Ambiente

Friday 24 December 2004

Le direttive anti fumo per i locali pubblici

Le direttive anti fumo per i
locali pubblici

CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA
SALUTE 17 dicembre 2004 (in G.U. n. 300 del 23 dicembre 2004)
– Indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all’entrata in
vigore dell’articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sulla tutela
della salute dei non fumatori.

Nell’approssimarsi della data di
piena entrata in vigore delle prescrizioni dell’art.
51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sulla tutela della salute dei non
fumatori – prevista per il 10 gennaio 2005 ex art. 19 del decreto-legge 9
novembre 2004, n. 266 – si ritiene proficuo, con la presente, fornire alcuni
chiarimenti e utili indicazioni sulla portata ampiamente innovativa di dette
disposizioni.

1. Il quadro normativo di
riferimento è rappresentato dai provvedimenti di seguito cronologicamente
elencati:

a) legge n. 584
dell’11 novembre 1975 (in Gazzetta Ufficiale 5 dicembre 1975, n. 322);

b) direttiva
del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995 (in Gazzetta
Ufficiale 15 gennaio 1996, n. 11);

c) art. 52,
comma 20, della legge n. 448 del 2001 (in Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2001,
n. 301);

d) art. 51
della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (in Gazzetta Ufficiale 20 gennaio 2003, n.
15);

e)
accordo Stato-regioni del 24 luglio 2003;

f) decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003 (in Gazzetta Ufficiale
29 dicembre 2003, n. 300);

g) art. 19 del decreto-legge 9
novembre 2004, n. 266.

2. La normativa sopra richiamata
– e, in particolare, l’art. 51 della legge n. 3/2003 – persegue
il fine primario della «tutela della salute dei non fumatori», con l’obiettivo
della massima estensione possibile del divieto di fumare, che, come tale, deve
essere ritenuto di portata generale, con la sola, limitata esclusione delle
eccezioni espressamente previste.

Il fumo di tabacco è la più importante
causa di morte prematura e prevenibile in Italia e rappresenta uno dei più
gravi problemi di sanità pubblica a livello mondiale; ecco perchè la
prevenzione dei gravi danni alla salute derivanti dalla esposizione
attiva e passiva al fumo di tabacco costituisce obiettivo prioritario della
politica sanitaria del nostro Paese e dell’U.E.

La nuova normativa si inserisce in questa visione strategica e per questo si
rende necessario garantire il rispetto delle norme di divieto e il
sanzionamento delle relative infrazioni.

Il divieto di fumare trova applicazione non solo nei luoghi di lavoro pubblici, ma
anche in tutti quelli privati, che siano aperti al pubblico o ad utenti. Tale
accezione comprende gli stessi lavoratori dipendenti in quanto «utenti» dei locali
nell’ambito dei quali prestano la loro attività lavorativa. È
infatti interesse del datore di lavoro mettere in atto e far rispettare
il divieto, anche per tutelarsi da eventuali rivalse da parte di tutti coloro
che potrebbero instaurare azioni risarcitorie per danni alla salute causati dal
fumo.

In forza di detto generalizzato
divieto, la realizzazione di aree per fumatori non
rappresenta affatto un obbligo, ma una facoltà, riservata ai pubblici esercizi
e ai luoghi di lavoro che qualora ritengano opportuno attrezzare locali
riservati ai fumatori devono adeguarli ai requisiti tecnici dettati dal decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2003.

3. Per ciò che concerne l’ambito
oggettivo di applicazione della norma, essa applica il
divieto di fumo a tutti i locali chiusi pubblici e privati aperti ad utenti o
al pubblico. Per quelli pubblici, poi, il comma 10 dell’art. 51 della legge n.
3/2003 mantiene immodificate le attuali disposizioni in materia, restando così
confermato il divieto totale di fumo in scuole, ospedali, uffici della pubblica
amministrazione, autoveicoli di proprietà dello Stato, di enti
pubblici e di privati concessionari di pubblici servizi per il trasporto
collettivo di persone, taxi, metropolitane, treni, sale di attesa di aeroporti,
stazioni ferroviarie, autofilotranviarie e portuali-marittime, biblioteche,
musei, pinacoteche. Le nuove prescrizioni del citato art. 51 «tutela della
salute dei non fumatori» della legge n. 3 del 16 gennaio 2003, sono inoltre
applicabili e vincolanti per la generalità dei «locali chiusi» privati aperti
ad utenti o al pubblico, di cui al comma 1 del medesimo articolo, ivi compresi,
oltre a bar e ristoranti, circoli privati e tutti i locali di
intrattenimento, come le discoteche, e quelli ad essi assimilati, come
le palestre, le sale corse, le sale gioco, le sale video games, le sale Bingo,
i cinema multisala, i teatri, salva solo la facoltà di attrezzare a norma aree
riservate a fumatori. Resta fermo che, considerata la libera accessibilità a
tutti i locali di fumatori e non fumatori, la possibilità di fumare non può
essere consentita se non in spazi di inferiore
dimensione attrezzati all’interno dei locali, proprio per la definizione
«riservati ai fumatori» utilizzata al comma 1b dell’art. 51 della legge n.
3/2003.

