Enti pubblici

Thursday 21 February 2008

La nuova disciplina sui voli di Stato.

La nuova disciplina sui voli di
Stato.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 gennaio 2008 (in G.U. n. 42 del 19 febbraio 2008) –
Disposizioni di attuazione dell’articolo 746, comma quarto, del codice della
navigazione.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n.
400, recante disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l’art. 31 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 recante ordinamento delle
strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 20 dicembre 1995,
n. 575, concernente adesione della Repubblica italiana, alla Convenzione
internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea
(EUROCONTROL) firmata a Bruxelles il 13 dicembre 1960, e successive modificazioni;

Visto il verbale della riunione
interministeriale del 12 aprile 2002 con il quale la Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Ufficio per i voli di Stato, di Governo e umanitari è
deputata ad autorizzare l’utilizzazione dell’indicatore di esenzione dalle
restrizioni del traffico aereo in ambito EUROCONTROL;

Vista la direttiva 21 settembre
2007 recante «Disciplina del trasporto aereo di Stato»;

Visto l’accordo concluso in data
5 maggio 2006 fra la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero della
difesa;

Visto il decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 2006, recante criteri di equiparazione
dell’attività di volo eseguita da aeromobili privati a quella svolta dagli
aeromobili di Stato;

Visto il codice della
navigazione, parte aeronautica, come modificato dai decreti legislativi 9
maggio 2005, n. 96, e 15 marzo 2006, n. 151, e, in particolare, l’art. 746,
quarto comma, come modificato dall’art. 8 del citato decreto legislativo n. 151
del 2006;

Ritenuta la conseguente necessità
di intervenire nella materia al fine di individuare i criteri e le modalità per
l’attribuzione della qualifica di volo di Stato all’attività di volo esercitata
nell’interesse delle autorità e delle istituzioni pubbliche;

Decreta:

Art. 1.

Qualifica di volo di Stato

1. L’attribuzione della
qualifica di volo di Stato è intesa a consentire l’efficace svolgimento delle
attività aeronautiche occorrenti per realizzare o supportare la cura di
interessi pubblici rilevanti.

2. L’attribuzione della
qualifica di volo di Stato costituisce, ove occorra, il presupposto per il
riconoscimento del carattere prioritario delle attività di cui al comma 1.

3. La qualifica di volo di Stato
è attribuita alle attività aeronautiche esercitate, con aeromobili di Stato,
equiparati o privati, per disposizione della Presidenza del Consiglio dei
Ministri e, eccezionalmente, di altre Amministrazioni dello Stato, in presenza di specifiche esigenze tecniche, organizzative o
protocollari ovvero di impedimenti al normale svolgimento delle operazioni
aeree o aeroportuali, per l’effettuazione del trasporto aereo di interesse di
autorità ed istituzioni pubbliche, allorquando sussistono rilevanti ragioni
collegate all’esercizio di funzioni istituzionali, alla tutela della sicurezza,
della salute pubblica o concernenti altri interessi primari della Repubblica.

Art. 2.

Modalità di attribuzione della
qualifica di volo di Stato

1. La qualifica di volo di Stato
è attribuita dal Sottosegretario di Stato delegato, sentito il parere del
Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta dell’Ufficio per i voli di Stato, di Governo e
umanitari.

2. L’attribuzione della
qualifica di volo di Stato è effettuata, di volta in volta, per singole tratte
e si estende ai trasferimenti direttamente funzionali a quello oggetto della
specifica missione.

3. L’atto che attribuisce la
qualifica di volo di Stato individua l’aeromobile nonchè la natura, le
finalità, i limiti geografici e temporali del trasferimento a mezzo trasporto
aereo.

4. In caso di straordinaria e
imprevedibile urgenza ovvero in occasione di eccezionali esigenze organizzative
inerenti a eventi nazionali di particolare rilevanza che non consentano
l’effettuazione del procedimento previsto dal comma 1, la qualifica di volo di
Stato è attribuita dall’Ufficio di cui al comma 1 il quale ne dà motivata
notizia al Sottosegretario di Stato delegato e al Segretario generale entro il
giorno lavorativo successivo ai fini della ratifica.

Art. 3.

Adempimenti conseguenti

1. L’atto che attribuisce la
qualifica di volo di Stato è comunicato alle Autorità preposte alla regolazione
ed alla gestione della navigazione aerea dall’Ufficio di cui all’art. 2, comma
1, secondo procedure concordate con tali Autorità.

2. L’Ufficio attribuisce
all’aeromobile individuato per l’effettuazione della missione di trasporto
aereo i codici di esenzione dalle restrizioni di flusso aereo riconosciuti da
EUROCONTROL.

3. L’attribuzione di codici di
esenzione non è consentita per altri aeromobili, fatta eccezione per la
sussistenza di insopprimibili ragioni di urgenza, comprovate dagli esercenti
che ne facciano specifica e motivata istanza.

4. L’attribuzione della
qualifica di volo di Stato dà diritto, ove l’aeromobile non abbia titolo ad un
trattamento più favorevole, alla priorità di cui all’art. 748,
secondo comma, ultima parte, del codice della navigazione.

5. L’attribuzione della
qualifica di volo di Stato non esonera in nessun caso dall’osservanza delle
autorizzazioni tecnico-operative rilasciate all’esercente dalle competenti
Autorità aeronautiche.

Art. 4.

Aeromobili destinatari
dell’attribuzione

1. La qualifica di volo di Stato
può essere attribuita, ricorrendone tutti i criteri e i presupposti fissati nel
presente decreto, al trasporto aereo disposto o autorizzato dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri o comunque dalla stessa riconosciuto di interesse
dello Stato, impiegando, quanto agli aeromobili di cui alle lettere a) e b),
sulla base di accordo con il Ministero della difesa:

a) in via primaria, aeromobili
dedicati principalmente a tale fine, allestiti e gestiti dall’Aeronautica
militare, avvalendosi anche delle relative strutture;

b) in via sussidiaria, aeromobili
appartenenti a reparti militari secondo specifiche
intese stipulate con l’Amministrazione della difesa;

c) in via residuale, altri
aeromobili di Stato ovvero aeromobili equiparati ai sensi degli articoli 744 e
746 del codice della navigazione, sulla base di apposite convenzioni stipulate
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con i relativi gestori;

d) in via eccezionale, aeromobili
appartenenti a privati esercenti il trasporto aereo.

Art. 5.

Organizzazione e vigilanza

1. La Presidenza del
Consiglio dei Ministri provvede, a mezzo dell’Ufficio
per i voli di Stato, di Governo e umanitari del Segretariato generale,
all’organizzazione, al coordinamento e al monitoraggio dei voli di Stato.

2. L’Ufficio segnala alle
competenti Autorità aeronautiche i casi di utilizzazione impropria della
qualifica di volo di Stato e dei codici di esenzione.

Art. 6.

Abrogazione

1. Il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 16 febbraio 2006 citato nelle premesse è abrogato.

Art. 7.

Controllo

1. Il presente decreto sarà
inviato agli organi del controllo per il visto di competenza.

Roma, 23 gennaio 2008

Il Presidente: Prodi