Penale

Wednesday 26 September 2007

La sentenza che condanna definitivamente l’ on. Bossi per le offese al tricolore.

La sentenza che condanna
definitivamente l’on. Bossi per le offese al tricolore.

Cassazione – Sezione prima penale
– sentenza 15 giugno – 25 settembre 2007, n. 35523

Presidente Canzio – Relatore
Cassano

Pm De Nunzio – difforme –
Ricorrente Bossi

Ritenuto in fatto

1. Il 23 maggio 2001 il Tribunale
di Como, sezione distaccata di Cantù, dichiarava l’onorevole Umberto Bossi
responsabile del reato di vilipendio alla bandiera nazionale (art. 292 c.p.),
per avere pronunziato, il 25 luglio 1997, nel corso della manifestazione
pubblica per la festa della Padania organizzata dalla Lega nord presso il
Palazzetto dello sport di Cabiate, la seguente espressione: "il tricolore lo uso soltanto per pulirmi il culo", e,
previa concessione delle attenuanti generiche, lo condannava alla pena di un
anno e quattro mesi di reclusione con i benefici della sospensione condizionale
della pena e della non menzione nel certificato del casellario giudiziale.

Poiché la Camera dei Deputati, il 23
gennaio 2002 (o 2003???) aveva deliberato che i fatti
oggetto del processo concernevano le opinioni espresse da un membro del
Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell’art. 68, primo
comma, della Costituzione, la
Corte d’appello di Milano, investita dell’impugnazione
proposta dall’imputato avverso la sentenza di primo grado, sollevava conflitto
di attribuzioni fra Poteri dello Stato.

La Corte Costituzionale,
dichiarato ammissibile il conflitto, con sentenza del 21 giugno 2006 dichiarava
che non spettava alla Camera dei Deputati affermare che le dichiarazioni rese
dal deputato Umberto Bossi, oggetto del procedimento penale pendente dinanzi
alla Corte d’appello di Milano, costituivano opinioni espresse da un membro del
Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni e, per l’effetto, annullava la
relativa delibera di insindacabilità.

La Corte d’appello di Milano,
dinanzi alla quale il processo veniva nuovamente
fissato per l’udienza del 14 novembre 2006, confermava il giudizio di
responsabilità dell’imputato, ma, preso atto dell’entrata in vigore della l. 24
febbraio 2006 n. 85, il cui art. 5 modifica la sanzione per il reato di
vilipendio alla bandiera previsto dall’art. 292 c.p., sostituendo, con
riferimento all’ipotesi disciplinata dal primo comma, la originaria pena della
reclusione da uno a tre anni con la pena della multa da mille a cinquemila
euro, rideterminava la pena in euro tremila di multa.

2. Da entrambe le decisioni di
merito emergeva che il 25 luglio 1997
l’onorevole Umberto Bossi interveniva alla serata
conclusiva della festa della Padania, organizzata dalla Lega nord presso il
palazzetto dello sport di Cabiate e, volgendo lo sguardo alla bandiera
nazionale esposta sull’edificio della vicina scuola statale, iniziava il
proprio discorso con le seguenti testuali espressioni: “quando
vedo il tricolore io m’incazzo. Il tricolore lo uso soltanto per pulirmi il
culo”. Tali espressioni venivano chiaramente udite dai
numerosi presenti, tra cui i Carabinieri di Cantù che svolgevano il servizio
d’ordine in borghese. Nel corso del comizio l’onorevole Bossi
reiterava le espressioni incriminate nei medesimi termini, inserendole
nell’ambito della critica alla proposta di legge (divenuta l. 5 febbraio 1998
n. 22) di esporre su tutti gli edifici pubblici maggiormente rappresentativi
l’emblema nazionale insieme con la bandiera dell’Unione europea.

