Assicurazione ed Infortunistica

Tuesday 31 August 2004

Le tariffe dei periti assicurativi nel mirino dell’ Antitrust. AGCM TARIFFE DEI PERITI ASSICURATIVI Provvedimento n. 13390/2004

Le tariffe dei periti assicurativi nel mirino dell’Antitrust

AGCM TARIFFE DEI PERITI ASSICURATIVI
Provvedimento n. 13390/2004

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA
E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 15 luglio
2004;

SENTITO il Relatore Professor
Giuseppe Tesauro;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n.
287;

VISTI gli articoli 10 ed 81 del
Trattato CE;

VISTO l’articolo 54, della legge 6
febbraio 1996, n. 52;

VISTO il Regolamento del Consiglio n. 1/2003 del 16 dicembre 2002;

VISTA la Comunicazione della
Commissione sulla cooperazione nell’ambito della rete delle
autorità garanti della concorrenza, del 27 aprile 2004;

VISTA la documentazione inviata dall’Isvap in data 4 maggio 2004;

VISTA la documentazione in proprio
possesso;

CONSIDERATO quanto
segue:

I.PREMESSA

1. In data 4 maggio 2004, l’Istituto
per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse
collettivo (di seguito Isvap) ha trasmesso
all’Autorità il testo di un accordo (indicato come edizione 2003) entrato in
vigore il 1° marzo 2003. Tale accordo, inviato alla citata autorità di
vigilanza per la ratifica, ha ad oggetto le tariffe dei periti assicurativi.
Esso è stato stipulato tra l’Ania e le associazioni
dei periti maggiormente rappresentative sul piano nazionale, ai sensi della
legge 17 febbraio 1992, n. 166, concernente "istituzione e funzionamento
del ruolo nazionale dei periti assicurativi per l’accertamento e la stima dei
danni ai veicoli a motore ed ai natanti soggetti alla disciplina della legge 24
dicembre 1969, n. 990, derivanti dalla circolazione, dal furto e dall’incendio
degli stessi".

II. LE PARTI

2. Ania è
l’associazione nazionale tra le imprese assicuratrici, attiva, in Italia, a partire dal 1944. Finalità dell’associazione, secondo
quanto indicato nello Statuto, è la tutela degli interessi della categoria: a
tale scopo, l’Ania studia e collabora alla
risoluzione dei problemi di ordine tecnico,
finanziario, amministrativo, fiscale, sociale, giuridico e legislativo per
l’industria assicurativa. Le imprese associate all’Ania
sono 210, per un totale di imprese, pari al 98% del
mercato assicurativo in termini di premi.

3. Risultano
aver sottoscritto l’accordo alcune delle associazioni di periti maggiormente
rappresentative sul territorio nazionale, di seguito illustrate, alle quali
sono aderenti circa 5.000 periti su un totale di circa 7.000 periti iscritti
all’Albo.

4. Aicis –
Associazione Italiana Consulenti Infortunistica Stradale – è un’associazione
professionale costituita nel 1969 allo scopo di curare la tutela e gli
interessi della categoria dei consulenti di infortunistica
stradale e, in genere, di tutti i periti che operano nel settore assicurativo.
Gli iscritti a tale associazione risultano circa
1.800.

5. Snapi –
Sindacato nazionale autonomo periti industriali – è un sindacato
rappresentativo dei periti industriali che annovera circa 3000 iscritti, dei
quali circa 500 sono periti assicurativi.

6. Snapia –
Sindacato nazionale periti industriali assicurativi –
è un sindacato che annovera circa 200 iscritti, residenti prevalentemente nella
provincia di Napoli, con alcuni iscritti anche in altre regioni, quali la Lombardia e la Sicilia.

7. Snapis –
Sindacato nazionale autonomo periti infortunistica
stradale – è un sindacato, fondato nel 1978, che esercita funzioni di difesa
della categoria nei suoi aspetti morali e materiali e tutela i legittimi
diritti individuali e collettivi dei Periti in infortunistica stradale. Gli
iscritti a tale associazione risultano circa 1.700.

8. L’UIPA – Unione Italiana periti
assicurativi – annovera circa 200 iscritti. 9. Il CNPI – Consiglio Nazionale
Periti Industriali – annovera circa 500 iscritti.

III. IL QUADRO NORMATIVO DI
RIFERIMENTO

10. Come è
noto, la legge n. 166/92, istitutiva del ruolo dei periti assicurativi,
regolamenta le attività relative all’accertamento ed alla stima del danno dei
sinistri relativi al settore auto.

