Famiglia

Wednesday 07 February 2007

La riconciliazione durante la separazione ed i suoi effetti sul divorzio.

La riconciliazione durante la
separazione ed i suoi effetti sul divorzio.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE I
CIVILE

Sentenza 6 dicembre 2006, n.
26165

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il
5.5.2000, C.A. chiedeva al Tribunale di Roma di
pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il
(OMISSIS) con G.M. G., dalla quale si era consensualmente separato in forza del
verbale omologato il (OMISSIS).

Radicatosi il contraddittorio, la
resistente eccepiva che gli effetti della separazione personale erano venuti
meno a seguito della riconciliazione successivamente intervenuta con il marito,
onde chiedeva, in via principale, che venisse
rigettata la domanda avversaria e, in via subordinata, che il C. fosse
condannato a pagare tanto un assegno di divorzio quanto un assegno a titolo di
contributo al mantenimento del figlio minore L.A..

Il Giudice adito, con sentenza
dell’8.11.2002/5.3.2003, pronunciava la cessazione degli effetti civili del
matrimonio contratto dalle parti, affidava il figlio minore alla madre,
stabilendo le modalità di visita del padre a carico del quale poneva un assegno
di mantenimento pari ad Euro 1.100,00 mensili, laddove rigettava la domanda di
assegno di divorzio avanzata dalla G..

Avverso la decisione, proponeva
appello quest’ultima, deducendo che dalle testimonianze assunte era emerso con
tutta evidenza che, dopo l’omologazione della separazione, era intervenuta la
riconciliazione tra i coniugi e, quindi, chiedendo il rigetto della domanda di
divorzio proposta dal C., ovvero, in subordine, l’assegnazione della casa
familiare e l’aumento dell’assegno di mantenimento per il figlio.

Resisteva nel grado l’appellato,
il quale chiedeva la reiezione del gravame e, in via incidentale, la
diminuzione dell’assegno anzidetto.

La Corte territoriale di Roma,
con sentenza del 13.4/4.5.2005, in accoglimento del motivo principale
dell’appello della G., respingeva la domanda di cessazione degli effetti civili
del matrimonio avanzata dal C., assumendo che, sulla base delle testimonianze
raccolte (e, segnatamente, delle deposizioni dei testi F., D. e M., non contraddette da quelle dei testi Co. e Ga.),
potessero ritenersi verificati tutti i presupposti per affermare che, dopo
l’estate del (OMISSIS) (epoca della separazione), i coniugi avevano
ricostituito il consorzio familiare nell’insieme dei suoi rapporti materiali e
spirituali e che, quindi, tra gli stessi era intervenuta una vera e propria riconciliazione.

Avverso tale
sentenza, ricorre per cassazione il C., deducendo un solo, complesso
motivo di gravame, al quale resiste la
G. con controricorso illustrato da memoria.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile.

Giova, al riguardo, premettere:

a) che la declaratoria di
cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio
celebrato secondo il rito religioso non consegue automaticamente alla
constatazione della presenza di una delle cause previste dalla L. n. 898 del
1970, art. 3 (oggi dalla L. n. 74 del 1987, artt. 1 e 7),
ma presuppone, in ogni caso, attesi i riflessi pubblicistici riconosciuti
dall’ordinamento all’istituto familiare, l’accertamento, da parte del giudice,
dell’esistenza (ovvero dell’essenziale condizione) della concreta impossibilità
di mantenere o ricostituire il consorzio coniugale per effetto della definitiva
rottura del legame di coppia, onde, in questo senso, lo stato di separazione
dei medesimi coniugi concreta un requisito dell’azione, necessario secondo la
previsione della citata L. n. 898 del 1970, art. 3, n. 2, lett. "b",
la cui interruzione, da opporsi a cura della parte convenuta (della L. n. 74
del 1987, art. 5) in presenza di una richiesta di
divorzio avanzata dall’altra parte, postula l’avvenuta riconciliazione, la
quale si verifica quando sia stato ricostituito l’intero complesso dei rapporti
che caratterizzano il vincolo matrimoniale e che, quindi, sottende
l’intervenuto ripristino non solo di quelli riguardanti l’aspetto materiale del
consorzio anzidetto, ma altresì di quelli che sono alla base dell’unione
spirituale tra i coniugi (Cass. 26 novembre 1993, n. 11722; Cass. 9 maggio
1997, n. 4056; Cass. 17 giugno 1998, n. 6031; Cass. 28 febbraio 2000, n. 2217;
Cass. 15 marzo 2001, n. 3744);

