essere censurato sotto il profilo della legittimità.

Priva di fondamento è, infine, la doglianza circa la qualificazione giuridica del fatto (3° motivo).

Non può questo ricondursi nello schema dellabuso dei mezzi di correzione (articolo 571 Cp). Tale illecito presuppone un uso consentito e legittimo dei mezzi correttivi e non è configurabile, per mancanza dellelemento materiale, se viene utilizzato il potere di correzione o di disciplina fuori dei casi consentiti o, come è avvenuto nella specie, con mezzi di per sé illeciti o contrari allo scopo educativo, quali devono ritenersi gli atti di violenza fisica o quelli lesivi dellequilibrio psicologico del soggetto passivo.

Né riduttivamente può ravvisarsi, nella condotta dellagente, il solo reato di percosse (articolo 581 Cp); avuto riguardo al connotato di abitualità che ha contraddistinto la medesima condotta.

Il diniego del beneficio della non menzione è frutto di una valutazione di merito.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.