Vale premettere che la professione in
parola, secondo gli articoli 1 e ss. della citata legge, può essere esercitata
solo previa iscrizione al Ruolo nazionale dei periti assicurativi, subordinata
al possesso di una serie di requisiti indicati dall’articolo 5 della legge n.
166/92 [1], tra cui rileva l’aver superato un apposito
esame di idoneità.

11. Le modalità di determinazione
delle tariffe professionali dei periti assicurativi,
invece, sono individuate dall’articolo 14 della normativa in questione.

In particolare, il comma 1
dell’articolo in esame dispone che "la tariffa delle prestazioni dei
periti assicurativi, previste dalla presente legge, per l’accertamento e la
stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e
dall’incendio dei veicoli a motore e dei natanti, soggetti alla disciplina
della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è determinata con decreto del Ministro
dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentite la commissione
nazionale di cui all’articolo 7 e le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative dei periti assicurativi iscritti nel ruolo nonché
l’associazione rappresentativa delle imprese di assicurazione".

12. Il successivo comma 2 prevede che
nel solo caso di perizie a favore di imprese di
assicurazione "la tariffa è determinata di intesa dalle associazioni dei
periti maggiormente rappresentative sul piano nazionale e dall’associazione
rappresentativa delle imprese di assicurazione ed è approvata con decreto del
Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato. In caso di mancata
intesa la tariffa è determinata a norma del comma 1".

Ad oggi, i decreti di cui ai commi 1 e 2 non sono mai stati adottati.

L’articolo 16 della legge in parola
inoltre dispone: "Le associazioni di cui all’articolo 14, comma 2,
determinano la tariffa entro il termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge".

13. Con Decreto Legislativo 13
ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti
l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse
collettivo, a norma degli articoli 11, comma 1, lettera b), e 14 della legge 15
marzo 1997, n. 59, la quasi totalità dei poteri in materia assicurativa sono
stati trasferiti dal Ministero dell’Industria all’Isvap.

Pertanto, attualmente
è l’Isvap che può esercitare i poteri previsti
dall’articolo 14 della legge n. 166/92, in materia di determinazione delle
tariffe per le prestazioni professionali dei periti. Giova rappresentare che l’Isvap non ha mai ratificato l’accordo sottoscritto ai sensi
dell’articolo 14, comma 2, della legge n. 166/92, né ha mai adottato i decreti
di cui al comma 1 della disposizione richiamata.

14. In merito
all’articolo 14, commi 1 e 2, della legge n. 166/92, l’Autorità, già in
data 21 dicembre 2001 e 24 maggio 2002, aveva avuto modo di esprimere all’Isvap le proprie perplessità circa la compatibilità con le
disposizioni in materia di concorrenza della legge sopra richiamata. Inoltre,
nell’esercizio dei poteri di cui all’articolo 21 della legge n. 287/90,
l’Autorità, in data 9 luglio 2002, ha inviato una segnalazione agli organi
competenti, sottolineando come la normativa in
questione incidesse negativamente sulle dinamiche competitive del mercato delle
perizie assicurative ed auspicando un riesame della stessa "al fine di
adeguarla ai principi della concorrenza e del corretto funzionamento del
mercato sanciti dalla legge n. 287/90".

IV. DESCRIZIONE DELL’INTESA

15. L’edizione 2003 dell’accordo Ania/organizzazioni peritali, inviato dall’Isvap in data 4 maggio 2004, delinea
"i termini della collaborazione professionale tra imprese e periti
assicurativi". Nelle premesse dell’accordo si legge che esso "è
operante per tutti gli aderenti alle OO.PP. firmatarie e, dal momento della
ratifica dell’Isvap, per tutti gli iscritti al
Ruolo".

16. In linea generale, l’accordo
concerne le tariffe, le modalità ed i contenuti delle prestazioni rese dai periti alle imprese di assicurazione ovvero agli
enti assicurativi.

Particolare menzione meritano, in questa sede, gli articoli 2, 3, 4, 5, 9 e 11
del citato accordo.

17. L’articolo 2, rubricato
"Tariffe", così dispone: "Per tutti gli incarichi conferiti a partire dal 1° marzo 2003, le tariffe delle prestazioni
peritali sono così determinate:

per importi periziati fino a 15.500
euro: applicazione di una percentuale compresa tra l’1,7% e l’1,9%. In ogni
caso le tariffe non possono essere inferiori a 31 euro;

per l’eccedenza, oltre 15.500 euro e
fino a 25.000 euro: applicazione di una percentuale compresa tra l’1,2% e
l’1,4%;

per l’eccedenza, oltre 25.000 euro:
applicazione di una percentuale compresa tra l’1% e l’1,2%.

