Ambiente

Monday 27 March 2006

La localizzazione degli impianti di telefonia mobile.

La localizzazione
degli impianti di telefonia mobile.

TAR VENETO, SEZ. III – sentenza 8
marzo 2006 n. 565 – Pres. Zuballi, Est. Savoia – WIND Telecomunicazioni s.p.a.
c. Comune di Padova.

FATTO E DIRITTO

Il Comune di Padova con la
deliberazione del consiglio comunale n. 128 del 8 novembre 2004 ha approvato la
variante parziale al piano regolatore generale per l’adozione del nuovo
regolamento edilizio, provvedimento impugnato dall’odierna ricorrente con
ricorso RG n. 50/2005. Tra le disposizioni di tale provvedimento
la ricorrente ha impugnato il secondo comma dell’articolo 18 del
regolamento, con cui l’amministrazione ha assoggettato le stazioni radio base
alla autorizzazione unica comprensiva del permesso di costruire di cui al DPR 6
giugno 2001, n.380 nonché dell’autorizzazione all’installazione di cui
all’articolo 87 del decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259. Sono state
inoltre impugnate le disposizioni che hanno posto il divieto di
installazione delle infrastrutture di telefonia mobile nei cosiddetti
siti sensibili del territorio comunale (asilo, scuola, ospedale, casa di cura,
aree per il gioco e lo sport, spazi adibiti all’infanzia in generale) e per le
stazioni radio base con potenza di emissione superiore a 150 watt, nelle zone
territoriali omogenee A, B, C, nonché quelle che hanno introdotto il criterio
dell’altezza in base al quale gli operatori sono tenuti a rispettare rigide
minuziose prescrizioni nell’installazione degli impianti. L’articolo 18, comma
3, ha subordinato l’installazione dei nuovi impianti sul territorio alla futura
emanazione di uno specifico regolamento comunale.

Con ricorso proposto da altro
operatore l’articolo 18 è stato annullato da questo Tribunale, sez.II, con sentenza
n. 657 del 2005, dove è stata offerta una lettura della disposizione con la
quale si chiede una autorizzazione unica comprensiva
del permesso di costruire e dell’autorizzazione all’installazione prevista dal
codice per le telecomunicazioni.

2. Con il provvedimento impugnato
è stato emanato il detto regolamento, attraverso il quale il Comune ha dettato
modalità, termini e rigorose prescrizioni a cui i gestori di telefonia mobile debbono attenersi per l’installazione delle infrastrutture
di comunicazioni elettronica sul territorio comunale.

In particolare l’articolo 2 del
regolamento ha suddiviso il territorio comunale in zone distinguendo tra:

– aree maggiormente idonee ;

– aree di attenzione;

–aree sensibili.

Il regolamento ha sostanzialmente
vietato l’installazione degli impianti nelle aree sensibili e nelle aree di attenzione, consentendo in queste ultime esclusivamente
una deroga motivata dalla necessità dell’installazione ai fini della copertura
del servizio pubblico di telefonia e dall’impossibilità di soluzioni
alternative di localizzazione. Inoltre l’amministrazione si è riservata la
possibilità di indicare in maniera vincolante i siti di proprietà pubblica sui
quali installare le antenne.

Per quello che riguarda più
specificamente l’installazione, i gestori hanno l’obbligo di presentare, entro
il primo settembre di ogni anno, un dettagliato
programma di sviluppo della propria rete che intendono realizzare. Entro i
successivi 60 giorni il Comune inizia il procedimento per l’approvazione del
piano comunale delle installazioni degli impianti di
telefonia mobile, il quale deve essere approvato in definitiva dal consiglio
comunale. L’articolo 9 del regolamento stabilisce che non può essere
autorizzata l’installazione di impianti in aree non
previste da tale piano, salvo comprovate esigenze di copertura del servizio e
previo parere del consiglio di quartiere interessato.

