Civile

Friday 27 May 2005

La posizione di Banca d’ Italia in caso di indebita segnalazione alla Centrale Rischi Tribunale civile di Patti – Sezione di Sant’Agata di Militello – ordinanza 16 maggio 2005

La posizione di Banca d’Italia in caso di indebita
segnalazione alla Centrale Rischi

Tribunale civile di Patti – Sezione
di Sant’Agata di Militello
– ordinanza 16 maggio 2005

Presidente Fazio – estensore Laudadio

Osserva

Con reclamo depositato il 4 ottobre 2004, la Banca d’Italia chiedeva che
fosse riformata l’ordinanza, emessa dal Tribunale di Patti, sez. dist. di S. Agata Militello, in data 16 settembre 2004, nella parte in cui
era stato ordinato alla reclamante, ai sensi dell’articolo 700 Cpc, di provvedere alla cancellazione di una iscrizione e
della relativa segnalazione a sofferenza ai danni della (omissis) presso la cosiddetta Centrale dei
Rischi,.

A sostegno del reclamo l’istante
deduceva la propria carenza di legittimazione passiva
con riferimento all’azione intentata dai resistenti, evidenziando che la
normativa che disciplina il funzionamento della Centrale dei Rischi attribuisce
alla Banca d’Italia esclusivamente funzioni di registrazione e tenuta dei dati
forniti dagli intermediari creditizi e bancari, inibendole qualsivoglia
valutazione discrezionale; paventava il rischio di compromissione del
funzionamento del sistema, ove si fosse imposta all’ente pubblico la rettifica
dei dati, indipendentemente da un’apposita richiesta da parte dell’azienda
segnalante; richiamava la giurisprudenza di merito esistente sul punto, oltre
che il disposto dell’articolo 8, comma 2, lett. d) del D.Lgs
196/03, in materia di banche dati tenute da pubbliche autorità nel campo del
credito.

Con memoria difensiva, si
costituivano all’udienza del
6 dicembre 2004 la
(omissis) e (omissis) in proprio, i quali, eccepita l’inammissibilità
del reclamo per violazione dell’articolo 1 della legge 183/93, ribadita la
legittimazione passiva della Banca d’Italia e richiamata la giurisprudenza e la
normativa concernenti l’Archivio Informatizzato degli assegni bancari e postali
e delle carte di pagamento, concludevano chiedendo il rigetto del reclamo.

Preliminarmente, va rigettata
l’eccezione di inammissibilità del reclamo per violazione
dell’articolo 1 legge 183/93.

Tale disposizione prevede che la
copia fotoriprodotta di un atto del processo redatto
e sottoscritto da un avvocato e trasmesso a distanza attraverso i mezzi di
telecomunicazione ad altro avvocato si considera conforme all’atto trasmesso,
di cui dunque può prendere luogo, ove ricorrano una serie di requisiti.

Ritiene il Collegio che la copia
dell’atto di reclamo depositata in cancelleria, trasmessa a distanza mediante
lo strumento del fax, risponda ai requisiti previsti
dalla legge.

In primo luogo, la sottoscrizione
dell’avvocato estensore, Elena Papa, risulta
sicuramente leggibile (articolo 1, comma 1 lett. b).

Parimenti leggibile, quanto meno nel cognome, il che consente comunque di
identificarne agevolmente l’autore, appare la sottoscrizione dallo stesso
avvocato Papa apposta in calce alle dichiarazioni di conformità all’originale
delle varie pagine di cui si compone la copia teletrasmessa (comma 1 lett. c).

Peraltro, va osservato che, sul
punto, il requisito della leggibilità non è stato espressamente ribadito dal legislatore.

Sussiste, inoltre, la sottoscrizione
dell’avvocato ricevente, unica apposta in originale sulla copia fotoriprodotta, alla quale pure il legislatore non ha
inteso estendere il canone della leggibilità (comma 1, lett. c).

Infine, è presente nell’atto la
sottoscrizione leggibile della parte, riguardante la procura rilasciata ex articolo 83 Cpc.

A tale ultimo proposito occorre
evidenziare come – mutuando i principi da ultimo espressi dalla Suprema Corte a
Sezioni Unite per quanto attiene alla annosa questione
relativa agli effetti della illeggibilità della firma
di colui il quale conferisce procura al difensore, al fine di agire o resistere
in giudizio in rappresentanza di un ente esattamente indicato nella sua
denominazione – la non completa intelleggibilità
della firma del soggetto conferente la procura, lamentata dai resistenti
limitatamente al cognome, sarebbe in ogni caso irrilevante, risultando l’intero
nome del sottoscrittore, con caratteri a stampa, dalla certificazione
dell’autografia resa dal difensore (Cassazione civile, Su, 4810/05),
circostanza questa che consente la compiuta e certa identificazione della
parte, in ossequio alla ratio della disposizione.

