Penale

Thursday 22 September 2005

Le modifiche del codice sull’ appellabilità delle sentenze penali approvate dalla Camera il 21.9.2005.

Le modifiche del codice sull’appellabilità
delle sentenze penali approvate dalla Camera il
21.9.2005.

Camera dei Deputati «Modifiche al
codice di procedura penale, in materia di inappellabilità
delle sentenze di proscioglimento» Ddl 4604-A/C nel
testo con le modifiche approvate dall’Aula

21 luglio 2005

Articolo 1

1. L’articolo 593 del codice di procedura
penale è sostituito dal seguente:

«Art. 593. (Casi di appello). – 1. Salvo quanto previsto dagli articoli
443, comma 3, e 448, comma 2, 579 e 680 il pubblico
ministero e l’imputato possono appellare contro le sentenze di condanna.

2. Sono inappellabili le sentenze di
condanna per le quali è stata applicata la sola pena
dell’ammenda».

Articolo 2

(Bocciato) (1)

Articolo 3

(Soppresso) (2)

Articolo 4

  1. All’articolo 443 del codice di procedura penale, al comma 1, le
    parole: «, quando l’appello tende ad ottenere una diversa formula» sono
    soppresse.

Articolo 5

1. All’articolo 405
del codice di procedura penale, dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

«1bis. Il Pubblico Ministero, al
termine delle indagini, formula richiesta di archiviazione
quando la Corte di Cassazione si sia pronunciata in ordine alla insussistenza
dei gravi indizi di colpevolezza, ai sensi dell’articolo 273, e non siano stati
acquisiti, successivamente, ulteriori elementi a carico della persona
sottoposta alle indagini.

Articolo 6

1. All’articolo 428
del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: «Art.
428. – (Impugnazione della sentenza di non luogo a procedere). – 1. Contro la
sentenza di non luogo a procedere possono proporre
ricorso per cassazione:

a) il procuratore della Repubblica e
il procuratore generale;

b) l’imputato, salvo che con la
sentenza sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo
ha commesso.

2. La persona offesa può proporre
ricorso per cassazione nei soli casi di nullità previsti dall’articolo 419,
comma 7. La persona offesa costituita parte civile può proporre ricorso per
cassazione ai sensi dell’articolo 606 del codice di
procedura penale.

3. Sull’impugnazione decide la Corte di cassazione in
camera di consiglio con le forme previste dall’articolo 127».

Articolo 7

1. Il comma 1
dell’articolo 533 del codice di procedura penale è sostituito dal
seguente:

«1. Il giudice, (…), pronuncia
sentenza di condanna se l’imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio. Con la sentenza il giudice applica la pena e le eventuali misure di
sicurezza».

Articolo 8

1. L’articolo 580 del codice di
procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 580.
– (Conversione del ricorso in appello). – 1. Quando contro la stessa sentenza
sono proposti mezzi di impugnazione diversi, nel caso
in cui sussista la connessione di cui all’articolo 12, il ricorso per
cassazione si converte nell’appello».

Articolo 9

1. Al comma 1
dell’articolo 606 del codice di procedura penale sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) la lettera d) è sostituita dalla
seguente:

«d) mancata assunzione di una prova
decisiva quando la parte ne ha fatto richiesta, sempre che la stessa fosse
ammissibile»;

b) la lettera e) è sostituita dalla
seguente:

«e) se manca
o è contraddittoria o è manifestamente illogica la motivazione».

Articolo 10

1. Il comma 1
dell’articolo 652 del codice di procedura penale è sostituito dal
seguente:

«1. La sentenza penale di assoluzione, anche se irrevocabile, non ha effetto nei
giudizi civili e amministrativi, salvo che la parte civile si sia costituita
nel processo penale ed abbia presentato le conclusioni. In questo caso la
sentenza ha effetto quanto all’accertamento che il fatto non sussiste o che
l’imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell’adempimento
di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima».

Articolo 11

1. La presente legge si applica ai
procedimenti in corso alla data di entrata in vigore
della medesima.

2. L’appello proposto prima della
data di entrata in vigore della presente legge contro
una sentenza di proscioglimento si converte in ricorso per cassazione. Possono
essere presentati nuovi motivi (…) entro sessanta giorni.

3. Nel caso che sia
annullata una sentenza di condanna di una corte di assise di appello o
di una corte di appello che abbia riformato una sentenza di assoluzione, si
applica la lettera c) del comma 1 dell’articolo 623 del codice di procedura
penale.