Civile

Monday 02 May 2005

Le offese alla religione cattolica devono essere punite con pene uguali a quelle previste per le altre confessioni religiose. Corte Costituzionale, sentenza 29.04.2005 n° 168

Le offese alla religione cattolica devono essere punite con pene uguali a
quelle previste per le altre confessioni religiose.

Corte Costituzionale, sentenza
29.04.2005 n° 168

SENTENZA N.168

ANNO 2005

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

– Piero Alberto CAPOTOSTI Presidente

– Fernanda CONTRI Giudice

– Guido NEPPI MODONA "

– Annibale MARINI "

– Franco BILE "

– Giovanni Maria
FLICK "

– Francesco AMIRANTE "

– Ugo DE SIERVO "

– Romano VACCARELLA "

– Paolo MADDALENA "

– Alfio FINOCCHIARO "

– Alfonso QUARANTA
"

– Franco GALLO "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità
costituzionale dell’art. 403, primo e secondo comma, del codice penale,
promosso, nell’ambito di un procedimento penale, dal Tribunale di Verona con
ordinanza del 16 marzo 2004, iscritta al n. 628 del registro ordinanze del 2004
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie
speciale, dell’anno 2004.

Visto l’atto di costituzione
dell’imputato nel processo a quo;

udito nell’udienza pubblica del 22 marzo
2005 il Giudice relatore Guido Neppi Modona;

udito l’avvocato Ugo Fanuzzi
per l’imputato.

Ritenuto in fatto

1. – Il Tribunale di Verona ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 403, commi primo e
secondo, del codice penale (Offese alla religione dello Stato mediante
vilipendio di persone), in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 8, primo
comma, della Costituzione.

Il giudice rimettente premette di
procedere nei confronti di persona imputata del reato
in esame per avere offeso durante un dibattito televisivo la religione dello
Stato mediante vilipendio di chi la professa e di ministri del culto cattolico.

Ai fini della rilevanza della
questione il giudice a quo sottolinea che, ove
l’imputato «fosse ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 403 cod. pen., non potrebbe beneficiare della diminuzione di pena di
cui all’art. 406 cod. pen. prevista
per i culti ammessi e quindi applicabile, dopo l’entrata in vigore della legge
25 marzo 1985, n. 121, che ha dato esecuzione all’accordo 18 febbraio 1984 tra
lo Stato italiano e la Chiesa cattolica, solo alle confessioni religiose
diverse da quella cattolica, non esistendo più una religione di Stato».

Quanto alla non manifesta infondatezza, il rimettente rileva che la disciplina
censurata prevede un trattamento sanzionatorio più
grave per le offese alla religione cattolica, non trovando applicazione, in
tale ipotesi, la diminuente che l’art. 406 cod. pen.. riserva ai soli delitti commessi contro i culti ammessi
nello Stato.

Il giudice a quo rileva inoltre che la Corte costituzionale ha già
dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 404 e 405 cod. pen. nella parte in cui non prevedono l’applicabilità della
disposizione di cui all’art. 406 cod. pen. anche ai casi in cui l’offesa viene portata alla religione
cattolica e sia realizzata, rispettivamente, mediante vilipendio di cose o
turbamento di funzioni religiose.

Ad avviso del rimettente, poiché tali
decisioni hanno radicalmente modificato la precedente giurisprudenza della
Corte e definitivamente affermato il principio della pari libertà delle varie
confessioni religiose, ogni differenza di disciplina prevista da altre
fattispecie incriminatrici «si rivela essere una inammissibile discriminazione».

Il Tribunale rimettente solleva
quindi questione di legittimità costituzionale dell’art. 403 cod. pen. perché prevede, per le offese
alla religione cattolica mediante vilipendio di persone, un trattamento sanzionatorio più grave rispetto a quello stabilito per le
offese agli altri culti ammessi nello Stato. In particolare, la disciplina
censurata sarebbe in contrasto con l’art. 3, primo comma, Cost., che consacra la pari dignità ed eguaglianza di tutti i
cittadini davanti alla legge senza alcuna distinzione di religione, nonché con
l’art. 8, primo comma, Cost., secondo cui tutte le
confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

2. – In data 12 giugno 2004 è
pervenuta alla Corte la nomina del difensore di fiducia dell’imputato, la
procura speciale e la elezione di domicilio in Roma,
atti trasmessi dallo stesso difensore «per la trattazione della relativa
questione» davanti alla Corte costituzionale.