Del tutto irrilevante risulta,
infine, che non risponda ai requisiti previsti dalla norma (comma II) la copia
del provvedimento reclamato prodotta dalla ricorrente, atteso che nessuna
sanzione processuale è ricollegabile alla mancata allegazione dell’atto oggetto
di doglianza, nel caso di specie oltretutto acquisito d’ufficio unitamente al
fascicolo riguardante la fase del procedimento a cognizione sommaria.

Nel merito, il reclamo è fondato e
merita, pertanto, accoglimento.

In esecuzione del disposto
dell’articolo 53 D.Lgs 385/93, con deliberazione del
29 marzo 1994, il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio ha
affidato alla Banca d’Italia il servizio di centralizzazione
dei rischi creditizi.

Trattasi di un servizio informativo
volto a fornire alle banche e ad altri intermediari finanziari le informazioni
necessarie per il contenimento dei rischi derivanti dal cumulo degli
affidamenti in capo ad un medesimo soggetto.

Il sistema, disciplinato dalle
istruzioni periodicamente impartite dalla Banca
d’Italia (circolare 139/91, 8 aggiornamento del 14 novembre 2001 – 9
aggiornamento del 22 giugno 2004), si fonda sull’obbligo, in capo agli
intermediari, di comunicare alla Banca d’Italia stessa una serie di
informazioni, inerenti le posizioni individuali di rischio relative ai soggetti
che entrano in rapporto con il sistema creditizio, e sulla possibilità che ne
consegue per ogni intermediario, attraverso il cosiddetto “flusso di ritorno”
ed il “servizio di prima informazione”, di conoscere la posizione globale di
rischio a livello di sistema dei singoli clienti segnalati.

Scopo della Centrale dei Rischi è
quello di contribuire a migliorare la qualità degli
impieghi degli intermediari partecipanti al servizio, con l’obiettivo ultimo di
accrescere la stabilità del sistema creditizio.

Si è in presenza, dunque, adottando
la terminologia tipizzata dal D.Lgs 196/03, di una ipotesi di trattamento di dati personali, effettuato
quale titolare dalla Banca d’Italia, che dunque soggiace alla disciplina
dettata dal citato testo normativo, codice in materia di protezione dei dati
personali.

Nell’ambito della predetta
disciplina, l’articolo 7 sancisce il diritto dell’interessato, ossia del
soggetto, persona fisica o giuridica, ente o
associazione, cui i dati si riferiscono, di ottenere, fra l’altro,
l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei dati ovvero la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati
in violazione di legge.

Il successivo articolo 8 stabilisce
che i diritti di cui all’articolo 7 non possono essere esercitati con richiesta
al titolare o al responsabile o con ricorso ai sensi dell’articolo 145, se i
trattamenti di dati personali sono effettuati, fra le altre ipotesi, da “ un
soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa
disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti alla politica monetaria
e valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei
mercati creditizi e finanziari, nonché alla tutela
della loro stabilità”.

L’articolo 145, a sua volta, prevede
che i diritti di cui all’articolo 7 possano essere
fatti valere, in via alternativa, con ricorso al Garante per la protezione dei
dati personali, o all’autorità giudiziaria.

La tutela giurisdizionale viene disciplinata dall’articolo 152, che introduce e
disegna un procedimento speciale, caratterizzato dalla previsione di una vera e
propria fase cautelare, nella quale il giudice, in presenza del pericolo
imminente di un danno grave ed irreparabile, può emanare i provvedimenti
necessari con decreto motivato, fissando l’udienza di comparizione delle parti
entro un termine non superiore a quindici giorni ed adottando, in tale sede,
ordinanza di conferma, modifica o revoca delle statuizioni assunte in
precedenza.

L’articolo 8 trova, a parere del
Collegio, applicazione nel caso di specie.

La
Banca
d’Italia, infatti, ha indubitabilmente natura giuridica di ente
pubblico non economico (cfr. sul punto Cassazione
civile, Su, 14667/03, citata dagli stessi resistenti), così come la funzione
svolta nella raccolta delle informazioni nella Centrale dei Rischi costituisce
trattamento di dati per finalità inerenti il controllo dei mercati creditizi e
finanziari e la tutela della loro stabilità, come si evince chiaramente dagli
obiettivi del suddetto sistema informativo, specificati al capitolo 1, sezione
prima, par. 2 delle istruzioni per gli intermediari creditizi, 8 agg., e come ribadito con recente pronuncia anche dal
Giudice amministrativo (cfr. sentenza CdS, Sezione sesta,
7277/04).

Ciò posto, ritiene il Collegio che,
in considerazione del combinato disposto degli articoli 7, 8, 145 e 152 D.Lgs 196/03, debba escludersi la
possibilità, in capo all’interessato, di agire direttamente, in via
giurisdizionale, nei confronti della Banca d’Italia.

In effetti, l’ introduzione
del procedimento speciale di cui all’articolo 152 che, come si è visto, prevede
anche una fase di natura cautelare, inibisce, nella medesima materia, il
ricorso allo strumento di cui all’articolo 700 Cpc,
come è noto di natura sussidiaria, così come l’instaurazione dell’ordinario
giudizio di cognizione, disciplinato dal codice di rito.

In altri termini, ogni pretesa
riconducibile ai diritti tipizzati dall’articolo 7 va esercitata nei confronti del
titolare innanzi all’autorità giudiziaria secondo lo schema tipico individuato
dall’articolo 152.

Se così è, prevedendo, con la
disposizione contenuta nell’articolo 8, il divieto per l’interessato, in alcune
ipotesi tassativamente indicate, di ricorrere agli strumenti predisposti a
presidio dei diritti di cui all’articolo 7, ivi compresa la descritta speciale
tutela giurisdizionale, nei confronti del titolare del trattamento dei dati
personali, il legislatore ha inteso escludere del tutto, dunque anche nelle
forme disciplinate dal codice di rito, la possibilità di agire in via
giurisdizionale direttamente contro il soggetto competente al trattamento dei
dati, pertanto carente di legittimazione passiva.

Tale disposizione non limita,
peraltro, nel caso di specie, il diritto del soggetto cui le informazioni si
riferiscono di fare valere le proprie ragioni innanzi all’autorità giudiziaria,
ben potendo l’interessato agire nei confronti dell’intermediario autore della
segnalazione che si assume illegittima, al fine di ottenerne la condanna alla
rettifica o alla cancellazione della segnalazione stessa.

Non induce a contrario avviso il
richiamo alla normativa inerente l’Archivio
Informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento
effettuato dalle reclamate.

Il predetto archivio è stato
istituito dall’articolo 10 bis legge 386/90, introdotto dall’articolo 36 D.Lgs 507/99, e concerne una serie di dati inerenti gli assegni bancali e postali emessi in difetto di
autorizzazione o provvista o di cui sia stato denunciato lo smarrimento,
analoghe informazioni sulle carte di pagamento ed altro.

In quanto raccolta di dati personali
effettuata da un soggetto pubblico giusta una disposizione legislativa, per
finalità inerenti il “funzionamento dei sistemi di
pagamento” (articolo 10 bis, comma 1, cit.: “ al fine
del regolare funzionamento dei sistemi di pagamento, è istituito presso la Banca d’Italia un
archivio….”), anche l’archivio in questione dovrebbe sottostare al disposto di
cui all’articolo 8, comma 2, D.Lgs 196/03, ove la
legge istitutiva non contenesse quella che deve reputarsi una vera e propria
deroga al principio generale sancito dalla predetta norma, costituita dal
disposto del 3 comma dell’articolo 10 bis legge 386/90, che espressamente
prevede il diritto dell’interessato “… di esercitare gli altri diritti previsti
dall’articolo 13 legge 675/96” (ora articolo 7 D.Lgs
196/03).

Sul punto, appare, in
effetti, evidente che l’introduzione di tale disposizione, la quale
apparentemente non faceva altro che ribadire quanto già stabilito in via
generale dalla normativa sulla tutela dei dati personali, non poteva che
rispondere all’esigenza di sfuggire al divieto già sancito dall’articolo 14
della stessa legge 675/96 che, nel caso in esame, avrebbe trovato applicazione
in considerazione della qualità del soggetto titolare e delle finalità della
banca dati.

Ciò posto, non rinvenendosi nelle
fonti che disciplinano la
Centrale dei Rischi analoga disposizione derogatoria, non può
che ribadirsi quanto già rilevato in ordine alla
carenza di legittimazione passiva della Banca d’Italia.

Per quanto detto,
in accoglimento del reclamo ed a parziale riforma dell’ordinanza emessa dal
Tribunale di Patti, sez. dist. di S.
Agata Militello, il 16 settembre 2004, la domanda
formulata dalla (omissis) in persona del legale rappresentante pro tempore, e
da (omissis) nei confronti della Banca
d’Italia va rigettata.

In considerazione della novità e
peculiarità delle questioni trattate, sussistono giusti motivi per dichiarare
interamente compensate fra le parti costituite le spese di entrambe
le fasi del giudizio.

PQM

in parziale riforma
dell’ordinanza emessa dal Tribunale di Patti, sez. dist.
di S. Agata Militello, il 16
settembre 2004:

rigetta la domanda

dichiara interamente compensate fra le parti
le spese di entrambe le fasi del giudizio.