Civile

Tuesday 17 May 2005

La prova del contenuto di una comunicazione deve essere fornito con la produzione della copia (non basta la ricevuta di ritorno della raccomandata). Cassazione – Sezione terza civile – sentenza 4 aprile-12 maggio 2005, n. 10021

La prova del contenuto di una comunicazione deve essere fornito con la produzione della copia (non basta la ricevuta
di ritorno della raccomandata).

Cassazione – Sezione terza civile –
sentenza 4 aprile-12 maggio 2005, n. 10021

Presidente Sabatini
– relatore Mazza

Ricorrente Gatto costruzioni Spa – controricorrente Sud factoring Spa in liquidazione

Svolgimento del processo

La Spa Sud Factoring, dichiarando di essere
cessionaria del credito di lire 9.457.435, originariamente vantato dalla
Sas Tecnomarmi nei
confronti della Spa Gatto Costruzioni, otteneva dal
Presidente del tribunale di Catanzaro un decreto ingiuntivo di pari importo,
oltre accessori, a carico del debitore ceduto. La società ingiunta proponeva
opposizione deducendo di aver saldato il suo debito con pagamento alla Tecnomarmi e di non aver ricevuto la notifica della
cessione. La società opposta produceva la ricevuta di ritorno di raccomandata
da essa inviata alla Società Gatto costruzioni e
l’attestazione dell’amministrazione postale di Bari, dalla quale risultava
l’avvenuto ricevimento della raccomandata in data 2 luglio 1991. Il Tribunale,
in accoglimento dell’opposizione, revocava il decreto opposto, osservando che
la società opposta non aveva provato di aver
validamente notificato la cessione, in quanto non aveva prodotto la copia della
lettera di comunicazione e la distinta di spedizione. In accoglimento
dell’impugnazione proposta dalla Sud Factoring, la Corte d’appello di Catanzaro,con sentenza 16
ottobre 2001, rigettava l’opposizione, avendo ritenuto provata l’avvenuta
comunicazione della cessione. Avverso la sentenza di appello
la Gatto Costruzioni propone ricorso per cassazione con due mezzi di gravame.
La società intimata resiste con controricorso.

Motivi della decisione

La Corte d’appello di Catanzaro ha
osservato che la Sud factoring
ha prodotto sia la ricevuta di ritorno,
sia l’attestazione dell’Amministrazione
postale di Bari, dalla quale risulta che la raccomandata è stata consegnata
alla Gatto Costruzioni in data 2 luglio 1991; che la suddetta società Sud factoring non poteva provare il contenuto di tale
raccomandata, essendo questa in possesso della società destinataria, cui
incombeva l’onere di dimostrare che la lettera recava comunicazione diversa da
quella concernente la cessione del credito. Ha quindi dedotto dall’assenza di
tale dimostrazione l’avvenuta comunicazione della cessione.

Il ricorrente, con il primo mezzo di
gravame, lamenta la violazione degli articoli. 2697 Cc e 115 del codice di
rito. Osserva che la sola dimostrazione della consegna della lettera
raccomandata non vale ad invertire l’onere della prova
circa l’avvenuta comunicazione della cessione del credito. Rileva ancora che la
società Sud Factoring non ha prodotto altri elementi
a sostegno del suo assunto, quali la copia della lettera, né ha chiesto sul
punto la prova per testi e l’interrogatorio. Con la seconda doglianza, il
ricorrente lamenta insufficiente motivazione su un punto decisivo della
controversia che indica nella ritenuta prova della comunicazione ed afferma
essere illogico l’assunto del giudice circa l’onere della
prova della comunicazione. Le due censure, essendo
strettamente connesse, devono essere esaminate congiuntamente e risultano
fondate. L’articolo 2697 Cc stabilisce che chi
vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne
costituiscono il fondamento.

L’avvenuta comunicazione della
cessione del credito è certamente un presupposto di fatto del diritto vantato
dal cessionario e, come tale, deve essere da lui provato. Detta prova consiste
nel dimostrare che la notizia della avvenuta cessione
è pervenuta a conoscenza del debitore ceduto e, a tal fine, è sufficiente che
la relativa comunicazione sia pervenuta nella sfera di conoscibilità del
destinatario, secondo quanto disposto dall’articolo 1335 Cc,
con razionale temperamento del principio della cognizione. Ma la lettera di
cui, come nel caso in esame,sia contestato il
contenuto, non vale a provare che la notizia in questione sia giunta nella
sfera di conoscibilità del debitore ceduto,poiché in tal caso l’onere gravante
sul cessionario non è compiutamente assolto. La lettera, infatti, poteva avere
qualsiasi contenuto, anche del tutto estraneo alla cessione, o poteva non
averne alcuno, anche per semplice disguido di spedizione, pur sempre possibile.
Del resto, l’assunto del giudice a quo, secondo cui la mancanza di prova, da
parte del destinatario, circa il diverso contenuto della lettera, sta a dimostrare l’avvenuta comunicazione della cessione, appare
essere viziato da evidente illogicità, ove si consideri doverosamente che la
busta della raccomandata poteva essere priva di contenuto o, invece, avere un
contenuto irrilevante e tale, quindi, da non richiedere di essere conservato.
Devesi pertanto affermare il principio secondo cui la sola ricezione della
busta raccomandata da parte del destinatario non costituisce prova del
contenuto di essa e a tale principio vorrà uniformarsi
il giudice del rinvio. La sentenza impugnata deve essere quindi cassata, con
rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Catanzaro, che provvederà
anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte, accoglie il ricorso. Cassa
e rinvia ad altra sezione della Corte d’appello di Catanzaro, anche per il
regolamento delle spese del giudizio di cassazione.