Penale

Monday 08 January 2007

La sentenza redatta con grafia illeggibile è nulla.

La sentenza redatta con grafia
illeggibile è nulla.

Corte di Cassazione, Sezioni
Unite Penali, Sentenza 28 novembre 2006 (dep. 28 dicembre 2006), n. 42363/2006

Svolgimento del procedimento.

Con sentenza 26-4-01
il Gip presso il Tribunale di Catania, a seguito di giudizio abbreviato,
dichiarava G.F. responsabile, in concorso con altri soggetti, di ricettazione
ex artt. 110, 648 c.p. e di detenzione di cocaina a fini di spaccio ex artt.
110, 648 c.p., 73 d.p.r. 309/90: con la diminuente del
rito lo condannava a pena ritenuta di giustizia.

La Corte di appello di Catania
con pronuncia 28-5-02 riduceva l’inflitta sanzione,
confermando nel resto la decisione impugnata; l’imputato ha ora proposto
ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado deducendone la
nullità ai sensi degli artt. 125, 546 c.p.p. in quanto la motivazione era stata
redatta a mano, con grafia illeggibile.

Il ricorso veniva
assegnato alla IV sez. penale la quale riconosceva che si era verificata la
denunciata situazione: rilevato, peraltro, che in ordine alle conseguenze della
stessa si registrava un contrasto giurisprudenziale, rimetteva gli atti alle
Sezioni Unite.

Motivi della decisione

Le Sezioni Unite sono dunque
chiamate a valutare se la sentenza redatta con grafia illeggibile sia nulla per
mancanza di motivazione ovvero se ogni ipotesi di invalidità debba essere
esclusa.

La questione è rilevante
poiché in effetti la motivazione della sentenza impugnata è illeggibile
risultando la sua stesura operata per la maggior parte, ossia in ogni riga e
con riguardo a quasi tutte le parole ivi contenute, attraverso apposizione di
una serie di segni grafici la cui unione non è idonea a rappresentare specifici
concetti.

Al proposito si sono delineati
nell’ambito della giurisprudenza di legittimità due fondamentali orientamenti,
tra loro contrapposti.

In varie pronunce è stata negata
la sussistenza di nullità in base alla considerazione che la parte interessata
può richiedere in cancelleria, ai sensi dell’art. 116 c.p.p.,
una copia dattiloscritta della sentenza, puntualizzandosi che in tale evenienza
il termine per proporre impugnazione decorrerebbe dal rilascio della copia
leggibile, per cui non vi sarebbe indebita compressione dei diritti di
impugnazione; è stato altresì segnalato che il principio di tassatività
impedisce la dichiarazione di una nullità non prevista dalla legge (in
particolare dall’art. 546 c.p.p.) e si è escluso che questa possa ricavarsi
dall’art. 125 c.p.p. posto che l’illeggibilità non equivale a mancanza di
motivazione, la quale ricorre solo in caso di mancanza grafica (Cass. 31-3-92
n. 05450 RV. 190328; Cass. 18-1-01 n. 04041 RV.
219094; Cass. 4-4-03 n. 22773 RV. 225903;
Cass. 26-1-05 n. 9210 RV 230948; Cass. 17-9-04 n. 48232 RV. 231270;
Cass. 4-10-05 n. 39247 RV. 232553;
Cass. 28-4-06 n. 1636; si veda altresì Cass. 21-3-01 n. 21142 RV. 219575
ove è stata ritenuta manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale
dell’art. 546 c.p. in relazione agli artt. 24 e 97 Cost. per l’omessa
previsione della suddetta nullità; sotto la vigenza del codice del 1930: Cass. 17-5-71 n. 770 RV. 118633; Cass. 10-1-72
n. 4007 RV. 121250; Cass. 12-12-75 n. 3737 RV. 132857;
Cass. 5-4-78 n. 7076 RV. 138254; Cass. 20-11-79 n. 11538 RV. 146507). In altre sentenze, pur
confermandosi l’insegnamento sopra riportato, si è tuttavia riconosciuto che
nullità deve essere ravvisata nell’ipotesi estrema di impossibilità assoluta di
decifrazione della grafia, come nel caso di sopravvenuta
morte del giudice estensore (Cass. 28-4-06 n. 16363, non massimata;
Cass. 4-10-05 n. 39247 RV. 232553; nella vigenza del codice del 1930: Cass. 18-10-83 n. 01881 RV. 162907).

Secondo un indirizzo giurisprudenziale
radicalmente diverso la sentenza scritta con grafia illeggibile, o leggibile
con grande difficoltà, è da ritenersi nulla per sostanziale mancanza di
motivazione ex art. 125 c. 3 c.p.p. e per violazione del diritto di difesa.
Precipuamente è stato rilevato: che la possibilità di ottenere una copia
leggibile costituisce un rimedio empirico che non assurge a regola di carattere
generale; che non può farsi carico alla parte titolare del diritto di
impugnazione di sollecitare la trascrizione leggibile della sentenza; che in
questo modo i termini per proporre impugnazione verrebbero
ridotti o addirittura sacrificati; che la possibilità di farli decorrere dal
momento del rilascio della copia leggibile si risolve in regola
giurisprudenziale contra legem la quale dilaterebbe in modo incerto i tempi del
processo; che non può valere il richiamo all’art. 116 c.p.p. che pone solo un
corollario alle regole si divulgazione degli atti del processo, differenziando
la posizione di chi abbia interesse ad ottenere copia, estratto o
certificazione di singoli atti (Cass. 6-12-02 n. 02025 RV. 223707; Cass.8-11-04 n. 1310 Nascimbeni; Cass. 22-11-01
n. 45458 RV. 220606; Cass. 5-3-04 n. 12931 RV. 228636;
Cass. 8-3-05 n. 15396 RV. 231325; Cass. 9-3-05 n. 19825 RV. 231358; Cass. 12-5-06 n. 18462; con
riferimento ad un ordinanza illeggibile: Cass. 19-4-05
n. 19956; nella vigenza del precedente codice di rito: Cass. 10-1-72 n. 4007
RV. 121250; Cass. 12-12-75 n. 3737 RV. 132857).

Queste Sezioni Unite ritengono di
aderire a tale ultimo orientamento, condividendone tutte le argomentazioni ed
osservando quanto segue.

L’indecifrabilità di una
sentenza, qualora essa non sia limitata ad alcune parole e non consista in
semplice difficoltà di lettura superabile senza uno sforzo eccessivo, si
traduce in impossibilità per la parte di individuare i motivi di fatto e di
diritto su cui si basa la decisione i quali ai sensi
dell’art. 546 c. 1 lett. e c.p.p. devono essere, sia pur concisamente, esposti
– ossia resi visibili – con le modalità ivi indicate.

Né incide la circostanza che
nessuna norma, con specifico ed espresso riferimento all’illeggibilità della
motivazione, preveda una nullità: questa invero
discende dall’art. 125 c.p.p. il quale dispone che “le sentenze e le ordinanze
sono motivate a pena di nullità” e la sussistenza di siffatto essenziale
requisito è da escludersi, sia in caso di omessa esposizione dei dati e delle
valutazioni che devono giustificare il dispositivo, sia in caso di esposizione
non intelleggibile. A ciò aggiungasi che la violazione del precetto posto dal
cit art. 546 c.p.p., relativo alla manifestazione
delle ragioni del provvedimento conclusivo del procedimento, comporta
violazione del diritto al contraddittorio ex artt. 178 lett. b e c, 180 c.p.p.
(e quindi una invalidità a regime intermedio), in
quanto viene così pregiudicata la possibilità di ragionata determinazione in
vista dell’impugnazione e di efficace difesa.

In senso contrario non può valere
l’argomento adottato dall’opposto indirizzo, secondo cui la nullità sarebbe da
escludersi perchè la parte può farsi rilasciare, a norma dell’art. 116 c.p.p., una copia leggibile: trattasi di soluzione criticabile
sotto il profilo concettuale ed altresì in linea di principio.

Innanzitutto va osservato che non
si comprende come il cancelliere potrebbe formare la “copia leggibile” ed
attestarne la conformità ad un originale illeggibile; è evidente che egli
dovrebbe addivenire ad un’operazione interpretativa che esula dai suoi compiti
e che non offrirebbe garanzia formale di trasparenza né sostanziale di perfetta
corrispondenza della copia al documento originario. In realtà si verrebbe a
creare un nuovo originale e ciò è dimostrato dalla necessità che il cancelliere
avrebbe di ricorrere al giudice redattore, procedura che non è prevista né
tantomeno disciplinata dalla legge e che, anzi, è in contrasto con il nostro
sistema, il quale consente al giudice che ha emesso il provvedimento il potere
di modificarlo solo nel caso di errori materiali. D’altro canto non sarebbe
consentito fare riferimento per analogia al procedimento di rettifica di questi
ultimi: basti osservare che la relativa previsione, di cui all’art. 130, c.p.p., presupponendo che gli errori da correggere siano
identificabili, trova la sua ragione in una situazione radicalmente diversa da
quella per cui si discute.

Il richiamo all’art. 116 c.p.p. è
in realtà improprio: tale norma attribuisce al
soggetto interessato il diritto ad ottenere una copia degli atti processuali ed
è indiscusso che questa debba essere leggibile se leggibile è l’originale, il
che è cosa diversa dal farsi rilasciare un atto che provveda a “leggere”
l’originale indecifrabile; al contempo va riconosciuto che la parte deve essere
posta in condizione di comprendere il contenuto di un atto prima ed indipendentemente
dal rilascio di una copia dello stesso ed al proposito è significativo che
l’art. 544 c. 1 c.p.p. preveda, quale regola primaria, la redazione immediata
della motivazione della sentenza, onde se ne possa dare lettura, anche in forma
riassuntiva, immediatamente dopo quella del dispositivo (art. 545 c. 2 c.p.p.).

Inoltre v’è il problema
dell’impugnazione che il soggetto legittimato, oltre al dovere, ha il diritto
di esercitare tempestivamente, mentre nel caso in cui egli, per poterla proporre,
dovesse richiedere una copia della sentenza si determinerebbe un indebito
rinvio di detto diritto; inoltre i termini di cui all’art. 585 c. 1 c.p.p.
verrebbero a decorrere da un momento estraneo alla legge, quello del rilascio
della copia, a meno di voler stabilire che la copia leggibile, debba essere
depositata con nuovi incombenti informativi e decorrenze a norma del citato
articolo: il che, da un lato, dimostrerebbe che in effetti
si è irritualmente creato un secondo originale e, per altro verso, comporterebbe
un ulteriore decorso del tempo in contrasto colla regola della ragionevole
durata del giusto processo.

Se poi la parte non avesse
richiesto la copia e l’illeggibilità venisse eccepita
in sede di impugnazione dovrebbe pervenirsi al rigetto di quest’ultima a causa
di mancato esperimento dell’attività in questione ovvero il giudice ad quem
dovrebbe provvedere a che sia acquisita “copia leggibile”; ognuna delle due
soluzioni è inaccettabile: la prima perché, verrebbe a penalizzare la parte per
non avere tenuto un comportamento dall’esito incerto, che del resto esula dai
suoi doveri; la seconda perché, qualora anche fosse trasmessa la copia
leggibile, sarebbe ormai pregiudicato il diritto a proporre valida
impugnazione.

In sintesi, a dimostrazione che
l’orientamento disatteso è privo di rigore giuridico e sistematico, si osserva
che, se una nullità è suscettibile di sanatoria per effetto di un atteggiamento
dell’interessato sussumibile nelle ipotesi di cui all’art. 183 c.p.p. (il che
indubbiamente si verificherebbe nel caso in cui detto interessato ottenga una
copia, redatta in termini leggibili, della sentenza e, nell’impugnarla, non ne
contesti la conformità all’originale), la configurabilità della medesima,
invece, non può essere negata in radice ponendo a
carico alla parte, al di fuori di una previsione normativa, un determinato
incombente, salvo poi, a fronte di risultato negativo dell’adempimento,
recuperare l’invalidità, così come effettuato nei precedenti giurisprudenziali
in cui si ravvisa la nullità della sentenza solo qualora non sia più possibile
decifrarla, ad esempio nel caso di morte dell’estensore.

Infine, va escluso che la
sentenza scritta a mano ed illeggibile sia una
“minuta” in funzione di originale, della quale il cancelliere non ha curato la
trasformazione in originale, minuta suscettibile quindi di successive
operazioni e precisamente di redazione in termini comprensibili, affidandosi la
scritturazione ad un dattilografo, anche con l’aiuto dell’estensore: tale tesi,
sostenuta in alcuni precedenti pronunciati nella vigenza del codice di rito del
1930 con specifico richiamo all’art. 30 disp. att.,
sarebbe ora prospettabile con riferimento all’art. 154 disp att. del nuovo
codice, la quale norma riporta disposizioni identiche a quelle di cui al
menzionato art. 30.

In senso contrario a detta
impostazione, va segnalato che in realtà la sentenza, una volta depositata e
firmata, oltre che dal presidente e dall’estensore, anche dal cancelliere ex
art. 548 c. 1 c.p.p., con apposizione della data di
detto deposito, diviene automaticamente l’originale, risultando esaurito il
procedimento di formazione di quest’ultimo.

Alla luce di tutte le svolte
considerazioni deve quindi affermarsi il principio secondo cui l’illeggibilità
di una sentenza comporta una nullità a regime intermedio la quale deve essere
eccepita o rilevata ai sensi degli art. 180 e segg. c.p.p.

Nella fattispecie in esame
l’imputato ha dedotto ritualmente nel proprio ricorso l’invalidità de qua e
pertanto s’impone, con riguardo alla di lui posizione, l’annullamento della
sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello la quale procederà a nuovo giudizio al termine del quale
dovrà essere redatta una sentenza di agevole lettura.

Per questi motivi

La Corte annulla la sentenza
impugnata nei confronti di G.F., con rinvio per nuovo
giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catania.

Così deciso in Roma il 28
novembre 2006

Depositato in data 28 dicembre
2006