b) che l’accertamento
dell’avvenuta riconciliazione tra coniugi separati per avere essi tenuto un
comportamento non equivoco il quale risulti incompatibile con lo stato di
separazione (da compiersi attribuendo rilievo preminente alla concretezza degli
atti, dei gesti e dei comportamenti posti in essere dagli stessi coniugi,
valutati nella loro effettiva capacità dimostrativa della disponibilità alla
ripresa della convivenza ed alla costituzione di una rinnovata comunione,
piuttosto che con riferimento a supposti elementi psicologici, tanto più
difficili da provare in quanto appartenenti alla sfera intima dei sentimenti e
della spiritualità soggettiva: Cass. n. 6031/1998, cit.;
Cass. n. 3744/2001, cit.), implicando un’indagine di
fatto, è rimesso all’apprezzamento del giudice di merito e si sottrae, quindi,
a censura, in sede di legittimità, la dove difettino vizi logici o giuridici
(Cass. 13 maggio 1999, n. 4748; Cass. n. 3744/2001, cit.).

Tanto premesso, si osserva come la Corte territoriale, dopo
avere correttamente richiamato i principi sopra enunciati, abbia quindi
proceduto ad "analizzare le deposizioni assunte in primo grado per
valutare se i coniugi abbiano realmente ricostituito
il loro rapporto matrimoniale", addivenendo alla conclusione che "si
siano verificati tutti i presupposti … per affermare che, dopo l’estate
(OMISSIS) – epoca della separazione – il Dott. C. e la
sig.ra G. hanno ricostituito il consorzio familiare
nell’insieme dei suoi rapporti materiali e spirituali e, quindi, che tra i due è
intervenuta una vera e propria riconciliazione", onde il riconoscimento
della perdita di efficacia della separazione omologata il (OMISSIS) ed il
relativo rigetto della domanda di divorzio proposta dal medesimo C..

Più in particolare, detto Giudice
ha posto a fondamento del proprio convincimento:

a) per un verso, le deposizioni
dei testi F. ("amica e collega di entrambi"), D. e M. ("vicino
di casa a (OMISSIS)"), la dove questi hanno
rispettivamente affermato che "dopo l’estate (OMISSIS) C.A. le chiese di
intervenire presso la moglie per convincerla ad una riconciliazione e che
nell’ottobre dello stesso anno il medesimo le confidò che stavano ricominciando
una vita coniugale" (teste F.), che "apprese che nell’autunno del
(OMISSIS) il C. si era trasferito a (OMISSIS) ed ebbe modo di assistere a
conversazioni telefoniche tra i due coniugi che conversavano come persone che
conducevano una normale vita coniugale" (teste D.) e che "dalla fine
dell’anno (OMISSIS) egli e sua moglie presero l’abitudine di andare a giocare a
carte dai coniugi C.- G. … dopo cena, anche durante la settimana … che i
due coniugi manifestavano evidenti atteggiamenti affettuosi, tanto che si
comportavano come fidanzatini … che in un’occasione ha potuto constatare che
i due dormivano nel medesimo letto" (teste M.);

b) per altro verso, le
deposizioni dei testi C. e Ga., giudicate tali da non
"inficiare" quelle dei testi sopraindicati, avendo ritenuto, riguardo
alla prima (la dove il teste C. "ha riferito che nell’estate del (OMISSIS)
l’atmosfera tra C.A. e G.M.G. era gelida … e che in seguito varie volte il
Dott. C. aveva trascorso periodi di vacanza da solo ed
infine che il medesimo abitava con la moglie a (OMISSIS) solo per stare vicino
al figlio"), che "è scontato che il Dott. C. e
la sig.ra G. nell’estate (OMISSIS) si sono separati e,
quindi, l’atmosfera tra i due non poteva che essere gelida (mentre) il fatto
che il sig. C. nell’estate (OMISSIS) abbia trovato il
Dott. C. da solo ad (OMISSIS) ed in (OMISSIS) non è
decisivo anche perchè, sempre a detta del teste, anche prima della separazione,
il Dott. C. si recava in S. da solo" e, riguardo
alla seconda deposizione (la dove la teste Ga. "nel gennaio (OMISSIS) ha
assistito a (OMISSIS) ad una lite furibonda tra i due coniugi ed ha visto che
la sig.ra G. ritornò a (OMISSIS) con un suo
amico"), che "una lite, seppur furibonda … non dimostra che non si
fosse ripristinato il rapporto coniugale, dato che anche ai coniugi non
separati può capitare di litigare".