All’art. 7 la norma sul
procedimento autorizzatorio prevede espressamente che l’installazione sia
subordinata al rilascio del provvedimento autorizzatorio da parte del
responsabile dell’ufficio antenne e che in ogni caso l’installazione
dell’impianto debba ottenere anche il permesso di costruire, posto che la
realizzazione di opere in assenza o in difformità
dell’autorizzazione è soggetta alle disposizioni del titolo quarto della parte
prima del testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia
edilizia, relativo alla vigilanza responsabilità e sanzioni.

Al termine dei lavori il gestore
è tenuto a presentare, insieme alla dichiarazione di fine
lavori, un certificato di regolare esecuzione nonchè un certificato di
collaudo funzionale che attesti il rispetto dei limiti posti dalla normativa, e
nel caso di assenza di uno di tali certificati il comune può ordinare la
disattivazione dell’impianto.

L’articolo 11 inoltre attribuisce
il potere al consiglio comunale in sede di approvazione
del piano comunale dell’installazione di prescrivere ai gestori la
predisposizione di un piano di riassetto degli impianti esistenti.

3. Vengono
dedotti i seguenti motivi:

A. violazione e falsa
applicazione dell’articolo 86 del decreto legislativo n. 259, violazione e
falsa applicazione del DPR n. 380 del 2001, violazione e falsa applicazione dell’ articolo 97 della costituzione, eccesso di potere per
sviamento, eccesso di potere per illogicità manifesta.

Il motivo è volto contestare la
disposizione che prevede la necessità di una autorizzazione
per così dire aggiuntiva a quella rilasciata dal responsabile delle antenne,
costituita dal permesso di costruire, sul presupposto che l’autorizzazione ex
articolo 87 assuma anche valenza edilizia, essendo onere dell’amministrazione
comunale svolgere all’interno dello stesso procedimento anche la fase inerente
al giudizio di conformità urbanistica del progetto presentato.

Sul punto la difesa
dell’amministrazione solleva in via incidentale una questione di
costituzionalità, poiché se fosse vero che
l’autorizzazione all’impianto assorbisse anche il permesso di costruire vi
sarebbe una incidente modifica alla disciplina del testo unico dall’edilizia,
laddove tuttavia la delega contenuta nell’articolo 41 della legge n. 166 del
2000, legge delega per l’adozione del codice delle comunicazioni di cui al
decreto legislativo n. 259 del 2003, non affida al legislatore delegato alcuna
revisione della disciplina urbanistica edilizia, in ciò violando anche
l’articolo 117 della costituzione laddove affida alla regione la potestà
legislativa in materia di governo del territorio.

Il motivo di ricorso è fondato.

Appare sul punto sufficiente
richiamare la sentenza del Consiglio di Stato puntualmente citata nel ricorso
n. 100 del 2005 che è utile riportare letteralmente :

"Con maggiore impegno
esplicativo, il Collegio è chiamato a chiarire se l’autorizzazione prescritta
dal Codice delle comunicazioni sia destinata a
costituire un titolo abilitativo aggiuntivo rispetto a quello richiesto dal
Testo unico delle disposizioni in materia edilizia o se, viceversa, il
conseguimento del primo consenta già l’installazione.

Occorre verificare quindi se il
procedimento previsto dal citato art. 87 del Codice delle comunicazioni
elettroniche sia unico, contenendo ed assorbendo anche la verifica della compatibilità urbanistico edilizia dell’intervento, o
se debba invece essere doppiato dal procedimento per il rilascio del titolo
abilitativo a fini edilizi.

Non ignora certo il Collegio che,
nel primo dibattito sviluppatosi all’indomani dell’entrata in vigore del Codice
delle comunicazioni elettroniche, sono emerse in
ambito dottrinale tesi contrapposte, tra cui anche quella volta a sostenere la
persistente necessità del distinto titolo edilizio.

A conforto dell’assunto sono
state addotte differenti ragioni, tra cui in particolare:

1) l’espressa assimilazione delle
infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e
88, alle opere di urbanizzazione primaria, cui
"si applica la normativa vigente in materia" (art. 86, comma 3, d.
Lgs. n. 259/2003), tra cui asseritamene anche gli
artt. 3, comma 1, lett. e.2 del D.P.R. n. 380/2001,
laddove espressamente indica gli "interventi di urbanizzazione
primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune" tra quelli
assoggettati a permesso di costruire;

2) la mancata previsione nel
Codice delle comunicazioni elettroniche di una clausola di esclusività,
intesa a consentire la realizzabilità delle infrastrutture ivi contemplate
sulla sola base delle procedure definite dallo stesso Codice;

3) la mancata inclusione nel
Codice delle comunicazioni elettroniche di previsioni intese a modificare il
menzionato Testo unico delle disposizioni in materia di edilizia.