Esclusa l’applicabilità degli
artt. 9 e 10 lett. b) del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle
Comunità europee, trattandosi di condotte poste in essere dal parlamentare
europeo nello Stato di appartenenza e, in quanto tali, sottoposte alle medesime
immunità riconosciute ai membri del loro Parlamento nazionale, i giudici di
merito osservavano che anche per i simboli dello Stato, quale il tricolore,
costituente, ai sensi dell’art. 12 della Costituzione, l’emblema dello Stato
repubblicano nella sua unità, sussistono le medesime esigenze di prestigio e di
rispetto dovute allo Stato, che giustificano la sanzione penale e
costituiscono, al contempo, un limite alla libertà di manifestazione del
pensiero.

Nel merito, le espressioni
utilizzate dal ricorrente erano ritenute pesantemente offensive, connotate da un significato manifestamente dispregiativo e, inoltre, non
consentite né giustificate nell’ordinamento vigente, ispirato alla
conservazione e al rispetto dei valori costituzionali, dovendosi ritenere
legittime solo le censure, pur se severe, espresse senza trascendere nel
disprezzo o nel dileggio, nell’ambito di una civile e democratica dialettica
delle opinioni.

I giudici di merito, infine,
escludevano la configurabilità della speciale causa di non punibilità prevista
dall’art. 68, primo comma, della Costituzione sia per insussistenza del nesso
funzionale tra le dichiarazioni extra moenia e l’esercizio delle attribuzioni
proprie del potere legislativo, sia perché l’immunità parlamentare riservata
alle opinioni non può essere estesa sino a comprendere
gli insulti, solo perché collegati con le battaglie condotte da esponenti
parlamentari in favore delle loro tesi politiche.

3. Avverso la sentenza d’appello
ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia,
l’onorevole Umberto Bossi, il quale lamenta:

a) erronea esclusione
dell’applicazione dell’art. 68, primo comma, della Costituzione sotto diversi
profili: 1) la frase incriminata, pronunciata in concomitanza dell’emanazione
di una norma che obbligava l’esposizione della bandiera da parte di tutti gli
edifici pubblici, aspramente criticata in Parlamento dal partito di riferimento
dell’onorevole Bossi, doveva essere inquadrata nel più
vasto ambito di una tesi politica che, in antitesi al valore dell’unità
nazionale, propugnava, pur nel rispetto della Costituzione, una separazione
dello Stato nazionale; 2) la concreta valutazione del nesso funzionale tra le
espressioni ritenute lesive di altri valori costituzionalmente garantiti e
l’attività del parlamentare porta a svuotare di significato la prerogativa
costituzionale; 3) la manifestazione del pensiero incriminata era funzionale
alla espressione della critica politica e non costituiva un comportamento
gratuitamente offensivo fine a se stesso;

b) violazione ed erronea
applicazione dell’art. 292 c.p. per difetto dell’elemento soggettivo, in quanto
il parlamentare riteneva di esercitare un legittimo diritto di critica
politica;

c) erronea interpretazione
dell’art. 10, lett. a) e b) del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle
Comunità europee, che, da un lato, preserva le immunità e le prerogative che
ciascun Paese concede ai parlamentari nazionali e, dall’altro, le estende al
Parlamentare europeo, stabilendo che quest’ultimo deve godere, ovunque,
dell’esenzione dal processo penale;

d) violazione dell’art. 521
c.p.p. per mancata corrispondenza tra contestazione contenuta nel decreto di
citazione a giudizio e fatto accertato.

Il ricorrente ha altresì
sollecitato la revoca del beneficio – concesso ma non richiesto – della
sospensione condizionale della pena.

Osserva in diritto

1. Logicamente preliminare è
l’esame del motivo di ricorso con il quale viene
denunciata la violazione degli artt. 9 e 10 del Protocollo sui privilegi e le
immunità delle Comunità europee e dell’art. 3 del Regolamento del Parlamento
europeo, con riferimento alla qualità di membro del Parlamento europeo,
rivestita dall’onorevole Bossi all’epoca dei fatti.

