Penale

Tuesday 25 October 2005

Le associazioni ambientali costituite parti civili hanno diritto al rimborso delle spese ma non al risarcimento del danno ambientale.

Le associazioni ambientali costituite parti civili hanno diritto al rimborso delle spese ma non al risarcimento del danno ambientale.

Cassazione Sezione terza penale (up) sentenza 28 settembre-24 ottobre 2005, n. 38936

Presidente Vitalone Relatore Grassi

Pm Passacantando Ricorrente Riva ed altri

Osserva

Motivi della decisione

I reati dei quali i ricorrenti sono stati dichiarati colpevoli non sono estinti per prescrizione in quanto la loro permanenza deve ritenersi cessata alla data 15 luglio 2002 della sentenza di condanna in primo grado.

Il sequestro dellarea, intervenuto il 14 luglio 1999, non ha determinato la cessazione dellattività illecita ascritta agli imputati, essendo stata contestualmente concessa la facoltà di usarla, unitamente ai materiali in essa depositati, allo scopo di evitare, per quanto possibile, linterruzione dellattività lavorativa che era, dunque, proseguita, senza soluzioni di continuo, con ulteriore sversamento, specie nel quartiere Tamburi, di polveri nocive.

La prosecuzione dellattività produttiva dimpresa, sebbene autorizzata dal Giudice, avvenne, da parte della Ilva Spa e dei dirigenti di essa, odierni imputati, in piena autonomia e non risulta che furono adottate, come avrebbe potuto essere previa autorizzazione dellAutorità giudiziaria, misure intese ad eliminare o ridurre il fenomeno dello spolverio.

La contravvenzione di cui allarticolo 674 prima parte Cp è stata ritenuta legittimamente esistente.

Infatti, nel concetto di gettare o versare, che punisce il getto pericoloso di cose, deve ritenersi rientrare lazione di diffusione di polveri nellatmosfera (cfr. Cassazione, Sezione terza penale, 23 ottobre 2002, Lo Russo; Sezione prima penale, 9 gennaio 1995, Tinarelli e 22 settembre 1993, Pasini).

La fattispecie tipica del reato in questione configura unipotesi di reato di pericolo, rappresentato dallidoneità potenziale della cosa versata a molestare o imbrattare le persone in modo, anche se minimo, percettibile ed ai fini della configurabilità di essa non è richiesto alcun effettivo nocumento alle persone, in dipendenza della condotta contestata, essendo appunto sufficiente lattitudine di questa a cagionare effetti dannosi, attitudine che non deve essere necessariamente accertata mediante perizia, ben potendo il giudice fondare il proprio convincimento su elementi probatori di natura diversa, quali le dichiarazioni testimoniali di coloro che si siano dimostrati in grado di riferire le caratteristiche e gli effetti, oggettivamente percepiti, delle immissioni (cfr. Cassazione, Sezione terza penale, 26 gennaio 1998, Terrile e 30 gennaio 1998, Labita; Sezione prima, 4 dicembre 1997, Tilli).

Or poiché, come detto, la contravvenzione in parola concretizza una situazione di pericolo per lincolumità delle persone, offesa dalla condotta descritta nella relativa disposizione di legge, per la sussistenza dellelemento materiale del reato è sufficiente che tale condotta sia idonea a mettere in pericolo linteresse protetto, mentre ai fini della sussistenza del relativo elemento psicologico non hanno rilevanza alcuna i motivi ed il fine perseguito dagli imputati, essendo solo necessario che la condotta sia a loro attribuibile, quantomeno a titolo di colpa (cfr. Cassazione, Sezione prima penale, 4 giugno 1996, Fragni e Sezione terza, 19 aprile 1995, Catarci).

Inoltre, la condotta costituiva dellillecito di che trattasi deve ritenersi integrata a prescindere dal superamento di valori limite delle immissioni, eventualmente stabiliti dalla legge, essendo sufficiente che essa abbia cagionato disturbo, offesa o molestia alle persone (cfr. Cassazione, Sezione prima, 31 gennaio 2002, Fantasia).

Ciò perché il reato, mirando a tutelare la salute e lincolumità fisica delle persone colpite, prescinde dallosservanza, o meno, di standards fissati per la prevenzione dellinquinamento, affidata a norme che non legittimano emissioni o immissioni inferiori ai limiti tabellari, sicché anche unattività produttiva di carattere industriale, autorizzata, può dar luogo al reato in questione qualora da essa siano derivate molestie alle persone per la mancata attuazione di accorgimenti tecnici possibili o per inosservanze di prescrizioni dellAutorità amministrativa (cfr. Cassazione, Sezione terza penale, 7 aprile 1994, Gastaldi).

Il limite della normale tollerabilità, valicato il quale le immissione e/o emissioni diventano moleste, con conseguente pericolo per la salute pubblica la cui tutela costituisce la ratio della norma incriminatrice, è quello indicato nellarticolo 844 Cc (cfr. Cassazione, Sezione prima penale, 4 dicembre 1997, Tilli).

Il reato di che trattasi, pur essendo di natura commissiva, può rientrare nella categoria di quelli commissivi mediante omissioni e, comunque, agli imputati era stato contestato come posto in essere con condotta commissiva avere provocato e non impedito continui e permanenti sversamenti di polveri di minerali accatastati nella zona dei parchi dello stabilimento, contenenti sostanze atte a molestare, offendere ed imbrattare le persone su cui ricadevano.

Lessicalmente, il verbo gettare è anche sinonimo di emettere, diffondere o produrre ed il trasferimento e la diffusione di polveri idonee ad imbrattare e molestare, da luogo privato a quello altrui di uso o transito pubblici, a causa dellomessa o insufficiente adozione di misure atte ad evitali, costituisce espressione e frutto di una condotta commissiva anche mediante omissione.

Lelemento psicologico del reato in questione può, come in ogni reato contravvenzionale, essere integrato sia dalla colpa, che dal dolo e, nella fattispecie in esame, i giudici di merito hanno ritenuto, con motivazione incensurabile in questa sede perché adeguata, giuridicamente corretta e logica, esservi in atti la prova che dallarea in sequestro e dalle diverse zone dei parchi minerali in essa esistenti si sprigionavano, sistematicamente, a causa della movimentazione dei materiali e delle condizioni climatiche della zona, polveri che si depositavano, in gran quantità, sulle abitazioni, sulle auto, nelle strade del quartiere Tamburi e che, anche per la loro composizione fisico-chimica, erano idonee non solo ad imbrattare, ma anche a cagionare molestia alle persone, mettendone in pericolo la salute.

In sede di merito è stato pure accertato e ritenuto che gli imputati ben conoscevano sia per lesistenza del processo, per fatti analoghi, a carico di un precedente direttore dello stesso stabilimento, sia per il contenuto dei vari protocolli dintesa stipulati con diversi enti territoriali lesistenza del fenomeno dello spolverio di cui si parla, nonché gli effetti che esso era idoneo a produrre e che, ciononostante, avevano continuato lattività produttiva, accettando consapevolmente il rischio del verificarsi degli effetti molesti e nocivi vietati dalla norma incriminatrice.

In conseguenza, è stato legittimamente considerato esistente e provato lelemento psicologico del reato, commesso in un lungo arco di tempo, con la coscienza e volontà della condotta e la accettazione del rischio sopra indicato.

Anche la contravvenzione per violazione della norma contenuta nellarticolo 13 comma 5 Dpr 203/88, è stata ritenuta legittimamente esistente e provata, in quanto, in materia di inquinamento atmosferico, a norma degli articoli 13 comma 5 e 25 comma 7 del detto Dpr, vera, per gli impianti esistenti come quello dello stabilimento Ilva di Taranto, lobbligo di adottare, in attesa del rilascio dellautorizzazione definitiva, tutte le misure necessarie ad evitare un peggioramento anche temporaneo, delle emissioni.

Ai fini della protezione della salute dei cittadini e dellambiente in cui essi vivono, la legge adotta una nozione di inquinamento atmosferico che fa riferimento ad ogni modificazione della normale composizione o stato fisico dellatmosfera, dovuta alla presenza di una o più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da alterare le normali condizioni, da costituire pericolo di pregiudizio, diretto o indiretto, per la salute delluomo, da compromettere le attività ricreative e gli altri usi legittimi dellambiente, alterandone le risorse biologiche e gli ecosistemi, nonché i beni pubblici e privati.

Siffatta concezione appare ispirata alla protezione delle risorse naturali nella loro specificità e mira ad evitare non solo il danno rilevante, ma anche la semplice modificazione o alterazione del normale stato fisico naturale dellambiente, prevenendone gli effetti negativi che sui cittadini e sulla natura possono verificarsi (cfr. Cassazione, Sezione terza penale, 3 maggio 1995, Vinella).

Il Dpr 203/88 assume, dunque, un concetto ampio di inquinamento atmosferico e sottopone a disciplina normativa tutte le attività degli impianti destinati alla produzione, al commercio, allartigianato ed ai servizi, da cui derivi anche solo uno degli effetti contemplati, quali le alterazioni delle normali condizioni ambientali e della salubrità dellaria, il pericolo di danno alla salute e lalterazione delle risorse biologiche.

Ne deriva che per aversi inquinamento atmosferico non è necessario il pericolo di danno alla salute delluomo, per la presenza di sostanze inquinamenti o tossiche o nocive, essendo sufficiente che lalterazione dellatmosfera incida negativamente sui beni naturali o sulluso di essi (cfr. Cassazione, Sezione prima penale, 12 aprile 1996, Mazzi).

Per tali ragioni è stato correttamente ritenuto irrilevante il mancato accertamento tecnico delleventuale superamento di soglie massime di tollerabilità delle sostanze rilevate in atmosfera, essendo stato accertato che lesercizio dellattività produttiva dello stabilimento Ilva di Taranto aveva peggiorato sensibilmente le emissioni in atmosfera.

Losservazione dei ricorrenti, secondo cui nel caso di specie sarebbero state accertate solo immissioni e non emissioni, è priva di pregio avendo i giudici di merito logicamente ritenuto che emissioni ed immissioni costituiscono nozioni distinte che, però, non si collocano su piani fra loro inconciliabili perché le prime sono costituite dallinsieme di sostanze allo stato gassoso, solido o liquido e particellato, generate da processi di produzione, combustione, estrazione, trasformazione ed utilizzazione, considerate nel momento della loro liberazione in atmosfera, mentre le secondo sono costituite dallinsieme di sostanze provenienti dalle emissioni, considerate come facenti parte dellatmosfera esterna alla quale sono cedute, rilevate a quote alle quali di norma si svolgono le attività umane, sicché le emissioni di una fonte produttiva debbono ritenersi costituire lantecedente logico-temprale delle immissioni.

La fattispecie di cui agli articoli 13 comma 5 e 25 Dpr 203/88 hanno natura di reato omissivo, permanente, la cui condotta persiste sino a quando non siano intervenuti latto formale di controllo, con le relative prescrizioni, ovvero come in questo caso la sentenza di condanna in primo grado.

Anche questo, come è ovvio, è reato di pericolo che prescinde dalleffettiva produzione dello inquinamento e che concorre con quello di cui allarticolo 674 Cp, stante la diversità dei beni giuridici tutelati (cfr. Cassazione, Sezione terza penale, 15 marzo 2002, Magliulo e Sezione prima, 25 maggio 1994, Turino).

Le censure relative alla mancata contestazione, ai ricorrenti, del concorso di persone o della cooperazione colposa nei reati dei quali sono stati dichiarati colpevoli, vanno disattese, anzitutto perché deve considerarsi irrilevante la mancata indicazione, nei capi di imputazione, degli articoli 110 o 113 Cp e poi perché il Riva ed il Caporosso sono stati condannati per avere, nelle rispettive qualità e nellambito delle loro specifiche competenze, provocato e non impedito continui sversamenti di polveri ed omesso di adottare tutte le misure tecniche e provvisionali necessarie per evitare, in attesa del rilascio dellautorizzazione definitiva allesercizio dellattività produttiva, il peggioramento, anche temporaneo, delle emissioni.

Risulta evidente, dalla contestazione, che gli eventi previsti dalla norme di legge, della cui violazione gli imputati sono chiamati a rispondere, sono stati frutto e conseguenza delle condotte di entrambi gli imputati, rivelatisi anche singolarmente considerate idonee a produrle.

Come legittimamente ritenuto dalla Corte di merito, i ricorrenti sono stati condannati perché titolari di posizioni, sia pure distinte, di garanzia che importavano, per ciascuno di loro, lobbligo di impedire gli eventi, obbligo del quale erano destinatari.

Invero, nei reati colposi omissivi impropri laccertamento della colpa non può prescindere dallindividuazione della posizione di garanzia, cioè dalla norma che impone al soggetto, cui si imputa la colpa, di tenere un determinato comportamento positivo, la cui omissione ha determinato il verificarsi dellevento.

La cooperazione, benché dalla legge espressamente prevista per i delitti colposi, deve ritenersi riferibile anche alle contravvenzioni della stessa natura, come si desume dallarticolo 43 ultimo comma Cp, il quale dispone che la distinzione fra reato doloso e colposo, stabilita per i delitti, è applicabile anche alle contravvenzioni, ogni volta che da tale distinzione discendono effetti giuridici.

Inoltre, il principio posto dallarticolo 40 comma 2 Cp non impedire un evento, che si ha lobbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo inerisce al generale rapporto di causalità ed è applicabile anche ai reati di solo evento giuridico, sicché il comando di non fare, contenuto nellarticolo 674 parte prima Cp, deve ritenersi violato non solo dallautore del getto o del versamento, ma anche da chi abbia con lui concorso e da colui che, pur non essendo responsabile materiale del fatto o concorrente in esso, non lo abbia impedito, avendone lobbligo giuridico.

Nel caso di specie i giudici di merito hanno accertato e emotivamente ritenuto che gli imputati dichiarati colpevoli hanno agito non solo con colpa, ma in stato di dolo eventuale e non vè dubbio che gli eventi previsti dalle norme incriminatrici erano da loro conosciuti come possibili ed accettati nel rischio del loro verificarsi.

Le cautele, tecnologicamente avanzate, asseritamene poste in essere nellesercizio della attività di impresa, sono state ritenute legittimamente non idonee a scaglionare gli imputati da responsabilità penale, sia perché rivelatisi inidonee ad evitare lo sversamento delle polveri, nonché il peggioramento, anche temporaneo, delle loro emissioni, sia perché poste in essere in epoca antecedente allassunzione, da parte dei ricorrenti, delle cariche rivestite in seno allazienda, sia perché era stato accertato, dai consulenti tecnici, che altri e più efficaci rimedi avrebbero potuto essere adottati ed erano, quindi, esigibili.

La misura di sicurezza patrimoniale è stata legittimamente disposta in primo grado perché a mente dellarticolo 240 comma 1 Cp «nel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto».

La confisca facoltativa può essere ordinata anche in caso di condanna dellimputato per reato contravvenzionale, dunque per fatto colposo (cfr. Cassazione, Sezione prima, 23 ottobre 1997, Porpiglia) ed, avendo carattere non punitivo, ma cautelare, può avere ad oggetto beni appartenenti a persone giuridiche, come le società, sfornite di capacità penale, dovendo ad esse, in forza del principio di rappresentanza, essere riferito loperato di coloro che il reato hanno commesso nellesercizio di compiti e funzioni loro demandati quali rappresentanti o dipendenti dallente.

Presupposto della confisca è il pericolo di ulteriore utilizzazione della cosa per commettere altri reati, mentre la finalità di essa è costituita dalla prevenzione di questi mediante lesproprio di cose che, essendo intimamente collegate allesecuzione di fatti penalmente illeciti, potrebbero costituire mezzo e strumento per la consumazione di ulteriori reati (cfr. Cassazione, Sezione sesta, 6 giugno 1994, Violato e 10 febbraio 1994, Rilande).

Larea in questione, luogo di stoccaggio di materiali utilizzati nel ciclo di produzione, rientra nel concetto giuridico di cosa immobile come tale compresa nella previsione della norma di legge sopra richiamata ed era confiscabile, sebbene non di proprietà degli imputati, ma della persona giuridica Ilva Spa, non potendo questa essere considerata estranea ai reati, avendo di questi utilizzato gli ingenti profitti e dovendo ad essa imputarsi, per il principio di rappresentanza, loperato dei suoi dirigenti.

Nella fattispecie in esame essa è stata ordinata avendo, il giudice di merito, ritenuto di dovere sottrarre ai colpevoli la disponibilità di una cosa servita e destinata a commettere i reati che, se lasciata nella libera disponibilità degli stessi, avrebbe costituito stimolo concreto alla commissione di altri illeciti penali, con la continuazione dellattività produttiva.

Or poiché nelle more della decisione di secondo grado, precisamente il 18 novembre 2003 il dirigente del settore Ecologia della regione Puglia risulta in atti avere emesso un provvedimento, pur esso provvisorio, ma tuttavia esistente, di autorizzazione della Ilva Spa alle emissioni convogliate in atmosfera, la sopra evidenziata finalità cautelare deve ritenersi venuta meno, sicché la misura di sicurezza patrimoniale di che trattasi non avrebbe dovuto essere confermata, in appello e deve essere eliminata in questa sede, previo annullamento senza rinvio della decisione impugnata nel punto relativo.

I motivi di impugnazione relativi alle costituzioni di parte civile effettuate dal Comune e dalla Provincia di Taranto debbono essere dichiarati inammissibili, per sopravvenuta carenza dinteresse in capo ai ricorrenti, avendo i detti enti territoriali revocato formalmente, con le delibere sopra indicate, le menzionate costituzioni.

La costituzione di parte civile della Legambiente della Puglia, non revocata, deve ritenersi essere stata correttamente dichiarata ammissibile, essendo stata effettuata da una Associazione legittimata ex lege a stare in giudizio per la tutela di interessi ambientali in quanto compresa nellelenco di quelle protezionistiche di cui agli articoli 13 e 18 legge 349/86.

Vero è che lesercizio del diritto e delle facoltà spettanti agli enti ed alle associazioni senza scopo di lucro, aventi finalità di tutela degli interessi lesi dal reato, è subordinata a mente dellarticolo 92 Cpp al consenso della persona offesa, da acquisirsi nelle forme indicate nella stessa norma di legge, ma è anche vero che la legge 349/86, ha riconosciuto a detti enti ed associazioni, che perseguono il fine di assecondare lattività dello Stato nella salvaguardia dellambiente, la facoltà di intervenire in giudizio tutte le volte in cui è in gioco il riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni conseguenti al pregiudizio reale o potenziale che una certa condotta può avere arrecato allambiente, ovvero ad uno dei componenti essenziali di esso, qual è il territorio.

Pertanto, deve ritenersi essere lo stesso ordinamento positivo ad offrire il generalizzato preventivo consenso dello Stato a quelle associazioni o enti che, come la Legambiente, possono far valere davanti al giudice ordinario le loro istanze (cfr. Cassazione, Sezione quinta, 5 marzo 1996, Amendola).

Occorre, però, distinguere fra il diritto degli enti e delle associazioni di che trattasi ad intervenire anche nel giudizio penale, mediante la costituzione di parte civile e quello di chiedere la condanna dellimputato colpevole al risarcimento di danni materiali e/o morali in proprio favore.

Infatti, a norma dellarticolo 18, comma 3, 4, 5 legge 349/86, lazione di risarcimento del danno ambientale, anche se esercitata in sede penale, può essere promossa solo dallo Stato e dagli enti territoriali sui quali incidano i beni oggetto del fatto lesivo, mentre le associazioni di cui al precedente articolo 13 possono denunciare i fatti lesivi di beni ambientali, dei quali siano a conoscenza al fine di sollecitare lesercizio dellazione da parte dei soggetti legittimati ed intervenire nei giudizi per danno ambientale.

A mente poi dellarticolo 4 comma 3 legge 265/99, le associazioni di protezione ambientale, di cui allarticolo 13 legge 349/86 possono proporre le azioni risarcitorie, di competenza del giudice ordinario, che spettino al Comune ed alla Provincia, conseguenti a danno ambientale, ma lo eventuale risarcimento deve essere liquidato in favore dellente sostituito, mentre le spese processuali sono liquidate in favore o a carico dellassociazione.

Nella fattispecie in esame, la violazione delle norme specificate nei capi dimputazione è idonea a ledere linteresse protezionistico del quale la Legambiente è portatrice e dunque la costituzione di parte civile, da parte della stessa, venne legittimamente dichiarata ammissibile, ma essa non poteva chiedere ed ottenere la condanna degli imputati, dichiarati colpevoli dei reati loro ascritti, al risarcimento, in proprio favore, dei danni materiali e/o morali eventualmente conseguenti, mentre aveva diritto ad ottenere la rifusione delle spese processuali sostenute in giudizio (cfr. Cassazione, Sezione terza penale, 3 dicembre 2002, Veronese e 26 febbraio 2001, Contento).

La condanna al risarcimento dei danni poteva essere chiesta e pronunciata solo in favore dello Stato e della Regione.

Alla luce di tutte le esposte considerazioni la decisione impugnata deve essere annullata senza rinvio, anche nel punto della condanna e del Caporosso al risarcimento dei danni in favore della Legambiente della Puglia costituitasi parte civile con rigetto nel resto dei ricorsi degli imputati.

La Corte ritiene che sussistano, stante la parziale reciproca soccombenza, giuste ragioni per compensare interamente fra le parti le spese di questo grado del giudizio.

PQM

La Corte suprema di cassazione annulla senza rinvio la sentenza della Corte dappello di Lecce Sezione di Taranto in data 10 giugno 2004 nei soli punti della disposta confisca e della condanna di Emilio Riva e Luigi Caporosso al risarcimento dei danni in favore della Legambiente della Puglia, costituitasi parte civile, statuizioni che elimina;

rigetta nel resto, i ricorsi proposti dal Riva e dal Capogrosso avverso la detta sentenza;

dichiara interamente compensate, fra i ricorrenti e la Legambiente della Puglia, le spese di questo grado di giudizio.