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Saturday 06 December 2003

Le competenze dei geometri in materia di progettazione di strutture civili.

Le competenze dei geometri in materia di progettazione di strutture civili.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – sentenza 1 dicembre 2003 n. 7821 – Pres. Frascione, Est. Cerreto – Ratti (Avv.ti F. P. Barbanente e S. Panunzio) c. Ordine degli ingegneri della provincia di La Spezia e Consiglio nazionale degli ingegneri (avv.ti F. G. Scoca e L. Moretti), Comune di La Spezia (Avv. T. Acordon) e Collegio geometri provincia La Spezia (n.c.) – (conferma T.A.R. Liguria 20 settembre 1997, n. 333).

FATTO e DIRITTO

1. Con l’appello in epigrafe, il geometra Ratti ha fatto presente che l’Ordine degli ingegneri della Provincia di La Spezia aveva impugnato davanti al TAR Liguria la concessione edilizia n. 455 del 4.10.1995, rilasciata dal Sindaco del Comune di La Spezia alla società Termomeccanica, denunciando che il progetto assentito risultava sottoscritto da un geometra anziché da un ingegnere, nonostante la complessità dell’opera da realizzare, concernente la ristrutturazione con parziale demolizione di un capannone industriale in cemento armato di m. 37 x 636.

2. Il TAR con la sentenza in epigrafe ha accolto il ricorso dell’Ordine, ritenendo che l’opera progettata non potesse rientrare nella competenza del geometra sia per dimensioni (non trattandosi di modesta costruzione per avere una superficie di mq. 2.330 ed un volume di ca di mc. 21.000) sia in quanto l’opera da realizzare consisteva in un capannone industriale, implicante una destinazione alla produzione e quindi alla continua o saltuaria presenza di persone che doevano lavorare nell’impianto.

Detta conclusione del TAR deve essere condivisa in quanto conforme all’orientamento di questa Sezione, da cui il Collegio non ha motivi per discostarsi.

Invero, è stato precisato che per gli edifici destinati a civile abitazione la competenza dei geometri è limitata alle sole costruzioni di modeste dimensioni, con divieto di progettare opere per cui vi sia impiego di cemento armato, tale da implicare in relazione alla destinazione dell’opera un pericolo per l’incolumità delle persone in caso di difetto strutturale, stante l’evidente favore che le varie norme pongono per la competenza esclusiva dei tecnici laureati (V. la decisione di questa Sezione n. 25 del 13.1.1999, nonché Cass. sez. II n. 15327 del 29.11.2000).

Inoltre, anche quando è stata ammessa la competenza del geometra per la progettazione di strutture civili in cemento armato, tale competenza è stata comunque limitata alle opere di dimensioni minori (V. la decisione di questo Consiglio, sez. IV n. n. 784 del del 9.8.1997).

Pertanto, per valutare l’idoneità del geometra a firmare il progetto di un’opera edilizia che comporta l’uso del cemento armato occorre considerare le specifiche caratteristiche dell’intervento al fine di ammetterla solo se si tratti di un’opera di modeste dimensioni (V. la decisione di questa Sezione n. 348 del 31.1.2001), aspetto che è già stato valutato negativamente dal TAR e che non è stato oggetto di specifica contestazione da parte dell’appellante.

Né vale sostenere che nella specie il geometra si sarebbe limitato alla redazione del progetto architettonico mentre la progettazione ed i calcoli, nonchè la successiva direzione dei lavori, sarebbero stati effettuati da tecnici laureati, in quanto quello che rileva è che al momento del rilascio della concessione edilizia si è tenuto conto di un progetto redatto da geometra.

3. Per quanto considerato l’appello deve essere respinto.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l’appello indicato in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17.6.2003 con l’intervento dei Signori:

Emidio Frascione Presidente

Corrado Allegretta Consigliere

Paolo Buonvino Consigliere

Goffredo Zaccardi Consigliere

Aniello Cerreto Consigliere Estensore

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

f.to Aniello Cerreto f.to Emidio Frascione

Depositata in Segretaria in data 1 dicembre 2003.