Il Collegio ritiene tuttavia di
aderire alla tesi, certo semplificante, dell’assorbimento delle valutazioni
urbanistico-edilizie nel procedimento delineato dall’art. 87 del Codice delle
comunicazioni elettroniche.

A tale
esito interpretativo è consentito pervenire in applicazione di una pluralità di
parametri ermeneutici, di tipo non solo teleologico, ma anche testuale e
sistematico.

Sul primo versante, non è
consentito obliterare la ratio sottesa all’intero
codice delle comunicazioni elettroniche, come desumibile dai criteri di delega
contenuti nell’art. 41 della legge n. 166/2002 e prima ancora nelle direttive
comunitarie da recepire: "previsione di procedure tempestive, non
discriminatorie e trasparenti per la concessione del diritto di installazione di
infrastrutture e ricorso alla condivisione delle strutture; riduzione dei
termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi, nonché regolazione
uniforme dei medesimi procedimenti anche con riguardo a quelli relativi al
rilascio di autorizzazioni per la installazione delle infrastrutture di reti
mobili, in conformità ai principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241"
(art. 41, comma 2, n. 3) e 4), L. n. 166/2002).

Non vi è dubbio che i criteri
riportati, in specie quelli della previsione di procedure tempestive, non
discriminatorie e trasparenti per la concessione del diritto di
installazione di infrastrutture, della riduzione dei termini per la
conclusione dei procedimenti amministrativi, nonché della regolazione uniforme
dei medesimi procedimenti, risulterebbero irrimediabilmente vanificati se il
nuovo procedimento fosse destinato non a sostituire ma ad abbinarsi, peraltro
in modo non coordinato sotto il profilo temporale, a quello previsto dal T.U.
in materia edilizia.

Può sostenersi, quindi, che al
legislatore delegato sia stato assegnato il compito di delineare
procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione
tendenzialmente destinati ad assorbire ogni altro procedimento, anche di natura
edilizia.

Ciò posto in una prospettiva
teleologica, il Collegio ritiene che sussistano plurimi elementi testuali dai
quali è consentito desumere che il legislatore delegato si sia attenuto a tali
criteri di delega, disciplinando agli artt. 86 e 87 del Codice delle
comunicazioni elettroniche un procedimento autorizzatorio nel quale
confluiscono, in uno alle valutazioni tipicamente radioprotezionistiche, anche
quelle relative alla compatibilità
urbanistico-edilizia dell’intervento.

In primo luogo, l’art. 4, D. Lgs.
n. 259/2003, nell’indicare gli obiettivi generali
della disciplina delle reti e servizi di comunicazione elettronica, ha riguardo
tra gli altri a quelli di: "a) promuovere la semplificazione dei
procedimenti amministrativi e la partecipazione ad essi dei soggetti interessati,
attraverso l’adozione di procedure tempestive, non discriminatorie e
trasparenti nei confronti delle imprese che forniscono reti e servizi di
comunicazione elettronica; b) garantire la trasparenza, pubblicità e
tempestività delle procedure per la concessione dei diritti di passaggio e di
installazione delle reti di comunicazione elettronica sulle proprietà pubbliche
e private" (comma 3).

Già nel fissare le guidelines
dell’intervento di riforma del settore, quindi, il Codice delle comunicazioni
elettroniche fa espressamente riferimento alla semplificazione dei procedimenti
e all’esigenza che gli stessi risultino tempestivi.

L’art. 87, comma 5, inoltre,
prevede che il responsabile del procedimento possa richiedere, per una sola
volta, entro 15 giorni dalla ricezione dell’istanza,
l’integrazione della documentazione prodotta; si tratta di facoltà al cui
esercizio le amministrazioni comunali possono determinarsi proprio per ottenere
le integrazioni istruttorie necessarie per approfondire eventuali aspetti
urbanistico-edilizi dell’intervento.

Non irrilevante, ancora,
l’espresso riferimento, contenuto all’art. 87, commi 6 e 7, all’istituto
semplificante della conferenza di servizi, alla cui convocazione
il responsabile del procedimento è tenuto in caso di motivato dissenso
espresso da un’Amministrazione interessata.

Si consideri, peraltro, che
l’approvazione intervenuta all’esito della conferenza "sostituisce ad ogni
effetto gli atti di competenza delle singole Amministrazioni e vale altresì
come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori":
arduo non inferirne l’unicità del procedimento disciplinato dalla disposizione
richiamata.

Ad ulteriore
conforto della tesi che si sostiene non può non richiamarsi, infine, la
previsione di chiusura dell’art. 87.

A tenore del comma 10, infatti,
"le opere debbono essere realizzate, a pena di
decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del
provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero dalla formazione del
silenzio-assenso": agevole osservare che la previsione risulterebbe
contradditoria allorché si aderisse all’opzione ricostruttiva intesa a
pretendere comunque, per la realizzazione delle opere, il distinto titolo
edilizio.

La rimarcata assenza di una
regolamentazione volta a coordinare sotto il profilo
temporale il procedimento in esame con quello, assuntamene necessario, previsto
dal Testo unico delle disposizioni in materia edilizia, finirebbe per
vanificare, infatti, in questa diversa e qui non condivisa prospettiva
interpretativa, la previsione di cui al citato art. 87, comma 10, del Codice
delle comunicazioni elettroniche.

Rispetto agli indicati argomenti appaiono, quindi, ad avviso del Collegio, del tutto
recessivi quelli addotti a sostegno della tesi contraria, primo tra tutti
quello diretto a rimarcare la mancata inclusione nel Codice delle comunicazioni
di una espressa previsione di deroga alla disciplina posta dall’art. 10 del
Testo unico delle disposizioni in materia edilizia."

Del resto la seconda sezione di
questo tribunale aveva già osservato che, peraltro, "risultano
fondate le censure che si rivolgono all’interpretazione ed applicazione data
dall’amministrazione intimata alla disposizione contenuta nel citato art. 18
del R.E., così come resa palese dalla nota del 23.11.2004, laddove viene
richiesto il conseguimento, oltre all’autorizzazione ex art. 87 del D.lgs. n.
259/03, anche del titolo edilizio ai sensi del D.P.R. n. 380/01;

ciò in
quanto – conformemente all’orientamento espresso dalla Sezione (cfr, T.A.R.
Veneto, II, n. 2555/04 e 3295/04) – l’autorizzazione rilasciata ex art. 87 del
D.lgs. n. 259/03 assume anche valenza edilizia, essendo onere
dell’amministrazione comunale, nel perseguimento dell’esigenza di
semplificazione amministrativa indicata dallo stesso art. 87, comma 9, svolgere
all’interno dello stesso procedimento anche la necessaria fase istruttoria
inerente al giudizio di conformità urbanistica del progetto presentato, con
conseguente assorbimento del permesso di costruire;".

Il Collegio ritiene di aderire
alla menzionata prospettazione, idonea anche a superare la eccezione
di costituzionalità proposta dal Comune.

B) Con il secondo motivo viene censurato l’art.3 del regolamento per violazione e
falsa applicazione dell’art. 8 comma 6 della legge n.36/01 e dei citati artt.86
e 87 del D.Lgs. n. 259/03, nonché eccesso di potere
per illogicità, incongruenza e arbitrarietà della motivazione, eccesso di
potere per inosservanza di circolari e difetto d’istruttoria. Trattandosi di opere di preminente interesse generale, le installazioni
di cui trattasi non possono essere soggette a divieti generalizzati in
relazione alla loro collocazione, essendo così allocabili su tutto il
territorio comunale; del resto la circolare regionale n.12 del 2001
espressamente affermava che il divieto di installazione non può riguardare in
modo generico zone territoriali omogenee; in ogni caso la scelta sarebbe
immotivata, e irragionevole l’assimilazione di strutture come ospedali e case
di cura con parchi e aree per il gioco e lo sport di base.

Osserva in replica il Comune che
il regolamento lungi dal contenere un divieto generalizzato, contiene solo una
cautela per poter procedere ad approfondito esame della motivata necessità di installazione di un impianto rappresentata dal gestore,
ai finidell’eventuale deroga.

Il Collegio richiama la
giurisprudenza della seconda sezione di questo tribunale secondo cui " I
Comuni hanno competenza ad emanare norme regolamentari con valenza
urbanistico-edilizia, non invece con valenza radioprotezionistica, cioè sanitaria. Infatti, per essere legittimo, il potere
comunale non può interferire con quello riservato allo Stato che fissa i limiti
di esposizione ai campi elettromagnetici, nel
presupposto indefettibile che la tutela della salute è un’esigenza di carattere
unitario; sono pertanto illegittime, nella misura in cui risultano finalizzate
a disciplinare l’uso del territorio sotto un profilo non strettamente
urbanistico, bensì sanitario, le norme regolamentari che introducono precise
disposizioni circa la localizzazione degli impianti basate sul rispetto delle
distanze dalle aree intensamente frequentate. ( 7
ottobre 2005, n. 3639)

Tuttavia risulta
pertinente anche il principio espresso da altra giurisprudenza secondo cui
"nell’applicazione del principio di precauzione, la L. quadro n. 36/2001 –
unitamente alla promozione dell’innovazione tecnologica e delle azioni di
risanamento volte a minimizzare l’intensità e gli effetti dei campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici – ha individuato i mezzi e gli strumenti per il
perseguimento della tutela della salute umana, dell’ambiente e del paesaggio,
nonchè gli Enti competenti a disciplinare i singoli ambiti di tutela (art. 8).
Con specifico riguardo alle competenze comunali, la potestà regolamentare di
cui all’art 8 configura una particolare competenza, che è distinta dalla (e si
aggiunge alla) competenza urbanistica ed edilizia
propria di tali Enti locali (cfr. Cons. Stato, VI Sez.,
n. 3095/2002 e n. 4391/2003; T.A.R. Toscana, I Sezione,
n. 3016/2005). Il Comune, dovendo tuttavia esercitare tale propria competenza
nel rispetto del quadro normativo di riferimento, non può adottare misure che prevedano limiti generalizzati di esposizione diversi da
quelli previsti dallo Stato né costituire deroghe pressoche generalizzate o
quasi a tali limiti, essendo, invece, consentita l’individuazione di specifiche
e diverse misure, la cui idoneità al fine della "minimizzazione"
emerga dallo svolgimento di compiuti ed approfonditi rilievi istruttori sulla
base di risultanze di carattere scientifico(cfr. cit.
VI Sez. n. 3095/2002 nonché, più recentemente, VI
Sez., n. 450/2005). Peraltro, l’intervenuta assimilazione delle opere per
stazioni radio base alle opere di urbanizzazione
primaria (art. 86, comma 3, del D. Lgs. n.259/2003)
non preclude al Comune, nell’esercizio del potere di pianificazione
urbanistica, la localizzabilità di dette opere in determinati ambiti del
territorio, sempre che sia, in tal modo, assicurato l’interesse di rilievo
nazionale ad una capillare distribuzione del servizio (cfr., in termini, Cons.
Stato, IV Sez., Ordinanza 6.4.2004 n. 1612). ( cfr.T.A.R.
TOSCANA, Sez. I – 3 Ottobre 2005, n. 4572).

Pertanto la censura va disattesa,
dovendosi dimostrare che la previsione ha l’effetto di impedire la capillare
diffusione del servizio, problema comunque risolvibile
mediante il ricorso alla motivata deroga.

In buona sostanza, sul punto la
ricorrente non si rivela capace di dimostrare l’impossibilità di assicurare il
servizio in forza del divieto di cui all’articolo del
regolamento ( cfr. sul punto TAR Friuli, 2.9.04,
n.552).

C. Le richiamate decisioni e i
principi da esse poste sono idonee anche alla
reiezione del terzo motivo, laddove si contestava la disposizione regolamentare
relativa alla possibilità di deroga, perché oltre ad attribuire al Comune
competenze non proprie, attribuirebbe un potere discrezionale che può finire
per configurarsi come arbitrio ( cfr. Corte cost. n.303/03).

In realtà la dimostrazione
dell’indispensabilità dell’impianto ai fini dell’operatività del servizio non
costituisce altro che il presupposto motivazionale perché si avvii
l’istruttoria volta alla concessione della deroga, senza sconfinare in
arbitrio; spetterà all’operatore, in sede di proposizione delle proprie istanze al fine della predisposizione del piano comunale
delle installazioni, dimostrare la necessità di una certa localizzazione,
avviandosi un contraddittorio con il Dirigente del settore ambiente mirato al
contemperamento delle opposte esigenze.

D. La quarta doglianza censura
l’art.3 laddove si ritenga che la suddivisione in zone e il divieto alla
localizzazione abbia finalità sanitarie.

Sul punto il collegio condivide
quella giurisprudenza che afferma come "non spetta ai
comuni disciplinare, nei regolamenti edilizi (nella specie, si tratta di
regolamenti c.d. di minimizzazione, ai sensi dell’art. 8 L.36/2001), la
installazione di stazioni radio-base di telefonia cellulare, con limitazioni e
divieti generalizzati riferiti alle zone territoriali omogenee o con la
introduzione di distanze fisse, da osservare rispetto alle abitazioni e ai
luoghi destinati alla permanenza prolungata delle persone o al centro
cittadino, allorché tale potere sia rivolto a disciplinare la compatibilità di
detti impianti con la tutela della salute umana al fine di prevenire i rischi
derivanti dalla esposizione della popolazione a campi elettromagnetici, anziché
a controllare soltanto il rispetto dei limiti delle radiofrequenze fissati
dalla normativa statale e a disciplinare profili tipicamente urbanistici."
(CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV – 14 febbraio 2005 , n.
450); già si è offerta tuttavia dell’art.3 una diversa lettura che prescinde
dalla tutela sanitaria sicchè la censura va respinta.

E. E’ invece fondata la doglianza
relativa alla previsione relativa all’indicazione
vincolante dei siti di proprietà pubblica per l’installazione di nuove antenne
e le eventuali delocalizzazioni, poiché spetta al gestore del servizio la
scelta sulla localizzazione ottimale, potendosi certamente addivenire a un
accordo consensuale, ma non conseguente a determinazione autoritativa ( cfr. questo tribunale, sez.II, n.3005/04).

F. Va respinta la sesta censura,
laddove contesta la competenza consiliare all’approvazione del piano comunale
delle installazioni degli impianti di telefonia mobile, poiché ai sensi
dell’art.6 comma 2 del regolamento il piano " costituisce parte integrante
del Piano degli interventi a mente dell’art.17 comma 2 lett.h)
della LR Veneto 23 aprile 2004, n.11": l’art. 18 sul punto dispone
che" 2. Il piano degli interventi è adottato e approvato dal consiglio
comunale. L’adozione del piano è preceduta da forme di consultazione, di
partecipazione e di concertazione con altri enti pubblici e associazioni
economiche e sociali eventualmente interessati.": la censura va dunque disattesa.

G. Anche il settimo motivo, con
il quale si impugna l’art.10 comma 2, laddove prevede
che l’attivazione dell’impianto sia subordinata alla presentazione di un
certificato di collaudo funzionale eseguito da tecnico abilitato attestante la
conformità al progetto e il rispetto dei limiti prescritti dalla normativa
vigente, per costituire un aggravamento del procedimento, che il legislatore
vorrebbe invece quanto più semplificato possibile, e per comportare gravi
sanzioni quali l’ordine di disattivazione degli impianti, non appare fondato,
laddove si osservi che proprio in forza della considerazione che il
procedimento è unitario, comprensivo cioè sia dell’autorizzazione
"elettronica" sia di quella edilizia, è necessario un momento di
verifica congiunta, e anche la sanzione andrà ovviamente commisurata, in
applicazione del principio della proporzionalità, alla gravità dello
scostamento con i parametri normativi, ove presente.

H. Con l’ottava doglianza si impugna l’art.11 laddove prevede che in sede di
approvazione del piano delle installazioni può essere prescritta ai gestori la
predisposizione di un piano di riassetto , con previsione di adeguamenti e
delocalizzazioni di impianti già esistenti, poiché vi sarebbe una violazione
del principio di tutela dell’affidamento.

La disposizione citata, rubricata
come impianti esistenti in aree sensibili, sotto il capo IV "riassetto
degli impianti esistenti" esattamente recita: "In sede di approvazione del piano comunale delle installazioni,
anche su motivata istanza dei consigli di quartiere interessati, può essere
prescritta ai gestori la predisposizione di un piano di riassetto con le
modificazioni, gli adeguamenti e le eventuali delocalizzazioni degli impianti
esistenti, in particolare di quelli installati in aree sensibili."

La disposizione sembra
indirizzata a tutte le aree, come emerge dal capo e
dal contenuto dell’articolo che specifica la particolarità di tali aree, mentre
la rubrica sembra limitare a tali sole localizzazioni la possibilità di
modifica e finanche di delocalizzazione; sul punto non c’è censura subordinata,
volta cioè a sindacare l’esorbitanza della previsione in aree diverse da quelle
sensibili, pur prospettabile, alla luce dell’evidenziata discrasia tra rubrica
legis – che con il noto brocardo non est legis- e legis, ma il motivo è diretto
ad aggredire la norma in sé laddove obbliga comunque al riassetto.

Va osservato che per le aree
sensibili è già l’art.3 che afferma "che possono essere prescritte
modificazioni, adeguamenti e delocalizzazioni degli impianti esistenti",
sicchè la previsione dell’art.11 vale unicamente a configurare l’esistenza di
uno strumento specifico, costituito dal piano di riassetto, evidentemente volto
a una sistemazione organica della linea e del servizio
evitando una modifica puntuale ed episodica data dalla mera delocalizzazione di
un impianto che può incidere sulla ricezione complessiva del segnale – o anche
no, a seconda della possibilità di utilizzo di altri "ponti"- , piano
assistito dalle guarentigie procedimentali relative al piano comunale delle
installazioni degli impianti di telefonia cellulare.

La questione potrebbe porsi
invece per le aree d’attenzione, ove la delocalizzazione potrebbe operare solo
in via consensuale.

Il motivo, così interpretato,
deve conseguentemente essere respinto.

I. Anche il nono motivo è infondato,
perché non è vero come postula la censura che il regolamento prevede
l’obbligatorietà della coubicazione degli impianti, ma solo la preferibilità di
tale sistemazione, rispondendo il c.d. co-sitting a
evidenti ragioni di concentrazione ed economicità.

Il ricorso deve pertanto essere
accolto limitatamente al primo motivo e al quinto, e conseguentemente annullato
l’art.7 del regolamento laddove richiede anche il permesso di costruire, con
una duplicazione del procedimento, e non un’autorizzazione congiunta che comprenda sia l’autorizzazione elettronica che quella
edilizia, e l’art.3, nella parte in cui afferma che l’amministrazine si riserva
di indicare in modo vincolante i siti pubblici ove installare o delocalizzare
impianti, e respinto per il resto, nei sensi di cui in motivazione.

La domanda di risarcimento del
danno deve essere parimenti respinta per genericità.

Sussistono giusti motivi per
compensare le spese di giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo
Regionale per il Veneto, Sezione terza, definitivamente pronunziando sul
ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza
ed eccezione,

lo
accoglie in parte, e per l’effetto annulla l’art.3 e 7 del regolamento
impugnato nei sensi di cui in motivazione, lo respinge per il resto, e respinge
la domanda di risarcimento del danno .

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza
sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in
Venezia, nella camera di consiglio del 7 luglio 2005.

Il Presidente
L’Estensore

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA
in data 8 marzo 2006.