Penale

Saturday 07 April 2007

La proposta del ministro Mastella per la riforma del processo penale

La proposta del ministro Mastella
per la riforma del processo penale

Schema di disegno di legge
recante: “Disposizioni per l’accelerazione e la razionalizzazione del processo
penale, nonché in materia prescrizione dei reati, recidiva e criteri di
ragguaglio tra pene detentive e pene pecuniarie”

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
COMPETENZA

Articolo 1

(Modifiche
al codice di procedura penale in tema di competenza)

1. Al codice di procedura penale
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 16, comma 1, è
aggiunto in fine il seguente periodo: "Rispetto al reato così individuato,
per la determinazione del giudice competente si applicano gli articoli 8 e
9";

b) l’articolo 21 è sostituito dal
seguente:

"Articolo 21.
(Incompetenza).

1. L’incompetenza è rilevata o
eccepita, a pena di decadenza, prima della conclusione dell’udienza preliminare
o, se questa manchi, entro il termine previsto dall’articolo 491, comma 1.
Entro quest’ultimo termine deve essere riproposta l’eccezione di incompetenza
respinta nell’udienza preliminare";

c) l’articolo 23 è sostituito dal
seguente:

"Articolo 23. (Incompetenza dichiarata nel dibattimento di primo grado).

1. Se il giudice del dibattimento
ritiene che il processo appartiene alla competenza di altro giudice, dichiara
con sentenza la propria incompetenza per qualsiasi causa e ordina la
trasmissione degli atti al giudice competente.

2. L’imputato, entro il termine
previsto dall’articolo 491, comma 1, può chiedere al giudice cui sono stati
trasmessi gli atti il giudizio abbreviato o l’applicazione della pena su richiesta delle parti";

d) dopo l’articolo 23 è inserito
il seguente:

"Articolo 23-bis. (Rigetto della questione di competenza).

1. Se il giudice del dibattimento
ritiene che il processo appartiene alla propria competenza rigetta con
ordinanza l’eccezione proposta ai sensi dell’articolo 21.

2. Avverso l’ordinanza di cui al
comma 1 può essere proposto ricorso per cassazione nel termine di cui
all’articolo 585, comma 1, lett. a); il ricorso non comporta la sospensione del
procedimento.

3. La Corte di cassazione decide
in camera di consiglio ai sensi dell’articolo 611. Se accoglie il ricorso,
dispone che gli atti siano trasmessi al giudice che ha pronunciato l’ordinanza
impugnata; il giudice provvede ai sensi dell’articolo 23. Se la corte di
cassazione dichiara inammissibile o rigetta il ricorso, la questione di
competenza non può più essere rilevata o eccepita, né può costituire oggetto di
successiva impugnazione.

4. Se il ricorso di cui al comma
1 non viene proposto, la questione di competenza non
può costituire oggetto di successiva impugnazione.";

e) l’articolo 24 è abrogato;

f) l’articolo 25 è sostituito dal
seguente:

"Articolo 25. (Effetti delle decisioni della Corte di cassazione sulla
giurisdizione).

1. La decisione della Corte di
cassazione sulla giurisdizione è vincolante nel corso del processo, salvo che risultino nuovi fatti che comportino una diversa
qualificazione giuridica del fatto da cui derivi la modificazione della
giurisdizione";

g) all’articolo 26, il comma 2 è
sostituito dal seguente:

"2. Se le prove di cui al
comma 1 hanno contenuto dichiarativo, si applica l’articolo 190-bis";

h) l’articolo 33-octies è abrogato.

i) dopo l’articolo 33-nonies, è
inserito il seguente:

"Articolo 33-decies. (Rigetto dell’eccezione relativa alla composizione del
giudice).

1. Se il giudice rigetta
l’eccezione proposta ai sensi dell’articolo 33-quinquies, la relativa ordinanza
è impugnabile ai sensi dell’articolo 23-bis, comma 2. Si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 23-bis, commi 3 e 4";

l) all’articolo 491, comma 1, le
parole: "per territorio o per connessione"
sono soppresse;

m) all’articolo 516, i commi
1-bis e 1-ter sono abrogati;

n) all’articolo 517, il comma
1-bis è abrogato;

o) dopo l’articolo 518, è
inserito il seguente:

" Articolo 518-bis. (Questione di competenza in caso di nuove contestazioni).

1. Nei casi previsti dagli
articoli 516 e 517, l’imputato può formulare, a pena di decadenza, l’eccezione di cui all’articolo 21 immediatamente dopo la nuova
contestazione, ovvero, nei casi indicati dagli articoli 519, comma 2, e 520,
comma 2, prima del compimento di ogni altro atto nella nuova udienza fissata a
norma dei medesimi articoli.

2. Se a seguito della modifica il
reato risulta attribuito alla cognizione del tribunale in composizione
collegiale anziché monocratica, l’inosservanza delle disposizioni sulla
composizione del giudice è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, entro il
termine indicato dal comma 1.

3. Se a seguito della modifica
risulta un reato per il quale è prevista l’udienza preliminare, e questa non si
è tenuta, l’inosservanza delle relative disposizioni è eccepita, a pena di
decadenza, entro il termine indicato dal comma 1.

4. Sull’eccezione proposta ai
sensi dei commi 1, 2 e 3, il giudice provvede con
ordinanza.

5. Nel caso previsto al comma 1,
l’ordinanza che decide sulla relativa eccezione può essere impugnata ai sensi
dell’articolo 23-bis, comma 1. Si applicano gli articoli 23, 23-bis e 26.

6. Nei casi previsti dai commi 2
e 3, l’ordinanza che decide sulla relativa eccezione può

essere
impugnata ai sensi dell’articolo 33-decies.";

7. Nel caso previsto
dall’articolo 518, comma 2, quando l’imputato presta il consenso alla nuova
contestazione, l’incompetenza del giudice che procede ovvero l’inosservanza
delle disposizioni sulla composizione del giudice non possono più essere
eccepite, nè possono formare oggetto di impugnazione".

Articolo 2

(Modifiche
al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271)

1. Al decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271, dopo l’articolo 4-bis è inserito il seguente:

"Articolo 4-ter. (Attività del pubblico ministero a seguito della
declaratoria di incompetenza).

1. Quando viene
pronunciata sentenza che dichiara l’incompetenza per territorio, anche
determinata da connessione, il fascicolo del pubblico ministero viene trasmesso
senza ritardo all’ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente.
Qualora venga proposto ricorso per cassazione, la
trasmissione è sospesa fino alla comunicazione della decisione in ordine al
ricorso".

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIFESA
E NOTIFICAZIONI DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO

Articolo 3

(Modifiche
al codice di procedura penale in tema di difesa e notificazioni degli atti del
procedimento)

1. Al codice di procedura penale
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 107, comma 2, è
aggiunto il seguente periodo: ", che provvede immediatamente alla nomina
di difensore d’ufficio, salva la nomina di un nuovo difensore di
fiducia.";

b) all’articolo 121, comma 1, in fine è aggiunto il
seguente periodo: "ovvero per posta elettronica
certificata";

c) all’articolo 148, il comma 2 è
sostituito dal seguente:

"2. Il
giudice può disporre che le notificazioni ai detenuti siano eseguite dalla
polizia penitenziaria; in tal caso le notificazioni sono eseguite con
l’osservanza delle norme del presente titolo.";

d) all’articolo 148, il comma
2-bis è sostituito dal seguente:

"2-bis. Le notificazioni e
gli avvisi ai difensori sono eseguiti a mezzo posta elettronica certificata. A
tal fine il difensore indica, all’atto del deposito della nomina o, ove non vi
abbia già provveduto, nel primo scritto difensivo, l’indirizzo di posta
elettronica certificata presso cui dichiara di voler
ricevere notificazioni o avvisi. Analoga indicazione è contenuta nell’Albo
redatto dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati in cui il difensore è
iscritto. In caso di impossibilità ad eseguire la notificazione nel modo
anzidetto, le notificazioni o gli avvisi ai difensori possono eseguiti con
altri mezzi tecnici idonei. In tal caso, l’ufficio che invia l’atto attesta in
calce ad esso di avere trasmesso il testo in
originale";

e) all’articolo 150, comma 1, le
parole: "Quando lo consigliano circostanze particolari", sono
soppresse;

f) all’articolo 151, comma 1,
dopo le parole: "ad eseguire" sono inserite
le seguenti: ", ovvero, quando concrete e motivate ragioni lo impongano,
dalla sezione di polizia giudiziaria";

g) all’articolo 152, le parole:
"possono essere sostituite", sono sostituite
dalle seguenti: "sono sostituite";

h) all’articolo 157, il comma
8-bis è sostituito dal seguente:

"8-bis. Salvo che la legge
non disponga altrimenti, le notificazioni successive sono eseguite, in caso di
nomina di difensore di fiducia ai sensi dell’articolo 96, mediante consegna di
copia dell’atto al difensore. Il difensore può dichiarare all’autorità che
procede di non accettare la notificazione solo nel caso di rinuncia al mandato
difensivo. La presente norma si applica anche alle comunicazioni di atti e agli
avvisi.";

i) all’articolo
157, dopo il comma 8-bis, è inserito il seguente:

"8-ter. In tutti i casi in
cui la notificazione alla persona sottoposta alle indagini deve essere eseguita
presso il difensore di fiducia, può essere effettuata mediante posta
elettronica certificata, ai sensi dell’articolo 148, comma 2-bis";

l) l’articolo 159, è sostituito
dal seguente:

"Articolo 159. (Notificazioni all’imputato in caso di irreperibilità).

