Penale

Monday 04 August 2003

La legittima difesa opera anche se si difendono diritti patrimoniali, salvo verificare se si incorra in eccesso colposo. Suprema Corte di Cassazione, Sezione Quinta Penale, sentenza n.20727/2003

La legittima difesa opera anche se si difendono diritti patrimoniali, salvo verificare se si incorra in eccesso colposo. E il caso di un tabaccaio che uccide un rapinatore con un colpo di pistola

Suprema Corte di Cassazione, Sezione Quinta Penale, sentenza n.20727/2003

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUINTA SEZIONE PENALE

Udienza pubblica del 14/03/2003

Sentenza n. 35&

Registro generale n.040599/2002

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dot t. MARRONE FRANCO PRESIDENTE

Dott. ROTELLA MARIO CONSIGLIERE

Dott .MARASCA GENNARO “

Dott.PANZANI LUCIANO “

Dott. FUMO MAURIZIO “

ha pronunciato la seguente

SENTENZA / ORDINANZA

sul ricorso proposto da :

l) F. M. n. il 23/09/1954 avverso SENTENZA del 19/06/2002 CORTE APPELLO di PALERMO

visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere FUMO MAURIZIO;

udito il PG nella persona del sostituto procuratore generale, dr.A.Abbate, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

udito il difensore ,avv. S.Traina, il quale riportandosi ai motivi di ricorso, ne ha chiesto laccoglimento;

osserva:

F. M. è stato condannato dal GIP presso il Tribunale di Palermo perchè riconosciuto colpevole del delitto ex art. 586 in relazione agli artt. 83 e 590 cp [1], con attenuanti generiche ritenute prevalenti sulle contestate aggravanti e con riduzione conseguente alla applicazione del rito abbreviato.

La competente Corte dappello ha confermato la sentenza di primo grado.

Ricorre per cassazione il difensore dellimputato e deduce erronea applicazione dellart. 52 cp [1], erronea applicazione dellart 55 cp [3], nonché mancanza e manifesta illogicità di motivazione.

Sostiene che i giudici di merito, pur ricostruendo correttamente laccaduto, hanno escluso che ricorresse la scriminante della legittima difesa, in ciò errando radicalmente, in quanto il F., dopo lennesima rapina nella sua tabaccheria, uscì repentinamente in strada e, allo scopo di impedire la fuga dei malviventi, esplose alcuni colpi con larma detenuta regolarmente. I primi colpi furono esplosi in aria a scopo intimidatorio, i successivi in direzione della parte inferiore dellautovettura dei malviventi nel tentativo di forarne le gomme ed ostacolare la fuga. Un colpo tuttavia attinse tale M. G., che si stava dirigendo verso lautovettura a bordo della quale erano i suoi complici, provocando lesioni. Se dunque questa fu, pacificamente, la dinamica del fatto, è assolutamente errata la qualificazione giuridica elaborata dal giudice di primo grado. La Corte di appello, a sua volta, dopo .aver premesso di non condividere tale qualificazione, non ne propone una alternativa e, con ciò, incorre nella prima anomalia. In realtà, il F. fece uso dellunico strumento che aveva a disposizione e lo utilizzò in maniera adeguata. Listituto della legittima difesa è pacificamente applicabile anche ai diritti patrimoniali. La sussistenza della scriminante non consente di formulare la ipotesi di reato ex art. 586 cp. Non si comprende dunque a quale titolo venga affermata la responsabilità del F., quasi che debba trattarsi di una sorta di responsabilità oggettiva. Inoltre la Corte territoriale, dopo avere escluso la applicabilità dellart. 52 cp, afferma che, se anche si volesse ritenere sussistente la aggravante de qua, non potrebbe ritenersi escluso leccesso colposo, con la conseguente applicabilità delle disposizioni concernenti, appunto, i delitti colposi. Un tal modo di procedere è meritevole di censura: il giudice non può, ricorrendo ad una fictio juris, riconoscere la sussistenza degli elementi della legittima difesa che ha precedentemente escluso, per poi disinvoltamente sostenere il superamento colposo dei limiti stabiliti per il suo esercizio. Leccesso colposo consiste nelleccesso delluso dei mezzi, dovuto a negligenza, imperizia, imprudenza. Sul punto manca qualsiasi motivazione e dunque trattasi, ancora una volta, di responsabilità attribuita a titolo oggettivo.

Il ricorso è parzialmente fondato.

È innanzitutto incontestabile che la legittima difesa possa essere applicata anche ai diritti patrimoniali, i quali possono essere difesi anche ricorrendo ad atti di violenza, purché sussista proporzione tra il danno che si potrebbe subire e la reazione posta in essere. È poi necessario che il comportamento del soggetto aggredito costituisca lunico mezzo per impedire laggressione al patrimonio e non rappresenti occasione per una ritorsione (ASN 198105819-RV 149337). Ebbene, sulla base della ricostruzione operata dai giudici di merito, non può dubitarsi del fatto a) che il patrimonio del F. era stato aggredito e leso (i rapinatori si stavano allontanando con la refurtiva), b) che, tuttavia, il danno causato dal reato avrebbe potuto essere neutralizzato, attraverso il recupero del denaro rapinato (se il F. fosse riuscito a bloccare la fuga dei malviventi), c) che, considerata la situazione (numero degli aggressori e strumenti a loro disposizione), il ricorrente fece uso dellunico mezzo efficace in suo possesso: una pistola (necessaria, sia per interrompere la fuga dei rapinatori, sia per indurli a restituire il maltolto).

Dunque, in astratto, i presupposti per la sussistenza della scriminante ex art. 52 cp sussistevano. Conseguentemente non è corretta la condanna dellimputato per il delitto di cui allart. 586 cp, che, come è noto, punisce con le pene previste per la aberratio delicti (ma aumentate, se si tratta dei delitti ex artt. 589 e 590 cp) la condotta di colui che, commettendo un delitto doloso, cagioni involontariamente, morte o lesioni di un terzo. Invero, non rimane integrata la fattispecie ex art 586 cp nella ipotesi in cui il soggetto tenga, in presenza di una causa che elide in radice la antigiuridicità del suo operato (nel caso in esame la legittima difesa), una condotta integrante lelemento oggettivo del reato doloso (nel caso in esame, quello di danneggiamento) cui sia eziologicamente legato levento più grave (morte o lesioni).

Il F. volle danneggiare lauto dei rapinatori, ma lo fece, come si sostiene nella sentenza impugnata, per impedire che costoro fuggissero con il denaro che gli avevano sottratto e, così operando egli era per le ragioni sopra esposte- scriminato.

Sussiste invece, sempre sulla base della ricostruzione dellaccaduto operata nella fase di merito, leccesso colposo in legittima difesa. Infatti, se, da un lato, è certamente esatto sostenere (come si è appena fatto) che il F. adoperò lunico strumento efficace che aveva a sua disposizione (unarma da fuoco), dallaltro, va detto che è altrettanto vero che detto strumento, per la sua micidialità, avrebbe dovuto essere impiegato con grande avvedutezza, prudenza e con la consapevolezza di possedere adeguata perizia nel suo maneggio. Dalla motivazione della sentenza impugnata emerge .che il F., dopo aver fatto fuoco in aria, iniziò a sparare contro le ruote dellauto dei banditi, mentre era ferma, quindi continuò, quando questa si era ormai messa in movimento ed, in tale frangente, attinse il M. che verso lauto si stava dirigendo. È evidente allora che la condotta del ricorrente, adeguata e “prudente” nella prima fase (colpi in aria, colpi contro la parte inferiore di un bersaglio fermo), divenne avventata nella seconda fase (colpi in direzione di unauto in movimento) e fu in tale seconda fase, secondo i giudici di merito, che il M. rimase ferito. Appare dunque corretto affermare che, nellesercizio della legittima difesa, il F. superò colposamente i limiti stabiliti dalla legge (art. 52 cp), cagionando il ferimento della vittima.

Ne consegue che sul piano sanzionatorio va applicato il trattamento previsto dal corrispondente reato colposo (art.590 cp), ma senza laumento previsto dallart. 586 cp (come invece fatto in sede di merito). La sanzione può essere determinata direttamente da questo giudice di legittimità, facendo uso dei criteri esplicitati dal giudice di merito (concessione di attenuanti generiche, ritenute prevalenti sulle aggravanti e diminuente conseguente al rito abbreviato); essa va quindi fissata in giorni 20 di reclusione. Come disposto nelle precedenti fasi processuali, la pena va sostituita con lo corrispondente sanzione pecuniaria che deve essere determinata in ¬ 774,00.

Nel resto il ricorso va rigettato.

PQM

la Corte, qualificato il fatto contestato come eccesso colposo in legittima difesa, ridetermina la pena in giorni 20 di reclusione, sostituiti con euro 774,00 di multa. Rigetta nel resto.

Così deciso in Roma in data 14.3.2003.

Il presidente – Franco Marrone

Lestensore – Maurizio Fumo

DEPOSITATA IN CANCELLERIA il 12 maggio 2003.