Per gli incarichi non espletati per
motivate ragioni è riconosciuto un importo di 8 euro".

18. L’articolo 3 dell’accordo
contiene un elenco delle prestazioni comprese nella tariffa, oltre a quelle relative alla stima del danno. In particolare, vengono regolamentate tutte le attività di perizia, nonché i
valori da attribuire ai diversi danni peritati. A riguardo, l’accordo in esame
richiama l’intesa Ania/carrozzieri ed i cd. tempari, i costi di manodopera ed
i prezzari delle parti di ricambio, su cui si basa l’intesa da ultimo citata.

19. Il successivo articolo 4
dell’accordo prevede che "eventuali prestazioni richieste dalla mandante
non comprese nell’elenco di cui all’articolo 3 comportano un corrispettivo
aggiuntivo rispetto ai riferimenti minimi previsti dall’articolo 2, il cui
ammontare viene stabilito d’intesa tra singola impresa
e singolo perito. Per le percorrenze chilometriche effettive eccedenti
i 20 chilometri già compresi nella tariffa, il costo unitario di
riferimento è di 0,28 euro IVA inclusa".

20. L’articolo 5 del citato accordo,
rubricato "Forfetizzazioni", così dispone: "È fatta salva la
possibilità che tra singole imprese e singoli periti venga
concordato un sistema di tariffe forfetizzate per
scaglioni di valore delle perizie, anche in funzione del volume di incarichi
affidati al perito su base annua. Anche i corrispettivi di eventuali
prestazioni aggiuntive rispetto a quelle previste dal presente accordo, che
comportano maggiorazioni economiche rispetto alla tariffa minima, possono
essere oggetto di reciproche intese tra impresa e perito che prevedano forme di
forfetizzazione rapportate alle diverse attività richieste al perito
stesso".

21. L’articolo 9, recante
"Commissioni paritetiche", prevede che: "sono
istituiti i seguenti organismi paritetici con le competenze appresso indicate:
Commissione plenaria: applicazione dell’accordo, modifiche ed integrazioni
dell’accordo, rapporti tra imprese e periti;

Sottocommissione ristretta: aspetti
tecnici e procedurali dell’accordo, compiti delegati di volta in volta alla
Commissione plenaria, monitoraggio sui sistemi di forfetizzazione".

22. Infine, il
successivo articolo 11 dell’accordo prevede che lo stesso, entrato in
vigore il 1° marzo 2003, abbia durata biennale, con scadenza al 31 dicembre
2004, e si rinnovi tacitamente salvo disdetta da comunicarsi nei tre mesi
antecedenti alla scadenza.

V. I MERCATI INTERESSATI

23. Si ritiene che i mercati
rilevanti siano da individuarsi nei servizi di perizia assicurativa resi alle
imprese di assicurazione, attive nei rami auto, da
soggetti specializzati appositamente abilitati. I servizi di perizia
assicurativa, come è noto, si sostanziano in
un’attività di accertamento dell’ammontare del sinistro per i danni a cose.

Considerato che la fattispecie in
esame riguarda la determinazione delle tariffe dei periti assicurativi,
definite d’intesa da parte dell’Ania e della
maggioranza delle associazioni peritali attive sull’intero territorio
nazionale, il mercato geografico appare nazionale.

24. Inoltre, si osserva che la
fattispecie in esame, definendo le modalità di accertamento
e l’entità degli indennizzi dei sinistri auto, è idonea a produrre effetti di
rilievo anche sui mercati nazionali dell’assicurazione auto, sia RC Auto che
incendio e furto.

25. I costi di perizia rappresentano,
infatti, una voce significativa dei costi di
liquidazione desumibili dai bilanci delle imprese.

Nell’esercizio 2002, le spese di liquidazione
rappresentavano il 6,5% degli importi pagati. Poiché nel medesimo anno gli
importi pagati erano pari a 12 mila miliardi di Euro,
le spese di liquidazione ammontavano a 790 milioni di Euro.

VI. VALUTAZIONI

a) Assoggettabilità dell’Ania e
delle Organizzazioni peritali alla normativa a tutela della concorrenza

26. I periti assicurativi, in quanto
soggetti individualmente esercenti – in modo stabile ed in forma indipendente –
attività di prestazione di servizi verso corrispettivo, svolgono attività
economica e rientrano, pertanto, nella nozione funzionale di impresa
delineata dalla giurisprudenza comunitaria ed accolta nella giurisprudenza
nazionale.