1. Se non è possibile eseguire le
notificazioni nei modi previsti dall’articolo 157, l’ufficiale giudiziario
procede, anche consultando i competenti uffici pubblici, a nuove ricerche
dell’imputato presso l’amministrazione penitenziaria centrale, il luogo di
nascita, residenza anagrafica, domicilio, dimora e lavoro, e procede d’ufficio
alla nuova notificazione; l’ufficiale giudiziario procedente può incaricare
l’ufficiale giudiziario competente per territorio per la notificazione.

1-bis. In caso di esito negativo
delle ricerche eseguite ai sensi del comma 1, l’autorità giudiziaria emette
decreto di irreperibilità con il quale, dopo avere
nominato un difensore all’imputato che ne è privo, ordina che la notificazione
sia eseguita mediante consegna di unica copia dell’atto al difensore.
L’autorità giudiziaria può rinnovare, ove assolutamente necessario, le ricerche
tramite polizia giudiziaria.

2. Le notificazioni in tal modo
eseguite sono valide ad ogni effetto. L’irreperibile è rappresentato dal
difensore";

m) all’articolo 161, il primo periodo del comma 4 è sostituito dal seguente:

"Nei casi di cui ai commi 1 e 2, quando l’ufficiale giudiziario accerta
l’impossibilità di eseguire la notifica dell’atto all’imputato presso il
domicilio dichiarato o eletto ovvero presso il domicilio determinato, procede
alla notificazione dello stesso mediante consegna di unica copia al difensore,
dando atto nella relazione di cui all’articolo 168 dell’omessa notificazione
presso il domicilio dichiarato, eletto o determinato.";

n) all’articolo 170, dopo il
comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Non possono essere
eseguite col mezzo degli uffici postali nei confronti degli imputati le
notificazioni delle sentenze, dei decreti penali e dei relativi estratti".

Articolo 4

(Modifiche
alla legge 20 novembre 1982, n. 890)

1. All’articolo 1, comma 1, della
legge 20 novembre 1982, n. 890, sono apportate le seguenti modificazioni:

le
parole "e penale" sono soppresse;

è
aggiunto in fine il seguente periodo: "In materia penale l’ufficiale
giudiziario può avvalersi del servizio postale esclusivamente nei casi indicati
dall’articolo 170 del codice di procedura penale".

Articolo 5

(Modifiche
al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271)

1. Al decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo
30, il comma 3 è abrogato;

b) all’articolo 42, dopo il comma
1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. In tutti i casi di
richiesta ad altra autorità giudiziaria di emissione di atti del procedimento,
la minuta della richiesta e degli atti su cui essa si fonda sono trasmesse, ove
tecnicamente possibile, anche su supporto informatico o per via
telematica.";

c) dopo l’articolo 54 è inserito
il seguente:

"Articolo 54-bis. (Documentazione da parte dell’ufficiale giudiziario delle
attività di ricerca dell’imputato).

1. Quando l’ufficiale giudiziario
procede a ricerche dell’imputato ai sensi dell’articolo 159 del codice, redige
verbale delle ricerche compiute, indicando i luoghi, le persone e gli enti
interpellati. Al verbale deve essere allegata copia di tutta la documentazione
fornita da dette persone o enti.

2. Quando incarica l’ufficiale
giudiziario competente per territorio per la notificazione, l’ufficiale
giudiziario trasmette allo stesso copia di tutta la documentazione utile al
reperimento dell’imputato";

d) all’articolo 64, dopo il comma
1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Le comunicazioni di
atti per posta elettronica tra uffici giudiziari si eseguono presso l’indirizzo
di posta elettronica certificata che ciascun ufficio predispone nel rispetto
della relativa normativa. I dirigenti degli uffici giudiziari incaricano un
ausiliario a ricevere, inviare e smistare le comunicazioni per posta
elettronica";

e) all’articolo 100, comma 1,
dopo le parole "in originale o in copia", sono aggiunte le seguenti:
"anche mediante supporto informatico o in via
telematica, ove ciò risulti possibile".

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
INUTILIZZABILITA’ DI ATTI PROCESSUALI

Articolo 6

(Modifiche
al codice di procedura penale in materia di inutilizzabilità di atti
processuali)

1. All’articolo 191, comma 1, del
codice di procedura penale dopo le parole: "dalla
legge", sono inserite le seguenti: "a garanzia di diritti
costituzionalmente tutelati".

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
CIRCOSTANZE, RECIDIVA E PRESCRIZIONE DEL REATO

Articolo 7

(Modifiche
al codice penale in materia di circostanze, recidiva, prescrizione del reato)

1. Al codice penale sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 62-bis, il comma
2 è abrogato;

b) all’articolo 69, comma 4, le
parole: "esclusi i casi previsti dall’articolo
99, quarto comma, nonché dagli articoli 111 e 112, primo comma, numero 4), per
cui vi è divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute
circostanze aggravanti", sono soppresse;

c) l’articolo 99 del codice
penale è sostituito dal seguente:

"Articolo 99. (Recidiva).

Nei confronti del soggetto che,
dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, nei cinque anni
successivi alla sentenza irrevocabile commette un delitto della stessa indole,
in caso di successiva condanna il giudice applica un aumento fino a un quarto
della pena da infliggere per il nuovo reato. Nei confronti del soggetto
condannato per taluno dei delitti indicati all’articolo 51, commi 3-bis e
3-quater, del codice di procedura penale, il termine di cui al periodo che
precede è di dieci anni.

La pena può essere aumentata fino
alla metà se il recidivo commette un altro delitto della stessa indole nei
dieci anni successivi all’ultimo dei precedenti delitti che hanno determinato
la recidiva di cui al primo comma. L’aumento non può essere inferiore ad un terzo quando la nuova condanna viene pronunciata per taluno
dei delitti indicati all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di
procedura penale";

d) all’articolo 81, il comma 4 è
abrogato;

e) l’articolo 157 è sostituito
dal seguente:

"Articolo 157.
(Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere).

La prescrizione estingue il reato
con il decorso di un tempo pari al massimo della pena edittalmente prevista
aumentato della metà.

Il tempo necessario a prescrivere
non può comunque:

a) essere inferiore a sei anni
per i delitti e quattro per le contravvenzioni, ancorché puniti con la sola
pena pecuniaria;

b) essere superiore a venti anni.
Per i delitti indicati all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater del codice di
procedura penale il termine è di trenta anni.

Per determinare il tempo
necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il
reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le
circostanze attenuanti e dell’aumento per le circostanze aggravanti, salvo che
per le circostanze a effetto speciale e quelle per le quali la legge determina
la pena in modo autonomo.

Quando per il reato la legge
stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e la pena
pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo
soltanto alla pena detentiva.

Quando per il reato la legge
stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, nonché per
le sanzioni applicate dal giudice di pace diverse da quella pecuniaria, si
applica il termine di sei anni.

La prescrizione non estingue i
reati per i quali la legge prevede la pena dell’ergastolo, anche come effetto
dell’applicazione di circostanze aggravanti.

La prescrizione è sempre
espressamente rinunciabile dall’imputato.";

f) all’articolo 158, comma 1,
dopo la parola "permanente", sono inserite le seguenti: "o continuato"; dopo la parola "permanenza",
sono inserite le seguenti: "o continuazione";

g) all’articolo 159, comma 1,
dopo il numero 3) sono inseriti i seguenti:

"4) presentazione di
dichiarazione di ricusazione ai sensi dell’articolo 38 del codice di procedura
penale, dalla data del presentazione della stessa fino
a quella della comunicazione al giudice procedente del provvedimento che
dichiara l’inammissibilità della medesima;

5) concessione di termine a
difesa in caso di rinuncia, revoca, incompatibilità e abbandono della difesa,
per un periodo corrispondente al termine concesso;

6) sospensione del processo
disposta ai sensi dell’articolo 484-bis del codice di procedura penale;

7) sospensione
del processo con messa alla prova, dalla data dell’accoglimento dell’istanza;
in caso di revoca dell’ammissione o di esito negativo della prova, la
prescrizione riprende a decorrere dalla relativa ordinanza;

8) richiesta di estradizione di
un imputato dall’estero, per tutto il tempo decorrente dalla relativa richiesta
sino alla effettiva l’estradizione.";

h) all’articolo 160, sono
apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2 dopo le parole:
"davanti al pubblico ministero" sono
inserite le seguenti: "o alla polizia giudiziaria da questi
delegata"; dopo le parole: "sulla richiesta di archiviazione,"
sono inserite le seguenti: "l’avviso di conclusione delle indagini
preliminari"; dopo le parole: "rinvio a giudizio" sono inserite
le seguenti: "o di emissione del decreto penale di condanna";

2) il comma 3 è sostituito dal
seguente:

"La prescrizione interrotta
comincia nuovamente a decorrere dal giorno dell’interruzione. Se più sono gli
atti interruttivi, la prescrizione decorre dall’ultimo di essi.
Salvo che per i reati di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del
codice di procedura penale, i termini stabiliti dall’articolo 157, commi 1 e 2, non possono essere prolungati oltre la metà. In
ogni caso, non possono essere superati i termini di cui all’articolo
157, comma 2, lettera b)";

3) dopo il comma 3 sono inseriti
i seguenti:

"La prescrizione del reato
interrotta dalla sentenza di condanna non comincia nuovamente a decorrere nel
caso in cui il ricorso per cassazione presentato avverso la predetta sentenza
sia dichiarato inammissibile.

