Penale

Tuesday 16 September 2003

La discussa ordinanza del Ministro della Salute in tema di cani (e padroni) pericolosi. Pubblicata in GU n. 212 del 12 settembre 2003

La discussa ordinanza del Ministro della Salute in tema di cani (e padroni) pericolosi

Ministero della Salute

«Ordinanza contingibile e urgente per la tutela dell’incolumità pubblica dal

rischio di aggressioni da parte di cani potenzialmente pericolosi»

Pubblicata in GU n. 212 del 12 settembre 2003

Il Ministro della Salute

Visto il Regolamento di Polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della

Repubblica 8 febbraio 1954 n. 320;

Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281;

Visto l’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n.833;

Visto l’articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112;

Visti i reiterati e sempre più frequenti episodi di aggressione da parte di cani di razza

particolarmente pericolosa, quali i pit-bull;

Ritenuta la necessità e l’urgenza di adottare – in attesa della emanazione di una disciplina

normativa organica in materia – disposizioni cautelari a tutela della salute pubblica;

ORDINA

Articolo 1

1. Sono vietati:

a) l’addestramento inteso ad esaltare la naturale aggressività o potenziale pericolosità di

cani pit-bull e di altri incroci o razze con spiccate attitudini aggressive appartenenti ai

gruppi l° e 2° della classificazione della Federazione Cinologica Internazionale;

b) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di

svilupparne l’aggressività;

c) la sottoposizione di cani a doping, così come definito all’articolo 1, commi 2 e 3, della

legge 14 dicembre 2000, n.376.

Articolo 2

1. I proprietari e i detentori dei cani di cui all’ articolo 1, quando li portano in luogo

pubblico o aperto al pubblico debbono usare contestualmente il guinzaglio e la

museruola, previsti dall’articolo 83, primo comma, lettere c) e d) del regolamento di

Polizia Veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio

1954 n. 320. E’ vietato acquistare, possedere o detenere cani di cui all’articolo 1:

a) ai delinquenti abituali, o per tendenza;

b) a chi è sottoposto a misura di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;

c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo

contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;

d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per i reati di cui all’articolo

727 del codice penale;

e) ai minori di 18 anni e agli interdetti e inabilitati per infermità.

2. I divieti di cui al comma 1 non si applicano ai cani per non vedenti o non udenti,

addestrati presso le scuole nazionali come cani guida.

3. Chiunque possegga o detenga cani di cui all’articolo 1 è tenuto a stipulare una polizza di

assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi, definita secondo i massimali

e i periodi di durata stabiliti dal Ministero delle attività produttive.

4. I detentori che non intendono mantenere il possesso dell’animale nel rispetto delle

disposizioni di cui alla presente ordinanza debbono interessare le autorità veterinarie

competenti nel territorio al fine di ricercare idonee soluzioni di affidamento del proprio

cane.

5. La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle forze armate, di polizia e di

protezione civile.

La presente ordinanza ha efficacia per un anno dalla data di entrata in vigore, che decorre dal

giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.