L’art. 4, par. 2 dell’"Atto
relativo alle elezioni dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio
universale diretto" stabilisce che la base su cui poggia la complessiva
immunità di un deputato europeo è costituita dal "Protocollo sui privilegi
e sulle immunità delle Comunità europee", allegato al Trattato dell’8
aprile 1965 che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle
Comunità europee. Tale provvedimento possiede, pertanto, "lo status di
atto legislativo di rango primario della Comunità europea" – come rilevato
nella "Decisione del Parlamento europeo sulla riforma del regolamento per
quanto riguarda l’immunità parlamentare (art. 6)" -, ossia ha il valore
dei Trattati. Gli Stati membri, pertanto, sono vincolati a quanto da esso disposto, così come pure sono tenuti a rispettare il
Regolamento adottato dal Parlamento ai sensi del citato Trattato, sebbene esso
costituisca un atto di diritto derivato.

L’art. 9 del Protocollo
stabilisce che "i membri del Parlamento non possono essere ricercati,
detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni e dei voti espressi
nell’esercizio delle loro funzioni".

Il successivo art. 10, comma
primo, in tema di immunità del parlamentare, stabilisce che "per la durata
delle sessioni dell’Assemblea i membri di essa
beneficiano: a) sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri
del Parlamento del loro Paese; b) sul territorio di ogni altro Stato membro
della esenzione da ogni provvedimento di detenzione e da ogni procedimento
giudiziario".

L’art. 3, comma primo, del
Regolamento del Parlamento europeo stabilisce che "i deputati beneficiano
dei privilegi e delle immunità previsti dal Protocollo sui privilegi e sulle
immunità delle Comunità europee, allegato al Trattato dell’8 aprile 1965 che istituisce
un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee".

La lettura interpretativa
unitaria di queste disposizioni, strumentali al mantenimento dell’integrità del
Parlamento e alla garanzia dell’indipendenza dei suoi membri nell’esercizio delle
funzioni e non costituenti, perciò, un mero privilegio dei singoli, consente di
delinearne il diverso ambito applicativo.

La formulazione dell’art. 9 del
Protocollo, che attiene alla insindacabilità e si rivolge a tutti i
parlamentari europei, indipendentemente dalla loro provenienza, è identica,
sotto il profilo sostanziale, a quella contenuta nel testo dell’art. 68 della
Costituzione, antecedente alle modifiche introdotte dalla legge costituzionale
29 ottobre 1993 n. 3, come del resto espressamente affermato nella
"Risoluzione del Parlamento europeo sull’immunità dei deputati italiani e la prassi della autorità italiane in materia"
(2001/2099 REG).

L’art. 10 si occupa, invece,
delle immunità in senso tecnico del parlamentare, da un lato rinviando alle discipline
nazionali al riguardo per quanto concerne i comportamenti da lui posti in
essere nel Paese di appartenenza, e dall’altro stabilendo l’applicabilità del
disposto della lett. b) del citato art. 10 con riferimento alle condotte
realizzate sul territorio di uno degli altri Stati membri.

Di conseguenza, non è necessaria
una preventiva richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti di un
deputato del Parlamento europeo per fatti-reato commessi all’interno del
territorio dello Stato di appartenenza, applicandosi, in questo caso, allo
stesso le medesime immunità riconosciute ai componenti del Parlamento
nazionale.

In altri termini, con riferimento
ai comportamenti posti in essere sul territorio nazionale, il membro italiano
del Parlamento europeo non gode di un duplice ordine di immunità (quella
europea e quella italiana) né dell’immunità europea prevista dall’art. 10 lett.
b) del Protocollo, bensì usufruisce esclusivamente della sfera di garanzia
riservata al parlamentare nazionale dall’art. 68 della Costituzione, cui l’art.
10 lett. a) del Protocollo n. 34 fa rinvio sia per i contenuti sostanziali
dell’immunità che per le relative procedure (in tal senso, Cass., Sez. II, 21 marzo 2000, n. 14791, Martelli, rv.
224135-39; Sez. VI, 9 febbraio 2004, n. 10773, Maroni, rv. 227990).

