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Wednesday 30 June 2004

Le condizioni perchè la videosorveglianza sia rispettosa della privacy.Garante per la protezione dei dati personali – Estratto da Newsletter. Notiziario settimanale: Anno V n.216 (7 – 13 giugno 2004)

Le condizioni perché la videosorveglianza sia rispettosa della privacy

Garante per la protezione dei dati personali

Estratto da Newsletter

Notiziario settimanale: Anno V n.216 (7 – 13 giugno 2004)

Web cam al porto: vietato zoomare

Il Garante ricorda che non si può, per fini turistici, riprendere immagini di persone identificabili

Sotto la lente del Garante linstallazione di impianti di videosorveglianza per propaganda turistica. Porti e spiagge vengono spesso costantemente monitorati, anche per verificare le condizioni meteorologiche, da web cam, talvolta dotate di zoom, che riprendono immagini, riguardanti anche ignari cittadini, poi visibili sul sito web dellente locale.

Loccasione per il nuovo intervento dellUfficio del Garante è stata linstallazione, da parte di un Comune adriatico, di un sistema di videosorveglianza su unampia area portuale e del quale ha dato notizia la stampa locale. LAutorità ha avviato accertamenti per verificare la conformità del trattamento (raccolta, conservazione, uso ecc.) dei dati personali, effettuato attraverso telecamere e diffusi in Internet, al Codice della privacy e al recente provvedimento generale in materia di videosorveglianza.

Gli interrogativi riguardano lutilizzazione di telecamere che spazierebbero dal porto alla spiaggia fino al mare aperto, con un ampio angolo di visuale. Le immagini poi, riprese 24 ore su 24, sarebbero visibili e trattabili (ingrandite, conservate etc.) dal computer di casa collegandosi al sito del Comune.

L’amministrazione pubblica dovrà fornire puntuali informazioni sulle misure adottate per rispettare la privacy delle persone riprese.

Il Garante, nel frattempo, ha richiamato il Comune al rigoroso rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel provvedimento generale ribadendo che luso illecito di sistemi di videosorveglianza espone allimpossibilità di utilizzare le immagini raccolte, a provvedimenti di blocco e divieto fino a sanzioni amministrative e penali.

Chi installa telecamere deve innanzitutto perseguire finalità determinate e di propria pertinenza. Si è invece constatato che, spesso, le amministrazioni comunali, indicano indebitamente, come scopo della sorveglianza finalità di sicurezza pubblica, prevenzione e accertamento dei reati che competono solo ad organi giudiziari o a forze armate o di polizia.

In diverse occasioni, il Garante ha richiamato lattenzione sul fatto che i sistemi di videosorveglianza possono riprendere persone identificabili solo se, per raggiungere gli scopi prefissati non si possono utilizzare dati anonimi.

In particolare, è stato più volte sottolineato come non risulti in ogni caso giustificata unattività di rilevazione a fini promozionali, turistici o pubblicitari, attraverso web cam o cameras-on-line che rendano identificabili i soggetti ripresi. Magari anche attraverso una funzione di zoom assolutamente vietata.

Le telecamere, invece, devono avere una bassa risoluzione, essere fisse e prive di zoom e posizionate lontano dalla zona di ripresa.

Il Garante ha raccomandato, infine, che i cittadini che transitano nelle aree sorvegliate vengano informati della presenza di telecamere attraverso cartelli in cui sia chiaramente visibile chi effettua la rilevazione delle immagini e per quali scopi.