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Thursday 02 September 2004

Le distanze dal nastro stradale non si applicano all’ interno del centro abitato esistente. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – sentenza 30 agosto 2004 n. 5653

Le distanze dal nastro stradale non si applicano all’interno del centro
abitato esistente.

CONSIGLIO DI STATO,
SEZ. V – sentenza 30 agosto 2004 n. 5653 – Pres. Iannotta, Est. Fera – Impresa Costruzioni G. Maltauro S.p.a. (Avv.ti Biagini e Clarizia) e Comune di Caldogno (Avv. Domenichelli e
Manzi) c. Todesco (Avv.ti Rampazzo
e Paoletti) e Parrocchia di San Giovanni Battista di Caldogno (n.c.) – (annulla T.A.R.
Veneto, Sez. I, 25 giugno 2003 n. 3412).

FATTO

1). Il Signor Giovanni Todesco, proprietario nel Comune di Caldogno
di un fabbricato a destinazione residenziale ubicato secondo il vigente Piano
regolatore generale comunale in zona territoriale omogenea C1 ma a ridosso del
centro abitato, ha impugnato davanti al Tar del
Veneto la deliberazione. 9 agosto 2000 n. 70, con la quale la Giunta Comunale di
Caldogno aveva adottato uno strumento urbanistico attuativo di iniziativa pubblica,
denominato "Piano particolareggiato della Piazza del Capoluogo",
nonché il provvedimento di approvazione di cui alla deliberazione del Consiglio
Comunale 29 settembre 2000 n. 43.

Il ricorrente ha precisato, in quella occasione, che, seppure l’edificio di sua proprietà è
collocato al di fuori del perimetro di intervento del Piano, nondimeno egli
riceve da quest’ultimo un grave pregiudizio, in
quanto a ridosso dell’edificio anzidetto – precisamente, alla distanza di due
metri e mezzo dal lato ovest – è prevista la realizzazione di una nuova strada
destinata all’accesso al nuovo centro commerciale – direzionale e che,
pertanto, sarà ragionevolmente interessato da un considerevole volume di
traffico.

Con il ricorso di primo grado il Sig. Todesco
ha dedotto l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 della L.R.
47 del 1993 – sostitutivo dell’art. 52 della L.R. 61
del 1985 così come a sua volta modificato dall’art. 12 della L.R. 11 marzo 1986 n. 9 – per violazione dell’art. 117 Cost., e, con riferimento all’art. 42 del T.U. approvato
con D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267, l’incompetenza, la violazione dell’art. 12
della L.R. 61 del 1985, la violazione dell’art. 13
della L. 17 agosto 1942 n. 1150, la violazione del
D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285, la violazione del D.M. 1 aprile 1968 n. 1404, la
violazione dei principi di corretta pianificazione attuativa,
nonché l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, l’illogicità, il difetto
di motivazione e lo sviamento di potere.

Con motivi aggiunti, il Sig. Todesco ha poi impugnato la
concessione edilizia n. 130 dd. 22 dicembre 2002, avente per oggetto la
realizzazione di opere di urbanizzazione nell’area Via
Monte Grappa – Via Pagello; la concessione edilizia n. 64 del 2001 ivi
menzionata ed il parere della Commissione edilizia comunale n. 128 dd. 12
settembre 2001: atti, questi, successivamente intervenuti in attuazione del Piano
impugnato con il ricorso originariamente proposto.

Il ricorrente ha dedotto al riguardo,
in via derivata, le medesime censure formulate nell’atto introduttivo del
presente giudizio nonché, in via autonoma, eccesso di
potere per illogicità manifesta e violazione delle norme di corretta
progettazione inerenti alle strade.

Nel giudizio di primo grado si sono
costituiti il Comune di Caldogno e l’Impresa
Costruzioni Giuseppe Maltauro S.p.a., i quali hanno eccepito preliminarmente l’inammissibilità
del ricorso e concluso, comunque, per la sua reiezione.

2). Il Tar
del Veneto, respinta l’eccezione di inammissibilità,
dopo aver respinto tutti gli altri motivi ha accolto il ricorso ritenendo
fondata la censura di violazione dell’articolo 12 la legge regionale Veneto n.
61 del 1985, sotto il profilo della inosservanza delle norme che disciplinano
la corretta organizzazione della viabilità. Secondo la prospettazione
della parte, condivisa dal primo giudice, la strada che lambisce edificio di
proprietà del ricorrente è stata pianificata in
violazione delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale,
che impongono una fascia di rispetto stradale, in conformità con il decreto
ministeriale primo aprile 1968 n. 1404. Secondo il primo giudice, la disposizione
che esclude l’applicazione della disposizione contenuta nel decreto all’interno
del perimetro dei centri abitati, non sarebbe nel caso di specie applicabile
per il richiamo operato dalle norme tecniche di attuazione
del piano regolatore, che a suo dire avrebbe esteso l’ambito di operatività
della norma.

3). la
sentenza è appellata dal Comune di Caldogno e
dall’Impresa Costruzioni G. Maltauro, che si affidano
al medesimo motivo.

Sostengono entrambi gli appellanti
che la sentenza è errata, in quanto avrebbe alterato la gerarchia delle fonti,
attribuendo all’articolo 14 punto 8 delle norme tecniche di attuazione
del piano regolatore generale una valenza derogatoria che esso non poteva in
alcun modo avere in quanto riferito alle "costruzioni all’interno delle
zone edificabili di espansione". Senza considerare poi che le stesse norme
tecniche, richiamate dal ricorrente, consentono distanze inferiori
"quando la natura dei luoghi non consenta di osservare le distanze
minime prescritte e non ne derivi danno alla circolazione". E che, nel caso di specie, la riorganizzazione viaria complessiva
ha perseguito lo scopo di realizzare una nuova piazza a servizio della
cittadinanza con ampia area pedonale, nel rispetto della sicurezza della
circolazione stradale. Da ultimo richiamano l’articolo 17 dell’allegato
al PPE, secondo il quale "le disposizioni contenute nelle norme di attuazione del piano regolatore generale e nel
regolamento edilizio comunale, si applicano per quanto non diversamente
stabilito con la presente disciplina".