La prescrizione non comincia
nuovamente a decorrere, altresì, nel caso in cui sia
presentato ricorso per cassazione avverso una sentenza pronunciata in
grado di appello che abbia confermato la sentenza di condanna di primo grado
ovvero abbia riformato la stessa limitatamente alla specie o alla misura della
pena, anche con riferimento al giudizio di comparazione tra circostanze. La
disposizione di cui al presente comma non si applica in caso di accoglimento
del ricorso.";

i) all’articolo
161, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"Quando per più reati
connessi si procede congiuntamente, la sospensione o l’interruzione della
prescrizione per taluno di essi ha effetto anche per
gli altri".

Articolo 8

(Modifiche
al codice di procedura penale in materia di circostanze, recidiva, prescrizione
del reato)

1. Al codice di procedura penale
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 108, comma 2, le
parole: "o la prescrizione del reato", sono
soppresse;

b) all’articolo 175 del codice di
procedura penale, dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente:

"2-ter. Nel
caso previsto al comma 2, la prescrizione del reato non decorre";

c) all’articolo 671, il comma
2-bis è abrogato;

d) all’articolo 656, comma 9, la
lettera c) è soppressa.

Articolo 9

(Modifiche
alla legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. Alla legge 26 luglio 1975, n.
354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l’articolo 30-quater è
abrogato;

b) all’articolo 47-ter, comma 01,
le parole "purché non sia stato dichiarato delinquente abituale,
professionale o per tendenza né sia stato mai condannato con l’aggravante di cui all’articolo 99 del codice penale", sono
sostituite dalle seguenti: ", sempre che tale misura sia idonea ad evitare
che il condannato commetta altri reati.";

c) all’articolo 47-ter, il comma
1.1 è abrogato;

d) all’articolo 47-ter, comma
1-bis, le parole "e a quelli cui sia stata applicata la
recidiva prevista dall’articolo 99, quarto comma, del codice
penale", sono soppresse;

e) l’articolo 50-bis è abrogato;

f) all’articolo 58-quater, il
comma 7-bis è abrogato.

CAPO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
INDAGINI PRELIMINARI E RITI ALTERNATIVI

Articolo 10

(Modifiche
al codice di procedura penale in materia di indagini preliminari e udienza
preliminare)

1. Al codice di procedura penale
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo
405, il comma 1-bis è abrogato;

b) l’articolo 406 è sostituto dal
seguente:

"Articolo 406. (Proroga del termine).

1. Il pubblico
ministero, prima della scadenza, può richiedere al giudice, per giusta
causa, la proroga del termine previsto dall’articolo 405. La richiesta
contiene:

a) le generalità della persona
sottoposta ad indagini e l’indicazione della notizia di reato;

b) l’indicazione degli elementi
di prova raccolti;c) l’esposizione dei motivi che
giustificano la richiesta.

2. Ulteriori proroghe possono
essere richieste dal pubblico ministero nei casi di particolare complessità
delle indagini ovvero di oggettiva impossibilità di concluderle entro il
termine prorogato.

2-bis. Ciascuna proroga può
essere autorizzata dal giudice per il tempo strettamente necessario allo
svolgimento dell’attività investigativa indicata e in ogni caso per un periodo
non superiore a sei mesi.

3. Le richieste di proroga sono
notificate, a cura del giudice, con l’avviso della facoltà di presentare
memorie entro cinque giorni dalla notificazione, alla persona sottoposta alle
indagini nonché alla persona offesa dal reato che, nella notizia di reato o
successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere esserne
informata. Il giudice provvede entro dieci giorni dalla scadenza del termine
per la presentazione delle memorie.

4. Il giudice autorizza la
proroga del termine con ordinanza motivata.

5. Se rigetta la richiesta di
proroga, il giudice, entro il termine previsto dal comma 3 secondo periodo,
restituisce gli atti al pubblico ministero invitandolo ad assumere le
determinazioni di cui all’articolo 405, comma 1, entro il termine di dieci
giorni.";

c) l’articolo 409 è sostituito
dal seguente:

"Articolo 409. (Provvedimenti del giudice sulla richiesta di
archiviazione).

1. Fuori dei casi in cui sia
stata presentata l’opposizione prevista dall’articolo 410,
il giudice, se accoglie la richiesta di archiviazione, pronuncia decreto
motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero. Il provvedimento che
dispone l’archiviazione è notificato alla persona sottoposta alle indagini se
nel corso del procedimento è stata applicata nei suoi confronti la misura della
custodia cautelare.

2. Dopo il deposito della
richiesta di archiviazione il giudice, se ritiene necessarie ulteriori
indagini, le indica con ordinanza al pubblico ministero, fissando il termine
indispensabile per il loro compimento.

3. Salvo il caso previsto dal
comma 2, se non accoglie la richiesta di archiviazione, il giudice fissa la
data dell’udienza in camera di consiglio e ne fa dare
avviso al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini e alla
persona offesa dal reato. Il procedimento si svolge nelle forme previste
dall’articolo 127. Fino al giorno dell’udienza gli
atti restano depositati in cancelleria con facoltà del difensore di estrarne
copia.

4. Della fissazione dell’udienza
il giudice dà inoltre comunicazione al procuratore generale presso la corte di
appello.

5. A seguito dell’udienza, il
giudice, se non accoglie la richiesta di archiviazione e non ritiene di
disporre ulteriori indagini ai sensi del comma 2, dispone con ordinanza che,
entro dieci giorni, il pubblico ministero formuli l’imputazione. Entro due giorni
dalla formulazione dell’imputazione, il giudice fissa con decreto l’udienza
preliminare. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli
articoli 418 e 419.

6. Per i reati per i quali è
prevista la citazione diretta a giudizio, il giudice, se non accoglie la
richiesta di archiviazione e non ritiene di disporre ulteriori indagini ai
sensi del comma 2, restituisce con ordinanza gli atti al pubblico ministero
disponendo che, entro dieci giorni, emetta il decreto
di cui all’articolo 552";

7. L’ordinanza di archiviazione è
ricorribile per cassazione solo nei casi di nullità previsti dall’articolo
127 comma 5";

d) all’articolo 410, comma 3, le
parole "e 5", sono sostituite dalle seguenti: ", 5 e 6";

e) all’articolo
413, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Se il procuratore
generale non provvede in ordine all’avocazione nel termine di trenta giorni
dalla richiesta di cui al comma 1 ovvero non formula le sue richieste nel
termine di cui al comma 2, la persona sottoposta ad
indagini o la persona offesa dal reato possono richiedere al giudice per le
indagini preliminari di fissare un termine, non superiore a trenta giorni, per
la formulazione delle richieste di cui all’articolo 405, comma 1.";f)
all’articolo 415-bis, comma 1, le parole: ", se non deve formulare
richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411," sono
soppresse;

g) all’articolo 415-bis, dopo il
comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. La disposizione di
cui al comma 1 non si applica nei casi in cui il pubblico ministero deve
formulare richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411, nonché
se ha già provveduto ad inviare all’indagato l’informazione di garanzia di cui
all’articolo 369, ovvero altro atto equipollente";

h) all’articolo 416, comma 1, secondo
periodo, le parole: "dall’avviso previsto
dall’articolo 415-bis," sono sostituite dalle seguenti: "dall’avviso
di cui all’articolo 415-bis, ove previsto,";

i) all’articolo 418, comma 2, la
parola: "trenta" è sostituita dalla
seguente: "sessanta";

l) all’articolo 419, comma 4, la
parola: "dieci" è sostituita dalla seguente:
"trenta";

m) all’articolo 431, comma 1,
dopo la lettera a) è inserita la seguente:

"a-bis) l’avviso previsto
dall’articolo 415-bis ovvero, se lo stesso non deve essere inviato,
l’informazione di garanzia di cui all’articolo 369 o altro atto equipollente,
anche per estratto;";

n) all’articolo 550, comma 2,
secondo periodo, le parole: "dall’avviso previsto
dall’articolo 415-bis," sono sostituite dalle seguenti: "dall’avviso
di cui all’articolo 415-bis, ove previsto,".

Articolo 11

(Modifiche
al codice di procedura penale in materia di riti alternativi)

1. Al codice di procedura penale
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 438, comma 1,
alle parole: "L’imputato può chiedere" sono anteposte le seguenti:
"Nei procedimenti per reati diversi da quelli di cui all’articolo 5,";

b) dopo l’articolo 438, è
aggiunto il seguente:

"Articolo 438-bis. (Giudizio abbreviato dinanzi alla Corte d’assise).

1. Nei procedimenti per reati di
cui all’articolo 5, l’imputato può richiedere il giudizio abbreviato dinanzi
alla Corte d’assise prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.