A fronte di simili argomentazioni,
frutto di un esame corretto e coerente, sotto il profilo logico-giuridico,
delle emergenze istruttorie (e, segnatamente, delle prove testimoniali
sopraindicate) ritenute idonee e sufficienti a fondare il convincimento della
Corte territoriale, giova notare come l’odierno ricorrente, indipendentemente
dal fatto di avere prospettato i vizi denunciati a carico dell’impugnata
sentenza in termini (altresì) di "violazione e falsa applicazione" di
legge (e, segnatamente, dell’art. 157 c.c.), in relazione all’art. 360 c.p.c,
n. 3, abbia, poi, nella sostanza lamentato:

a) per un verso, la valutazione
arbitraria e parziale delle risultanze probatorie, nel senso che sono da
ritenere idonee ad escludere qualsiasi ipotesi di riconciliazione vuoi le
deposizioni dei testi C. e Ga., la dove il primo ha
affermato sia di avere sempre trovato il Dott. C. solo
con il bambino nell’abitazione di (OMISSIS) ((OMISSIS)), sia che nell’agosto
del (OMISSIS) l’atmosfera tra i coniugi era "gelida", sia che la
reperibilità telefonica del dott. Caruso era quella della dimora di (OMISSIS),
mentre la seconda ha negato che successivamente alla separazione i coniugi
avessero ripreso la convivenza, in quanto il Dott. C. viveva
a (OMISSIS) e tornava a (OMISSIS) esclusivamente per stare vicino al bambino,
riferendo inoltre di avere assistito ad una violenta lite tra i medesimi
coniugi a (OMISSIS) nel gennaio del 1995 e di avere constatato, essendo stata
ospite presso la casa di (OMISSIS) nell’autunno del (OMISSIS), che i predetti
non dormivano insieme, vuoi le deposizioni degli stessi testi chiamati dalla
resistente, i quali nulla di significativo hanno apportato a sostegno
dell’assunto circa l’avvenuta riconciliazione dei coniugi, ma che, anzi, hanno
confermato il contrario, la dove, in particolare, la D. ha riferito che, ospite
della casa di (OMISSIS) dove viveva il C. dopo la separazione, aveva constatato
che i rapporti tra i coniugi erano civili e che essi dormivano in camere
separate, circostanze queste palesemente incompatibili con la volontà di
ripristinare il consorzio familiare;

b) per altro verso, l’omesso
esame, da parte del secondo giudice, del verbale dell’udienza tenuta davanti al
Giudice tutelare il 6.12.2000, nel quale la G. ha rivendicato al C., oltre al ritardo di
alcune mensilità dell’anno in corso, anche la mancata esecuzione delle
disposizioni della separazione, con riferimento all’adeguamento ISTAT, onde,
secondo l’assunto del ricorrente, una simile circostanza assume rilievo
decisivo nel senso che dimostra la volontà e la consapevolezza della G. di
vivere in stato di ininterrotta separazione, rendendone confessione in un atto
destinato ad avere effetti giudiziali.

Posto, quindi, che appare palese
come il ricorrente, attraverso le censure sopra riportate, faccia valere, a
norma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, vizi di
motivazione della sentenza impugnata, si osserva al riguardo:

