Ambiente

Tuesday 19 July 2005

Le politiche di riforestazione nel decreto 2.2.2005 (in . G.U. 16.7.2005) emanato dal Ministero dell’ ambiente

Le politiche di riforestazione nel decreto
2.2.2005 (in . G.U. 16.7.2005) emanato dal Ministero
dell’ambiente

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO DECRETO 2 febbraio 2005

Attuazione dei programmi pilota a
livello nazionale in materia di afforestazione
e riforestazione, ai sensi dell’articolo 2, punto 3,
della legge 1° giugno 2002, n. 120.

Gazzetta Ufficiale N. 164 del 16 Luglio 2005

IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO

di concerto con

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE
FINANZE

e

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE
E FORESTALI

Visti i rr.dd. n. 2440/1923 e 827/1924, recanti le
disposizioni e

il regolamento sulla aministrazione del patrimonio e sulla

contabilita’ generale dello Stato;

Vista la legge n. 468/1978 recante la
Riforma di alcune norme di

Contabilita’ generale dello Stato in materia di
Bilancio e successive

modificazioni;

Viste la legge 27 dicembre 2002, n.
289, legge finanziaria 2003 e

la legge 24 dicembre 2003, n. 350,
legge finanziaria 2004;

Viste la legge 27 dicembre 2002, n.
290 di approvazione del

bilancio di previsione per l’anno 2003, e la
legge 24 dicembre 2003,

n. 351, di approvazione del bilancio di
previsione per l’anno 2004;

Vista la legge 15 gennaio 1994, n.
65, di ratifica della

Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti
climatici,

fatta a
New York nel 1992;

Vista la decisione del Consiglio del
25 aprile 2002, 2002/358/CE

riguardante l’approvazione, a nome della Comunita’ europea, del

Protocollo di Kyoto
allegato alla Convenzione quadro delle Nazioni

Unite sui cambiamenti climatici e
l’adempimento congiunto dei

relativi impegni, che impegna l’Italia alla
riduzione delle proprie

emissioni di gas serra nella misura del 6,5%
rispetto ai livelli del

1990 entro il periodo compreso fra il
2008 e il 2012;

Vista la decisione del Consiglio
europeo del 25 marzo 2004, che ha

confermato l’impegno dell’Unione europea per la
attuazione degli

obblighi di riduzione stabiliti nell’ambito
del Protocollo di Kyoto e

della successiva citata decisione 2002/358/CE;

Vista la legge n. 120 del 1° giugno
2002 di ratifica del Protocollo

di Kyoto;

Visto in particolare l’art. 2, punto
3, della citata legge, in base

al quale il Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio

individua con proprio decreto i programmi
pilota da attuare a livello

nazionale e internazionale per la riduzione
delle emissioni dei gas

ad effetto serra, e l’impiego di
piantagioni forestali per

l’assorbimento del carbonio, con
l’obiettivo di definire i modelli di

intervento piu’
efficaci dal punto di vista dei costi, sia a livello

interno che nell’ambito delle iniziative
congiunte previste dai

meccanismi del Protocollo di Kyoto, «Joint Implementation»
e «Clean

Development Mechanism»;

Considerato che le conclusioni della
Settima Conferenza delle parti

alla convenzione quadro sui cambiamenti
climatici (COP 7), tenutasi a

Marrakech dal 29 ottobre al 9 novembre 2001,
in merito all’attuazione

del Protocollo di Kyoto,
tra l’altro:

a) hanno riconosciuto il ruolo delle attivita’ di gestione

forestale, di gestione dei suoli agricoli e
pascoli e di

rivegetazione per il raggiungimento degli
obiettivi fissati dal

Protocollo di Kyoto,
purche’ tali attivita’
risultino addizionali e

siano indotte dall’attivita’
umana e abbiano avuto inizio dopo il

1990. In particolare, i limiti
all’uso della gestione forestale per

ciascun paese sono stati posti pari al 15%
dell’incremento netto

degli stock di carbonio delle foreste
gestite. Tali valori sono

riportati nell’Appendice Z dell’accordo
politico di Bonn (COP6 bis) e

per l’Italia tale limite e’ stato
fissato in misura pari a 0,18 mt di

carbonio per anno (equivalenti a 0,66 mt di CO2);

b) hanno riconosciuto, senza alcuna
limitazione, il ruolo

dell’assorbimento di carbonio ottenuto
mediante interventi nazionali

di afforestazione
e riforestazione svolti a partire dal 1990 (anno

base del Protocollo di Kyoto), per il raggiungimento degli obiettivi

fissati dal Protocollo di Kyoto;