2. Si osservano le disposizioni
del presente titolo, in quanto applicabili.";

c) all’articolo 449, commi 4 e 5,
la parola: "quindicesimo", è sostituita con
la seguente: "trentesimo";

d) all’articolo 454, le parole:
"novanta giorni", sono sostituite dalle
seguenti: "sei mesi";

e) all’articolo 459, comma 1, le
parole "entro sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale
il reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato e",
sono soppresse;

f) all’articolo 459, il comma 3 è
sostituito dal seguente:

"3. Il giudice decide entro
il termine di trenta giorni. Quando non accoglie la richiesta, se non deve
pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell’articolo 129, restituisce
gli atti al pubblico ministero";

g) all’articolo 460, il comma 4 è
sostituito dal seguente:

"4. Se non è possibile
eseguire la notificazione del decreto per irreperibilità dell’imputato ovvero
presso il domicilio dichiarato o eletto, il giudice revoca il decreto penale di
condanna ed emette decreto di giudizio immediato ai sensi dell’articolo 464,
comma 1. Nei procedimenti per cui è prevista la
celebrazione dell’udienza preliminare, il giudice fissa la data dell’udienza ai
sensi dell’articolo 418";

h) all’articolo 599, il comma 4 è
abrogato;

i) all’articolo
602, il comma 2 è abrogato.

CAPO VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MISURE
CAUTELARI

Articolo 12

(Modifiche
al codice di procedura penale in materia di misure cautelari)

1. Al codice di procedura penale
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo
275, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Le misure
interdittive e le misure del divieto di dimora, dell’obbligo di dimora e degli
arresti domiciliari possono essere disposte anche congiuntamente";

b) all’articolo 308, comma 2, le
parole: "due mesi", ovunque presenti, sono
sostituite dalle seguenti: "sei mesi";c) l’articolo 325, comma 1, è
abrogato.

CAPO VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
ASSENZA DELL’IMPUTATO E RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO

Articolo 13

(Modifiche
al codice di procedura penale in tema di assenza dell’imputato e rinnovazione
del dibattimento)

1. Al codice di procedura penale
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 175, comma 2, le
parole: "sentenza contumaciale" sono sostituite
dalle seguenti: "sentenza dibattimentale in assenza dell’imputato";

b) l’articolo 190-bis è
sostituito dal seguente:

"Articolo 190-bis. (Requisiti della prova in casi particolari).

1. Quando è richiesto l’esame di
un testimone, di un coimputato o di una delle persone indicate nell’articolo
210 e queste hanno già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio o in
dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le
dichiarazioni medesime saranno utilizzate, ovvero dichiarazioni
i cui verbali sono stati acquisiti a norma dell’articolo 238, l’esame è
ammesso solo nei casi seguenti:

a) riguarda fatti o circostanze
diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni, sopravvenuti o
conosciuti in epoca successiva all’assunzione della prova;

b) il giudice lo ritiene utile o
necessario ai fini della decisione, anche su richiesta
motivata delle parti sulla base di specifiche esigenze.

3. I verbali delle prove assunte
in precedenza restano inseriti al fascicolo del dibattimento e si applica
l’articolo 511, comma 2-bis";

c) all’articolo 349, sono
apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo le parole:
"ricostruzione dei fatti" sono inserite le
seguenti: ", nonché degli imputati nei confronti dei quali sia stato sospeso
il processo ai sensi dell’articolo 484-bis";

2) dopo il comma 4, sono inseriti
i seguenti:

"4-bis. Quando procede alla
identificazione di un imputato nei confronti del quale sia stato sospeso il
processo ai sensi dell’articolo 484-bis, la polizia giudiziaria notifica allo
stesso il decreto di citazione a giudizio e l’ordinanza di sospensione emessa
ai sensi dell’articolo 484-bis, ovvero quella emessa ai sensi dell’articolo
484-quinquies, comma 1, e lo invita a dichiarare o eleggere il domicilio per le
successive notificazioni. Nei casi in cui non risulta possibile effettuare
immediatamente la notifica, la polizia giudiziaria informa l’imputato della
pendenza di un procedimento penale a suo carico, del numero di registro
generale relativo al medesimo nonché dei capi d’imputazione e dell’autorità
giudiziaria dinanzi alla quale lo stesso viene celebrato,
invitandolo a recarsi entro i successivi cinque giorni presso i propri uffici
per ricevere la notifica e per dichiarare od eleggere domicilio.4-ter. Nei casi
di cui al comma 4-bis, la polizia giudiziaria trasmette senza ritardo la
relazione di notificazione e il verbale di dichiarazione o elezione di
domicilio al giudice e al pubblico ministero procedenti. Se l’imputato,
regolarmente avvisato, non si presenta per ricevere la notifica, la polizia
giudiziaria ne informa immediatamente l’autorità giudiziaria procedente";

d) agli articoli 419, comma 1, e
429, comma 1, lettera f), e 552, comma 1, le parole: "sarà
giudicato in contumacia", sono sostituite dalle seguenti: "si
procederà in sua assenza";

e) l’articolo 420-ter è
sostituito dal seguente:

"Articolo 420-ter. (Impedimento a comparire dell’imputato o del difensore).

1. Quando l’imputato, anche se
detenuto, non si presenta all’udienza e risulta che l’assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso
fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, il giudice, anche
d’ufficio, dispone il rinvio dell’udienza fissando con ordinanza la relativa
data.

2. Con le medesime modalità di
cui al comma 1 il giudice provvede quando appare
probabile che l’assenza dell’imputato sia dovuta ad assoluta impossibilità di
comparire per caso fortuito o forza maggiore. Tale probabilità è liberamente
valutata dal giudice e non può costituire motivo di impugnazione.

3. Quando l’imputato, anche se
detenuto, non si presenta alle successive udienze e ricorrono le condizioni
previste dal comma 1, il giudice, anche d’ufficio, dispone il rinvio
dell’udienza fissando con ordinanza la relativa data.

4. La lettura dell’ordinanza che
fissa la nuova udienza sostituisce la citazione e gli avvisi per tutti coloro che
sono o devono considerarsi presenti. Della nuova udienza fissata con
l’ordinanza di cui ai commi 1, 2 e 3 è dato avviso
all’imputato. Se lo stesso è assistito da difensore di fiducia e questi è
presente, personalmente o tramite sostituto, l’avviso si intende notificato
all’imputato.

5. Nel caso di assenza del
difensore, quando risulta che la stessa è dovuta ad
assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, il giudice
dispone il rinvio dell’udienza fissando con ordinanza la relativa data;
l’ordinanza è depositata in cancelleria senza obbligo di avviso al difensore.

6. La disposizione di cui al comma 5 non si applica e il giudice dispone
procedersi oltre, se:

a) l’imputato è assistito da due
difensori e l’impedimento riguarda uno dei medesimi;

b) l’imputato è assistito da
unico difensore e questi non ha prontamente comunicato l’impedimento;

c) il difensore, pur avendo
prontamente comunicato l’impedimento, non ha indicato espressamente i motivi
che non consentono la nomina di un sostituto ai sensi dell’articolo 102;

d) l’imputato chiede che si
proceda in assenza del difensore impedito";

f) all’articolo 420-quater, la
rubrica è sostituita dalla seguente: "(Assenza o allontanamento volontario
dell’imputato)";

g) all’articolo 420-quater, comma
1, le parole: "ne dichiara la contumacia",
sono sostituite dalle seguenti: "ordina procedersi in assenza";

h) all’articolo 420-quater, comma
2, le parole: "in sua contumacia", sono
sostituite dalle seguenti: "in sua assenza";

i) all’articolo 420-quater, comma
3, le parole: "la contumacia", sono
sostituite dalle seguenti: "l’assenza";

l) all’articolo 420-quater, commi
4 e 7, le parole: "dichiarativa di
contumacia", sono sostituite dalle seguenti: "che ha disposto
procedersi in assenza";

m) all’articolo 420-quater, dopo
il comma 7, sono inseriti i seguenti:

"7-bis. Le disposizioni
degli articoli 420-bis e 420-ter non si applicano quando l’imputato, anche se
impedito, chiede o consente che l’udienza preliminare avvenga in sua assenza o,
se detenuto, rifiuta di assistervi. L’imputato in tali casi è rappresentato dal
difensore.

7-ter. L’imputato che, dopo
essere comparso si allontana dall’aula di udienza è considerato presente ed è
rappresentato dal difensore".

n) l’articolo 420-quinquies, è
abrogato;

o) dopo l’articolo 484, sono
inseriti i seguenti:

"Articolo 484-bis. (Rinnovazione della citazione. Sospensione del processo).

1. Salvo che l’imputato sia
presente all’udienza, quando la notificazione della citazione a giudizio è
stata omessa ovvero è nulla, il giudice rinvia il dibattimento e dispone che la
citazione venga notificata all’imputato personalmente
o a mani di familiare convivente. Salvo quanto previsto dal comma 3, allo
stesso modo provvede quando l’imputato non è presente
all’udienza e la notificazione della citazione è stata effettuata ai sensi
degli articoli 159, comma 2, 161, comma 4, 165, comma 1 e 169, comma 1.

