Enti pubblici

Saturday 03 July 2004

La revoca di un assessore non necessita di motivazione.

La revoca di un assessore non necessita di motivazione.

TAR ABRUZZO – LAQUILA – sentenza 1 luglio 2004 n. 805 – Pres. Balba, Est. De Leoni – Vittorini (Avv.ti Bendedetti e Riocci) c. Comune di LAquila (Avv. Torelli De Nardis e Giuliani) – (respinge).

per lannullamento

del decreto sindacale n. 1415 del 14.10.2003 di revoca del precedente decreto sindacale n. 017785 del 9.5.2003, con cui il ricorrente era stato nominato componente della Giunta comunale con delega alla trattazione di varie materie.

F A T T O

Con ricorso notificato il 18 novembre 2003, il ricorrente, nominato con decreto sindacale n. 17785 del 9 maggio 2003, Assessore presso il Comune di LAquila, impugna latto specificato in epigrafe, con cui il Sindaco del Comune di LAquila ha disposto la revoca del decreto sindacale di incarico di Assessore e, con esso, le deleghe amministrative conferitegli.

A sostegno dellimpugnativa deduce un unico motivo, riferito alla violazione e/o errata applicazione dellart. 3 della legge n. 241 del 1990, poiché il provvedimento impugnato sarebbe privo di qualsiasi motivazione ed anche di una pur minima attività istruttoria.

Conclude per laccoglimento del ricorso, con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese ed onorari di giudizio.

LAmministrazione intimata, costituitasi in giudizio, conclude per il rigetto del ricorso.

AllUdienza del 13 maggio 2004 la causa è stata ritenuta in decisione.

D I R I T T O

Può prescindersi dalla eccezione sollevata dalla parte resistente, stante la infondatezza del ricorso.

Giova sottolineare che nel contesto in esame il sindacato giurisdizionale di legittimità del Giudice amministrativo sullatto di revoca in questione sia confinato in ambiti assai ristretti, rivolti a verificare essenzialmente i profili formali e procedimentali della revoca e la congruenza tra latto ed i presupposti assunti a sua giustificazione, senza spingersi sino ad un diretto apprezzamento della sufficienza e congruità di quei presupposti, poiché questi sono connessi a valutazioni di opportunità politico-amministrative rimesse in via esclusiva al sindaco.

Nel caso di specie, il provvedimento impugnato configura una revoca in senso proprio dellAssessore ed il potere esercitato nella specie è quello, proprio e tipico, della revoca, che rientra nella previsione dellart. 34 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dallart. 16 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e riprodotto nellart. 46, comma quarto, del decreto legislativo n. 267 del 2000, che assegna al Sindaco il potere di nominare (comma secondo) e revocare (comma quarto) i componenti della Giunta e che impone un obbligo di motivazione solo nei confronti della comunicazione al Consiglio comunale.

Alla stregua delle osservazioni di cui sopra non sussiste il difetto di motivazione dedotto, poiché, dal chiaro tenore letterale della norma, non è dato evincere alcun obbligo di motivazione in ordine alla revoca della delega assessorile (obbligo che, di contro, è imposto per la comunicazione al Consiglio), presiedendo ad essa valutazioni di opportunità politica sottratte al sindacato giurisdizionale e che conducono ad affermare che la disposizione in questione possa essere configurata quale lex specialis derogatoria del generale principio della necessità della motivazione.

Per quanto sopra, il ricorso va, pertanto, respinto.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per lAbruzzo – LAquila, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dallAutorità amministrativa.

Così deciso in LAquila dal Tribunale Amministrativo Regionale per lAbruzzo nella Camera di Consiglio del 13 maggio 2004, con la partecipazione dei magistrati:

Santo BALBA – Presidente

Rolando SPECA – Consigliere

Maria Luisa DE LEONI – Consigliere, rel., est.

Depositata in segreteria in data 1 luglio 2004.