a) per un verso, che le doglianze
relative all’apprezzamento delle prove testimoniali operato dal giudice di
merito, lungi dal contenere la precisa indicazione di carenze o lacune nelle
argomentazioni sulle quali si basa la decisione, ovvero la specificazione di
illogicità consistente nell’attribuire agli elementi di giudizio considerati un
significato fuori dal senso comune, o, ancora, la mancanza
di coerenza fra le varie ragioni esposte e, perciò, l’assoluta incompatibilità
razionale degli argomenti stessi ed il loro insanabile contrasto, si risolvono
in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni effettuate da detto
giudice e delle conclusioni in base ad esse raggiunte dal medesimo, nonchè
nella, altrettanto inammissibile, prospettazione di un soggettivo (e preteso
migliore e più appagante) coordinamento dei dati acquisiti, la dove, più in
particolare, simili doglianze, mentre il convincimento dello stesso giudice
(come si è visto) risulta da un esame logico e coerente delle emergenze
istruttorie figurando espresso attraverso un’adeguata motivazione, si limitano
a riportare o circostanze di fatto (come quelle riferite dai testi C. e Ga.)
debitamente apprezzate dalla Corte territoriale e da quest’ultima considerate
tali da non "inficiare" le contrarie deposizioni dei testi F., D. e M., valutate dalla medesima Corte in termini evidentemente
di "prevalenza", o circostanze di fatto comunque non decisive
("i coniugi non dormivano insieme"; "i rapporti tra i coniugi
erano civili e … questi dormivano in camere separate"), anche a causa
della loro genericità o non sufficiente specificità, così contravvenendo al
principio secondo cui la deduzione di un vizio di motivazione a carico della
sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce alla Suprema Corte non
il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta
al suo controllo, bensì la sola facoltà di controllare, sotto il profilo della
correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, le argomentazioni svolte
dal giudice a quo (Cass. 16 novembre 2000, n. 14858; Cass. 27 aprile 2005, n.
8718);

b) per altro verso, che la
doglianza relativa al mancato esame, da parte della Corte territoriale, del
verbale dell’udienza tenuta davanti al Giudice Tutelare il 6.12.2000 (nella
quale la G. ha
rivendicato al C., oltre al ritardo di alcune mensilità dell’anno in corso,
anche la mancata esecuzione delle disposizioni della separazione, con
riferimento all’adeguamento ISTAT) si palesa del pari inammissibile, atteso
che, qualora il ricorrente in sede di legittimità denunci l’omessa valutazione
di un documento, il vizio di motivazione può reputarsi sussistente soltanto nel
caso in cui la dedotta obliterazione si palesi idonea a condurre ad una
decisione diversa da quella adottata dal giudice di merito, laddove, però, ai
fini dell’apprezzamento della decisività del documento stesso, la pura e
semplice contrapposizione del contenuto di quest’ultimo (anche se
specificatamente riprodotto) non giova, in quanto tale, ad evidenziare alcuna
insufficienza della motivazione della sentenza impugnata allorquando, come
nella specie, l’anzidetto giudice ne abbia omesso la particolareggiata disamina
dando puntualmente conto, con adeguate e congrue argomentazioni, delle
emergenze istruttorie che, nel quadro dell’insindacabile potere discrezionale,
spettante al medesimo giudice, di attribuire liberamente prevalenza all’uno o
all’altro dei mezzi di prova acquisiti, siano state ritenute di per se sole
idonee e sufficienti a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi ed a
fondarne, quindi, il convincimento, così da denotare che il suindicato giudice,
pur in mancanza di una esplicita confutazione, abbia implicitamente stimato non
significativo il documento in questione, senza che, del resto, sia neppure
configurabile alcun vizio di motivazione nella contrapposizione fra la
valutazione della prova (documentale) fatta dal primo giudice e la valutazione
enunciata nella sentenza impugnata, atteso che una simile deduzione sollecita
un inammissibile, nuovo giudizio di merito in sede di legittimità e non reca,
invece, l’indicazione specifica di vizi logici o giuridici in capo alla
motivazione stessa (Cass. 19 giugno 2004, n. 11462).

Deve, pertanto, essere dichiarata
l’inammissibilità del ricorso.

La sorte delle spese del giudizio
di cassazione segue il disposto dell’art. 385 c.p.c.,
comma 1, liquidandosi dette spese in complessivi Euro 4.100,00, di cui Euro
4.000,00 per onorari, oltre le spese generali (nella misura forfettaria del
12,50% sull’importo degli onorari stessi) e gli accessori (I.V.A. e Cassa
Previdenza Avvocati) dovuti per legge.

P.Q.M.

La Corte dichiara
l’inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore
della controricorrente, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in
complessivi Euro 4.100,00, di cui Euro 4.000,00 per onorari, oltre le spese
generali e gli accessori dovuti per legge.

Così deciso in Roma, il 3 ottobre
2006.

Depositato in Cancelleria il 6
dicembre 2006.