Il 26 febbraio 2005 il difensore
dell’imputato ha quindi presentato memoria con la quale, da un lato, aderisce
alle argomentazioni del Tribunale di Verona a sostegno della fondatezza della
questione alla luce delle precedenti sentenze della Corte in materia e,
dall’altro, chiede di «allargare il tema di indagine
sulla portata della prospettata lesione dell’art. 3 della Costituzione, al fine
di pervenire a una pronuncia ben più radicale di quella avanzata dal giudice
rimettente».

In particolare, sul presupposto che
la disposizione censurata determina una disparità di trattamento perché punisce
solo le offese alla religione cattolica e ai culti ammessi nello Stato e non
anche le offese recate all’ateismo, all’agnosticismo e «a qualsiasi religione
di cui si abbia umana memoria», il difensore dell’imputato chiede alla Corte
una declaratoria di
illegittimità costituzionale da cui consegua la caducazione
totale della norma censurata, non essendovi spazio in materia penale per alcuna
pronuncia di tipo additivo. Ad avviso della difesa, la pronuncia richiesta
sarebbe infatti l’unico modo per ripristinare «la
parità di trattamento tra ideologie religiose positive e negative, dal momento
che le offese all’onore o al decoro di chi crede e di chi non crede» trovano
già tutela nelle disposizioni contenute nel capo del codice penale concernente
i delitti contro l’onore.

Considerato in diritto

1. – Il Tribunale di Verona solleva
questione di legittimità costituzionale dell’art. 403, comma primo e secondo,
del codice penale (Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di
persone), in quanto punisce con la reclusione fino a due anni chi offende la
religione «mediante vilipendio di chi la professa» (primo comma) e con la
reclusione da uno a tre anni chi commette il fatto «mediante vilipendio di un
ministro del culto cattolico» (secondo comma), mentre l’art. 406 cod. pen. prevede che «la pena è
diminuita» qualora i medesimi fatti sono commessi «contro un culto ammesso
nello Stato».

Premesso che a seguito delle
modifiche al Concordato lateranense, recepite con legge 25 marzo 1985, n. 121, è venuto meno il
principio secondo cui la religione cattolica è la sola religione dello Stato, e
che pertanto in luogo di religione dello Stato deve leggersi religione
cattolica e in luogo di culti ammessi religioni diverse da quella cattolica, il
Tribunale rimettente rileva che il più grave trattamento sanzionatorio
riservato alle offese alla religione cattolica determina una «inammissibile
discriminazione» nei confronti delle altre confessioni religiose, in violazione
degli artt. 3, primo comma, e 8,
primo comma, della Costituzione, che sanciscono, rispettivamente, i principî
dell’eguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge senza distinzione di
religione e dell’eguale libertà di tutte le religioni davanti alla legge.

2. – Preliminarmente, si deve
precisare che la questione va esaminata entro i limiti del thema
decidendum individuati dall’ordinanza di rimessione (v. sentenze numeri 405 e 49 del 1999, n. 63 del
1998 e n. 79 del 1996). Rimane perciò estranea al presente giudizio la
richiesta, prospettata dalla parte privata, di dichiarare l’illegittimità
costituzionale dell’intera norma incriminatrice, in
quanto volta ad introdurre un tema del tutto nuovo rispetto a quello devoluto
dal giudice a quo.

3. – La questione è fondata.

4. – Nell’ultimo decennio questa
Corte, ripetutamente chiamata a pronunciarsi sulla tutela penale del sentimento
religioso, ha preso in esame, per quanto qui specificamente interessa, le
fattispecie incriminatrici previste dagli artt. 402, 404 e 405 cod. pen., accogliendo, in riferimento agli artt.
3 e 8 Cost., le questioni di
legittimità costituzionale sollevate per disparità di trattamento tra la
religione cattolica e le altre religioni.