2. Quando la notificazione ai
sensi del comma 1 non risulta possibile, sempre che non debba essere
pronunciata sentenza di proscioglimento o di non doversi procedere, il giudice
dispone con ordinanza la sospensione del processo, salvo che, in ragione della
natura o della gravità del reato contestato, ovvero del numero dei reati
contestati, delle persone offese o dei testimoni, ovvero dell’esigenza di
garantire la genuinità e la completezza della prova, la sospensione possa
arrecare grave pregiudizio all’accertamento dei fatti per cui
si procede. In tal caso il giudice dispone procedersi in assenza dell’imputato
con ordinanza specificamente motivata.

3. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 71, commi 4 e 6, in quanto compatibili.

4. Le disposizioni di cui al
comma 1, ultimo periodo, e comma 2, non si applicano:

a) se l’imputato nel corso del
procedimento ha nominato difensore di fiducia, anche in caso di successiva
revoca;

b) se l’imputato, nel corso del
procedimento, è stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare;

c) in ogni altro caso in cui
dagli atti emerga la prova che l’imputato sia a conoscenza che si procede nei
suoi confronti ovvero che lo stesso si è volontariamente sottratto alla
conoscenza del processo o di atti del medesimo.

5. Allo scadere del sesto mese
dalla pronuncia dell’ordinanza di sospensione del processo, o anche prima
quando ne ravvisi l’esigenza, il giudice dispone nuove ricerche dell’imputato
per la notifica della citazione. Analogamente provvede a ogni successiva
scadenza di sei mesi, qualora il procedimento non abbia ripreso il suo corso.

6. Il giudice revoca l’ordinanza
di sospensione del processo nei seguenti casi:

a) se le ricerche di cui al comma
5 hanno avuto esito positivo ed è stata regolarmente effettuata la notifica
della citazione;

b) se l’imputato ha nominato difensore
di fiducia;

c) in ogni altro caso in cui
emerga la prova che l’imputato sia a conoscenza che si procede nei suoi
confronti.

7. Nel caso
previsto dal comma 6, il giudice fissa la data per la nuova udienza,
dandone comunicazione alle parti.

8. All’udienza di
cui al comma 7 l’imputato, ancorché decaduto, può formulare richiesta ai
sensi degli articoli 444 e 438.

9. Quando si procede a carico di
più imputati, il giudice dispone la separazione del processo a carico
dell’imputato nei cui confronti viene disposta la
sospensione ai sensi del comma 2.

Articolo 484-ter. (Impedimento a comparire dell’imputato o del difensore).

1. Quando l’imputato, anche se
detenuto, non si presenta all’udienza e risulta che l’assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso
fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, il giudice, anche
d’ufficio, dispone il rinvio dell’udienza fissando con ordinanza la relativa
data.

2. Con le medesime modalità di
cui al comma 1 il giudice provvede quando appare
probabile che l’assenza dell’imputato sia dovuta ad assoluta impossibilità di
comparire per caso fortuito o forza maggiore. Tale probabilità è liberamente
valutata dal giudice e non può formare oggetto di discussione successiva né
motivo di impugnazione.

3. Quando l’imputato, anche se
detenuto, non si presenta alle successive udienze e ricorrono le condizioni
previste dal comma 1, il giudice, anche d’ufficio, dispone il rinvio
dell’udienza fissando con ordinanza la relativa data.

4. La lettura dell’ordinanza che
fissa la nuova udienza sostituisce la citazione e gli avvisi per tutti coloro
che sono o devono considerarsi presenti. Della nuova udienza fissata con
l’ordinanza di cui ai commi 1, 2 e 3 è dato avviso
all’imputato. Se lo stesso è assistito da difensore di fiducia e questi è
presente, personalmente o tramite sostituto, l’avviso si intende notificato
all’imputato.

5. Nel caso di assenza del
difensore, quando risulta che la stessa è dovuta ad
assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, il giudice
dispone il rinvio dell’udienza fissando con ordinanza la relativa data;
l’ordinanza è depositata in cancelleria senza obbligo di avviso al difensore.

6. La disposizione di cui al comma 5 non si applica e il giudice dispone
procedersi oltre, se:

a) l’imputato è assistito da due
difensori e l’impedimento riguarda uno dei medesimi;

b) il difensore non ha
prontamente comunicato l’impedimento;

c) il difensore non ha indicato
espressamente i motivi che non consentono la nomina di un sostituto ai sensi
dell’articolo 102;

d) l’imputato chiede che si
proceda in assenza del difensore impedito.

Articolo 484-quater. (Assenza o allontanamento volontario dell’imputato).

1. Quando all’esito delle
verifiche di cui all’articolo 484-bis, comma 1, il giudice ritiene che non
ricorrono i presupposti per ordinare la sospensione del processo, ordina
procedersi in assenza dell’imputato. Se l’imputato compare prima della
pronuncia della sentenza, il giudice revoca l’ordinanza.

2. Le disposizioni dell’articolo
484-ter non si applicano quando l’imputato, anche se impedito, chiede o
consente che l’udienza o il processo si svolgano in sua assenza o, se detenuto,
rifiuta di assistervi.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, l’imputato è rappresentato dal difensore.
E’, altresì, rappresentato dal difensore ed è considerato presente l’imputato
che, dopo essere comparso, si allontana dall’aula di udienza.

4. L’imputato che, presente ad una udienza, non compare ad udienze successive, è considerato
presente non comparso.

5. L’ordinanza di cui al comma 1
è nulla se al momento della pronuncia vi è la prova che l’assenza dell’imputato
è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per
caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento.

6. Se la prova
indicata nel comma 5 perviene dopo la pronuncia dell’ordinanza di cui al
comma 1, ma prima della decisione, il giudice revoca l’ordinanza medesima e, se
l’imputato non è comparso, sospende o rinvia anche d’ufficio il dibattimento.
Restano comunque validi gli atti compiuti in precedenza, ma se l’imputato ne fa
richiesta e dimostra che la prova è pervenuta con ritardo senza sua colpa, il
giudice dispone l’assunzione o la rinnovazione degli atti che ritiene rilevanti
ai fini della decisione.

8. L’ordinanza di cui al comma 1
è nulla, altresì, se il processo doveva essere sospeso ai sensi dell’articolo
484-bis, comma 2. In
tal caso il giudice revoca l’ordinanza e procede a norma dell’articolo 484-bis;
restano validi gli atti compiuti in precedenza, ma l’imputato, se la
sospensione viene revocata, può chiedere l’ammissione
di prove ai sensi dell’articolo 493 o la rinnovazione di quelle che ritiene
rilevanti ai fini della decisione.

Articolo 484-quinquies. (Assenza dell’imputato in casi particolari).

1. Quando il giudice ha disposto
procedersi in assenza dell’imputato, ai sensi dell’articolo 484-bis, comma 2,
seconda parte, se l’imputato compare prima della chiusura del dibattimento, il
giudice revoca la relativa ordinanza. In tal caso, quando si procede a carico
di più imputati, può disporre la separazione dei processi ai sensi
dell’articolo 18.

2. Nel caso di cui al comma 1,
l’imputato è rimesso in termini per formulare le richieste di cui all’articolo
493; il giudice ammette le prove ai sensi degli articoli 190 e 495. Non si
applica l’articolo 190-bis, ma le prove assunte in precedenza sono utilizzabili
ai fini della decisione anche nei confronti dell’imputato comparso
tardivamente.

3. Si applica l’articolo 484-bis,
comma 8";

p) l’articolo 490 è sostituito
dal seguente:

"Articolo 490. (Accompagnamento coattivo dell’imputato assente).

1. Il giudice, a
norma dell’articolo 132, può disporre l’accompagnamento coattivo
dell’imputato assente, quando la sua presenza è necessaria per l’assunzione di
una prova diversa dall’esame";

q) dopo l’articolo 493, è
inserito il seguente:

"Articolo 493-bis. (Mutamento della persona fisica del giudice).

1. In caso di mutamento della
persona fisica del giudice, le parti possono reiterare la richiesta di
ammissione delle prove già indicate nella lista di cui
all’articolo 468, ivi comprese le prove non ammesse nel dibattimento
precedente e quelle in ordine alle quali vi è stata rinuncia, ovvero chiedere
l’ammissione di prove nuove ai sensi dell’articolo 493, comma 2. Sulla
richiesta il giudice provvede con ordinanza ai sensi degli articoli 190,
190-bis e 495.

2. Nel giudizio abbreviato o in
caso di applicazione di pena su richiesta delle parti,
le prove assunte nel dibattimento precedente sono utilizzabili ai fini della
decisione";

r) all’articolo 495, comma 4-bis,
le parole: ", con il consenso dell’altra parte,"
sono soppresse;

s) all’articolo 511, dopo il
comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. E’sempre consentita
la lettura dei verbali di dichiarazioni raccolte in sede di incidente
probatorio, dei verbali di prove di diverso processo acquisiti ai sensi
dell’articolo 238, delle prove assunte in assenza dell’imputato, nonché dei verbali
di prove assunte dinanzi a un giudice diverso, sia a seguito di declaratoria di
incompetenza che in caso di mutamento della persona fisica del giudice";

t) all’articolo 511, il comma 5 è
sostituito dal seguente:

"5. In luogo della lettura, il
giudice, anche di ufficio, può indicare analiticamente gli atti utilizzabili ai
fini della decisione. L’indicazione degli atti equivale alla loro lettura. Il
giudice dispone tuttavia la lettura, integrale o parziale, quando sorga serio disaccordo tra le parti sul contenuto
dell’atto";

u) all’articolo 513, le parole:
"contumace o", sono soppresse;

v) all’articolo 520, nella
rubrica e nel comma 1, le parole "contumace o", sono soppresse;

z) agli articoli 548, comma 3, e
585, comma 2, lettera d), la parola: "contumace",
è sostituita dalla seguente: "assente";

aa)
l’articolo 603, comma 4, è sostituito dal seguente:

"4. Il giudice dispone,
altresì, la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale
quando l’imputato, assente in primo grado, ne fa richiesta e prova di
non essere potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore, sempre che in
tal caso il fatto non sia dovuto a sua colpa";

bb) gli
articoli 484, comma 2-bis, 489 e 511-bis sono abrogati.

Articolo 14

(Modifiche
al codice penale)

1. Al codice penale sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) dopo l’articolo 374-bis, è
inserito il seguente:

"Articolo 374-ter. (Frode in procedimenti penali celebrati in assenza
dell’imputato).

Chiunque, nel corso di un
procedimento penale, compie artifizi o raggiri volti a trarre in inganno il
giudice in ordine alla conoscenza da parte dell’imputato che si procede nei
suoi confronti, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto di cui al comma 1 è
commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti l’esercizio di una professione, si applica altresì la pena
accessoria dell’interdizione dall’esercizio della professione.";

b) all’articolo 383, comma 1, dopo
le parole: "preveduti dagli artt.", sono
aggiunte le seguenti: "374-ter,".

Articolo 15

(Modifiche
al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271)

1. Al decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271, dopo l’articolo 143, è inserito il seguente:

"Articolo 143-bis. (Adempimenti in caso di sospensione del processo in assenza
dell’imputato).

1. Quando il giudice dispone la
sospensione ai sensi dell’articolo 484-bis, comma 2, la relativa ordinanza ed
il decreto di citazione a giudizio vengono trasmessi
alla locale sezione di polizia giudiziaria, per il successivo inserimento nella
banca dati di cui all’articolo 8 della legge 1 aprile 1981, n. 121 e successive
modificazioni".

Articolo 16

(Modifiche
alla legge 28 agosto 2000, n. 274)

1. Alla legge 28 agosto 2000, n.
274, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) agli articoli 20 e 27, le
parole "sarà giudicato in contumacia", sono sostituite dalle
seguenti: "si procederà in sua assenza";

b) all’articolo 39, il comma 2 è
sostituito dal seguente:

"2. Oltre che nei casi
previsti dall’articolo 604 del codice di procedura penale, il giudice d’appello
annulla la sentenza impugnata, disponendo la trasmissione degli atti al giudice
di pace, anche quando l’imputato, assente in primo grado, prova di non essere
potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore, sempre che in tal caso il
fatto non sia dovuto a sua colpa".

Articolo 17

(Modifiche
al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

1. Al decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 38, comma 2,
lettera a), le parole: "dell’articolo 71 ",
sono sostituite dalle seguenti: "degli articoli 71 e 484-bis, comma
2";

b) l’articolo 41, è sostituito
dal seguente:

"Articolo 41. (Assenza dell’ente).

1. Se l’ente non si costituisce
nel processo il giudice ordina procedersi in assenza".

Articolo 18

(Modifiche
al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313)

1. Al decreto del Presidente
della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) all’articolo 3, comma 1, dopo
la lettera i) è inserita la seguente:

"i-bis) i
provvedimenti con cui il giudice dispone la sospensione del processo ai sensi
dell’articolo 484-bis; ";

b) all’articolo 5, comma 1, dopo
la lettera l), è aggiunta la seguente:

"l-bis) i provvedimenti con
cui il giudice dispone la sospensione del processo ai sensi dell’articolo 484,
comma 2, quando il provvedimento è revocato ai sensi dell’articolo 484-bis, comma
6".

CAPO VIII

NORME DI RAZIONALIZZAZIONE DEL
PROCESSO PENALE

Articolo 19

(Norme
di razionalizzazione del processo penale)

1. Al codice di procedura penale,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 231, comma 2,
dopo la parola: "provvede", è inserita la
seguente: "immediatamente";

b) all’articolo 571, comma 1,
alle parole: "L’imputato può proporre impugnazione" sono anteposte le
seguenti: "Salvo che sia altrimenti previsto,";

c) all’articolo 607, comma 1,
dopo le parole: "ricorrere per cassazione"
sono aggiunte le seguenti: ", nei modi previsti dall’articolo 571 comma
3,";

d) all’articolo 610, dopo il
comma 1-bis è inserito il seguente:

"1-ter. Sentito il
procuratore generale, l’inammissibilità è dichiarata senza le formalità
previste dal comma 1 quando il ricorso è stato
proposto dopo la scadenza del termine stabilito o da chi non ha diritto
all’impugnazione ovvero contro un provvedimento non impugnabile o quando il
ricorso è assolutamente privo dei motivi di impugnazione o non è sottoscritto
da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione o vi è
rinunzia al ricorso. Nello stesso modo si procede per la dichiarazione di
inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti";

e) all’articolo 613, comma 1, le
parole: "Salvo che la parte non vi provveda personalmente" sono
soppresse;

f) all’articolo 629, comma 1, le
parole: "o delle sentenze emesse ai sensi
dell’articolo 444, comma 2," sono soppresse;

g) all’articolo 666, comma 4, le
parole: "e del pubblico ministero", sono
sostituite dalle seguenti: ". Il pubblico ministero viene
sentito, se comparso".

Articolo 20

(Modifiche
al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271)

1. Al decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:b)
all’articolo 129, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Quando esercita l’azione
penale ovvero chiede l’archiviazione del procedimento per un fatto che ha
cagionato un danno per l’erario, il pubblico ministero informa il procuratore
regionale della Corte dei conti competente per
territorio. Ai rapporti tra i due uffici si applicano le disposizioni di cui all’articolo 117, commi 1 e 2, del codice";

c) dopo l’articolo 144 è inserito
il seguente:

"Articolo 144-bis. (Programmazione e disciplina delle udienze dibattimentali).

1. Alla prima udienza
dibattimentale il giudice provvede alla verifica della regolare costituzione
delle parti, alla discussione delle questioni preliminari, alle formalità di
apertura del dibattimento, all’ammissione delle prove, alla definizione dei
giudizi ai sensi degli articoli 444 e seguenti del Codice o nelle forme del
rito abbreviato, purché non condizionato all’assunzione di prove dichiarative,
nonché alla dichiarazione di estinzione o di improcedibilità del reato.

2. Nella stessa udienza il
giudice, sentite le parti, stabilisce con ordinanza il calendario delle udienze
successive, nel rispetto dei tempi di cui ai commi 5 e 6. La lettura del
calendario in udienza sostituisce gli avvisi di rinvio per tutti coloro che
sono o debbono considerarsi presenti. Il giudice autorizza, altresì, le parti
alla citazione dei soggetti inclusi nella lista di cui
all’articolo 468 del Codice, secondo le scadenze previste dal calendario
per l’assunzione delle prove. Ai fini della formulazione del calendario, i
difensori comunicano al giudice l’eventuale sussistenza di concomitanti impegni
professionali e, tenuto conto dell’attività istruttoria da svolgere alla data
indicata, possono contestualmente nominare un sostituto ai sensi dell’articolo
102 del codice.

3. La persona offesa comparsa
alla prima udienza viene sentita solo ove detenuta,
salvo che il processo sia di particolare complessità, ovvero se proviene da
regione diversa da quella in cui si celebra il processo, nonché in ogni caso in
cui il giudice lo ritiene assolutamente necessario.

4. Nella formazione del ruolo e
nella trattazione dei processi il giudice assegna precedenza assoluta ai
giudizi con imputati detenuti, anche per reato diverso da quello per cui si procede, nonché, anche su segnalazione delle
parti, ai giudizi per i quali si siano verificate nullità, difetti di
notificazione o situazioni processuali che possono determinare l’immediata
definizione o il rinvio del processo. I difensori rappresentano eventuali
concomitanti impegni professionali all’ausiliario del giudice prima
dell’apertura dell’udienza.

5. Il giudice programma le
udienze in modo da assicurare la conclusione del processo in tempi compatibili
con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo. In
particolare, per la conclusione del processo sono previsti i seguenti termini:

– per il giudizio di primo grado:
anni due e mesi sei;

– per il giudizio in grado
appello: anni uno e mesi sei;

– per il giudizio dinanzi alla
corte di cassazione: anni uno.

6. I termini di cui al comma 5
possono tuttavia essere superati per i processi di particolare complessità,
avuto riguardo al numero, alla natura e alla gravità dei reati contestati, al
numero degli imputati, delle persone offese o dei testimoni, ovvero alla natura
delle questioni tecnico-giuridiche da affrontare.

7. Nel computo dei termini di cui
ai commi 5 e 6, non si tiene conto del tempo necessario per ottenere
l’estradizione di un imputato dall’estero ovvero per l’esecuzione di una
rogatoria internazionale, nonché del periodo in cui il processo è a qualsiasi
titolo sospeso.

8. Il presidente di sezione, in
ogni grado del procedimento, vigila sul rispetto dei termini di cui ai commi 5
e 6 e riferisce con relazione annuale, rispettivamente, al presidente del
tribunale, al presidente della corte d’appello e al primo presidente della
corte di cassazione";

d) all’articolo 145, il comma 2 è
abrogato.