4. Per
quanto concerne specificamente le responsabilità che gravano sui gestori degli
esercizi pubblici, l’art. 7 della legge n. 584/1975, come espressamente
disposto dal comma 5 dell’art. 51 della legge n. 3/2003, è stato sostituito
dall’art. 52, comma 20, della legge n. 448 del 28 dicembre 2001 che prevede un
inasprimento delle sanzioni amministrative per i trasgressori al divieto di
fumo e per coloro cui spetta, in base all’art. 2 della legge n. 584/1975, di
curare l’osservanza del divieto, qualora non ottemperino al loro compito.

A tale riguardo e per comprendere
esattamente la portata della norma, deve essere richiamato l’art. 4, lettera
c), della direttiva del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 14 dicembre 1995, il quale prevede testualmente: «Per i locali
condotti da soggetti privati, il responsabile della struttura, ovvero
dipendente o collaboratore da lui incaricato, richiamerà i trasgressori
all’osservanza del divieto e curerà che le infrazioni siano segnalate ai
pubblici ufficiali ed agenti competenti a norma dell’art. 13 della legge 24
novembre 1981, n. 689».

Al riguardo si precisa che sui
soggetti responsabili della struttura o sui loro delegati ricadono gli obblighi
di:

1) richiamare formalmente i
trasgressori all’osservanza del divieto di fumare;

2) b) segnalare, in caso di inottemperanza al richiamo, il comportamento del o dei
trasgressori, ai pubblici ufficiali e agenti ai quali competono la
contestazione della violazione del divieto e la conseguente redazione del
verbale di contravvenzione.

Sarà loro cura anche esporre
cartelli, come indicato nell’accordo stipulato in sede di Conferenza
Stato-regioni nella seduta del 16 dicembre 2004.

In presenza
di violazioni a detta disposizione si applicano le misure sanzionatorie
previste dall’art. 7, secondo comma, della legge 11 novembre 1975, n. 584,
recante «Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi
di trasporto pubblico» con particolare riferimento all’art. 2 della medesima
legge.

5. L’art. 2 della legge n. 584
dell’11 novembre 1975 inquadrato nel contesto organico
della disciplina all’esame, porta ad escludere limitazioni agli obblighi dei
gestori, i quali pertanto non sono tenuti soltanto alla materiale apposizione
del cartello di divieto di fumo ma anche ad attuare interventi attivi di
dissuasione nei confronti dei trasgressori osservando così gli adempimenti
previsti dal richiamato art. 4, lettera c), della direttiva 14 dicembre 1995.
Infatti, il tenore letterale del sopra citato art. 2, che recita
testualmente «… curano l’osservanza del divieto …», risulterebbe
assolutamente privo di concreto significato pratico ove inteso nel senso
di limitare gli obblighi dei gestori alla mera esposizione del cartello, poichè
ciò non giustificherebbe in alcun modo la applicazione delle misure
sanzionatorie, comprese tra un minimo di 200 e un massimo di 2000 euro,
previste dall’art. 52, comma 20, della legge n. 448 del 28 dicembre 2001.
Inoltre, considerato che il comma 9 dell’art. 51 della legge n. 3/2003 ha fra
l’altro mantenuto in vigore anche l’art. 5 della citata legge n. 584/1975,
qualora non siano osservati gli obblighi che ricadono sui gestori, il questore
può sospendere, per un periodo da tre giorni a tre mesi, o revocare la licenza di esercizio del locale.