Vista la delibera CIPE n. 123 del 19
dicembre 2002 «Revisione delle

linee guida per le politiche e misure
nazionali di riduzione delle

emissioni dei gas ad effetto serra»;

Considerato che il Piano d’azione
nazionale per la riduzione delle

emissioni di gas responsabili dell’effetto
serra per il periodo

2003-2010, allegato alla citata
delibera CIPE n. 123/2002, individua

le misure che possono raggiungere il
miglior risultato in termini di

riduzione delle emissioni con il minor costo e
i migliori effetti

sulla modernizzazione e sull’efficienza
dell’economia nazionale;

Vista la direttiva 2003/87/CE che istituisce
un sistema per lo

scambio di quote di emissione di anidride
carbonica nella Comunita’;

Considerato che la citata direttiva
2003/87/CE stabilisce una

sanzione per le emissioni di ogni tonnellata
eccedente il limite

stabilito pari a Euro 40/anno nel periodo
2005-2007, e pari a Euro

100/anno nel periodo 2008-2012;

Considerato inoltre che il citato
Piano d’azione nazionale stima un

potenziale massimo nazionale di assorbimento di
carbonio pari a 10,2

milioni di tonnellate/anno di anidride
carbonica equivalente,

attraverso le attivita’
di gestione forestale, di gestione dei suoli

agricoli e pascoli e di rivegetazione
ad un costo netto pari a circa

Euro 6/anno per tonnellata;

Atteso che, ai fini del
riconoscimento del carbonio assorbito

attraverso le attivita’
nazionali di gestione forestale, di gestione

dei suoli agricoli e pascoli e di rivegetazione, la citata delibera

CIPE n. 123/2002, ai punti 7.3 e 7.4,
stabilisce l’aggiornamento

dell’Inventario forestale nazionale e
degli altri serbatoi di

carbonio, nonche’
l’istituzione del Registro nazionale dei serbatoi

di carbonioagro-forestali;

Considerato che i responsabili
dell’attuazione dei punti 7.3 e 7.4

della delibera CIPE n. 123/2002 sono
rispettivamente il Ministero per

le politiche agricole e forestali e il
Ministero dell’ambiente e

della tutela del territorio;

Considerato che il citato Piano
d’azione nazionale individua in

Euro 2 milioni le risorse necessarie
per l’attuazione del punto 7.4

della delibera;

Atteso altresi’
che le attivita’ nazionali di gestione forestale,

di gestione dei suoli agricoli e
pascoli e di rivegetazione possono

contribuire alla protezione del territorio dal
dissesto idrogeologico

e ad accrescere la produzione di biomassa ai fini della produzione di

energia da fonti rinnovabili.

Visto che le risorse finanziarie
messe a disposizione dalla legge

n. 120/2002, per l’attuazione dell’art.
2, punto 3, per il periodo

2002-2004 assommano a Euro 75 milioni;

Vista la legge 30 luglio 2004, n. 191
«di conversione in legge, con

modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2004,
n. 168, recante

interventi urgenti per il contenimento della
spesa pubblica» la

quale, tra le altre, ha ridotto del 50% la
dotazione di bilancio

relativa all’anno 2004 per l’attuazione
dell’art. 2 della legge n.

120 del 2002;

Ritenuto di destinare Euro 7.500.000,
all’attuazione dei programmi

pilota per limpiego
di piantagioni forestali per l’assorbimento del

carbonio, di cui all’art. 2, punto 3, della
legge n. 120/2002,

incluse le attivita’
relative all’aggiornamento dell’Inventario

forestale nazionale e degli altri serbatoi di
carbonio, ed alla

istituzione del Registro nazionale dei serbatoi
di carbonio

agro-forestali;

Considerato che le predette risorse
sono disponibili nello stato di

previsione del Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio,

allocate nel CDR 4 – U.P.B.
4.2.3.15 – Accordi ed Organismi

internazionali – capitolo 7923 impegnate per Euro
50.000.000 con

decreti n. 724 del 30 dicembre 2002 e n. 977
del 23 dicembre 2003 e

Euro 12.500.000 disponibili nello
stato di previsione del Ministero

dell’ambiente e della tutela del
territorio per l’anno 2004;

Sentita la Conferenza unificata di
cui all’art. 8 del decreto

legislativo 28 agosto 1997, n. 281 in data 28
ottobre 2004;

Decreta

Art. 1.

1. E’ disposta l’assegnazione di Euro 2.250.000 per l’aggiornamento

dell’Inventario forestale nazionale e
degli altri serbatoi di

carbonio, nonche’
per l’istituzione del Registro nazionale dei

serbatoi di carbonio agro-forestali.

2. Ai fini di quanto disposto dal
precedente comma 1, si procedera’

sulla base di un apposito Accordo di
Programma tra il Ministero

dell’ambiente e della tutela del
territorio ed il Ministero per le

politiche agricole e forestali.

Art. 2.

1. E’ disposta l’assegnazione di Euro 5.250.000 per la

realizzazione di progetti pilota per interventi
nazionali di

afforestazione e riforestazione.

2. La ripartizione territoriale delle
risorse tra le Regioni,

nonche’ i criteri e le modalita’
per l’assegnazione sono stabiliti di

intesa con la Conferenza unificata, tenendo
conto della

programmazione forestale delle Regioni.

3. Il Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio, di

concerto con il Ministero dell’economia e
delle finanze e il

Ministero per le politiche agricole e
forestali, definiscono, di

intesa con la Conferenza unificata:

a) le modalita’
per la concessione l’erogazione e la revoca dei

contribuiti ai soggetti beneficiari tenuto conto
e sulla base dei

criteri di cui all’Allegato I;

b) la modalita’
per l’eventuale cumulo con altre risorse

nazionali o comunitarie;

c) le procedure per la verifica sullo
stato di attuazione degli

interventi;

d) le modalita’
di monitoraggio sui risultati conseguiti.

Art. 3.

1. Il Direttore generale della
Direzione per la ricerca ambientale

e lo sviluppo del Ministero
dell’ambiente e della tutela del

territorio e il capo del Corpo forestale dello
Stato sono incaricati

di predisporre entro il31 dicembre 2004
una relazione sullo stato di

attuazione delle disposizioni del presente
decreto, con particolare

riferimento alla efficacia delle procedure di
finanziamento e delle

misure incentivanti, nonche’
alla fattibilita’ e replicabilita’
dei

progetti pilota. La relazione e’ inviata dal
Ministero dell’ambiente

e della tutela del territorio alla
Conferenza unificata.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore
alla data della pubblicazione

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

Roma, 2 febbraio 2005

Il Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio Matteoli

Il Ministro dell’economia e delle
finanze Siniscalco

Il Ministro per le politiche agricole
e forestali Alemanno

Registrato alla Corte dei conti il 4
luglio 2005 Ufficio di controllo

atti Ministeri delle infrastrutture ed
assetto del territorio,

registro n. 8, foglio n. 137

Allegato 1

1. Tipologia di progetti pilota
ammessi ai contributi di cui all’art.

2.

Interventi di miglioramento della
gestione forestale, di

afforestazione e riforestazione,
realizzati con l’uso di specie

autoctone – secondo criteri di ecosostenibilita’;

I progetti dovranno prevedere la
certificazione del carbonio

assorbito, attraverso una metodologia a
corredo del progetto stesso,

volta a misurare la migliore performance
«investimento/assorbimento

di carbonio» in t-CO2 equivalente nel
quinquennio 2008-2012.

2. Entita’
dei contributi.

Sono finanziabili i progetti di importo complessivo di almeno Euro

400.000:

a) I progetti di Amministrazioni
Pubbliche potranno essere

cofinanziati nella misura massima del 75%, ed
entro un importo non

superiore a 1.500.000;

b) I progetti presentati da imprese
potranno essere cofinanziati

nella misura massima del 50%, ed entro un
importo non superiore a

Euro 500.000.

3. Soggetti destinatari finali.

a) Regioni, Comuni,
Comunita’ Montane e Consorzi di Comuni;

b) Imprese, singole o associate, societa’ per azioni e a

responsabilita’ limitata a prevalente capitale
pubblico locale

esercenti servizi di pubblica utilita’ e consorzi forestali.