Ritiene in conclusione il
Collegio che, in conformità a questi principi, correttamente nel caso in esame,
relativo alle condotte realizzate dall’onorevole Bossi
nel territorio dello Stato di appartenenza, i giudici di merito hanno applicato
la disposizione contenuta nell’art. 10, comma primo del Protocollo sulle
immunità, che richiama ed estende al membro dell’Assemblea europea le medesime
prerogative attribuite al membro del Parlamento italiano.

2. Parimenti infondato è il complesso
delle censure riguardanti l’omessa applicazione dell’art. 68 della
Costituzione.

La Corte Costituzionale
(sentt. nn. 10 e 11 del 2004) ha ribadito che costituiscono opinioni espresse
nell’esercizio della funzione parlamentare quelle manifestate durante il
compimento di atti tipici, adottati nel corso dei lavori delle Camere e delle
loro articolazioni. Al contempo ha precisato che non tutta l’attività politica
svolta dal membro del Parlamento al di fuori di questa sfera rientra, sempre e
comunque, nell’ambito della garanzia dell’art. 68, comma primo, della
Costituzione, bensì soltanto quella che sia funzionalmente connessa con
l’esercizio della funzione propria dei membri del Parlamento: "non qualsiasi opinione espressa dai membri delle Camere è
sottratta alla responsabilità giuridica, ma soltanto le opinioni espresse
nell’esercizio delle funzioni" (sent. n. 120 del
2004). In caso contrario, si discriminerebbe la posizione del parlamentare
rispetto a quella di un comune cittadino dedito all’attività politica, finendo
per trasformare la garanzia funzionale prevista dalla Costituzione in un
inaccettabile privilegio personale e di casta (sentt. nn. 375 del 1997, n. 329
del 1999, nn. 10 e 11 del 2000).

In tale ottica, la giurisprudenza
della Consulta ha progressivamente valorizzato il concetto di "nesso
funzionale", che "solo consente di discernere le opinioni del
parlamentare riconducibili alla libera manifestazione del pensiero, garantita
ad ogni cittadino nei limiti generali della libertà di espressione, da quelle
che riguardano l’esercizio della funzione parlamentare" (sentt. n. 375 del 1997, n. 120 del 2004 e n. 219 del 2003).

Non si ha "nesso
funzionale" tra la condotta contestata e l’esercizio delle attribuzioni
proprie del rappresentante parlamentare se sussiste un generico e semplice
collegamento di argomento o di contesto tra attività parlamentare e
dichiarazione extra moenia. Quest’ultima, per essere ricompresa nell’ambito
dell’immunità, deve avere un’identità sostanziale di contenuto rispetto all’opinione
espressa in sede ufficiale (sent. n. 379 del 1996, n.
82 del 2000, nn. 79, 257, 283, 294,421 del 2002).

Ai fini della insindacabilità
rileva, quindi, una corrispondenza sostanziale di contenuti, anche se non
occorre una puntuale coincidenza testuale tra atto parlamentare ed
extraparlamentare, non essendo sufficiente al riguardo una
mera comunanza di tematiche (sent. n. 246 del 2004).

Alla luce di questi principi non
possono trovare accoglimento le censure difensive in tema di pretesa
sussistenza di un nesso funzionale tra l’intervento svolto il 25 luglio 1997 dall’onorevole Bossi, in occasione della serata conclusiva
della festa di partito della Lega lombarda, e il dibattito
politico-parlamentare concernente l’approvazione della norma che rendeva obbligatoria
l’esposizione del tricolore sugli edifici pubblici, disposizione aspramente
criticata dai parlamentari della Lega nord, fautori dell’autonomia e
dell’indipendenza di una parte del Paese.

In proposito, occorre
innanzitutto rilevare che le dichiarazioni di un parlamentare, non contenute in
atti tipici, sono riconducibili alla previsione dell’art. 68, primo comma,
della Costituzione solo se dirette a divulgare il pensiero e le opinioni
espresse dal medesimo nell’esercizio delle sue funzioni: come si desume
univocamente dal testo della norma costituzionale, l’immunità del parlamentare
è collegata alle opinioni e ai voti dallo stesso dati
nella esplicazione delle sue funzioni.

Non è stata, invece, fornita
alcuna dimostrazione che le dichiarazioni rese dall’onorevole
Bossi la sera del 25 luglio 1997 costituissero la prosecuzione extra
moenia dell’attività del parlamentare, né è stato individuato uno specifico
atto parlamentare adottato dal medesimo deputato di cui esse costituissero
sostanziale riaffermazione.

In secondo luogo, non pare
conferente il generico richiamo della sostanziale corrispondenza tra le
espressioni pronunciate in occasione dell’intervento di Cabiate e la
complessiva attività politica svolta dai parlamentari della Lega nord.

Non è, infatti, sufficiente a
garantire l’insindacabilità del membro dell’Assemblea legislativa il mero
collegamento con l’attività altrui, non configurando l’art. 68, primo comma,
della Costituzione una "sorta di insindacabilità di gruppo, per cui un atto o intervento parlamentare di un appartenente
a un gruppo fornirebbe copertura costituzionale per tutti gli iscritti al
gruppo medesimo" (Corte Cost., sent. n. 249 del
2006).

Poiché, in coerenza con l’art. 67
della Costituzione, gli stessi regolamenti parlamentari permettono al singolo
parlamentare di dissentire dalle posizioni del gruppo di appartenenza,
l’accoglimento della tesi difensiva condurrebbe alla irragionevole conseguenza
del "trasferimento" della insindacabilità solo a favore degli
appartenenti allo stesso gruppo e non anche nei confronti di altri parlamentari
favorevoli alle medesime opinioni, ma non appartenenti al medesimo gruppo o
partito.

L’art. 3, comma primo, della 1. n. 140 del 2003, nella parte in cui riconosce
l’insindacabilità per le attività connesse con la funzione di parlamentare,
conferma il carattere soggettivo delle condizioni che consentono l’estensione
della garanzia.

Per queste ragioni le
dichiarazioni rese dall’onorevole Bossi la sera del 25
luglio 1997 non possono considerarsi funzionalmente connesse con alcuna forma
di esercizio di funzioni parlamentari, cui peraltro è in ogni caso estraneo –
occorre ribadirlo con fermezza – l’uso del turpiloquio (Corte Cost., sentt. n. 137 del 2001 e n. 249 del 2006).

3. Non ricorre inoltre la
violazione dell’art. 521 c.p.p. – dedotta peraltro dalla difesa con un generico
motivo di ricorso -, ravvisandosi per contro piena correlazione tra
l’imputazione formulata (e mai modificata) dall’accusa, considerata nella sua
interezza, e le connotazioni e circostanze soggettive ed oggettive, geografiche
e temporali dei fatti ritenuti in sentenza, posti dai giudici di merito a
fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato.

4. Neppure meritano accoglimento
i motivi di ricorso con i quali viene denunciata
l’erronea interpretazione ed applicazione dell’art. 292 c.p. sotto il profilo
dell’elemento soggettivo.

La Corte territoriale ha già
disatteso esplicitamente le identiche argomentazioni poste a supporto
dell’appello interposto avverso la sentenza di primo grado, nonché congruamente
e logicamente motivato in ordine a tutti gli elementi, fattuali e giuridici,
che qualificano le componenti, materiale e psicologica, del delitto, per i
profili della consapevolezza della direzione dell’aggressione contro uno dei simboli dello Stato, del dileggio e di svilimento
dello stesso, tenuto conto della connotazione manifestamente e gratuitamente
dispregiativa delle espressioni utilizzate nel descrivere l’uso e le finalità
della bandiera nazionale.

La libertà di manifestazione del
pensiero trova del resto, limiti impliciti derivanti da altri valori
costituzionalmente protetti, tra i quali si annovera il prestigio dello Stato,
dei suoi emblemi e delle sue istituzioni (Cass., Sez.
I, 14 giugno 1988, n. 6822, Paris, rv. 181275).

Poiché ai fini della sussistenza
dell’elemento psicologico del reato è sufficiente il dolo generico, che
consiste nella coscienza e nella volontà di arrecare offesa all’istituzione,
anche attraverso i suoi simboli, o all’entità simbolica direttamente tutelata
(Cass., Sez. V, 24 settembre 1997, n. 11667, Sgarbi,
rv. 209264), restano privi di rilevanza i motivi sottesi all’azione e le
finalità perseguite dal soggetto agente, quali la volontà di pronunciare frasi
ad effetto per riscuotere consenso elettorale e politico.

Quando, poi, la portata e la
natura delle espressioni utilizzate rivestono, come nel caso in esame, una intrinseca e obiettiva connotazione dispregiativa e
l’agente ricorra volontariamente e consapevolmente ad esse per enfatizzare il suo
dire, sussiste palesemente l’elemento soggettivo del reato, che non può essere
scriminato dal diritto di critica politica, esulando l’uso del turpiloquio dal
modo di esercizio delle funzioni parlamentari (Corte Cost., sent. n. 249 del 2006; Cass., Sez. V. 24 settembre 1997, Sgarbi,
cit.).

5. Il difensore ha formulato,
infine, una specifica censura riguardante la concessione della sospensione
condizionale della pena, sebbene non sollecitata dalla difesa.

Osserva il Collegio che la
concessione della sospensione condizionale della pena, ai sensi dell’art. 163
c.p., e della non menzione della condanna nel
certificato del casellario giudiziale ex art. 175 c.p. costituiscono esercizio
di un potere attribuito dalla legge esclusivamente al giudice in vista, sotto
il primo profilo, della finalità rieducativa della pena e, sotto l’altro, del
ravvedimento del condannato mediante l’eliminazione della particolare
conseguenza negativa del reato, quale è quella della pubblicità: di
conseguenza, non è necessaria un’istanza da parte dell’imputato, né è
configurabile un potere della parte di rinunciare al beneficio.

Occorre, peraltro, rilevare che
dall’esame del certificato penale, inserito nel fascicolo di appello, risulta che
nei confronti dell’onorevole Bossi era già stato in
precedenza applicato il beneficio della sospensione condizionale della pena con
due distinte sentenze: 1) sentenza del Tribunale di Milano, confermata dalla
Corte d’appello di Milano il 7 giugno 1997 (irrevocabile il 13 giugno 1998),
che lo aveva condannato alla pena di mesi otto di reclusione e quattro milioni
di multa (pari a euro 2.965,83) per il reato di cui agli artt. 7 l. 2 maggio 1974 n. 195 e 4 l. 18 novembre 1981 n. 659,
commesso in Milano fino all’aprile del 1992; 2) sentenza della Corte d’appello
di Brescia del 7 maggio 1999 (irrevocabile il 16 dicembre 1999), che lo aveva
condannato alla pena di un anno di reclusione per il reato di cui all’art. 414
c.p., commesso in Brembate il 4 agosto 1995.

Sussistono, pertanto, i
presupposti per la revoca di diritto, ai sensi dell’art. 168 c.p., della sospensione condizionale della pena concessa con la
sentenza della Corte d’appello di Milano del 14 novembre 2006 che dev’essere
annullata senza rinvio limitatamente a tale profilo.

PQM

Annulla senza rinvio la sentenza
impugnata limitatamente al beneficio della sospensione condizionale della pena,
che revoca.

Rigetta nel resto il ricorso.