Penale

Friday 15 April 2005

La sia pur temporanea incapacità locomotoria costituisce legittimo impedimento a comparire in udienza Cassazione – Sezione sesta penale(up) – sentenza 4 febbraio-6 aprile 2005, n. 12836

La sia pur temporanea incapacità locomotoria costituisce legittimo impedimento a comparire in udienza

Cassazione Sezione sesta penale(up) sentenza 4 febbraio-6 aprile 2005, n. 12836

Presidente Trojano estensore Conti

Pg Veneziano ricorrente Quistelli

Fatto

Con sentenza in data 7 marzo 2001, il tribunale di Roma allesito di giudizio abbreviato, condannava Quistelli Agostino, con le attenuanti generiche, alla pena di mesi dieci di reclusione, in quanto responsabile del delitto di cui agli articoli 81 cpv, 314 cpv Cp, in quanto, quale Presidente del tribunale militare di Roma, ripetutamente utilizzava lauto di servizio ed il relativo autista, anche in ore serali, per esigenze di natura privata, facendone un uso momentaneo, allo scopo di farsi accompagnare, in periodi concomitanti la ristrutturazione dellappartamento di proprietà in Via Grossi Gondi, presso il suddetto appartamento, ovvero in diversi esercizi commerciali per lacquisto di materiale necessario alla detta ristrutturazione (maioliche, marmi, porte blindate, infissi in alluminio).

In particolare, verso la metà del dicembre 1997, si faceva accompagnare dallavIere autista Marco Saffiotti, a tarda ora, dalla sua abitazione di via del Grande in un negozio di marmi in Via Tuscolana;

in data 28 gennaio 1998, si faceva accompagnare dallautista Giuseppe Angrisani in Via dei Volscì, presso negozi di marmo, in Via Case Rosse, presso un negozio di materiali edili, e, a due riprese, presso la nuova casa in ristrutturazione di Via Grossi Gondi;

in data 2 febbraio 1998, verso le ore 21, si faceva prelevare a casa dallautista Angrisani, che lo accompagnava in via Merulana. per motivi estranei a ragioni di ufficio, e quindi lo riportava a casa verso le ore 22;

in data 4 febbraio 1998, durante un periodo di congedo per malattia,si faceva accompagnare in via dei Volsci presso negozi di marmi, poi presso la stazione Termini, e a due riprese nella casa in ristrutturazione di Via Grossi Gondi.

A seguito di impugnazione dellimputato, la Corte dappello di Roma, con la sentenza in epigrafe, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, riconosceva lattenuante di cui allarticolo 62 n. 4 Cp, e riduceva la pena (sia per effetto della detta attenuante sia commisurando la pena base al mininimo edittale) a mesi due e giorni venti di reclusione, sostituiti con euro 3.098 di multa.

La Corte di merito riteneva provata la responsabilità penale dellimputato sulla base delle dichiarazioni degli autisti Saffiotti e Angrisani, dei fogli di marcia relativi alle due autovetture di servizio, da cui risultava il reiterato uso improprio dellautovettura di servizio, in relazione a, visite effettuate presso rivendite di materiali edili finalizzate alla ristrutturazione del nuovo appartamento dellimputato.

Ricorre per cassazione limputato, a mezzo del difensore Avv. Giorgio Angelozzi Gariboldi, che con un unico motivo deduce la violazione dellarticolo 420 ter Cpp e il vizio di motivazione sul punto relativo alla violazione del diritto di difesa conseguente al mancato rinvio richiesto alla udienza del 7 marzo 2001 davanti al Tribunale in relazione al legittimo impedimento a comparire dellimputato, affetto da sciatalgia acuta che determinava una sua /incapacità a deambulare per giorni tre, come documentato dal certificato medico in data 6 marzo 2001.

Il Tribunale aveva incongruamente ritenuto che limputato avrebbe potuto ovviare alla infermità con altri mezzi di locomozione; e la Corte di appello ha confermato tale erronea valutazione, rilevando che non risultava certificata la prescrizione di rimanere a letto, che invece era evidentemente compresa nella attestazione circa lincapacità di deambulare e assumendo che limputato avrebbe potuto ovviare allimpedimento locomotorio ricorrendo a non meglio precisati comuni mezzi offerti dalla tecnica.Trattandosi di invalidità di ordine generale a regime intermedio tempestivamente eccepita con latto di appello, da essa discendeva la nullità dellordinanza reiettiva e quella consequenziale del giudizio di primo e di secondo grado.

Diritto

Il ricorso appare fondato.

Nella certificazione medica in data 6 marzo 2001, esibita alla udienza del giorno successivo, si attesta che limputato era affetto da sciatalgia acuta con rigor muscolare lombosacrale e incapacità a deambulare, con prognosi di tre giorni s.c.

Il Tribunale rigettava la richiesta di rinvio formulata dal difensore, limitandosi a rilevare che la patologia indicata nel certificato medico non costituisce impedimento assoluto a comparire, potendosi ovviare con altri mezzi di locomozione.

Nellesaminare la censura di nullità del dibattimento di primo grado, per violazione del diritto di difesa, la Corte di appello, confermava la valutazione del Tribunale, osservando che limpedimento denunciato era agevolmente vincibile coi comuni mezzi offerti dalla tecnica per sopperire alle esigenze di locomozione di quanti versano, temporaneamente o definitivamente, nellimpossibilità di deambulare; e ciò in quanto, pur essendo stata attestata una temporanea inidoneità alla deambulazione di origine muscolare e di tipo per così dire meccanico, non risultava certificata né eventuale prescrizione di restare a letto ‑ men che mai immobile (&) – né eventuale inibizione di natura sanitaria a uscir di casa.

Evidentemente i giudici di merito, dato per accertato che limputato non potesse deambulare, ritengono fosse suo onere procurarsi mezzi di trasporto (quali, a quanto è dato intuire, lettiga e ambulanza) idonei a che egli fosse prelevato sin dallinterno del suo appartamento, trasportato fino allaula di udienza e, al termine di questa, ricondotto nellabitazione.

Va sul punto osservato che lassoluta impossibilità a comparire derivante da infermità fisica, come causa ostativa del giudizio contumaciale, non va intesa in senso esclusivamente meccanicistico, come impedimento materiale dellimputato a fare ingresso nellaula di udienza che sia superiore ci qualsiasi sforzo umano e che prescinda dalle condizioni psico – fisiche in cui versa il soggetto.

Se si intendesse per impossibilità a comparire la sola materiale impossibilità per limputato ad essere presente nel luogo ove si svolge il processo, difficilmente potrebbero ipotizzarsi situazioni nelle quali, facendosi ricorso ai comuni mezzi offerti dalla tecnica (per usare lespressione contenuta nella sentenza impugnata), la sua persona non possa essere prelevata e trasportata in unaula di giustizia.

Invece posto che la facoltà di comparire è estrinsecazione dellesercizio del diritto di difesa, deve affermarsi che la garanzia sottesa a questo diritto comporta che limputato sia in grado di presenziare al processo a suo carico come parte attiva della vicenda che lo coinvolge.

Sicché, nel caso in cui sussista uno stato morboso che incida seriamente sulla salute, potrà solo esigersi che linteressato spinga il proprio sforzo diretto a partecipare al processo sino a dove non esista una condizione psico‑fisica incompatibile con tale impegno.

Ora, la sciatalgia acuta di cui era affetto limputato, oltre ad aver prodotto, come attestato dalla certificazione medica, una incapacità assoluta di deambulare, è per sua natura una infermità che, secondo lo stesso portato lessicale, inevitabilmente provoca al paziente f orti dolori a ogni movimento corporeo. Richiedere allimputato che versi in tali condizioni, e che  voglia comparire alludienza, dì impegnarsi mentalmente e materialmente per assi curarsi il tempestivo ausilio di mezzi di trasporto che sopperiscano integralmente alla sua incapacità locomotoria, e pretendere per di più che egli assista, in simili condizioni di sofferenza, allo svolgimento della udienza, va al di là di ciò che può legittimamente richiedersi a chi voglia esercitare effettivamente, con la necessaria tranquillità danimo e capacità intellettiva, il suo diritto di difesa.

In una fattispecie quale quella qui considerata, lo sforzo che il Quistelli avrebbe dovuto esercitare incontrava dunque due ostacoli, che discendono da altrettanti principi fondamentali del nostro ordinamento: quello del diritto alla salute, che implica la inesigibilità di imporre al malato stress psico-fìsici tali da poter aggravare le condizioni di salute o provocare sofferenze apprezzabili; quello del diritto di difesa, esplicabile solo in condizioni di lucidità mentale che non siano compromesse da patologie rilevanti.

A tale ultimo riguardo va richiamato linsegnamento giurisprudenziale secondo cui la nozione di intervento dellimputato (evocata dallarticolo 178 comma 1 lett. c) Cpp) non può essere restrittivamente intesa nel senso di mera presenza fisica nel procedimento, ma come partecipazione attiva e cosciente alla vicenda processuale dellimputato, al quale deve garantirsi leffettivo esercizio dei diritti e delle facoltà di cui lo stesso è titolare (Cassazione, Sezione prima, sentenza 4242/97).

In termini non dissimili, la Corte costituzionale ha avuto occasione di precisare che la garanzia costituzionale del diritto di difesa comporta la necessità che limputato sia in grado non solo di essere fisicamente presente, se lo ritiene, al processo, ma anche di partecipare in modo consapevole e attivo alla vicenda processuale interloquendo con gli altri soggetti del processo medesimo, allo scopo di esercitare lautodifesa, e di comunicare con il proprio difensore (sentenza 39/2004; che richiama anche la sentenza 341/99).

Queste condizioni non possono ritenersi soddisfatte in una situazione di incapacità locomotoria accompagnata da una sintomatologia dolorosa quale quella riferibile alla patologia nella specie riscontrata, dal che deriva la nullità, per violazione del diritto di difesa, dellordinanza dichiarativa della contumacia e, conseguentemente, delle sentenze di primo e di secondo grado.

Gli atti devono pertanto essere rimessi ad altra sezione del tribunale di Roma per nuovo giudizio.

PQM

annulla la sentenza impugnata nonché quella emessa dal tribunale di Roma in data 7 marzo 2001, e rinvia per il giudizio ad altra sezione del tribunale di Roma.