Articolo 21

(Applicazione
della pena su richiesta delle parti per i reati coperti da indulto)

1. Nei procedimenti penali
riguardanti reati in ordine ai quali, in caso di condanna, deve trovare
applicazione la legge 31 luglio 2006, n. 241, il pubblico ministero, se ritiene
che la pena possa essere contenuta nei limiti di cui all’articolo 1, comma 1,
della predetta legge, acquisito il consenso dell’indagato, chiede al giudice
per le indagini preliminari l’applicazione della pena ai sensi degli articoli
444 e seguenti del codice di procedura penale.

2. Nei procedimenti di cui al
comma 1 pendenti dinanzi al giudice di primo grado, alla prima udienza utile
successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, le parti
possono concordemente chiedere l’applicazione della pena ai sensi dell’articolo
444 del codice di procedura penale, ancorché sia già scaduto il termine per la
sua proposizione. La presente norma si applica anche quando il giudice abbia
disposto il giudizio abbreviato ai sensi dell’articolo 438, comma 4, del codice
di procedura penale.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, quando il giudice emette sentenza ai sensi
dell’articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, dichiara condonata
la pena nel limite previsto dall’articolo 1 della legge 31 luglio 2006, n. 241.

CAPO IX

REVISIONE DELLE SANZIONI
PROCESSUALI

Articolo 22

(Modifiche
al codice di procedura penale in materia di sanzioni processuali)

1. Al codice di procedura penale
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo
44, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Con l’ordinanza che
dichiara inammissibile o rigetta la dichiarazione di ricusazione, la parte
privata che l’ha proposta può essere condannata al pagamento di una somma da
300 euro a 2.000 euro, senza pregiudizio di ogni azione civile o penale";

b) all’articolo 48, il comma 6 è
sostituito dal seguente:

"6. Se la Corte rigetta o dichiara
inammissibile la richiesta delle parti private queste con la stessa ordinanza
possono essere condannate al pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000
euro";

c) all’articolo 616, il comma 1 è
sostituito dal seguente:

"1. Con il provvedimento che
dichiara inammissibile o rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha
proposto è condannata al pagamento delle spese del procedimento. Se il ricorso
è dichiarato inammissibile, la parte privata è inoltre condannata con lo stesso
provvedimento al pagamento di una somma da 300 euro a 2.500 euro. Nello stesso
modo si può provvedere quando il ricorso è
rigettato";

d) all’articolo 634, il comma 1 è
sostituito dal seguente:

"1. Quando la richiesta è
proposta fuori delle ipotesi previste dagli articoli 629 e 630 o senza
l’osservanza delle disposizioni previste dagli articoli 631, 632, 633, 641
ovvero risulta manifestamente infondata, la corte di appello anche di ufficio
dichiara con ordinanza l’inammissibilità e può condannare il privato che ha
proposto la richiesta al pagamento di una somma da 300 euro a 2.500 euro";

e) all’articolo
664, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le somme dovute per
sanzioni disciplinari pecuniarie o per condanna alla perdita della cauzione o
in conseguenza della dichiarazione di inammissibilità o di rigetto di una
richiesta, sono devolute alla cassa delle ammende, anche quando ciò non sia
espressamente stabilito. Una quota pari al sessanta per cento dell’intero
importo devoluto è versato, a cura della cassa delle ammende, in conto entrate
dello Stato, per essere successivamente riassegnato ad apposito capitolo di
bilancio della spesa del Ministero della giustizia".

Articolo 23

(Modifiche
al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115)

1. Al decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modifiche e integrazioni,
il comma 1 dell’articolo 208 è sostituito dal seguente:

"1. Se non diversamente
stabilito in modo espresso, ai fini delle norme che seguono e di quelle cui si
rinvia, per il processo civile, amministrativo, contabile e tributario
l’ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione è
quello presso il magistrato, diverso dalla Corte di cassazione, il cui
provvedimento è passato in giudicato o presso il magistrato il cui
provvedimento è divenuto definitivo. Per il processo penale l’ufficio
incaricato è quello presso il giudice dell’esecuzione".

CAPO X

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
PUBBLICAZIONE DELLE SENTENZE E CRITERI DI RAGGUAGLIO TRA PENE DETENTIVE E PENE
PECUNIARIE

Articolo 24

(Modifiche
al codice penale in materia di pubblicazione delle sentenze e criteri di
ragguaglio tra pene detentive e pene pecuniarie)

1. Al codice penale sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 36, comma 2, dopo
le parole: "designati dal giudice" sono
aggiunte le seguenti: "e, in via alternativa o congiuntamente, nel sito
internet del Ministero della giustizia";

b) l’articolo 135 è sostituito
dal seguente:

"Articolo 135. (Ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive).

Quando, per qualsiasi effetto
giuridico, si deve eseguire un ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive,
il computo ha luogo calcolando euro 75, o frazione di euro 75, di pena
pecuniaria per un giorno di pena detentiva";

c) l’articolo 475 è abrogato;

d) l’articolo 518 è sostituito
dal seguente:

"Articolo 518. (Pubblicazione della sentenza).

La condanna per alcuno dei
delitti preveduti dagli artt. 501, 514, 515 e 516 importa la pubblicazione
della sentenza".

Articolo 25

(Modifiche
al codice di procedura penale)

1. All’articolo 536 del codice di
procedura penale dopo le parole: "per intero o
per estratto e" sono aggiunte le seguenti: ", se non ritiene di
disporre esclusivamente la pubblicazione nel sito internet del Ministero della
giustizia,".

Articolo 26

(Modifiche
alla legge 22 aprile 1941, n. 633)

1. All’articolo 171-ter, comma 4,
della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni, la lettera b) è
soppressa.

CAPO XI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
SOSPENSIONE DEL PROCESSO CON MESSA ALLA PROVA

Articolo 27

(Modifiche
al codice penale)

1.Dopo
l’articolo 168 del codice penale è inserito il seguente:

"Articolo 168-bis. (Sospensione del processo con messa alla prova).

1. Nei procedimenti relativi a
reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena detentiva non superiore nel
massimo a tre anni, sola o congiunta con la pena pecuniaria, l’imputato può
chiedere la sospensione del processo con messa alla prova.

2. La sospensione del processo
con messa alla prova non può essere concessa più di una volta.

3. L’esito positivo della prova
estingue il reato per cui si procede".

Articolo 28

(Modifiche
al codice di procedura penale)

1. Al codice di procedura penale
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l’articolo 420-quinquies,
sono inseriti i seguenti:

"Articolo 420-sexies. (Sospensione del procedimento con messa alla prova).

1. Nei casi previsti
dall’articolo 168-bis del codice penale l’imputato, prima dell’inizio della
discussione può formulare, personalmente o a mezzo di
procuratore speciale, istanza di sospensione del processo con messa alla prova.
All’istanza è allegato un programma di trattamento, elaborato d’intesa con i
servizi sociali, il quale in ogni caso prevede:

a) le modalità di coinvolgimento
dell’imputato, del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita nel processo
di reinserimento sociale, ove ciò risulti necessario;

b) le prescrizioni comportamentali
e gli impegni specifici che l’imputato assume al fine elidere o attenuare le
conseguenze del reato. A tal fine sono considerati il risarcimento del danno,
le condotte riparatorie e le restituzioni. Nei procedimenti relativi a reati
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dal
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché a reati previsti dalla
normativa sulla prevenzione degli infortuni e l’igiene sul lavoro, tale
previsione è prevista a pena di inammissibilità dell’istanza;

c) le condotte volte a
promuovere, ove possibile, la conciliazione con la persona offesa.

2. Il giudice, se non deve
pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell’articolo 129, dispone con
ordinanza la sospensione del procedimento con messa alla prova
quando reputa idoneo il programma di trattamento presentato e ritiene
che l’imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati. In tal caso affida
l’imputato ai servizi sociali.

3. Nei casi di cui al comma 2 il
processo è sospeso per un periodo:

a) non superiore a due anni
quando si procede per reati per i quali è prevista una pena detentiva, sola o
congiunta con la pena pecuniaria;

b) non superiore a un anno quando
si procede per reati per i quali è prevista la sola pena pecuniaria.

4. Il termine di
cui al comma 3 decorre dalla sottoscrizione del verbale di messa alla
prova.

5. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 71, commi 4 e 6, in quanto compatibili.

6. Contro l’ordinanza che decide
sull’istanza di messa alla prova possono ricorrere per cassazione l’imputato e
il pubblico ministero, anche su istanza della persona offesa. L’impugnazione in
ogni caso non sospende il procedimento.

Articolo 420-septies. (Obblighi e prescrizioni a carico dell’imputato durante la
sospensione del procedimento).

1. Quando viene
presentata istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova ai
sensi dell’articolo 420-sexies il giudice, ai fini di decidere sulla
concessione, nonché ai fini della determinazione degli obblighi e delle
prescrizioni cui eventualmente subordinarle, può acquisire tramite la polizia
giudiziaria, i servizi sociali o altri enti pubblici, tutte le ulteriori
informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita
personale, familiare, sociale ed economica dell’imputato.

