Enti pubblici

Tuesday 26 July 2005

La Prefettura UTG ha ha l’ obbligo di provvedere tempestivamente con provvedimento espresso sulle richieste di rilascio permesso di soggiorno. (Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, sezione I ter , sentenza n. 5523/2005)

La Prefettura UTG ha ha l’obbligo di provvedere tempestivamente con
provvedimento espresso sulle richieste di rilascio permesso di soggiorno. (Tribunale
amministrativo
regionale per il Lazio, Roma, sezione I ter ,
sentenza n. 5523/2005)

Tribunale
amministrativo regionale per il Lazio, Roma, sezione I ter , sentenza n. 5523/2005

Il Tribunale amministrativo regionale per il
Lazio, Roma, sez. I ter

composto dai signori magistrati:

Luigi Tosti Presidente

Franco Angelo Maria De Bernardi Componente

Maria Ada Russo Componente rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 4183/2005
proposto da M. G.,

rappresentato e difeso dall’Avv. Gian
Luca Gismondi ed elettivamente
domiciliato in Roma, Via Domenico Parasacchi n. 200;

CONTRO

Prefettura di Roma, in persona del legale
rappresentante p.t.,

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t.,

rappresentati e difesi dall’Avvocatura
Generale dello Stato, legale domiciliataria;

per la dichiarazione di
illegittimità del silenzio rifiuto

serbato in ordine alla domanda
di legalizzazione di lavoro irregolare presentata dal ricorrente in data 21
febbraio 2002;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie di costituzione delle parti;

Visti gli atti tutti di causa;

Data per letta, alla camera di consiglio del
9.6.2005, la relazione della dott.ssa
Maria Ada Russo e uditi altresì gli Avvocati come da
verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto
segue:

FATTO

Il ricorrente in data 21 settembre 2002 ha chiesto alla Prefettura
di Roma la regolarizzazione della sua posizione
lavorativa e il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

In data 31 marzo 2005 ha notificato apposito atto di diffida.

Tuttavia, non ha ricevuto alcun riscontro.

Nel ricorso l’interessato ha prospettato:

1) violazione di legge
per contrasto con art. 33 della Legge n. 189/2002; urgenza del procedimento;
richiesta di risarcimento del danno da ritardo.

In data 18 maggio 2005 si è costituita
controparte.

All’udienza del 9.6.2005 il ricorso è stato
ritenuto per la decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e deve essere accolto in
quanto è indubitabile che – a fronte della richiesta del ricorrente per
l’ottenimento del permesso di soggiorno per lavoro
subordinato – si configura un obbligo di provvedere da parte
dell’Amministrazione intimata.

Tale protratta inerzia non può sottrarsi ad una
valutazione di illegittimità e comporta la necessità
di affermare che sussiste l’obbligo di definire il procedimento da parte della
competente amministrazione (Prefettura di Roma) – anche in relazione al fatto
che dalla data della richiesta (21 settembre 2002) è trascorso un lungo lasso
di tempo.

Siffatto obbligo si fonda inoltre sulla legge n. 241
del 1990 (art. 2)
che – per quanto non contenga alcuna prescrizione in ordine alla perentorietà del termine e né alla decadenza
della potestà amministrativa – pur tuttavia pone un termine acceleratorio
per la definizione del procedimento amministrativo.

Per tutte le esposte ragioni, il ricorso deve
essere accolto e, per l’effetto, deve ordinarsi, ai sensi dell’art. 21-bis
della legge Tar, come novellata dall’art. 7 della legge 205/2000 ,
alla Prefettura di Roma di assumere un provvedimento espresso sulla istanza del ricorrente entro novanta giorni (90) dalla
data di comunicazione/notificazione della presente decisione.

L’impugnativa è, invece, inammissibile in relazione alla pretesa risarcitoria
in quanto – poiché questione di natura patrimoniale – la causa non potrebbe –
comunque – essere decisa in camera di consiglio, ma richiederebbe la pubblica
udienza (cfr., Tar Lazio, Sez. II ter – sent.
28 febbraio 2001 n. 1597, che ha ritenuto – su questione di natura patrimoniale
e in tema di accertamento di diritti – che la causa
non può essere decisa in camera di consiglio, ma in pubblica udienza, pena una
evidente elusione della procedura, con ingiustificata
abbreviazione dei tempi processuali e semplificazione della procedura stessa).

Quanto alle spese di
giudizio le stesse seguono la soccombenza e sono
liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio,
Roma, Sezione I ter, definitivamente pronunciando,
accoglie nei limiti di cui in motivazione il ricorso specificato in epigrafe e,
per l’effetto, ordina alla Prefettura di Roma di assumere un provvedimento
espresso sulla istanza del ricorrente entro novanta
giorni (90) dalla data di comunicazione/notificazione della presente decisione.

Condanna la parte
soccombente al pagamento delle spese di giudizio liquidate complessivamente in €
1500 (millecinquecento).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio
del 9. 6.2005.

PRESIDENTE Luigi Tosti

ESTENSORE Maria Ada
Russo

Depositata in Segreteria il 6 luglio 2005