Famiglia

Saturday 24 May 2003

L’adozione di maggiorenni non è possibile in presenza di discendenti minorenni.

L’adozione di maggiorenni non è possibile in presenza di discendenti minorenni.

Corte costituzionale – ordinanza 19-23 maggio 2003, n. 170

Presidente Chieppa – relatore Amirante

Ritenuto

Che, nel corso del procedimento di reclamo avverso un provvedimento del Tribunale di Monza del 28 febbraio 2001 che aveva respinto il ricorso presentato ex articolo 291 Cc da M. B. al fine di ottenere l’adozione della figlia legittima maggiorenne della propria attuale moglie, la Corte di appello di Milano ha sollevato, in riferimento agli articoli 2, 3 e 30 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 291 Cc, nella parte in cui non prevede che possa aversi adozione di maggiorenne da parte di soggetto che abbia discendenti legittimi o legittimati di età minore;

che la Corte remittente premette, in fatto, che il reclamante è padre di una figlia minorenne, nata dal suo attuale matrimonio, che l’adottanda è da circa venti anni stabilmente inserita nel nucleo familiare costituito per effetto di tale matrimonio e che il padre legittimo dell’adottanda ha manifestato il proprio consenso all’adozione mentre il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del reclamo;

che, per quel che riguarda la non manifesta infondatezza della questione, la Corte di appello di Milano, benché identica questione sia già stata respinta da questa Corte, ritiene di riproporla essendo nel frattempo intervenuta la sentenza della Corte di cassazione 354/99, la quale, a suo avviso, “ha espressamente affermato che la differenza tra adozione ordinaria e adozione speciale risulta temperata allorché i figli maggiorenni e minorenni siano fratelli tra di loro e vi sia permanenza dell’adottando nella stessa famiglia, con la conseguenza che la famiglia dell’adottando è strettamente legata, anzi coincide, con quella dell’adottante” e che il maggiorenne, se non adottato dal nuovo coniuge del proprio genitore, “resterebbe estraneo al medesimo e vivrebbe il disagio sociale della manifesta diversità di origine, con possibili disarmonie nella formazione psicologica e morale”;

che il giudice a quo richiama, quindi, la sentenza di questa Corte 557/88 con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’articolo 291 Cc, nella parte relativa al divieto di adozione di maggiorenne da parte di chi abbia figli legittimi o legittimati maggiori di età e consenzienti, nonché la sentenza 345/92 che, facendo riferimento all’articolo 297, secondo comma, ultima parte, Cc, ha ammesso la possibilità di derogare al suddetto divieto anche da parte di chi abbia figli legittimi o legittimati maggiorenni ma incapaci di esprimere il proprio assenso;

che, dopo aver altresì ricordato le sentenze 53/1994 e 252/96 – che, pronunciandosi su questioni analoghe a quella attualmente sollevata, hanno escluso la derogabilità del divieto in argomento in presenza di discendenti legittimi o legittimati minorenni dell’adottante anche nel caso di adottando maggiorenne figlio del coniuge dell’adottante e stabilmente inserito nella comunità familiare cui ha dato vita il matrimonio attualmente in corso – la Corte remittente sottolinea che, essendo tutta la normativa della famiglia, come regolata dal legislatore del 1975 e integrata dagli interventi di questa Corte, finalizzata ad adeguarsi “alla continua evoluzione e alle esigenze della società contemporanea, fondata oltre che sulla famiglia istituzionale anche sulle comunità di vita allargate”, appare in contrasto con il principio di razionalità-equità e con il principio di tutela dell’interesse superiore dell’armonia familiare, costituzionalmente garantiti, non consentire a più figli appartenenti al medesimo nucleo familiare ed aventi in comune uno dei genitori di vedersi equiparare la rispettiva posizione giuridica;

che, quanto alla rilevanza della questione, il giudice a quo osserva che la disposizione impugnata influisce sulla decisione relativa al reclamo di cui si tratta in quanto essa, nella sua attuale formulazione, ne comporterebbe il rigetto;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per una dichiarazione di manifesta inammissibilità o, in subordine, di infondatezza della questione, sottolineando l’identità tra la presente questione e quella dichiarata inammissibile con la sentenza 252/96 ed escludendo che, rispetto a tale decisione, possa addursi quale significativo elemento di novità la sentenza della Corte di cassazione 354/99 in quanto essa, oltre a costituire un unicum giurisprudenziale, si è occupata di una fattispecie del tutto diversa da quella attualmente in esame.

Considerato

Che la Corte di appello di Milano dubita, in riferimento agli articoli 2, 3 e 30 della

Costituzione, della legittimità costituzionale dell’articolo 291 Cc, “nella parte in cui non prevede che possa aversi adozione di maggiorenne da parte di soggetto che abbia discendenti legittimi o legittimati di età minore”;

che, in via preliminare, si deve rilevare che, dalla valutazione complessiva dell’atto di promovimento dell’incidente di costituzionalità, si desume che la questione, ancorché nel dispositivo di tale atto sia formulata nei menzionati termini, nella relativa motivazione è specificamente riferita all’ipotesi in cui l’adottando sia figlio del coniuge dell’adottante e sia stabilmente inserito nella comunità familiare, sicché è in relazione a quest’ultima ipotesi che va definito il thema decidendum;

che, ad avviso della Corte remittente, la mancata possibilità per più figli appartenenti al medesimo nucleo familiare ed aventi in comune uno dei genitori di vedersi riconoscere anche dal punto di vista giuridico quella parità di cui essi già godono sotto il profilo affettivo sarebbe in contrasto con il principio di razionalità-equità e con il principio di tutela dell’interesse superiore dell’armonia familiare, costituzionalmente garantiti;

che il giudice a quo, pur dimostrando di conoscere le sentenze di questa Corte 53/1994 e 252/96, con le quali sono state, rispettivamente, dichiarate l’infondatezza e l’inammissibilità di analoghe questioni, ritiene tuttavia di sottoporre nuovamente all’attenzione del Giudice delle leggi il menzionato articolo 291 Cc richiamando, da un lato, le sentenze costituzionali 557/88 e 345/92 – che hanno consentito di derogare al divieto sancito dalla disposizione impugnata di adozione di maggiorenni da parte di chi abbia figli legittimi o legittimati, rispettivamente, nella ipotesi in cui tali figli siano maggiorenni e consenzienti e in quella in cui essi siano maggiorenni ma incapaci di esprimere il proprio assenso – e dall’altro facendo riferimento alla sentenza della Corte di cassazione 354/99;

che, come più volte affermato da questa Corte, l’adozione di persone maggiori di età, anche dopo l’entrata in vigore della legge 184/83, che ha riformato la disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori, continua ad essere caratterizzata, diversamente dall’adozione dei minorenni, dalla originaria finalità di “procurare un figlio a chi non lo ha avuto da natura mediante il matrimonio (adoptio in hereditatem)” il che comporta sensibili ricadute in merito ai relativi effetti (v. sentenze 89/1993, 53/1994, 252/96, 240/98, 500/00, 120/01);

che tale situazione è rimasta inalterata anche dopo l’entrata in vigore della legge 149/01, la quale, oltre a modificare la citata legge 184/83, ha inciso sulla disciplina codicistica dell’adozione di persone maggiori di età soltanto per alcuni aspetti processuali;

che la suddetta struttura dell’istituto presuppone, fra l’altro, la necessità che i membri della famiglia legittima dell’adottante (coniuge e figli) siano adeguatamente posti in condizione di valutare le conseguenze che, sia sul piano morale sia sul piano patrimoniale, ha l’adozione di una persona maggiorenne da parte del loro congiunto;

che siffatta valutazione è assicurata dalla prestazione del rispettivo assenso;

che tale sistema non è stato modificato dalle sentenze di questa Corte 557/88 e 345/92, la seconda delle quali si è limitata a ritenere applicabile ai figli legittimi o legittimati maggiorenni la norma dettata dall’articolo 297, secondo comma, ultima parte, Cc, per l’ipotesi di impossibilità di ottenere l’assenso all’adozione da parte delle persone chiamate ad esprimerlo, a causa della loro incapacità;

che, nel caso ora in esame, si chiede alla Corte un intervento di revisione della suddetta normativa di tipo diverso, perché diretto ad escludere l’assenso dei figli minori anziché a far fronte alla relativa incapacità di esprimere la loro volontà, in linea con quanto deciso da questa Corte nella sentenza da ultimo citata;

che, pertanto, la relativa ratio decidendi non è applicabile alla presente questione;

che la sentenza della Corte di cassazione richiamata dal giudice a quo non può certamente condurre ad un diverso risultato;

che, in base alle suddette considerazioni, la questione va dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 87/1953, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PQM

La Corte costituzionale

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 291 del Cc, sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3 e 30 della Costituzione, dalla Corte di appello di Milano con l’ordinanza indicata in epigrafe.