27. Del pari è evidente, secondo i
consolidati orientamenti giurisprudenziali comunitari e nazionali, che tanto l’Ania quanto le numerose associazioni di periti sopra
richiamate, in qualità di enti rappresentativi di
imprese attive sul mercato, sono qualificabili quali associazioni di imprese ai
fini dell’applicazione delle pertinenti regole di concorrenza.

28. Ne consegue che l’accordo
concluso tra l’Ania e le associazioni di periti
assicurativi maggiormente rappresentative sul mercato – avente ad oggetto la
fissazione delle tariffe delle prestazioni peritali rese alle imprese di assicurazione – è riconducibile alla categoria delle
intese di cui alla normativa antitrust comunitaria e nazionale.

b) La normativa applicabile

29. L’accordo inviato dall’Isvap e precedentemente analizzato
rientra nell’ambito di applicazione della normativa comunitaria in materia di
concorrenza e, segnatamente, nell’ambito dell’articolo 81 del Trattato CE
relativo al divieto di intese restrittive della libertà di concorrenza.

30. Infatti, l’intesa in questione
coinvolge l’intero territorio italiano, essendo stata sottoscritta da
associazioni rappresentative della quasi totalità delle imprese di assicurazione e dei periti assicurativi, attivi sul
territorio italiano. Pertanto, essa è idonea a pregiudicare
il commercio tra Stati membri, poiché consolida la compartimentazione del
mercato a livello nazionale, ostacolando così l’integrazione economica voluta
dal Trattato. 31. La fattispecie descritta risulta
rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 81 del Trattato CE, di cui
è data applicazione dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, come
previsto negli articoli 3 e 5 del Regolamento n. 1/2003, in quanto norma
provvista di effetto diretto. L’Autorità,in virtù
dell’articolo 54 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996, applica le disposizioni
del Trattato CE "utilizzando i poteri e agendo secondo le procedure di cui
al Titolo II, capo II, della legge n. 287/90".

32. Il predetto accordo va valutato
anche nel contesto della normativa di settore e,
segnatamente, della legge n. 166/92 (articolo 14, comma 2) per apprezzare in
che misura quest’ultima abbia influenzato la condotta
di impresa esaminata.

Sotto questo profilo, nel corso
dell’istruttoria dovrà accertarsi se le condotte poste in
essere siano riconducibili in tutto o in parte alla normativa di
settore, e in tal caso, di quest’ultima si dovrà
valutare la compatibilità con gli articoli 10 ed 81 del Trattato.

33. In questo senso vale rammentare
che – secondo la recente sentenza della Corte di Giustizia CIF – in presenza di "comportamenti di imprese in contrasto
con l’articolo 81, n. 1, CE, che sono imposti o favoriti da una normativa
nazionale che ne legittima o rafforza gli effetti, un’autorità nazionale preposta
alla tutela della concorrenza cui sia stato affidato il compito di vigilare sul
rispetto dell’articolo 81, CE, ha l’obbligo di disapplicare tale normativa
nazionale".

c) La qualificazione della
fattispecie

34. L’accordo in esame si configura
quale intesa realizzata dalle imprese di assicurazione
aderenti all’Ania e dai periti aderenti alla
maggioranza delle organizzazioni peritali, volta a determinare non solo le
tariffe dei servizi rese dai periti alle imprese di assicurazione, ma anche
ulteriori aspetti di rilievo dell’attività di perizia. In altri termini, si
tratta di un’intesa verticale intercorrente tra soggetti che si collocano dal
lato della domanda e dell’offerta dei servizi di
perizia.

Tale intesa, peraltro – vincolante
per tutte le associazioni sottoscrittrici – presuppone l’esistenza di due
intese orizzontali.

Difatti, da un lato, le imprese di assicurazione attive nei rami auto, attraverso l’Ania, hanno concordato di remunerare in maniera analoga i
servizi resi dai periti assicurativi, omogeneizzando un’importante voce dei
costi di liquidazione delle imprese di assicurazione. Dall’altro, i periti,
attraverso la maggioranza delle organizzazioni peritali, hanno concordato di
ricevere i medesimi corrispettivi dalle imprese di assicurazione
a fronte dei servizi ad esse resi.

35. Inoltre,
il citato accordo interviene, oltre che sulle tariffe, su molteplici questioni
e prevede altresì l’istituzione di comitati misti al fine di assicurare il
rispetto delle previsioni ivi contenute, tra cui rileva il monitoraggio sui
sistemi di forfetizzazione. Ad esempio, l’accordo regolamenta le modalità e
l’entità degli accertamenti del danno, richiamando allo scopo i tempari, i costi di manodopera ed i prezzari delle parti di
ricambio. Si tratta di elementi che appaiono del tutto
estranei agli scopi perseguiti dalla legge n. 166/92 e, come ampiamente emerso
nel corso dell’indagine conoscitiva IC19, in grado di incidere oltre che sul
mercato delle perizie, anche sulle condizioni di concorrenza nel settore dell’assicurazione
auto.