Gli appellanti concludono
chiedendo, in riforma della sentenza di cui all’epigrafe, il rigetto del
ricorso di primo grado.

Resiste agli appelli il signor Todesco, che contesta la fondatezza delle tesi avversarie e
conclude per il rigetto dei due appelli.

DIRITTO

1. Gli appelli proposti dal Comune di
Caldogno e dall’Impresa Costruzioni G. Maltauro, per la riforma della sentenza del TAR del Veneto n. 3412 del 2003, vanno riuniti in quanto diretti
contro la medesima decisione di primo grado.

2. Gli appelli sono fondati.

Il primo giudice, dopo aver disatteso
tutte le altre censure, ha annullato il "Piano particolareggiato della
Piazza del Capoluogo", con valenza di piano di recupero di
zona di degrado, ritenendo fondato il motivo di ricorso con il quale il signor
Giovanni Todesco aveva denunciato la violazione delle
norme che disciplinano la corretta organizzazione della viabilità. Secondo la prospettazione del ricorrente, condivisa dal primo giudice,
il piano prevede la realizzazione di una nuova strada,
destinata all’accesso al nuovo centro commerciale – direzionale ed ubicata a
ridosso dell’edificio di proprietà del ricorrente stesso, che non rispetta le
distanze imposte dalla fascia di rispetto stradale, stabilita dal decreto
ministeriale 1 aprile 1968 n. 1404.

Il primo giudice, di certo, non ha trascurato il fatto che la disciplina da lui menzionata non
si applica all’interno del perimetro dei centri abitati (art. 41 septies della L. 17-8-1942 n.
1150, introdotto dall’art. 19 L.
6.8.1967 n. 765) ma a suo avviso, nel caso di specie, il richiamo, operato
dalle norme tecniche di attuazione del piano regolatore (art. 14, punto 8), al
DM n. 1404 del 1968 ne avrebbe esteso l’ambito di operatività a "tutte le
strade comunali, ivi dunque comprese anche quelle collocate all’interno del
centro abitato".

L’assunto non può essere condiviso,
in quanto, oltre a non poggiare su una inequivoca espressione letterale, non appare coerente con
il sistema normativo cui si riferisce. Infatti
all’affermazione, contenuta nelle norme tecniche di attuazione, secondo la
quale " per ogni altro caso sono richiamate le distanze previste dal DM
1.04.1968", non può attribuirsi un significato diverso da quello residuale
e, comunque, non può certamente evincersi l’intento di una modifica dell’ambito
di applicazione della normativa ministeriale che alteri radicalmente il sistema
cui all’art. 41 septies della legge urbanistica
generale. Sistema che opportunamente distingue tra l’edificazione al di fuori
del centro abitato esistente, nell’ambito della quale la rete stradale dovendo
essere disegnata ex novo può essere assoggettata a parametri predeterminati,
dagli interventi da operare all’interno di un tessuto urbano storicamente
determinato che necessariamente debbono adeguarsi agli
schemi urbanistici ereditati dal passato. D’altro canto, una diversa lettura
del sistema che forzasse la lettera della norma, come quella contenuta nelle motivo di ricorso accolto dal Tar,
produrrebbe un effetto distorsivo notevole, in quanto
all’interno dei centri urbani esistenti le scelte dell’amministrazione si
ridurrebbero all’alternativa tra l’intangibilità della rete viaria storicamente
determinata e la necessaria demolizione degli edifici prospicienti le nuove
strade che ricadano all’interno della fascia di rispetto stabilita dal decreto
ministeriale. Cioè, una alternativa tra due soluzioni
estreme entrambe in contrasto con gli interessi urbanistici che la legge
intende tutelare e, per di più, incoerenti rispetto all’impianto di una
disciplina urbanistica, che presenta ampi margini di deroga. Margini, tra
l’altro, che lo stesso art. 14, punto 8, delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore di Caldogno
sfrutta opportunamente nella parte in cui dispone che "sono da osservare
distanze superiori a quelle previste, o possono essere autorizzate distanze
inferiori, quando sia necessario osservare l’allineamento con più edifici
preesistenti, o in caso di ampliamenti o sopraelevazioni che non sapravazino verso il fronte stradale, quando la natura dei
luoghi non consenta di osservare le distanze minime prescritte e non ne derivi
danno alla circolazione."

E quindi da escludere la lettura delle
norme urbanistiche che il ricorrente ha proposto con l’unico motivo di ricorso
accolto dal giudice di primo grado.

Per questi motivi i ricorsi in
appello devono essere accolti.

Le spese possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale, Sezione quinta, accoglie l’appello e, per l’effetto, respinge
il ricorso di primo grado.

Compensa, tra le parti, le spese del
giudizio.

Ordina che la presente decisione sia
eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di
consiglio del 16 aprile 2004, con l’intervento dei signori:

Raffaele Iannotta
Presidente

Chiarenza Millemaggi
Cogliani Consigliere

Goffredo Zaccardi
Consigliere

Aldo Fera Consigliere estensore

Claudio Marchitiello
Consigliere

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

f.to Aldo Fera f.to Raffaele Iannotta

Depositata in segreteria in data 30
agosto 2004.