Famiglia

Wednesday 15 March 2006

La scelta del part-time può giustificare la riduzione dell’ assegno di mantenimento.

La scelta del part-time può giustificare la riduzione dellassegno di mantenimento.

Cassazione Sezione prima civile sentenza 10 novembre 2005 11 marzo 2006, n. 5378

Presidente Losavio relatore Napoleoni

Pm Ciccolo parzialmente conforme – Ricorrente Urgese Controricorrente Faccioli

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 14 settembre 2001 Gemma Cristofano Urgese chiedeva al tribunale di Roma, ai sensi dellarticolo 9, legge 898/70, la  revoca dellobbligo di corrispondere allex coniuge Carmelo Faccioli  un assegno mensile di lire 500.000, impostole dalla Corte dappello di Roma con sentenza dell11 febbraio 1997, in sede di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio. Giustificava la richiesta con lasserito miglioramento della condizioni economiche

del Faccioli, conseguente al fatto che la figlia Antonella ‑ convivente con il padre ed al cui mantenimento questi doveva provvedere ‑ era divenuta economicamente indipendente.

Il Tribunale, con decreto del 3 aprile 2002, accoglieva la domanda, revocando lassegno di divorzio posto a carico dalla Urgese a far data dal febbraio 2001.

Avverso la decisione proponeva reclamo il Faccioli, assumendo che lavvenuto  raggiungimento dellautonomia economica da parte della figlia costituiva evento inidoneo a giustificare la revoca dellassegno di divorzio, il diritto alla cui percezione trova fondamento nella disparità della condizioni economiche degli ex coniugi: condizioni che il primo Giudice aveva ritenuto riavvicinate sulla base di una affrettata e non corretta valutazione delle risultanze processuali.

Il reclamo era parzialmente accolto dalla Corte dappello di Roma, la quale, con decreto del 29 gennaio 2004, ripristinava lassegno di euro 105,00 a decorrere dalla domanda. Premesso che i provvedimenti in tema di assegno di divorzio, soggetti alla clausola rebus sic stantibus, possono formare oggetto di revisione solo in presenza di circostanze sopravvenute, idonee ad alterare lequilibrio raggiunto dalle parti in sede di divorzio o in momenti successivi, la Corte territoriale rilevava come, nella specie, il diritto allassegno fosse stato riconosciuto al Faccioli, con la sentenza di divorzio, in considerazione della migliore situazione economica della Urgese, godendo questultima di un reddito da lavoro più elevato e disponendo, altresì, a differenza del primo, di un cospicuo patrimonio immobiliare.

Il divario economico a fronte del quale era stato affermato il diritto allassegno doveva ritenersi, peraltro, ancora sussistente. Sul piano reddituale, la retribuzione netta della Urgese era scesa, bensì, nellanno 2002, dai circa 23.000 euro percepiti nellanno precedente, a 15.200 euro, divenendo in tal modo inferiore ai redditi complessivi del Faccioli (pari, nello stesso anno 2002, ad oltre 21.000 euro): ma tale circostanza ‑ ad avviso della Corte di merito ‑ non poteva essere configurata come decremento della «capacità contributiva», dipendendo dalla personale scelta della Urgese ‑ non giustificata da motivi dì salute o da impegni familiari ‑ dellorario di lavoro part time, scelta che non potrebbe «ledere i diritti consolidati di terze persone». Sotto laspetto patrimoniale, poi, la situazione della Urgese sarebbe rimasta pressoché invariata, giacché, sia pure era vero che ella aveva alienato numerosi immobili (acquistandone, tuttavia, altri) , la conversione di beni immobili in danaro non rappresenta comunque un peggioramento delle condizioni economiche della alienante, dovendosi per il resto escludere che il ricavato della vendita fosse stato nella specie assorbito ‑ così come asserito dalla Urgese ‑ dagli oneri di mantenimento dei figli e dellex coniuge.

Se, alla luce di tali circostanze, doveva essere dunque riconosciuta la permanenza del diritto del Faccioli allassegno, nondimeno, Iinnegabile miglioramento economico dì cui il reclamante aveva beneficiato non dovendo più sopportare le spese di mantenimento, della figlia, ormai indipendente ‑ rendeva equa una riduzione dellassegno stesso allindicato importo di euro 105,00 mensili.

Avverso la pronuncia propone ricorso per cassazione la Urgese sulla base di un unico complesso motivo.

Resiste con controricorso il Faccioli, il quale propone altresì ricorso incidentale sulla base di due

motii, cui resiste a sua volta la Urgese con controricorso

Entrambe la parti hanno depositato memorie.

Motivi della decisione

1. – Con lunico motivo del  suo ricorso la Urgese denuncia violazione e falsa applicazione dagli articoli 5 e 9 legge 898/70, come modificati dalla legge  74/1987, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo dalla controversia, in relazione allarticolo 360, nn. 3 e 5 Cpc ad allarticolo 111 Costituzione.

Sotto un primo profilo, la ricorrente censura che la Corte territoriale abbia ritenuto irrilevante la sopravvenuta notevole riduzione dei propri redditi, solo perché conseguente alla personale scelta di lavorare part time, anziché a tempo pieno. La decisione impugnata sarebbe, per questo aspetto, affatto erronea, posto che i «giustificati motivi», che a mente dellarticolo 9 legge 898/70 legittimano la modifica dei provvedimenti relativi ai contributi economici disposti in favore di uno dei coniugi, debbono essere identificati nel mero mutamento oggettivo della condizioni economico patrimoniali delle parti, a prescindere dalle ragioni che lo abbiano determinato. Lopzione per il lavoro a tempo parziale, daltro canto, non diversamente da quella di cessare del tutto lattività professionale rappresenterebbe una scelta personale pienamente legittima, non essendovi, nel vigente ordinamento, alcuna disposizione che vieti allonerato di assumere iniziative ivi compresa quella di ridurre il proprio impegno lavorativo suscettive di incidere sul diritto allassegno di mantenimento dellex coniuge: disposizione che, ove esistesse, risulterebbe peraltro costituzionalmente illegittima, in quanto lesiva di fondamentali diritti di libertà della persona.

Sotto un secondo profilo, la ricorrente si duole che la Corte di merito abbia ritenuto la propria situazione patrimoniale pressoché invariata rispetto al passato, assumendo,da un lato, che lavvenuta alienazione di numerosi cespiti immobiliari, con conseguente loro conversione in denaro, non equivale a deterioramento delle condizioni economiche, anche perché dovrebbe escludersi che il ricavato delle vendite sia stato interamente assorbito dagli oneri di mantenimento dei figli e dellex coniuge; e soggiungendo tuttavia, dallaltro lato, che dalla documentazione prodotta emergerebe come essa Urgese abbia nellultimo decennio venduto e acquistato immobili per parecchie centinaia di milioni di lire, con un saldo positivo di circa 200 milioni, che non rappresenterebbe, però, un utile, in quanto corrispondente allincirca allesborso connesso ai predetti oneri di mantenimento.

Le riferite argomentazioni risulterebbero superficiali e contraddittorie. Per un verso, infatti, lastratta affermazione del giudice del reclamo, per cui la conversione di immobili in denaro non costituisce, di per sé , sicuro indice di peggioramento delle condizioni economiche dellalienante, avrebbe dovuto essere accompagnata da una approfondita disamina viceversa omessa della concreta situazione della ricorrente: verifica dalla quale sarebbe emersa sia la scarsa consistenza del patrimonio immobiliare di cui ella era originariamente titolare, sia la pochezza della sua attuale condizione, che la vede mera usufruttuaria dellappartamento in cui vive e di una villetta. Per altro verso, poi, la Corte territoriale sarebbe incorsa in evidente contraddizione, allorché ha comunque riconosciuto che una cospicua parte del ricavato delle vendite immobiliari è stata assorbita dagli oneri di mantenimento: circostanza che implica, di per sé, che il patrimonio della ricorrente si sia sensibilmente ridotto.

Sotto un terzo profilo, la Urgese rimarcato come la domanda di soppressione dellassegno di divorso implichi, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, una valutazione comparativa della situazione delle parti, allo scopo di assicurare, con il minor sacrificio possibile per lobbligato, il mantenimento per il titolare dellassegno del tenore di vita che larticolo 5 legge 898/70 ha inteso, almeno in via tendenziale, garantire censura che la Corte dappello abbia respinto la domanda di revoca dellassegno senza effettuare lanzidetta valutazione comparativa: valutazione che, ove compiuta, avrebbe consentito di appurare come disponendo attualmente il Faccioli di redditi superiori a quelli della ricorrente e di un patrimonio più cospicuo (essendo egli pieno proprietario di due immobili, sia pure, per uno di essi, in comunione) lassegno di divorzio, lungi dal garantire allex coniuge il mantenimento di un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, si risolverebbe in un ingiustificato arricchimento. E ciò senza considerare che lassegno posto a carico della ricorrente, per la sua attuale esiguità, non sarebbe comunque oggettivamente idoneo a fornire quel contributo al mantenimento che il legislatore richiede.

Da ultimo, la ricorrente lamenta che la Corte di merito nel ritenere irrilevante la diminuzione dei propri redditi, in quanto determinata da una scelta di lavoro a tempo parziale non giustificata da motivi di salute o impegni familiari sia comunque incorsa in vizio di ultrapetizione, posto che la controparte non aveva sollevato alcuna contestazione riguardo alla legittimità della predetta scelta.

2.1. Con il primo motivo del ricorso incidentale il Faccioli denuncia violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione allarticolo 360 n.3 Cpc, dolendosi che la Corte dappello, nel ridurre limporto dellassegno di divorzio, si sia limitata ad accertare soltanto se le condizioni economiche degli ex coniugi fossero mutate, prescindendo da ogni verifica circa ladeguatezza dei mezzi dellex coniuge richiedente al fine del mantenimento di un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio: aspetto, questo, viceversa determinante per la concessione dellassegno in parola.

2.2 Con il secondo motivo, il ricorrente incidentale lamenta lerronea, insufficiente e contraddittoria  motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione allarticolo 360 n. 5 Cpc, censurando che la Corte territoriale, nel valutare la consistenza del divario economico tra le parti, sia incorsa in una serie di incongruenze, errori ed omissioni.

Il giudice del reclamo, in particolare, avrebbe computato la retribuzione di esso Faccioli al lordo, quando invece quella della Urgese è stata considerata al netto; non avrebbe tenuto conto della vendita dellimmobile di proprietà comune in Nettuno, il cui ricavato sarebbe stato destinato dal Faccioli allestinzione del mutuo contratto per lacquisto della casa e della Urgese, invece, semplicemente introitato; avrebbe errato nel calcolo delle spese affrontate dalla Urgese per il mantenimento dellex marito e dei figli; avrebbe quantificato il saldo positivo delle vendite e degli acquisti immobiliari effettuati dalla Urgese sulla base dei prezzi dichiarati nei relativi atti, senza considerare che questi, per ragioni fiscali, sono notoriamente inferiori ai prezzi effettivi; avrebbe omesso, infine, di tener conto del miglioramento della situazione economica della Urgese conseguente alle nuove nozze con un funzionario di banca.

3. Lunico motivo del ricorso principale è fondato, limitatamente alla prima delle censure con esso svolte.

Larticolo 9, primo comma, legge 898/70, nel consentire la revisione in ogni tempo delle statuizioni giudiziali in materia di assegno di divorzio, allorché sopravvengano giustificati motivi, rende invero palese come dette disposizioni secondo una regola comune alle pronunce preordinate al soddisfacimento dei bisogni di vita della persona tramite imposizione a terzi di prestazioni destinate a protrarsi nel tempo siano adottate rebus sic stantibus, rimanendo suscettive di modifica a fronte di successive variazioni della situazione di fatto posta a fondamento della decisione: variazione in presenza delle quali non può dunque opporsi lexceptio iudicati (ex plurimis, Cassazione 21049/04; 8654/98; 7953/96).

La natura dei giustificati motivi che legittimano la revisione delle disposizioni sullassegno di divorzio revisione che può consistere non soltanto nellaumento o nella diminuzione del relativo importo, ma anche nella integrale soppressione dellassegno già concesso o nel suo riconoscimento ex novo va daltra parte identificata tenendo conto della funzione assistenziale propria del contributo di cui si discute, volto ad assicurare allex coniuge che risulti privo di mezzi adeguati e non sia in grado di procurarseli per ragioni oggettive il mantenimento di un determinato tenore di vita, sulla base di una valutazione comparativa della situazione delle parti ed in proporzione alle sostanze dellobbligato. In tal ottica, costituiscono, dunque, giustificati motivi di revisione i mutamenti delle condizioni economiche di uno o di entrambi gli ex coniugi, che allesito di una rinnovata valutazione comparativa (Cassazione, 17895/04; 14004/02; 6974/95) si presentino oggettivamente idonei ad alterare lequilibrio determinato al momento della pronuncia di divorzio (Cassazione 8654/98; 8427/98; 9415/95).

Ciò premesso, nellipotesi in cui il mutamento allegato consista nel peggioramento delle condizioni economiche dellobbligato, e, più in particolare, nella contrazione dei suoi redditi da lavoro, lincidenza dellevento dedotto non può essere aprioristicamente esclusa in ragione del fatto che il decremento consegua a scelte dellex coniuge pur non dettate da specifiche esigenze familiari o di salute, e dunque liberamente operate in ordine alloggetto ed alle modalità di svolgimento della propria attività lavorativa: quale, ad esempio, quella di dismettere la precedente attività professionale per intraprenderne altra meno redditizia, ma maggiormente rispondente alle proprie aspirazioni o meno usurante; ovvero come nel caso di specie quella di limitare lentità del proprio impegno, optando per il lavoro a tempo parziale, in luogo di quello a tempo pieno.

La contraria affermazione della Corte territoriale secondo cui le ripercussioni economicamente negative della scelta da ultimo indicata non potrebbero comunque assumere rilievo ai fini che al presente interessano, dovendosi escludere che decisioni basate su considerazioni personali possano ledere i diritti consolidati di terze persone si palesa, difatti, in suscettibile di avallo.

Da un lato, lenunciato della Corte di merito non tiene adeguatamente conto del fatto che le scelte in questione non soltanto sono, in sé, pienamente legittime (cfr., in questo senso, con riguardo alla ancor più radicale decisione del coniuge obbligato al mantenimento di cessare lattività professionale, Cassazione 4800/02, ove laffermazione della conseguente esigenza di valutarne le ripercussioni sulle capacità reddituali sia nella separazione che nel divorzio); ma costituiscono altresì esplicazione di fondamentali diritti di libertà della persona, quali quelli di libera disponibilità delle proprie energie fisiche ed intellettive e di libera scelta dellattività lavorativa (articoli 2 e 4, comma 2, Costituzione).

Per altro verso, poi, è ben vero che, in linea di principio, le libere scelte del debitore non possono tornare in danno dellinteresse del creditore di veder integralmente soddisfatto il proprio credito. Ma il discorso non è evidentemente riferibile, almeno sotto laspetto che qui interessa, al diritto allassegno dellex coniuge riconosciuto con la sentenza di divorzio, stanti le peculiari caratteristiche che connotano il relativo credito. Diversamente, infatti, da quanto asserisce la Corte territoriale, il diritto in parola non può dirsi affatto consolidato, nel senso in cui invece lo è il diritto, giudizialmente riconosciuto, di un ordinario creditore ad una prestazione periodica: e ciò proprio perché trovando fondamento in una situazione per sua natura dinamica e mutevole nel tempo, rispetto alla quale opera in chiave di bilanciamento di interessi e di riequilibrio dei rapporti il diritto allassegno resta legato a fil  doppio, secondo quanto dianzi rimarcato, allevoluzione di detta situazione, limitandosi leffetto preclusivo del giudicato alla sola impossibilità di rivalutare gli elementi già presi in considerazione al momento della pronuncia di divorzio.

In questa prospettiva, non si può dunque ritenere che le disposizioni in tema di assegno post-patrimoniale contenute nella pronuncia di divorzio cristallizzino la posizione dellobbligato sul piano dellattività lavorativa, nel senso di impegnarlo comunque ad assistere, e nella stessa misura, lex coniuge beneficiario, anche quando per effetto di legittime, anche se non necessitate, decisioni riguardo alla propria vita professionale il divario fra le condizioni economiche delle parti, a fronte del quale lassegno era stato riconosciuto, si sia ridotto o annullato, o addirittura la situazione del beneficiario sia divenuta più favorevole di quella dellobbligato.

Né a diversa conclusione potrebbe pervenirsi facendo leva sul predicato giustificati, che nel citato articolo 9, prima comma, legge 898/70, qualifica i motivi legittimanti la revisione: giacchè come ampiamente posto in luce dalla dottrina detto predicato non mira affatto ad introdurre un sindacato del giudice sulle cause dei sopravvenuti mutamenti delle condizioni economiche delle parti, ma evoca semplicemente lesigenza di una verifica circa lidoneità di tali mutamenti a giustificare la modifica delle disposizioni sullassegno.

Non è superfluo daltro canto soggiungere che ben difficilmente le scelte di cui si va discorrendo potrebbero ritenersi preordinate, in concreto, allunico fine di sottrarre lobbligato alla prestazione giudizialmente impostagli, o comunque operate esclusivamente in odio allex coniuge beneficiario, onde aggravarne la situazione: e ciò per lovvia ragione che si tratta per definizione, di scelte destinate a produrre una effettiva (e non meramente apparente) compressione delle prospettive reddituali di chi le opera, compressione della quale è pertanto costui a risentire per primo ed in maggior misura.

Un sindacato, da parte del giudice, circa le ragioni delle scelte, economicamente svantaggiose, in punto di esercizio dellattività lavorativa, ed in particolare riguardo al loro carattere necessitato o meno, è in realtà possibile ed anzi doveroso, al lume del disposto dellarticolo 5, comma 6, legge 898/70 unicamente ove si discuta delle scelte del beneficiario dellassegno, il cui diritto è subordinato alla duplice condizione che egli non soltanto non disponga di mezzi adeguati, al fine della conservazione del tenore di vita che il predetto articolo 5 ha inteso garantire, ma che non sia neppure in grado di procurarseli per ragioni oggettive. E ciò per levidente ragione che non si può pretendere un contributo assistenziale da altri quando si ha la possibilità di conseguire il tenore di vita de quo con le proprie forze.

A fronte delle considerazioni che precedono, resta dunque assorbita la censura afferente al preteso vizio di ultrapetizione in cui sarebbe incorsa la Corte di merito col ritenere irrilevante la decisione della Urgese di lavorare a tempo parziale, in quanto non giustificata da motivi di salute o impegni familiari, ancorchè il FAccioli non avesse sollevato alcuna contestazione riguardo alla legittimità della decisione stessa (vizio peraltro insussistente, giacchè, nellottica della Corte territoriale, si trattava di indagine finalizzata a verificare la fondatezza della domanda della Urgese nel quadro di unanalisi comparativa della situazione economica delle parti, indagine non condizionata da una specifica eccezione di controparte).

Inammissibili risultano, per converso, le residue censure.

Il decreto con il quale la corte dappello provvede, su reclamo delle parti, alla revisione dellassegno di divorzio, è infatti ricorribile per cassazione, ai sensi dellarticolo 111 Costituzione, solo per violazione di legge, sostanziale o processuale: violazione configurabile in relazione ai vizi della motivazione unicamente nel caso di inosservanza del relativo obbligo, ossia quando la motivazione risulti materialmente omessa, ovvero si estrinsechi in argomentazioni inidonee a rivelare la ratio decidendi del provvedimento impugnato (motivazione apparente) o fra loro inconciliabili o obiettivamente incomprensibili (motivazione perplessa), trattandosi di ipotesi che si risolvono in un motivo di nullità della sentenza riconducibile al paradigma dellarticolo 360 n.4 Cpc; rimanendo di contro esclusa la verifica della sufficienza e razionalità della motivazione stessa in relazione alle risultanze probatorie, riconducibile alla previsione del n. 5 del citato articolo 360 (ex plurimis, Cassazione 17895/04; 12158/03; 13860/02; 7558/00).

Nella specie posto che la Corte territoriale è pervenuta alla propria decisione sulla base di unampia analisi comparativa dei mutamenti della situazione tanto reddituale che patrimoniale delle parti, scandita nelle due successive fasi della verifica della permanenza di un divario tra le stesse, atto a giustificare, in assunto, il perdurante diritto allassegno del FAccioli, e dellaccertamento della congruità della relativa misura le censure della Urgese si limitano in effetti a porre in discussione la sufficienza, correttezz e congruenza delliter argomentativo che sorregge la pronuncia impugnata, con conseguente loro inammissibilità.

4.1 Il primo motivo del ricorso incidentale è infondato.

La verifica delladeguatezza del reddito del FAccioli a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, che si imputa alla Corte territoriale di aver totalmente omesso nel ridurre la misura dellassegno di divorzio ventilando, cosiì, implicitamente, una violazione degli articoli 5 e 9 legge 898/70 (al riguardo, Cassazione, 412/00) è in realtà logicamente insita nellaccertato miglioramento delle condizioni economiche di esso Faccioli (per effetto della sopravvenuta indipendenza della figlia a suo carico),rispetto alla situazione con riferimento alla quale proprio nella prospettiva di assicurare lanzidetto tenore di vita era stata fissata dalla sentenza di divorzio lentità dellassegno.

4.2. Inammissibile, per quanto in precedenza osservato, è invece il secondo motivo, inteso a censurare, con riferimento al n.5 dellarticolo 360 Cpc, linsufficienza e la contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato.

5 . Il ricorso principale va pertanto accolto, nei limiti sopra evidenziati; mentre va rigettato il ricorso incidentale.

Il decreto impugnato va quindi cassato, per quanto di ragione, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma, la quale si atterrà al seguente principio di diritto: In tema di revisione dellassegno di divorzio, la sopravvenuta diminuzione dei redditi dalavoro dellobbligato è suscettiva di assumere rilievo, quale possibile giustificato motivo di riduzione o sopressione dellassegno, ai sensi dellarticolo 9 legge 898/70 nel quadro di una rinnovata valutazione comparativa della situazione economica delle parti ed in quanto risulti oggettivamente idonea ad alterare lequilibrio determinato al momento della pronuncia di divorzio anche se dipendente da una libera scelta dello stesso obbligato riguardo alloggetto ed alle modalità di svolgimento della propria attività lavorativa, quale, in specie, quella di svolgere tale attività a tempo parziale, anziché a tempo pieno.

Spetterà al giudice del rinvio verificare se, nel caso concreto, laccertato decremento dei redditi della Urgese, connesso allopzione per il lavoro part time, sia idoneo o meno a giustificare tenuto conto degli ulteriori elementi che concorrono a delineare la complessiva situazione economico-patrimoniale delle parti la cessazione pura e semplice dellobbligo di corrispondere lassegno o, eventualmente, una sua ulteriore riduzione.

Il giudice del rinvio pronuncerà anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso principale per quanto di ragione; rigetta il ricorso incidentale; cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte dappello di Roma.