2. Il giudice, anche sulla base
delle informazioni acquisite ai sensi del comma 1, può integrare il programma
di trattamento mediante la previsione di ulteriori obblighi e prescrizioni
volte ad elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato,
nonché, ove lo ritenga necessario, obblighi o prescrizioni di sostegno volti a
favorire il reinserimento sociale dell’imputato. Quando le ulteriori
prestazioni hanno per oggetto obblighi di fare o
prestazioni a contenuto economico, esse non possono essere disposte senza il
consenso dell’imputato. Se l’imputato nega il consenso, il giudice rigetta
l’istanza di ammissione alla prova.

3. Contro l’ordinanza di rigetto
della ammissione alla prova l’imputato può ricorrere per cassazione, a pena di
decadenza, nel termine di cui all’articolo 585, comma 1, lett. a); il ricorso
non comporta la sospensione del procedimento e la questione non può essere
riproposta come motivo di impugnazione.

4. Nell’ordinanza che dispone la
sospensione del procedimento, il giudice stabilisce il termine entro il quale
le prescrizioni e gli obblighi imposti debbono essere adempiuti; tale termine
può essere prorogato, su istanza dell’imputato, non più di una volta e solo
quando ricorrono gravi e comprovati motivi. Il giudice può altresì, con il
consenso della persona offesa, autorizzare il pagamento dilazionato delle somme
eventualmente dovute a titolo di risarcimento del danno.

5. L’ordinanza di
cui al comma 3 è immediatamente trasmessa ai servizi sociali che debbono
prendere in carico l’imputato.

Articolo 420-octies. (Esito della prova. Revoca).

1. Decorso il periodo di
sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del
comportamento dell’imputato, ritiene che la prova abbia avuto esito positivo. A
tale fine acquisisce la relazione conclusiva dai servizi sociali che hanno
preso in carico l’imputato.

2. In caso di esito negativo
della prova, il giudice dispone con ordinanza che il processo riprenda il suo corso.

3. La sospensione del processo
con messa alla prova è revocata:

a) in caso di grave o reiterata
trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte;

b) in caso di commissione,
durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo ovvero di un reato
della stessa indole rispetto a quello per cui si
procede.

4. In caso di revoca ovvero
di esito negativo della prova, l’istanza di sospensione del processo con messa
alla prova non può essere riproposta";

b) dopo l’articolo 491, è
inserito il seguente:

"Articolo 491-bis
(Sospensione del processo con messa alla prova).

1. Entro la dichiarazione di
apertura del dibattimento, l’imputato, ove non vi abbia già provveduto in
udienza preliminare, può formulare istanza di sospensione del processo con
messa alla prova ai sensi degli articoli 420-sexies, 420-septies e 420-octies";

c) dopo l’articolo 657, è
inserito il seguente:

"Articolo 657-bis. (Computo del periodo di messa alla prova in caso di revoca).

1. In caso di revoca o di
esito negativo della messa alla prova, il pubblico ministero, nel determinare
la pena da eseguire detrae dalla pena da eseguire un periodo corrispondente a
quello della prova eseguita. Ai fini della detrazione, dieci giorni di prova
sono equiparati a un giorno di reclusione o di arresto, ovvero a settantacinque
euro di multa o ammenda.

2. Ai fini della detrazione e
della conversione, non si considerano periodi di prova inferiori ai cinque
giorni, anche quale residuo di un periodo maggiore".

Articolo 29

(Modifiche
al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271)

1. Dopo l’articolo 191 del
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

"Articolo 191-bis. (Attività dei servizi sociali nei confronti degli adulti
ammessi alla prova).

1. Le funzioni dei servizi
sociali per la messa alla prova, disposta ai sensi dell’articolo 168-bis del
codice penale, sono svolte dagli uffici locali dell’esecuzione penale esterna
del Ministero della giustizia, nei modi e con i compiti previsti dall’articolo
72 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modifiche e integrazioni.

2. Ai fini del comma 1,
l’imputato rivolge richiesta all’ufficio di esecuzione penale esterna
competente perché predisponga un programma di trattamento. L’imputato deposita
gli atti rilevanti del procedimento penale nonché le osservazioni e le proposte
che ritenga di fare.

3. L’ufficio, all’esito di
apposita indagine socio-familiare, verifica l’utilità e la praticabilità del
programma di trattamento proposto dall’imputato e lo integra o lo rettifica,
acquisendo su tale programma il consenso dell’imputato. L’ufficio trasmette
quindi al giudice il programma, accompagnandolo con l’indagine socio familiare
e con le considerazioni che lo sostengono. Quando non è possibile acquisire il
consenso dell’imputato su un programma idoneo al suo trattamento, l’ufficio lo
comunica al giudice. Nell’indagine e nelle considerazioni, l’ufficio
specificamente riferisce sulle possibilità economiche dell’imputato, sulla
capacità e possibilità di svolgere attività riparatorie nonché, ove possibile,
sulla possibilità di conciliazione con la persona offesa. Il programma è
integrato da prescrizioni di trattamento e di controllo che risultino
utili, scelte fra quelle previste nell’articolo 47 dell’ordinamento
penitenziario.

4. Quando viene
disposta la sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato,
l’ufficio informa il giudice, con la cadenza stabilita nel provvedimento di
ammissione e comunque non superiore a tre mesi, dell’attività svolta e del
comportamento dell’imputato, proponendo, ove necessario, modifiche al progetto,
eventuali abbreviazioni di esso ovvero, in caso di grave o reiterata
trasgressione, la revoca del provvedimento di sospensione.

5. Alla scadenza del periodo di
prova, l’ufficio trasmette al giudice che procede relazione dettagliata sul
decorso e sull’esito della prova medesima".

CAPO XII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 30

(Clausola
di invarianza)

1. Dall’esecuzione della presente
legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 31

(Disposizioni
transitorie)

1. Fatto salvo quanto previsto
nei commi che seguono, le disposizioni di cui alla presente legge si applicano
ai procedimenti penali in corso alla data della sua entrata in vigore.

2. Le disposizioni di cui
all’articolo 1, comma 1, lettere da b) ad l), si
applicano ai procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge nei quali non sia stata già sollevata eccezione di incompetenza.
Entro la prima udienza utile successiva alla entrata in vigore della presente
legge le parti devono eccepire, a pena di decadenza, l’eventuale incompetenza
per materia del giudice che procede.

3. Le disposizioni di cui all’articolo
1, comma 1, lett. a) non si applicano ai procedimenti penali in corso alla data
di entrata in vigore della presente legge.

4. Con riferimento alle norme
disciplinate dal Capo IV, ai reati commessi in epoca antecedente alla data di
entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni
previgenti, se più favorevoli all’imputato.

5. Le disposizioni di cui all’articolo 11, comma 1, lettere a) e b) non si applicano
nei procedimenti in cui l’imputato, alla data di entrata in vigore della
presente legge, ha già formulato richiesta di rito abbreviato.

6. Le disposizioni di cui all’articolo 11, comma 1, lettere c) e d) si applicano anche
ai procedimenti in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge,
sia scaduto il termine previsto dagli articoli 449 e 454 nella loro previgente
formulazione.

7. Nei procedimenti definiti con
decreto penale di condanna in cui il giudice per le indagini preliminari, alla
data di entrata in vigore della presente legge, abbia già
trasmesso gli atti al pubblico ministero per l’emissione del decreto di
citazione a giudizio per irreperibilità dell’imputato, non si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 11, comma 1, lettera g).8. Nei procedimenti in
relazione ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non è
ancora scaduto il termine per proporre ricorso per cassazione ai sensi
dell’articolo 325, comma 1, del codice di procedura penale, l’impugnazione è
consentita ai sensi della previgente disciplina.

9. Le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 1, lettere f), g), h), i), l), m),
n), o) e p) non si applicano ai procedimenti in relazione ai quali il giudice,
alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia già effettuato gli
accertamenti di cui agli articoli 420, comma 2, e 484.

10. Le disposizioni di cui all’articolo 19, comma 1, lettere b), c) ed e) non si applicano
ai procedimenti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore della
presente legge, l’impugnazione sia già stata proposta.

11. La disposizione di cui all’articolo 21 non si applica ai procedimenti in
relazione ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia
stata già formulata richiesta di applicazione di pena ai sensi dell’articolo
444 del codice di procedura penale.

12. Salvo quanto altrimenti
disposto, per i casi in cui il presente articolo stabilisce l’inapplicabilità della
disciplina prevista dalla presente legge, si applicano le disposizioni
precedentemente vigenti.

Articolo 32

(Regolamento)

1. Con decreto adottato dal
Ministro della giustizia e dal Ministro dell’interno sono stabilite le modalità
ed i termini secondo i quali l’ordinanza di sospensione del processo per
irreperibilità dell’imputato, il decreto di citazione a giudizio del medesimo e
le successive informazioni all’autorità giudiziaria devono essere comunicati e
gestiti, anche in riferimento alle previsioni
dell’articolo 349, commi 4-bis e 4-ter, del codice di procedura penale, come
modificato dalla presente legge.

Articolo 33

(Entrata
in vigore)

1. La presente legge entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 1, lettere d) ed i), e 5,
comma 1, lettera d), hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore
della normativa disciplinante le notificazioni per posta elettronica
certificata nel processo penale.