Enti pubblici

Monday 18 April 2005

Lavori pubblici: le istruzioni per i lavori in economia.

Lavori pubblici: le istruzioni
per i lavori in economia.

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE
FINANZE DECRETO 24 febbraio 2005 Modalità e procedure
da seguire per l’esecuzione in economia di lavori.

IL DIRETTORE GENERALE

dell’Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato

Visto il regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni del patrimonio e sulla contabilità generale
dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il
regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale
dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e
successive modificazioni;

Visto il regio
decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928,
n. 3474, e successive modificazioni, istitutivo dell’Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il regio
decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, concernente la determinazione delle facoltà
dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e delle attribuzioni del
direttore generale dell’Amministrazione
stessa;

Vista la legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni;

Visto il
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573;

Visto il
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e successive
modificazioni;

Vista lalegge 3 aprile 1997, n.
94 ed il decreto legislativo 7agosto 1997, n. 279;

Vista la legge 8 marzo 1999, n.
50;

Visto il
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e successive
modificazioni;

Visto l’art. 26 della legge 23
dicembre 1999, n. 488;

Visto il
decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385, recante norme
per la riorganizzazione dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto legislativo del
30 marzo 2001, n. 165;

Visto il regolamento di
semplificazione dei procedimenti di spese in economia
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n.
384, che ha abrogato, tra l’altro, l’art. 16 del regio decreto 28 dicembre
1927, n. 2452;

Visto il decreto
direttoriale 10 settembre 2002 recante modalità e procedure da seguire per
l’acquisizione in economia di beni e servizi;

Considerato che, per effetto del
combinato disposto dell’art. 1 deldecreto del Presidente della Repubblica n.
384/2001 e dell’art. 88del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999,
ricorre la necessità di individuare con provvedimento i lavori, con i relativi
limiti di importo delle singole voci di spesa, da
eseguirsi in economia da parte degli uffici centrali e periferici di questa Amministrazione;

Decreta:

Articolo 1.

Lavori in economia

Sono eseguiti in economia, nel
rispetto delle norme contenute nel presente decreto, i seguenti lavori:

a) lavori di manutenzione,
adattamento, riparazione e realizzazione di opere e/o
impianti quando l’esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia
possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 19 e20
della legge n. 109/1994, nei limiti d’importo stabiliti dal successivo art. 2;

b) manutenzione di opere e di impianti di importo non superiore a 50.000
euro;

c) interventi non programmabili
per la sicurezza, nonché quelli destinati a
scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, a danno
dell’igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale,
nei limiti d’importo stabiliti dal successivo art. 2;

d) lavori per i quali siano stati
esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni o le trattative
private e non possa essere differita l’esecuzione, nei limiti di importo stabiliti dal successivo art. 2;

e)
lavori necessari per la compilazione di progetti, nei limiti d’importo
stabiliti dal successivo art. 2;

f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del
contratto o in danno dell’appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed
urgenza di completare i lavori, nei limiti di importo stabiliti dal successivo
art. 2.

Articolo 2.

Modo di esecuzione
dei lavori

I lavori in economia si possono
eseguire:

a) in amministrazione diretta,
con il limite di importo di 50.000 euro, con
esclusione dell’I.V.A.;

b) per cottimo, con il limite di importo di 200.000 euro, con esclusione dell’I.V.A.;

Articolo 3.

Lavori in economia mediante
amministrazione diretta

Quando i lavori vengono eseguiti con il sistema dell’amministrazione
diretta, il responsabile del procedimento organizza ed esegue gli stessi per
mezzo di personale dipendente. Il responsabile del procedimento provvede
altresì all’acquisto dei materiali ed all’eventuale noleggio dei mezzi
necessari per la realizzazione dell’opera.

Articolo 4.

Lavori mediante cottimo

L’affidamento di lavori mediante
cottimo fiduciario è preceduto da indagini di mercato fra almeno cinque imprese
ai sensi dell’art. 78 del decreto delPresidente della
Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554; per i lavori di importo inferiore a 20.000
euro, si può procedere ad affidamento diretto senza la previa escussione di
cinque ditte. L’atto di cottimo deve indicare:

a) l’elenco dei lavori e delle
somministrazioni;

b) prezzi unitari per i lavori e
per le somministrazioni a misura e l’importo di quelle a corpo;

c) le condizioni e il tempo di esecuzione;

d) le modalità di pagamento;

e) le
penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere
in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del
cottimista ai sensi dell’art. 120 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 554/1999;

f) le eventuali garanzie.

Il contratto di cottimo si
perfeziona con l’acquisizione agli atti della lettera d’offerta o preventivo
contenente gli elementi sopraelencati, inviati all’Amministrazione
e la stipula di apposito contratto in forma pubblica
amministrativa o mediante scrittura privata autenticata. Gli affidamenti
tramite cottimo sono soggetti alle forme di pubblicità e comunicazione di cui all’art. 144, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 554/1999.

Articolo 5.

