Banca Dati

Friday 31 May 2019

La nullità della clausola sul part time non invalida l’intero contratto, ma lo converte in tempo pieno

La nullità della clausola sul tempo parziale, per difetto di forma scritta, anche sulla scorta delle indicazioni offerte con la sentenza della Corte Cost. n. 283/2005, non implica, ai sensi dell’art. 1419, comma 1, c.c., l’invalidità dell’intero contratto, a meno che non risulti che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte colpita da nullità; e comporta, per il principio generale di conservazione del negozio giuridico colpito da nullità parziale, che il rapporto di lavoro deve considerarsi a tempo pieno.

Principio affermato dalla Corte di Cassazione sezione lavoro con la sentenza n. 14797/19, pubblicata il 30 maggio.

Il caso deciso: domanda di lavoratore volta a far accertare l’illegittimità della clausola di tempo parziale apposta al contratto di lavoro e conseguente condanna del datore di lavoro al pagamento dei trattamenti retributivi conseguenti. Una lavoratrice agiva in giudizio al fine di ottenere il pagamento di differenze retributive , ferie e permessi non goduti, lavoro festivo e indennità di mancato preavviso. Il giudice di primo grado accoglieva parzialmente la domanda, riconoscendo dovute unicamente le voci per ferie, permessi e lavoro domenicale e festivo. Analogamente la Corte d’Appello, decidendo il gravame proposto dalla lavoratrice lo rigettava, confermando la sentenza di primo grado. Ha così proposto ricorso in cassazione la lavoratrice.
La nullità della clausola sul tempo parziale. Uno dei motivi di censura proposti dalla ricorrente sostiene la tesi secondo cui in caso di nullità del contratto di lavoro part time il lavoratore abbia diritto alla retribuzione corrispondente al tempo pieno, qualora dimostri di aver messo a disposizione del datore di lavoro le proprie prestazioni lavorative o dimostri di avere nel concreto svolto un orario di lavoro superiore a quello stabilito nel contratto. Viene in particolare criticata la pronuncia della corte territoriale, ove pone a carico del lavoratore l’onere di provare le prestazioni in concreto effettuate, analogamente a quanto previsto in materia di lavoro straordinario.
Il Supremo Collegio ritiene fondato il motivo proposto.
Richiamando un orientamento giurisprudenziale in precedenza statuito con la sentenza n. 5330 del 10 marzo 2006, contrario a quanto ritenuto dalla Corte d’Appello, i Giudici di legittimità affermano che la nullità della clausola sul tempo parziale, per difetto di forma scritta, tenuto conto  delle interpretazioni rese con la sentenza della Corte Costituzionale n. 283/2005, non implica, ai sensi dell’art. 1419, comma 1, c.c. l’invalidità dell’intero contratto – a meno che non risulti che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte colpita da nullità – e comporta, per il principio generale di conservazione del negozio giuridico colpito da nullità parziale, che il rapporto di lavoro deve considerarsi a tempo pieno.
Il vizio della clausola non inficia l’intero contratto di lavoro. La Consulta, con la medesima pronuncia sopra richiamata, ha altresì affermato che è possibile un’interpretazione costituzionale orientata, già indicata dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 210/1992, secondo la quale la nullità per vizio di forma della clausola sulla riduzione dell’orario di lavoro «non è comunque idonea a travolgere integralmente il contratto, ma ne determina la c.d. conversione in un “normale contratto di lavoro”, o meglio determina “la qualificazione del rapporto come normale rapporto di lavoro, in ragione dell’inefficacia della pattuizione relativa alla scelta del tipo contrattuale speciale». A tale risultato, secondo il giudice delle leggi, può pervenirsi facendosi ricorso alla disciplina ordinaria della nullità parziale (art. 1419, comma 1, c.c.), che esprime un’esigenza di carattere generale di tendenziale conservazione del contratto, ove il vizio di forma sia circoscrivibile ad una o più clausole (come quella che prevede l’orario di lavoro ridotto) e sempre che la clausola nulla non risulti avere carattere essenziale per entrambe le parti del rapporto, nel senso che, in particolare, anche il lavoratore, il quale di regola aspira ad un impiego a tempo pieno, non avrebbe stipulato il contratto se non con la clausola della riduzione di orario.
La conclusione cui perviene la Corte Costituzionale è nel senso che risulta chiaramente tracciata un’interpretazione di essa, che, pur non affermando (ed anzi escludendo) la conversione automatica del rapporto a tempo parziale in rapporto a tempo pieno, è comunque idonea a scongiurare, di massima, una volta accertato il difetto della forma scritta della clausola a tempo parziale, la totale nullità del rapporto di lavoro.
E dunque, proseguono gli Ermellini, va affermato che in caso di nullità del contratto part time per difetto della forma scritta prevista ad substantiam dal d.l. n. 726/1984 (applicabile al caso in decisione) il rapporto di lavoro debba considerarsi come un normale rapporto full time, con conseguente diritto del lavoratore alla retribuzione parametrata ad un orario a tempo pieno, previa messa in mora del datore di lavoro per ciò che concerne le residue prestazioni lavorative.
Necessaria la messa in mora del datore di lavoro. A tal proposito il Supremo Collegio afferma che al dipendente che sospenda volontariamente l’esecuzione della prestazione lavorativa, finché non provveda a mettere nuovamente a disposizione la stessa, anche se per facta concludentia e senza ricorrere a specifici requisiti formali, determinando una mora accipiendi del datore di lavoro, non è dovuta la retribuzione, atteso che, in applicazione della regola generale di effettività e corrispettività delle prestazioni, quest’ultima spetta soltanto se la prestazione di lavoro viene effettivamente eseguita, salvo che il datore di lavoro versi in una situazione di mora accipiendi nei confronti del dipendente.
Consegue che, qualora il termine apposto dal datore ai vari contratti risulti nullo, il dipendente che vede il suo rapporto di lavoro convertito  in tempo indeterminato ha diritto alla rifusione dei danni subiti a causa dell’impossibilità della prestazione. L’ammontare del risarcimento corrisponderà alle retribuzioni maturate dal momento in cui l’addetto mette a disposizione dell’azienda le proprie energie lavorative.
La Corte di legittimità ha così ritenuto fondato il motivo di censura proposto, cassato la sentenza impugnata e rinviato ad altra corte di merito.

Avv. Roberto Dulio