In ordine di tempo, con la sentenza n.
329 del 1997 la
Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.
404, primo comma, cod. pen. (Offese
alla religione dello Stato mediante vilipendio di cose), nella parte in cui
prevede «la pena della reclusione da uno a tre anni, anziché la pena diminuita
prevista dall’art. 406 del codice penale» per i medesimi fatti commessi nei
confronti di un culto ammesso nello Stato; con la sentenza n. 508 del 2000 ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale dell’art. 402 cod. pen.
(Vilipendio della religione dello Stato), eliminando
dall’ordinamento la fattispecie incriminatrice, in
quanto il rispetto della riserva assoluta di legge in materia penale non
avrebbe consentito di estendere ai «culti ammessi» la tutela predisposta dalla
norma censurata solo nei confronti della religione cattolica; infine, con la
sentenza n. 327 del 2002 ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 405 cod. pen. (Turbamento di funzioni
religiose del culto cattolico), nella parte in cui per tali fatti «prevede pene
più gravi, anziché le pene diminuite stabilite dall’articolo 406 del codice
penale per gli stessi fatti commessi contro gli altri culti».

Le esigenze costituzionali di eguale protezione del sentimento religioso che
sottostanno alla equiparazione del trattamento sanzionatorio
per le offese recate sia alla religione cattolica, sia alle altre confessioni
religiose, già affermate da questa Corte nelle sentenze n. 329 del 1997 e n.
327 del 2002, sono riconducibili, da un lato, al principio di eguaglianza
davanti alla legge senza distinzione di religione sancito dall’art. 3 Cost., dall’altro al principio di laicità o non-confessionalità dello Stato (per cui vedi sentenze n.
203 del 1989, n. 259 del 1990, n. 195 del 1993, n. 329 del 1997, n. 508 del
2000, n. 327 del 2002), che implica, tra l’altro, equidistanza e imparzialità
verso tutte le religioni, secondo quanto disposto dall’art. 8 Cost., ove è appunto sancita l’eguale libertà di tutte le
confessioni religiose davanti alla legge.

Tali esigenze sono evidentemente
presenti anche in relazione alla attuale questione di
legittimità costituzionale, che riguarda l’unica fattispecie incriminatrice tra quelle contemplate dal capo dei delitti
contro il sentimento religioso che ancora prevede un trattamento sanzionatorio più severo ove le offese siano recate alla
religione cattolica.

Poiché tutte le
norme del capo in esame si riferiscono al medesimo bene giuridico del
sentimento religioso, che l’art. 403 cod. pen. tutela in
caso di offese recate alla religione cattolica mediante vilipendio di chi la
professa o di un ministro del culto, anche tale norma appare connotata dalla
«inammissibile discriminazione» sanzionatoria tra la
religione cattolica e le altre confessioni religiose ripetutamente dichiarata
costituzionalmente illegittima da questa Corte.

Si impone pertanto, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 8, primo comma, Cost., la dichiarazione di illegittimità costituzionale
dell’art. 403, primo e secondo comma, cod. pen.,
nella parte in cui prevede, per le offese alla religione cattolica mediante
vilipendio di chi la professa o di un ministro del culto, la pena della
reclusione rispettivamente fino a due anni e da uno a tre anni, anziché la pena
diminuita stabilita dall’art. 406 dello stesso codice.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimità costituzionale
dell’art. 403, primo e secondo comma, del codice penale, nella parte in cui
prevede, per le offese alla religione cattolica mediante vilipendio di chi la
professa o di un ministro del culto, la pena della reclusione rispettivamente
fino a due anni e da uno a tre anni, anziché la pena diminuita stabilita
dall’art. 406 dello stesso codice.

Così deciso in
Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18
aprile 2005.

F.to:

Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente

Guido NEPPI MODONA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 29
aprile 2005.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA