Imprese ed Aziende

Tuesday 08 April 2003

La riforma del diritto societario (parte I)

DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003 n. 6 (indice)

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17
del 22 gennaio 2003 – S. O. n
.
8)

RIFORMA ORGANICA DELLA DISCIPLINA DELLE
SOCIETA’ DI CAPITALI E SOCIETA’ COOPERATIVE, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 3
OTTOBRE 2001, N. 366.

Il Presidente
della Repubblica

Visti gli
articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la
legge 3 ottobre 2001, n. 366, concernente delega al Governo per l’emanazione di
uno o più decreti legislativi recanti la riforma
organica della disciplina delle società di capitali e cooperative, la
disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società
commerciali, nonchè nuove norme sulla procedura per la definizione dei
procedimenti nelle materie di cui all’articolo 12 della legge di delega;

Visti in
particolare gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della citata legge 3
ottobre 2001, n. 366, concernenti la riforma della disciplina delle società di capitali e delle società cooperative;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 30 settembre 2002;

Acquisito il parere del Parlamento a norma dell’articolo 1, comma
4, della legge 3 ottobre 2001, n. 366;

Ritenuto di
accogliere le condizioni e le osservazioni poste dalle Camere, ad eccezione di
quelle aventi ad oggetto questioni meramente formali o non conformi con i principi espressi dalla legge di delegazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 10 gennaio 2003, n. 5;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle attività produttive;

Emana il
seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifica
della disciplina riguardante le società per azioni

1. Il Capo V
del Titolo V del Libro V del codice civile è
sostituito dal seguente:

"CAPO V

Società per
azioni

SEZIONE I

Disposizioni
generali

2325.
(Responsabilità). Nella società per azioni per le obbligazioni sociali risponde
soltanto la società con il suo patrimonio.

In caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali
sorte nel periodo in cui le azioni sono appartenute ad una sola persona, questa
risponde illimitatamente quando i conferimenti non siano stati effettuati
secondo quanto previsto dall’articolo 2342 o fin quando non sia stata attuata
la pubblicità prescritta dall’articolo 2362.

2325-bis.
(Società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio). Ai fini
dell’applicazione del presente capo, sono società che fanno
ricorso al mercato del capitale di rischio le società emittenti di azioni
quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante.

Le norme di
questo capo si applicano alle società emittenti di azioni
quotate in mercati regolamentati in quanto non sia diversamente disposto da
altre norme di questo codice o di leggi speciali.

2326.
(Denominazione sociale). La denominazione sociale, in qualunque modo formata,
deve contenere l’indicazione di società per azioni.

2327.
(Ammontare minimo del capitale). La società per azioni deve costituirsi con un
capitale non inferiore a centoventimila euro.

2328. (Atto
costitutivo). La società può essere costituita per contratto o per atto
unilaterale.

L’atto
costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve indicare:

il cognome e il nome o la denominazione, la data e il luogo
di nascita o di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza dei soci
e degli eventuali promotori, nonché il numero delle azioni assegnate a ciascuno
di essi;

la denominazione e il comune ove sono poste la sede della
società e le eventuali sedi secondarie;

l’attività che costituisce l’oggetto sociale;

l’ammontare del capitale sottoscritto e di quello versato;

il numero e l’eventuale valore nominale delle azioni, le
loro caratteristiche e le modalità di emissione e circolazione;

il valore attribuito ai crediti e beni conferiti in natura;

le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti;

i benefici eventualmente accordati ai promotori o ai soci
fondatori;

il sistema di amministrazione adottato, il numero degli
amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la
rappresentanza della società;

il numero dei componenti il collegio sindacale;

la nomina dei primi amministratori e sindaci e, quando
previsto, del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;

l’importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la
costituzione poste a carico della società;

la durata della società ovvero, se la società è costituita a
tempo indeterminato, il periodo di tempo, comunque non superiore ad un anno,
decorso il quale il socio potrà recedere.

Lo statuto
contenente le norme relative al funzionamento della
società, anche se forma oggetto di atto separato, costituisce parte integrante
dell’atto costitutivo. In caso di contrasto tra le clausole dell’atto
costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.

2329.
(Condizioni per la costituzione). Per procedere alla costituzione della società
è necessario:

che sia sottoscritto per intero il capitale sociale;

che siano rispettate le previsioni degli articoli 2342 e
2343 relative ai conferimenti;

che sussistano le autorizzazioni e le altre condizioni richieste
dalle leggi speciali per la costituzione della società, in relazione al suo
particolare oggetto.

2330. (Deposito dell’atto costitutivo e iscrizione della società).
Il notaio che ha ricevuto l’atto costitutivo deve
depositarlo entro venti giorni presso l’ufficio
del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede
sociale, allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni
previste dall’articolo 2329.

Se il notaio
o gli amministratori non provvedono al deposito nel termine indicato nel comma
precedente, ciascun socio può provvedervi a spese
della società.

L’iscrizione
della società nel registro delle imprese è richiesta contestualmente al
deposito dell’atto costitutivo. L’ufficio del
registro delle imprese, verificata la regolarità formale della documentazione,
iscrive la società nel registro.

Se la società istituisce sedi secondarie, si applica
l’articolo 2299.

2331.
(Effetti dell’iscrizione). Con l’iscrizione nel registro la
società acquista la personalità giuridica.

Per le
operazioni compiute in nome della società prima dell’iscrizione sono
illimitatamente e solidalmente responsabili verso i terzi coloro che hanno
agito. Sono altresì solidalmente e illimitatamente responsabili
il socio unico fondatore e quelli tra i soci che nell’atto costitutivo o
con atto separato hanno deciso, autorizzato o consentito il compimento
dell’operazione.

Qualora successivamente all’iscrizione la società abbia approvato
un’operazione prevista dal precedente comma, è responsabile anche la società ed
essa è tenuta a rilevare coloro che hanno agito.

Le somme
depositate a norma del secondo comma dell’articolo 2342
non possono essere consegnate agli amministratori se non provano l’avvenuta
iscrizione della società nel registro. Se entro
novanta giorni dalla stipulazione dell’atto costitutivo o dal rilascio delle
autorizzazioni previste dal numero 3) dell’articolo 2329 l’iscrizione non ha
avuto luogo, esse sono restituite ai sottoscrittori e l’atto costitutivo perde
efficacia.

Prima dell’iscrizione
nel registro è vietata l’emissione delle azioni ed esse, salvo l’offerta
pubblica di sottoscrizione ai sensi dell’articolo 2333, non possono costituire
oggetto di una sollecitazione all’investimento.

2332.
(Nullità della società). Avvenuta l’iscrizione nel registro delle imprese, la
nullità della società può essere pronunciata soltanto nei seguenti casi:

mancata stipulazione dell’atto costitutivo nella forma
dell’atto pubblico;

illiceità dell’oggetto sociale;

mancanza nell’atto costitutivo di ogni indicazione
riguardante la denominazione della società, o i conferimenti, o l’ammontare del
capitale sociale o l’oggetto sociale.

La
dichiarazione di nullità non pregiudica l’efficacia degli atti compiuti in nome
della società dopo l’iscrizione nel registro delle imprese.

I soci non
sono liberati dall’obbligo di conferimento fino a quando non sono soddisfatti i
creditori sociali.

La sentenza
che dichiara la nullità nomina i liquidatori.

La nullità
non può essere dichiarata quando la causa di essa è
stata eliminata e di tale eliminazione è stata data pubblicità con iscrizione
nel registro delle imprese.

Il
dispositivo della sentenza che dichiara la nullità deve essere iscritto, a cura
degli amministratori o dei liquidatori nominati ai sensi del quarto comma, nel
registro delle imprese.

SEZIONE II

Della
costituzione per pubblica sottoscrizione

2333.
(Programma e sottoscrizione delle azioni). La società può essere costituita
anche per mezzo di pubblica sottoscrizione sulla base di
un programma che ne indichi l’oggetto e il capitale, le principali disposizioni
dell’atto costitutivo e dello statuto, l’eventuale partecipazione che i
promotori si riservano agli utili e il termine entro il quale deve essere
stipulato l’atto costitutivo.

Il programma
con le firme autenticate dei promotori, prima di essere reso pubblico, deve
essere depositato presso un notaio.

Le
sottoscrizioni delle azioni devono risultare da atto
pubblico o da scrittura privata autenticata. L’atto deve indicare il cognome e
il nome o la denominazione, il domicilio o la sede del sottoscrittore, il
numero delle azioni sottoscritte e la data della sottoscrizione.

2334. (Versamenti e convocazione dell’assemblea dei sottoscrittori).
Raccolte le sottoscrizioni, i promotori, con raccomandata o nella forma
prevista nel programma, devono assegnare ai sottoscrittori un termine non
superiore ad un mese per fare il versamento prescritto dal
secondo comma dell’articolo 2342.

Decorso
inutilmente questo termine, è in facoltà dei promotori di agire contro i
sottoscrittori morosi o di scioglierli dall’obbligazione assunta. Qualora i
promotori si avvalgano di quest’ultima facoltà, non può procedersi alla
costituzione della società prima che siano collocate
le azioni che quelli avevano sottoscritte.

Salvo che il
programma stabilisca un termine diverso, i promotori,
nei venti giorni successivi al termine fissato per il versamento prescritto dal
primo comma del presente articolo, devono convocare l’assemblea dei
sottoscrittori mediante raccomandata, da inviarsi a ciascuno di essi almeno
dieci giorni prima di quello fissato per l’assemblea, con l’indicazione delle
materie da trattare.

2335.
(Assemblea dei sottoscrittori). L’assemblea dei sottoscrittori:

accerta l’esistenza delle condizioni richieste per la
costituzione della società;

delibera sul contenuto dell’atto costitutivo e dello
statuto;

delibera sulla riserva di partecipazione agli utili fatta a
proprio favore dai promotori;

nomina gli amministratori, i membri del collegio sindacale
e, quando previsto, il soggetto cui è demandato il controllo contabile.

L’assemblea è
validamente costituita con la presenza della metà dei sottoscrittori.

Ciascun
sottoscrittore ha diritto a un voto, qualunque sia il
numero delle azioni sottoscritte, e per la validità delle deliberazioni si
richiede il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Tuttavia per
modificare le condizioni stabilite nel programma è necessario il consenso di
tutti i sottoscrittori.

2336.
(Stipulazione e deposito dell’atto costitutivo). Eseguito quanto è prescritto
nell’articolo precedente, gli intervenuti all’assemblea, in rappresentanza
anche dei sottoscrittori assenti, stipulano l’atto costitutivo, che deve essere
depositato per l’iscrizione nel registro delle imprese a norma dell’articolo
2330.

SEZIONE III

Dei promotori
e dei soci fondatori

2337.
(Promotori). Sono promotori coloro che nella costituzione per pubblica
sottoscrizione hanno firmato il programma a norma del secondo
comma dell’articolo 2333.

2338.
(Obbligazioni dei promotori). I promotori sono solidalmente responsabili verso
i terzi per le obbligazioni assunte per costituire la società.

La società è
tenuta a rilevare i promotori dalle obbligazioni assunte e a rimborsare loro le
spese sostenute, sempre che siano state necessarie per
la costituzione della società o siano state approvate dall’assemblea.

Se per qualsiasi ragione la società non si costituisce, i
promotori non possono rivalersi verso i sottoscrittori delle azioni.

2339.
(Responsabilità dei promotori). I promotori sono solidalmente responsabili
verso la società e verso i terzi:

per l’integrale sottoscrizione del capitale sociale e per i
versamenti richiesti per la costituzione della società;

per l’esistenza dei conferimenti in natura in conformità
della relazione giurata indicata nell’articolo 2343;

per la veridicità delle comunicazioni da essi fatte al
pubblico per la costituzione della società.

Sono del pari solidalmente responsabili verso la società e verso
i terzi coloro per conto dei quali i promotori hanno agito.

2340. (Limiti
dei benefici riservati ai promotori). I promotori possono riservarsi nell’atto
costitutivo, indipendentemente dalla loro qualità di soci, una partecipazione
non superiore complessivamente a un decimo degli utili
netti risultanti dal bilancio e per un periodo massimo di cinque anni.

Essi non possono stipulare a proprio vantaggio altro beneficio.

2341. (Soci
fondatori). La disposizione del primo comma dell’articolo 2340
si applica anche ai soci che nella costituzione simultanea o in quella per
pubblica sottoscrizione stipulano l’atto costitutivo.

SEZIONE
III-BIS

Dei patti
parasociali

2341-bis
(Patti parasociali). I patti, in qualunque forma stipulati, che al fine di
stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società:

hanno per oggetto l’esercizio del diritto di voto nelle
società per azioni o nelle società che le controllano;

pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o
delle partecipazioni in società che le controllano;

hanno per oggetto o per effetto l’esercizio anche congiunto
di un’influenza dominante su tali società,

non possono avere durata superiore a cinque anni e si intendono
stipulati per questa durata anche se le parti hanno previsto un termine
maggiore; i patti sono rinnovabili alla scadenza.

Qualora il patto non preveda un termine di durata, ciascun
contraente ha diritto di recedere con un preavviso di sei mesi.

Le disposizioni
di questo articolo non si applicano ai patti
strumentali ad accordi di collaborazione nella produzione o nello scambio di
beni o servizi e relativi a società interamente possedute dai partecipanti
all’accordo.

2341-ter
(Pubblicità dei patti parasociali). Nelle società che fanno ricorso al mercato
del capitale di rischio i patti parasociali devono
essere comunicati alla società e dichiarati in apertura di ogni assemblea. La
dichiarazione deve essere trascritta nel verbale e questo deve essere depositato
presso l’ufficio del registro delle imprese.

In caso di
mancanza della dichiarazione prevista dal comma precedente i possessori delle
azioni cui si riferisce il patto parasociale non
possono esercitare il diritto di voto e le deliberazioni assembleari adottate
con il loro voto determinante sono impugnabili a norma dell’articolo 2377.

SEZIONE IV

Dei
conferimenti

2342.
(Conferimenti). Se nell’atto costitutivo non è stabilito diversamente, il
conferimento deve farsi in danaro.

Alla
sottoscrizione dell’atto costitutivo deve essere versato presso una banca
almeno il venticinque per cento dei conferimenti in danaro
o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare.

Per i
conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni degli
articoli 2254 e 2255. Le azioni corrispondenti a tali conferimenti devono
essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione.

Se viene meno
la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati entro novanta giorni.

Non possono
formare oggetto di conferimento le prestazione di
opera o di servizi.

2343. (Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti). Chi
conferisce beni in natura o crediti deve presentare la
relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha
sede la società, contenente la descrizione dei beni o dei crediti conferiti,
l’attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai
fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale soprapprezzo e
i criteri di valutazione seguiti. La relazione deve essere allegata all’atto
costitutivo.

L’esperto
risponde dei danni causati alla società, ai soci e ai terzi. Si applicano le
disposizioni dell’articolo 64 del codice di procedura
civile.

Gli
amministratori devono, nel termine di centottanta giorni dalla
iscrizione della società, controllare le valutazioni contenute nella
relazione indicata nel primo comma e, se sussistano fondati motivi, devono
procedere alla revisione della stima. Fino a quando le valutazioni non sono
state controllate, le azioni corrispondenti ai conferimenti sono inalienabili e
devono restare depositate presso la società.

Se risulta che il valore dei beni o dei crediti conferiti era
inferiore di oltre un quinto a quello per cui avvenne il conferimento, la
società deve proporzionalmente ridurre il capitale sociale, annullando le
azioni che risultano scoperte. Tuttavia il socio conferente può versare la
differenza in danaro o recedere dalla società; il
socio recedente ha diritto alla restituzione del conferimento, qualora sia
possibile in tutto o in parte in natura. L’atto costitutivo può prevedere,
salvo in ogni caso quanto disposto dal quinto comma
dell’articolo 2346, che per effetto dell’annullamento delle azioni
disposto nel presente comma si determini una loro diversa ripartizione tra i
soci.

2343-bis. (Acquisto della società da promotori, fondatori, soci e
amministratori). L’acquisto da parte della società, per un corrispettivo
pari o superiore al decimo del capitale sociale, di
beni o di crediti dei promotori, dei fondatori, dei soci o degli
amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle
imprese, deve essere autorizzato dall’assemblea ordinaria.

L’alienante
deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel
cui circondario ha sede la società contenente la descrizione dei beni o dei
crediti, il valore a ciascuno di essi attribuito, i
criteri di valutazione seguiti, nonché l’attestazione che tale valore non è
inferiore al corrispettivo, che deve comunque essere indicato.

La relazione
deve essere depositata nella sede della società durante i quindici giorni che
precedono l’assemblea. I soci possono prenderne visione. Entro trenta giorni
dall’autorizzazione il verbale dell’assemblea, corredato dalla relazione
dell’esperto designato dal tribunale, deve essere depositato a cura degli
amministratori presso l’ufficio del registro delle imprese.

Le
disposizioni del presente articolo non si applicano agli acquisti che siano
effettuati a condizioni normali nell’ambito delle operazioni correnti della
società né a quelli che avvengono nei mercati regolamentati o sotto il
controllo dell’autorità giudiziaria o amministrativa.

In caso di
violazione delle disposizioni del presente articolo gli amministratori e
l’alienante sono solidalmente responsabili per i danni
causati alla società, ai soci ed ai terzi.

2344.
(Mancato pagamento delle quote). Se il socio non
esegue i pagamenti dovuti, decorsi quindici giorni dalla pubblicazione di una
diffida nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, gli amministratori, se non
ritengono utile promuovere azione per l’esecuzione del conferimento, offrono le
azioni agli altri soci, in proporzione della loro partecipazione, per un
corrispettivo non inferiore ai conferimenti ancora dovuti. In mancanza di offerte possono far vendere le azioni a rischio e per
conto del socio, a mezzo di una banca o di un intermediario autorizzato alla
negoziazione nei mercati regolamentati.

Qualora la vendita non possa aver luogo per mancanza di
compratori, gli amministratori possono dichiarare decaduto il socio,
trattenendo le somme riscosse, salvo il risarcimento dei maggiori danni.

Le azioni non
vendute, se non possono essere rimesse in circolazione entro l’esercizio in cui
fu pronunziata la decadenza del socio moroso, devono essere estinte con la
corrispondente riduzione del capitale.

Il socio in
mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto.

2345.
(Prestazioni accessorie). Oltre l’obbligo dei conferimenti, l’atto costitutivo
può stabilire l’obbligo dei soci di eseguire prestazioni accessorie non consistenti
in danaro, determinandone il contenuto, la durata, le
modalità e il compenso, e stabilendo particolari sanzioni per il caso di
inadempimento. Nella determinazione del compenso devono essere osservate le
norme applicabili ai rapporti aventi per oggetto le stesse prestazioni.

Le azioni
alle quali è connesso l’obbligo delle prestazioni
anzidette devono essere nominative e non sono trasferibili senza il consenso
degli amministratori.

Se non è
diversamente disposto dall’atto costitutivo, gli obblighi previsti in questo articolo non possono essere modificati senza il
consenso di tutti i soci.

SEZIONE V

Delle azioni
e di altri strumenti finanziari partecipativi

2346.
(Emissione delle azioni). La partecipazione sociale è rappresentata da azioni;
salvo diversa disposizione di leggi speciali lo statuto può escludere
l’emissione dei relativi titoli o prevedere l’utilizzazione
di diverse tecniche di legittimazione e circolazione.

Se
determinato nello statuto, il valore nominale di ciascuna azione
corrisponde ad una frazione del capitale sociale; tale determinazione deve
riferirsi senza eccezioni a tutte le azioni emesse dalla società.

In mancanza di indicazione del valore nominale delle azioni, le
disposizioni che ad esso si riferiscono si applicano con riguardo al loro
numero in rapporto al totale delle azioni emesse.

A ciascun
socio è assegnato un numero di azioni proporzionale
alla parte del capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a
quello del suo conferimento. L’atto costitutivo può prevedere una diversa
assegnazione delle azioni.

In nessun
caso il valore dei conferimenti può essere complessivamente inferiore
all’ammontare globale del capitale sociale.

Resta salva
la possibilità che la società, a seguito dell’apporto da parte dei soci o di
terzi anche di opera o servizi, emetta strumenti
finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso
il voto nell’assemblea generale degli azionisti. In tal caso lo statuto ne
disciplina le modalità e condizioni di emissione, i
diritti che conferiscono, le sanzioni in caso di inadempimento delle
prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione.

2347.
(Indivisibilità delle azioni). Le azioni sono indivisibili. Nel caso di
comproprietà di un’azione, i diritti dei comproprietari devono essere
esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità
previste dagli articoli 1105 e 1106.

Se il
rappresentante comune non è stato nominato, le comunicazioni e le dichiarazioni
fatte dalla società a uno dei comproprietari sono
efficaci nei confronti di tutti.

I
comproprietari dell’azione rispondono solidalmente delle obbligazioni da essa derivanti.

2348.
(Categorie di azioni). Le azioni devono essere di uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali
diritti.

Si possono
tuttavia creare, con lo statuto o con successive modificazioni di questo,
categorie di azioni fornite di diritti diversi anche
per quanto concerne la incidenza delle perdite. In tal caso la società, nei
limiti imposti dalla legge, può liberamente determinare il contenuto delle
azioni delle varie categorie.

Tutte le
azioni appartenenti ad una medesima categoria conferiscono uguali diritti.

2349. (Azioni
e strumenti finanziari a favore dei prestatori di lavoro). Se lo statuto lo
prevede, l’assemblea straordinaria può deliberare l’assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti dalla società o
da società controllate mediante l’emissione, per un ammontare corrispondente
agli utili stessi, di speciali categorie di azioni da assegnare individualmente
ai prestatori di lavoro, con norme particolari riguardo alla forma, al modo di
trasferimento ed ai diritti spettanti agli azionisti. Il capitale sociale deve
essere aumentato in misura corrispondente.

L’assemblea
straordinaria può altresì deliberare l’assegnazione ai dipendenti della società
o di società controllate di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, forniti
di diritti patrimoniali o diritti amministrativi, escluso il voto
nell’assemblea generale degli azionisti. In tal caso possono essere previste
norme particolari riguardo alle condizioni di esercizio
dei diritti attribuiti, alla possibilità di trasferimento ed alle eventuali
cause di decadenza o riscatto.

2350.
(Diritto agli utili e alla quota di liquidazione). Ogni azione attribuisce il
diritto a una parte proporzionale degli utili netti e
del patrimonio netto risultante dalla liquidazione, salvi i diritti stabiliti a
favore di speciali categorie di azioni.

Fuori dai casi di cui all’articolo 2447-bis, la società può
emettere azioni fornite di diritti patrimoniali correlati ai risultati
dell’attività sociale in un determinato settore. Lo statuto stabilisce i
criteri di individuazione dei costi e ricavi
imputabili al settore, le modalità di rendicontazione, i diritti attribuiti a
tali azioni, nonché l’eventuali condizioni e modalità di conversione in azioni
di altra categoria.

Non possono
essere pagati dividendi ai possessori delle azioni previste dal precedente
comma se non nei limiti degli utili risultanti dal bilancio della società.

2351.
(Diritto di voto). Ogni azione attribuisce il diritto di voto.

Salvo quanto
previsto dalle leggi speciali, lo statuto può prevedere la creazione di azioni senza diritto di voto, con diritto di voto
limitato a particolari argomenti, con diritto di voto subordinato al
verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative. Il valore di
tali azioni non può complessivamente superare la metà del capitale sociale.

Lo statuto
delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può prevedere che, in relazione alla quantità di
azioni possedute da uno stesso soggetto, il diritto di voto sia limitato ad una
misura massima o disporne scaglionamenti.

Non possono
emettersi azioni a voto plurimo.

Gli strumenti
finanziari di cui agli articoli 2346, sesto comma, e 2349, secondo comma,
possono essere dotati del diritto di voto su argomenti specificamente indicati
e in particolare può essere ad essi riservata, secondo
modalità stabilite dallo statuto, la nomina di un componente indipendente del
consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza o di un sindaco.
Alle persone così nominate si applicano le medesime norme previste per gli
altri componenti dell’organo cui partecipano.

2352. (Pegno,
usufrutto e sequestro delle azioni). Nel caso di pegno o usufrutto sulle
azioni, il diritto di voto spetta, salvo convenzione contraria, al creditore
pignoratizio o all’usufruttuario. Nel caso di sequestro delle azioni il diritto
di voto è esercitato dal custode.

Se le azioni
attribuiscono un diritto di opzione, questo spetta al
socio ed al medesimo sono attribuite le azioni in base ad esso sottoscritte.
Qualora il socio non provveda almeno tre giorni prima della scadenza
al versamento delle somme necessarie per l’esercizio del diritto di opzione e
qualora gli altri soci non si offrano di acquistarlo, questo deve essere
alienato per suo conto a mezzo banca od intermediario autorizzato alla
negoziazione nei mercati regolamentati.

Nel caso di aumento del capitale sociale ai sensi dell’articolo 2442,
il pegno, l’usufrutto o il sequestro si estendono alle azioni di nuova
emissione.

Se sono
richiesti versamenti sulle azioni, nel caso di pegno, il socio deve provvedere
al versamento delle somme necessarie almeno tre giorni prima della scadenza; in mancanza il creditore pignoratizio può vendere
le azioni nel modo stabilito dal secondo comma del presente articolo. Nel caso di usufrutto, l’usufruttuario deve provvedere al versamento,
salvo il suo diritto alla restituzione al termine dell’usufrutto.

Se l’usufrutto spetta a più persone, si applica il secondo
comma dell’articolo 2347.

Salvo che dal
titolo o dal provvedimento del giudice risulti
diversamente, i diritti amministrativi diversi da quelli previsti nel presente
articolo spettano, nel caso di pegno o di usufrutto, sia al socio sia al
creditore pignoratizio o all’usufruttuario; nel caso di sequestro sono
esercitati dal custode.

2353. (Azioni
di godimento). Salvo diversa disposizione dello statuto, le azioni di godimento
attribuite ai possessori delle azioni rimborsate non danno diritto di voto
nell’assemblea. Esse concorrono nella ripartizione degli utili che residuano
dopo il pagamento delle azioni non rimborsate di un dividendo pari
all’interesse legale e, nel caso di liquidazione, nella ripartizione del
patrimonio sociale residuo dopo il rimborso delle altre azioni al loro valore
nominale.

2354. (Titoli
azionari). I titoli possono essere nominativi o al
portatore, a scelta del socio, se lo statuto o le leggi speciali non
stabiliscano diversamente.

Finché le azioni non siano interamente liberate, non possono
essere emessi titoli al portatore.

I titoli
azionari devono indicare:

la denominazione e la sede della società;

la data dell’atto costitutivo e della sua iscrizione e l’ufficio
del registro delle imprese dove la società è iscritta;

il loro valore nominale o, se si tratta di azioni senza
valore nominale, il numero complessivo delle azioni emesse, nonché l’ammontare
del capitale sociale;

l’ammontare dei versamenti parziali sulle azioni non
interamente liberate;

i diritti e gli obblighi particolari ad essi inerenti.

I titoli
azionari devono essere sottoscritti da uno degli amministratori. È valida la
sottoscrizione mediante riproduzione meccanica della firma.

Le
disposizioni di questo articolo si applicano anche ai
certificati provvisori che si distribuiscono ai soci prima dell’emissione dei
titoli definitivi.

Sono salve le
disposizioni delle leggi speciali in tema di strumenti finanziari negoziati o
destinati alla negoziazione nei mercati regolamentati.

Lo statuto
può assoggettare le azioni alla disciplina prevista dalle leggi speciali di cui
al precedente comma.

2355.
(Circolazione delle azioni). Nel caso di mancata emissione dei titoli azionari
il trasferimento delle azioni ha effetto nei confronti della società dal
momento dell’iscrizione nel libro dei soci.

Le azioni al
portatore si trasferiscono con la consegna del titolo.

Il
trasferimento delle azioni nominative si opera mediante
girata autenticata da un notaio o da altro soggetto secondo quanto previsto
dalle leggi speciali. Il giratario che si dimostra possessore in base a una serie continua di girate ha diritto di
ottenere l’annotazione del trasferimento nel libro dei soci, ed è comunque
legittimato ad esercitare i diritti sociali; resta salvo l’obbligo della
società, previsto dalle leggi speciali, di aggiornare il libro dei soci.

Il
trasferimento delle azioni nominative con mezzo
diverso dalla girata si opera a norma dell’articolo 2022.

Nei casi
previsti ai commi sesto e settimo dell’articolo 2354, il trasferimento si opera
mediante scritturazione sui conti destinati a registrare i movimenti degli
strumenti finanziari; in tal caso, se le azioni sono nominative,
si applica il terzo comma e la scritturazione sul conto equivale alla girata.

2355-bis.
(Limiti alla circolazione delle azioni). Nel caso di azioni
nominative ed in quello di mancata emissione dei titoli azionari, lo statuto
può sottoporre a particolari condizioni il loro trasferimento e può, per un
periodo non superiore a cinque anni dalla costituzione della società o dal
momento in cui il divieto viene introdotto, vietarne il trasferimento.

Le clausole
dello statuto che subordinano il trasferimento delle azioni al mero gradimento di organi sociali o di altri soci sono inefficaci se non
prevedono, a carico della società o degli altri soci, un obbligo di acquisto
oppure il diritto di recesso dell’alienante; resta ferma l’applicazione
dell’articolo 2357. Il corrispettivo dell’acquisto o rispettivamente la quota
di liquidazione sono determinati secondo le modalità e
nella misura previste dall’articolo 2437-ter.

La
disposizione del precedente comma si applica in ogni ipotesi di clausole che
sottopongono a particolari condizioni il trasferimento a causa di morte delle
azioni, salvo che sia previsto il gradimento e questo
sia concesso.

Le
limitazioni al trasferimento delle azioni devono risultare
dal titolo.

2356. (Responsabilità
in caso di trasferimento di azioni non liberate).
Coloro che hanno trasferito azioni non liberate sono
obbligati in solido con gli acquirenti per l’ammontare dei versamenti ancora
dovuti, per il periodo di tre anni dall’annotazione del trasferimento nel libro
dei soci.

Il pagamento
non può essere ad essi domandato se non nel caso in
cui la richiesta al possessore dell’azione sia rimasta infruttuosa.

2357.
(Acquisto delle proprie azioni). La società non può acquistare azioni proprie
se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili
risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato. Possono essere
acquistate soltanto azioni interamente liberate.

L’acquisto
deve essere autorizzato dall’assemblea, la quale ne fissa le modalità,
indicando in particolare il numero massimo di azioni da acquistare, la durata,
non superiore ai diciotto mesi, per la quale l’autorizzazione è accordata, il
corrispettivo minimo ed il corrispettivo massimo.

In nessun
caso il valore nominale delle azioni acquistate a norma dei commi precedenti può eccedere la decima parte del capitale sociale, tenendosi
conto a tal fine anche delle azioni possedute da società controllate.

Le azioni
acquistate in violazione dei commi precedenti debbono
essere alienate secondo modalità da determinarsi dall’assemblea, entro un anno
dal loro acquisto. In mancanza, deve procedersi senza indugio al loro
annullamento e alla corrispondente riduzione del capitale. Qualora l’assemblea
non provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione
sia disposta dal tribunale secondo il procedimento previsto dall’articolo 2446,
secondo comma .

Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche
agli acquisti fatti per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

2357-bis.
(Casi speciali di acquisto delle proprie azioni). Le
limitazioni contenute nell’articolo 2357 non si applicano quando l’acquisto di azioni proprie avvenga:

in esecuzione di una deliberazione dell’assemblea di
riduzione del capitale, da attuarsi mediante riscatto e annullamento di azioni;

a titolo gratuito, sempre che si tratti di azioni
interamente liberate;

per effetto di successione universale o di fusione o
scissione;

in occasione di esecuzione forzata per il soddisfacimento di
un credito della società, sempre che si tratti di azioni interamente liberate.

Se il valore
nominale delle azioni proprie supera il limite della decima
parte del capitale per effetto di acquisti avvenuti a norma dei numeri 2), 3) e
4) del primo comma del presente articolo, si applica per l’eccedenza il
penultimo comma dell’articolo 2357, ma il termine entro il quale deve avvenire
l’alienazione è di tre anni.

2357-ter.
(Disciplina delle proprie azioni). Gli amministratori non possono disporre delle azioni acquistate a norma dei due articoli
precedenti se non previa autorizzazione dell’assemblea, la quale deve stabilire
le relative modalità. A tal fine possono essere previste, nei limiti stabiliti
dal primo e secondo comma dell’articolo 2357, operazioni successive di acquisto ed alienazione.

Finché le
azioni restano in proprietà della società, il diritto agli utili e il diritto di opzione sono attribuiti proporzionalmente alle altre
azioni; l’assemblea può tuttavia, alle condizioni previste dal primo e secondo
comma dell’articolo 2357, autorizzare l’esercizio totale o parziale del diritto
di opzione. Il diritto di voto è sospeso, ma le azioni proprie sono tuttavia
computate nel capitale ai fini del calcolo delle quote richieste per la
costituzione e per le deliberazioni dell’assemblea.

Una riserva
indisponibile pari all’importo delle azioni proprie iscritto all’attivo del
bilancio deve essere costituita e mantenuta finché le azioni non siano
trasferite o annullate.

2357-quater.
(Divieto di sottoscrizione delle proprie azioni). Salvo quanto previsto
dall’articolo 2357-ter, comma secondo, la società non può sottoscrivere azioni
proprie.

Le azioni
sottoscritte in violazione del divieto stabilito nel precedente comma si intendono sottoscritte e devono essere liberate dai
promotori e dai soci fondatori o, in caso di aumento del capitale sociale,
dagli amministratori. La presente disposizione non si applica a chi dimostri di essere esente da colpa.

Chiunque
abbia sottoscritto in nome proprio, ma per conto della società, azioni di
quest’ultima è considerato a tutti gli effetti sottoscrittore
per conto proprio. Della liberazione delle azioni rispondono solidalmente, a
meno che dimostrino di essere esenti da colpa, i
promotori, i soci fondatori e, nel caso di aumento del capitale sociale, gli
amministratori.

2358. (Altre
operazioni sulle proprie azioni). La società non può accordare prestiti, né
fornire garanzie per l’acquisto o la sottoscrizione delle azioni proprie.

La società
non può, neppure per tramite di società fiduciaria, o per interposta persona,
accettare azioni proprie in garanzia.

Le
disposizioni dei due commi precedenti non si applicano alle operazioni
effettuate per favorire l’acquisto di azioni da parte
di dipendenti della società o di quelli di società controllanti o controllate.
In questi casi tuttavia le somme impiegate e le garanzie prestate debbono essere contenute nei limiti degli utili
distribuibili regolarmente accertati e delle riserve disponibili risultanti
dall’ultimo bilancio regolarmente approvato.

2359.
(Società controllate e società collegate). Sono considerate società
controllate:

le società in cui un’altra società dispone della maggioranza
dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;

le società in cui un’altra società dispone di voti
sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;

le società che sono sotto influenza dominante di un’altra
società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini
dell’applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti
spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta:
non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate
collegate le società sulle quali un’altra società esercita un’influenza
notevole. L’influenza si presume quando nell’assemblea ordinaria può essere
esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni
quotate in borsa.