Perizia suppletiva

Ove, durante l’esecuzione dei
lavori in economia, la somma presunta si rilevi insufficiente, il responsabile
del procedimento presenta una perizia suppletiva, per chiedere l’autorizzazione
sull’eccedenza di spesa. I nuovi prezzi vengono
determinati ragguagliandoli ad altri simili previsti nella perizia dei lavori
oppure ricavandoli da nuove analisi. In nessun caso la spesa complessiva può
superare quella debitamente autorizzata nei limiti di 200.000 euro.

Articolo 6.

Liquidazione dei lavori eseguiti
in amministrazione diretta

La liquidazione dei lavori
eseguiti in amministrazione diretta è effettuata con atto di liquidazione del
responsabile del servizio, sulla base della
documentazione prodotta dal direttore dei lavori. In particolare, la
liquidazione delle forniture di materiali, mezzi d’opera, noli, ecc. avviene sulla base di fatture presentate dai creditori, unitamente
all’ordine di fornitura.

Articolo 7.

Liquidazione dei lavori
effettuati mediante cottimo

I lavori sono liquidati dal
dirigente responsabile del servizio, in base al conto finale e al certificato
di regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori o dal tecnico
incaricato. Per lavori d’importo superiore a 50.000 euro, è facoltà dell’Amministrazione,
disporre dietro richiesta dell’impresa, pagamenti in
corso d’opera a fronte di stati d’avanzamento realizzati e certificati dal
direttore dei lavori. È vietata la corresponsione di acconti.
Il certificato di regolare esecuzione deve indicare i dati relativi
a:

a) le date di inizio
e fine lavori;

b) le eventuali perizie
suppletive;

c) le eventuali proroghe
autorizzate;

d) le assicurazioni degli operai;

e) gli
eventuali infortuni;

f) gli eventuali pagamenti in
corso d’opera;

g) lo stato finale ed il credito
dell’impresa;

h) l’attestazione di regolare
esecuzione.

Il conto finale dei lavori fino a
20.000 euro, I.V.A. esclusa, che non abbiano richiesto
modalità esecutive di particolare complessità può essere redatto a tergo della
fattura dal direttore dei lavori, con l’attestazione della regolare esecuzione
delle prestazioni e dell’osservanza dei punti di cui alle lettere a), d) e g)
del presente articolo. La liquidazione degli interventi di manutenzione, di importo fino a 2.500,00 euro, viene effettuata dal
dirigente responsabile del servizio, sulla base della fattura e del foglio di
effettuato intervento debitamente firmato dal responsabile del servizio
manutenzione che ne attesta la regolare esecuzione.

Articolo 8.

Collaudo dei lavori

Il certificato di collaudo è
sostituito da quello di regolare esecuzione ai sensi di quanto disposto dall’art. 28, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109.

Articolo 9.

Lavori d’urgenza

Nei casi in cui l’esecuzione dei
lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d’urgenza,
questa deve risultare da un verbale in cui sono
indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato ed i
lavori necessari per rimuoverlo. Il verbale è compilato dal responsabile del
procedimento o da tecnico all’uopo incaricato. Il verbale è trasmesso con una
perizia estimativa alla stazione appaltante per la copertura della spesa e
l’autorizzazione dei lavori.

Articolo 10.

Provvedimenti nei casi di somma
urgenza

In circostanze di somma urgenza
che non consentono alcun indugio, colui che si reca
prima sul luogo, o il responsabile del procedimento o il tecnico incaricato,
può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all’articolo
precedente, l’immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o
comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla
pubblica incolumità . L’esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata
in forma diretta ad una o piu’ imprese individuate dal
responsabile del procedimento o dal tecnico da questi incaricato. Il prezzo
delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con
l’affidatario in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo
previsto all’art. 136, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica n.
554/1999. Il responsabile del procedimento od il tecnico incaricato compila,
entro dieci giorni dall’ordine di esecuzione dei
lavori, una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al
verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura
della spesa e alla approvazione dei lavori. Qualora un’opera o un lavoro
intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l’approvazione del
competente organo della stazione appaltante, si procede alla liquidazione delle
spese relative alla parte dell’opera o dei lavori
realizzati.

Articolo 11.

Garanzie

Le imprese affidatarie sono di
norma esonerate dalla costituzione della garanzia fidejussoria a fronte degli
obblighi da assumere con stipula del contratto per gli appalti di importo inferiore a 10.329,14 euro.

Articolo 12.

Inadempimenti

Nel caso di inadempienza
per fatti imputabili al soggetto o all’impresa cui è stata affidata l’esecuzione
dei lavori, di cui al presente provvedimento, si applicano le penali stabilite
nell’atto o lettera d’ordinazione. Inoltre l’Amministrazione
dopo formale ingiunzione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, rimasta senza esito, può disporre l’esecuzione di tutto o parte
del lavoro a spese del soggetto o dell’impresa, salvo l’esercizio, da parte
dell’Amministrazione, dell’azione per il
risanamento del danno derivante dall’inadempienza. Nel caso d’inadempimento
grave, l’Amministrazione può altresì, previa
denuncia scritta, procedere alla risoluzione del contratto, salvo, sempre, il
risarcimento dei danni subiti. Il presente provvedimento sarà inviato
all’Ufficio centrale di ragioneria e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 2005

p. Il
direttore generale: Alemanno

Registrato alla
Corte dei conti il 14 marzo 2005 Ufficio di controllo atti Ministeri
economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 230