Civile

Tuesday 07 November 2006

Le nuove norme di sicurezza per gli aeroporti in vigore da oggi.

Le nuove norme di sicurezza per gli
aeroporti in vigore da oggi.

REGOLAMENTO (CE) N. 1546/2006
DELLA COMMISSIONE del 4 ottobre 2006 recante modifica del regolamento (CE) n.
622/2003 della Commissione che stabilisce talune misure di applicazione delle
norme di base comuni sulla sicurezza dell’aviazione

LA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE,

visto il
trattato che istituisce la
Comunità europea,

visto il
regolamento (CE) n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16
dicembre 2002, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell’aviazione
civile (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 2,

considerando
quanto segue:

(1) A
norma del regolamento (CE) n. 2320/2002 la Comvile, missione è tenuta ad adottare, se
necessario, misure di attuazione delle norme di base comuni per la sicurezza
dell’aviazione in tutta la
Comunità europea. Il regolamento (CE) n. 622/2003 della
Commissione, del 4 aprile 2003, che stabilisce talune misure di applicazione
delle norme di base comuni sulla sicurezza dell’aviazione (2) è stato il primo atto normativo contenente tali misure.

(2) Sono
necessarie misure che precisino ulteriormente le norme di base comuni, in
particolare per far fronte al rischio crescente connesso all’introduzione di
esplosivi liquidi negli aeromobili. Tali misure devono essere riesaminate ogni
sei mesi, alla luce dell’evoluzione tecnica, delle implicazioni di carattere
operativo per gli aeroporti e dell’impatto sui passeggeri.

(3) A
norma del regolamento (CE) n. 2320/2002 e al fine di prevenire atti di
interferenza illecita, le misure istituite nell’allegato del regolamento (CE)
n. 622/2003 devono essere segrete e non devono essere pubblicate. La stessa
regola vale necessariamente per tutti gli atti modificativi. I passeggeri
devono comunque essere chiaramente informati delle regole applicabili agli
articoli che non possono essere introdotti negli aeromobili.

(4) Il
regolamento (CE) n. 622/2003 deve essere modificato di conseguenza.

(5) Le
misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per
la sicurezza dell’aviazione civile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE
REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (CE)
n. 622/2003 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Ai fini della riservatezza del
presente allegato si applica l’articolo 3 del suddetto regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in
vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea.

Il presente regolamento è
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente
applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre
2006.

Per la Commissione

Jacques BARROT

Vicepresidente

________________________

(1) GU L
355 del 30.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n.
849/2004 (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 1).

(2) GU L
89 del 5.4.2003, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE)
n. 240/2006 (GU L 40 dell’11.2.2006, pag. 3).