36. Poiché
il prezzo rappresenta una delle principali variabili competitive, un’intesa sui
prezzi dei prodotti o dei servizi offerti, per sua stessa natura ha come
oggetto di restringere il libero gioco della concorrenza, in violazione dell’articolo
81 del Trattato.

37. Le problematiche concorrenziali
di una determinazione concordata delle tariffe rese dai periti alle imprese di assicurazione erano già state rilevate dall’Autorità nel
corso dell’indagine conoscitiva IC19, in occasione della quale era stato
affermato che: "l’Accordo Ania-periti, oltre a
garantire l’uniforme applicazione dell’accordo Ania-carrozzieri,
contribuisce ad omogeneizzare un’importante voce di costo dei servizi di
liquidazione", nonché in due pareri resi all’Isvap
nel periodo 2001/2002 e nella segnalazione inoltrata, nel luglio 2002, agli
organi competenti.

Degli interventi sull’argomento in
esame, peraltro, non potevano non essere edotte le associazioni di imprese coinvolte dal citato accordo e ciò nonostante, le
organizzazioni di categoria hanno posto in essere l’accordo in esame.

38. L’intesa nel suo complesso appare
consistente, poiché essa intercorre tra l’Ania, le
cui imprese associate rappresentano circa il 98% del mercato assicurativo in
termini di premi e la maggioranza delle organizzazioni peritali attive
sull’intero territorio nazionale, la cui quota di mercato, dunque, non può che
essere significativa.

RITENUTO, pertanto, che la descritta
intesa è idonea altresì a pregiudicare il commercio intracomunitario,
in quanto è suscettibile di determinare la compartimentazione del mercato a
livello nazionale;

RITENUTO, inoltre, che l’intesa sopra
descritta potrebbe avere per oggetto e per effetto di alterare in maniera
sensibile la concorrenza nel mercato dei servizi di perizia assicurativa auto, nonché nei mercati contigui dell’assicurazione auto, in
violazione dell’articolo 81 del Trattato CE;

DELIBERA

a) di avviare un’istruttoria ai sensi
dell’articolo 14, della legge n. 287/90, nei confronti dell’Ania
– Associazione Nazionale fra le imprese assicuratrici – e delle organizzazioni
peritali Associazione Italiana Consulenti Infortunistica Stradale, Sindacato
Nazionale Autonomo Periti Industriali, Sindacato
Nazionale Periti Industriali Assicurativi, Sindacato Nazionale Autonomo Periti
Infortunistica Stradale, Unione Italiana Periti Assicurativi e Consiglio
Nazionale Periti Industriali, per accertare l’esistenza di un’intesa in
violazione degli articoli 10 ed 81 del Trattato CE;

b) la fissazione del termine di sessanta
giorni, decorrente dalla notificazione del presente provvedimento, per
l’esercizio da parte dei rappresentanti legali dell’Associazione Nazionale fra
le imprese assicuratrici e delle organizzazioni peritali Associazione Italiana
Consulenti Infortunistica Stradale, Sindacato Nazionale Autonomo Periti Industriali, Sindacato Nazionale Periti Industriali
Assicurativi, Sindacato Nazionale Autonomo Periti Infortunistica Stradale,
Unione Italiana Periti Assicurativi e Consiglio Nazionale Periti Industriali, o
da persona da essi delegata, del diritto di essere sentiti, precisando che la
richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione "E" di questa
Autorità almeno trenta giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;

c) che il responsabile del procedimento
è la dott.ssa Claudia Caruso;

d) che gli atti del procedimento
possono essere presi in visione presso la Direzione "E" di questa
Autorità dai legali rappresentanti dell’Associazione Nazionale fra le
imprese assicuratrici e delle organizzazioni peritali Associazione Italiana
Consulenti Infortunistica Stradale, Sindacato Nazionale Autonomo Periti
Industriali, Sindacato Nazionale Periti Industriali Assicurativi, Sindacato
Nazionale Autonomo Periti Infortunistica Stradale, Unione Italiana Periti Assicurativi
e Consiglio Nazionale Periti Industriali, o da persona da essi delegata;

e) che il procedimento deve concludersi entro il 30 settembre 2005.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato ai
sensi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE

Rita Ciccone

IL PRESIDENTE

Giuseppe Tesauro