6. Quanto alla previsione di aumenti degli importi delle sanzioni, misura contemplata
nella legge finanziaria 2005, sembra sufficiente ricordare il principio che si
debbono applicare le misure sanzionatorie vigenti al momento dell’accertamento
della violazione: principio inequivoco, idoneo a superare qualsivoglia dubbio
in subiecta materia, ivi compreso quello delle modalità di aggiornamento dei
cartelli di divieto, posto che ogni presunta difficoltà al riguardo può essere
agevolmente superata con l’apposizione, di semplici talloncini autoadesivi
indicatori delle variazioni intervenute agli importi delle sanzioni.

7. Con l’accordo definito nella
seduta della Conferenza Stato-regioni del 16 dicembre 2004 è stata data attuazione al comma 7 dell’art. 51 della legge n. 3/2003,
ridefinendo in particolare le procedure per l’accertamento delle infrazioni e
l’individuazione dei soggetti legittimati ad elevare i relativi processi
verbali. L’approvazione di tale accordo ha completato il quadro organico della
disciplina di settore relativa al divieto di fumo.

Va precisato, in questo senso,
che i dirigenti preposti alle strutture amministrative e di servizio di
pubbliche amministrazioni, di aziende e di agenzie
pubbliche individuano con atto formale i soggetti cui spetta vigilare
sull’osservanza del divieto, accertare e contestare le infrazioni. Resta inteso
che, ove non vi abbiano provveduto, spetta ad essi
stessi esercitare tale attività di vigilanza, di accertamento e di
contestazione.

Nei locali privati in cui si
svolge comunque un servizio per conto
dell’amministrazione pubblica sono invece tenuti a vigilare sul rispetto del
divieto di fumare, ad accertare le infrazioni ed a contestare la violazione i
soggetti cui spetta per legge, regolamento o disposizioni di autorità
assicurare l’ordine interno dei locali.

Nelle strutture pubbliche e
private soggette al divieto di fumare i soggetti incaricati della vigilanza,
dell’accertamento e della contestazione delle infrazioni, come pure il
personale dei corpi di polizia amministrativa locale, conformemente alle
disposizioni vigenti, nonchè le guardie giurate espressamente adibite a tale
servizio, su richiesta dei responsabili o di chiunque
intenda far accertare infrazioni al divieto:

vigilano
sull’osservanza dell’applicazione del divieto;

accertano
le infrazioni, contestando immediatamente al trasgressore la violazione;

redigono
in triplice copia il verbale di contestazione, che deve dare atto dell’avvenuto
richiamo da parte del responsabile della struttura o suo delegato e contenere –
oltre agli estremi del trasgressore, della violazione compiuta e delle modalità
con le quali può avvenire il pagamento della sanzione pecuniaria in misura
ridotta – l’indicazione dell’autorità cui far pervenire scritti difensivi;

notificano
il verbale ovvero, quando non sia possibile provvedervi immediatamente, ne
assicurano la notifica a mezzo posta (entro novanta giorni dall’accertamento
dell’infrazione), secondo la procedura prevista dalla legge 20 novembre 1982,
n. 890.

Le indicazioni finora espresse,
ovviamente, non pregiudicano la possibilità degli ufficiali ed agenti di
polizia giudiziaria, normalmente impegnati in altri compiti istituzionali di
maggior rilievo, di svolgere tali attività di accertamento
e di contestazione delle infrazioni di propria iniziativa ovvero nell’ambito
dei servizi di cui sono incaricati, come previsto dall’art. 13, quarto comma,
della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Nei locali privati, infine, i
soggetti cui spetta vigilare sul rispetto del divieto
si identificano nei conduttori dei locali stessi o nei collaboratori da essi
formalmente delegati che, in base a quanto chiarito al punto 4 della presente
circolare, richiamano i trasgressori all’osservanza del divieto e provvedono a
segnalare immediatamente le infrazioni ad uno dei soggetti pubblici incaricati
della vigilanza, dell’accertamento e della contestazione delle violazioni in
precedenza indicati.

Fermi i chiarimenti e le
indicazioni di cui sopra, corre l’obbligo di ribadire
anche in questa sede che ogni eventuale, ulteriore dubbio che dovesse emergere
dalla normativa sul divieto di fumare a tutela della salute dei non fumatori
dovrà essere valutato alla luce del fondamentale principio cui è informata
tale disciplina, in base al quale «è proibito fumare in tutti i locali chiusi,
ad eccezione delle abitazioni private e dei locali riservati ai fumatori se esistenti
e purchè dotati delle caratteristiche previste dal decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003».

Roma, 17 novembre 2004

Il Ministro della salute Sirchia