2359-bis.
(Acquisto di azioni o quote da parte di società
controllate). La società controllata non può acquistare azioni o quote della
società controllante se non nei limiti degli utili distribuibili e delle
riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato.
Possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate.

L’acquisto
deve essere autorizzato dall’assemblea a norma del secondo
comma dell’articolo 2357.

In nessun
caso il valore nominale delle azioni o quote acquistate a norma dei commi
precedenti può eccedere la decima parte del capitale
della società controllante, tenendosi conto a tal fine delle azioni o quote
possedute dalla medesima società controllante e dalle società da essa
controllate.

Una riserva
indisponibile, pari all’importo delle azioni o quote della
società controllante iscritto all’attivo del bilancio deve essere
costituita e mantenuta finché le azioni o quote non siano trasferite.

La società
controllata da altra società non può esercitare il diritto di voto nelle
assemblee di questa.

Le
disposizioni di questo articolo si applicano anche
agli acquisti fatti per il tramite di società fiduciaria o per interposta
persona.

2359-ter. (Alienazione o annullamento delle azioni o quote della società
controllante). Le azioni o quote acquistate in violazione dell’articolo
2359-bis devono essere alienate secondo modalità da
determinarsi dall’assemblea entro un anno dal loro acquisto.

In mancanza,
la società controllante deve procedere senza indugio al loro annullamento e
alla corrispondente riduzione del capitale, con rimborso secondo i criteri
indicati dagli articoli 2437-ter e 2437-quater. Qualora
l’assemblea non provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la
riduzione sia disposta dal tribunale secondo il procedimento previsto
dall’articolo 2446, secondo comma.

2359-quater. (Casi speciali di acquisto
o di possesso di azioni o quote della società controllante). Le limitazioni
dell’articolo 2359-bis non si applicano quando l’acquisto avvenga ai sensi dei
numeri 2, 3 e 4 del primo comma dell’articolo 2357-bis.

Le azioni o
quote così acquistate, che superino il limite stabilito dal terzo comma
dell’articolo 2359-bis, devono tuttavia essere alienate, secondo
modalità da determinarsi dall’assemblea, entro tre anni dall’acquisto.
Si applica il secondo comma dell’articolo 2359-ter.

Se il limite
indicato dal terzo comma dell’articolo 2359-bis è superato per effetto di
circostanze sopravvenute, la società controllante, entro tre anni dal momento
in cui si è verificata la circostanza che ha determinato il superamento del
limite, deve procedere all’annullamento delle azioni o quote in misura
proporzionale a quelle possedute da ciascuna società, con conseguente riduzione
del capitale e con rimborso alle società controllate secondo i criteri indicati
dagli articoli 2437-ter e 2437-quater . Qualora l’assemblea non provveda, gli amministratori e i
sindaci devono chiedere che la riduzione sia disposta dal tribunale secondo il
procedimento previsto dall’articolo 2446, secondo comma.

2359-quinquies.
(Sottoscrizione di azioni o quote della società
controllante). La società controllata non può sottoscrivere azioni o quote
della società controllante.

Le azioni o
quote sottoscritte in violazione del comma precedente si intendono
sottoscritte e devono essere liberate dagli amministratori, che non dimostrino
di essere esenti da colpa.

Chiunque
abbia sottoscritto in nome proprio, ma per conto della società controllata, azioni o quote della società controllante è considerata a
tutti gli effetti sottoscrittore per conto proprio. Della liberazione delle
azioni o quote rispondono solidalmente gli amministratori della società
controllata che non dimostrino di essere esenti da
colpa.

2360.
(Divieto di sottoscrizione reciproca di azioni). È
vietato alle società di costituire o di aumentare il capitale mediante
sottoscrizione reciproca di azioni, anche per tramite
di società fiduciaria o per interposta persona.

2361.
(Partecipazioni). L’assunzione di partecipazioni in altre imprese, anche se
prevista genericamente nello statuto, non è consentita, se per la misura e per
l’oggetto della partecipazione ne risulta
sostanzialmente modificato l’oggetto sociale determinato dallo statuto.

L’assunzione
di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata
per le obbligazioni delle medesime deve essere deliberata dall’assemblea; di
tali partecipazioni gli amministratori danno specifica informazione nella nota
integrativa del bilancio.

2362. (Unico
azionista). Quando le azioni risultano appartenere ad
una sola persona o muta la persona dell’unico socio, gli amministratori devono
depositare per l’iscrizione del registro delle imprese una dichiarazione
contenente l’indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e
del luogo di nascita o di costituzione, del domicilio o della sede e
cittadinanza dell’unico socio.

Quando si
costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori ne devono
depositare apposita dichiarazione per l’iscrizione nel
registro delle imprese.

L’unico socio
o colui che cessa di essere tale può provvedere alla
pubblicità prevista nei commi precedenti.

Le
dichiarazioni degli amministratori previste dai precedenti commi devono essere
depositate entro trenta giorni dall’iscrizione nel libro dei soci e devono
indicare la data di iscrizione.

I contratti
della società con l’unico socio o le operazioni a favore dell’unico socio sono
opponibili ai creditori della società solo se risultano
dal libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione
o da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento.