Famiglia

Thursday 10 July 2003

La dichiarazione giudiziale di paternità approda alla Corte Costituzionale. Cassazione – Sezione prima civile – sentenza 24 giugno-4 luglio 2003, n. 10625

La dichiarazione giudiziale di paternità approda alla Corte Costituzionale. Cassazione Sezione prima civile sentenza 24 giugno-4 luglio 2003, n. 10625

Presidente Olla relatore Morelli

Pm Golia difforme ricorrente Ivan controricorrente Minuto ed altri

Ritenuto in fatto

Che, con sentenza del 7 febbraio 2002, la Corte di Appello di Venezia confermava la decisione del Tribunale di Treviso (127/01) con la quale erano state dichiarate improponibili sia lazione di merito, ex articolo 269 Cc ‑ proposta da Ivan Barbara nei confronti delle sorelle Cherry, quale uniche eredi viventi dei genitori del premorto Richard Cherry, che lattrice intendeva far riconoscere come proprio padre naturale sia le connesse azioni di petizione di eredità e di riduzione per lesione di legittima proposte, anche nei confronti di Alessandro ed Emanuela Minuto (oltreché di altri soggetti nei cui confronti lazione era stata poi rinunziata), dalla medesima Ivan, nella dichiarata qualità di erede, in rappresentazione del (riconoscendo) padre, in relazione alla successione dei di lui genitori.

Che, in motivazione della riferita statuizione, la Corte veneziana rilevava in premessa che ‑ in conseguenza dellintervenuta cassazione (con sentenza 9033/97), per violazione del principio del contraddittorio necessario, del precedente decreto di ammissibilità dellazione ex articolo 269 Cc ‑ si era formato un giudicato sulla inammissibilità dellazione stessa;

che da tale premessa la stessa Corte traeva appunto, il duplice corollario: a) della improponibilità, per un verso, dellazione di merito volta alla dichiarazione di paternità, per essere «venuto meno il presupposto processuale per dar corso al correlativo giudizio di accertamento»; b) della improponibilità consequenziale anche delle ulteriori connesse azioni basate sulla qualità di erede di Richard Cherry [ed in rappresentazione di lui], presupponenti quel rapporto di filiazione della Ivan il cui accertamento era ormai a lei precluso;

che sempre in ragione del suddetto giudicato negativo sulla ammissibilità ex articolo 274 Cc, i giudici a quibus negavano ingresso per irrilevanza alla eccezione di incostituzionalità della norma stessa, argomentando che «leventuale intervento ablativo della Corte costituzionale non avrebbe potuto aver effetto nella causa in corso», stante appunto lirreversibilità dellaccertamento sulla inammissibilità dellazione per dichiarazione di paternità;

che avverso tale sentenza Barbara Ivan ha proposto ricorso per cassazione, cui resistono, con controricorso le Cherry;

che entrambe le parti hanno depositato memorie; che, con lodierna impugnazione la ricorrente ha reintrodotto la questione di costituzionalità del citato articolo 274 Cc, censurando la Corte territoriale per averne (a torto) escluso la rilevanza e non delibato la non manifesta infondatezza in relazione ai parametri di cui agli articoli 2, 3, 24 e 30 della Costituzione.

Considerato in diritto

Che hanno effettivamente errato i giudici a quibus nellescludere la rilevanza delle questioni di costituzionalità del procedimento di delibazione preliminare sub articolo 274 Cc in ragione di un preteso giudicato (negativo) già formatosi sullammissibilità dellazione. E ciò sia perché la sentenza di questa Corte, 9033/97, che detto giudicato, secondo quei giudici, avrebbe determinato, ha bensì cassato il precedente decreto di ammissibilità (per violazione del principio di integrità del contraddittorio, appunto) , ma ciò ha fatto con rinvio al primo giudice (per lintegrazione del contraddittorio), lasciando così aperto il giudizio ex articolo 274 Cc senza formazione, quindi, di alcun giudicato sul punto; sia perché comunque, per consolidata giurisprudenza, ove pur definitivo, il provvedimento di inammissibilità «non precluderebbe la riproposizione della domanda sulla base di circostanze ed elementi nuovi» (cfr. Cassazione 7674/02 da ultimo): sia, infine, perché (e largomento è assorbente) leliminazione del procedimento preliminare di ammissibilità dellazione, oggetto dellauspicata pronunzia costituzionale caducatoria, ‑è inderogabilmente, in ogni caso, rilevante ai fini della rimozione della declaratoria di improponibilità della domanda di accertamento per difetto del presupposto processuale di quella statuizione preliminare, come adottata dalla Corte veneziana e della quale viene qui, appunto, chiesta la cassazione;

che le riferite questioni di costituzionalità dellarticolo 274 Cc, oltreché rilevanti, sono altresì non manifestamente infondate sia in relazione ai paramenti (articolo 2, 3 e 24, 30) alluopo invocati dalla ricorrente, sia in riferimento a quelli della ragionevolezza intrinseca della legge, sub articolo 3 cpv, e della ragionevole durata del processo, di cui al novellato articolo 111 Costituzione, che questo Collegio ritiene di individuare ex officio;

che è opportuno, in premessa, sottolineare che le suddette questioni non possono ritenersi coperte dalla sentenza costituzionale 621/87 ‑ che ha dichiarato inammissibili quesiti di legittimità dellarticolo 274 Cc in relazione agli articoli 2 e 30 Costituzione, a suo tempo sollevati da questa stessa Corte, in quanto «si appunta[va]no contro il modo con cui il giudizio preliminare è stato ristrutturato», così censurando una «scelta costituente espressione insindacabile della discrezionalità del legislatore» ‑atteso che le odierne questioni, viceversa, attengono, come meglio si dirà, non a specifici profili disciplinatori di quel procedimento, ma al fatto in sé della sua previsione e, dunque, mirano non ad una sua diversa conformazione, bensì alla radicale sua rimozione;

che, per tal profilo, neppure è però ostativo il richiamo alla precedente sentenza 70/1965, la dove questa ha ritenuto che la previsione legislativa contenuta nellarticolo 274 citato, di un giudizio di delibazione preliminare della domanda non contrasti, in linea di principio, con il canone costituzionale per cui tutti possono agire in giudizio, in considerazione della libertà, riconosciuta al legislatore, di stabilire nei singoli casi, e in vista di peculiari esigenze che questi rappresentino le modalità di esercizio anche limitative del diritto di difesa, ove comunque ne sia garantita lesplicazione;

che, infatti, ciò di cui ora dubita questo Collegio è che quel limite che nel 65 il giudice delle leggi ebbe a ritenere compatibile con il diritto di azione del figlio naturale, a distanza di molti decenni ‑ in ragione sia delle diverse connotazioni che, per sopravvenute modifiche normative ed evoluzione giurisprudenziale, lo stesso ha assunto, sia del venir meno delle esigenze ed istanze a presidio delle quali esso era stato introdotto ‑ possa risultare ingiustificatamente compressivo, in termini di effettività, dei valori sostanziali in gioco, e viziato, altresì per eccesso di potere legislativo, in ragione della sua irragionevolezza intrinseca, oltre che difficilmente compatibile per il profilo più strettamente processuale ‑ con il canone del giusto processo, in relazione allessenziale suo aspetto della ragionevole durata;

che ben vero ‑ posto che la ratio del giudizio preliminare di ammissibilità sub articolo 274 Cc è pacificamente quella di evitare la proposizione di azioni temerarie od infondate con intenti meramente ricattatori o vessatori nei confronti del preteso genitore, al qual fine appunto era stato predisposto un vaglio preventivo della domanda con procedimento strutturato in modo da garantire la segretezza della indagine ‑ pare innegabile allora che ad una siffatta ratio non sia sostanzialmente più rispondente listituto delibativo, così come attualmente disciplinato.

In quanto ‑ dopo la legge 1047/71 che ha modificato la norma in questione (secondo le indicazioni della stessa già citata sentenza 70/1967) e dopo la riforma del diritto di famiglia, che ha tra laltro sancito limprescrittibilità dellazione per dichiarazione giudiziale di paternità, nonché per effetto dellevoluzione giurisprudenziale che ha accentuato il carattere contenzioso del procedimento ed ammesso la ricorribilità in cassazione del provvedimento correlativo di secondo grado ‑ la segretezza dellindagine, di gran lunga attenuta nella fase di merito, è totalmente venuta meno nella fase di legittimità (che può riaprire quella di merito, sempre solo delibativa, a carte ormai scoperte), stante la pubblicità delludienza innanzi alla Corte di cassazione, la quale porta inevitabilmente a conoscenza della generalità dei cittadini proprio quegli elementi di fatto che larticolo 274 vorrebbe sottrarre alla conoscenza pubblica con la conseguenza ulteriore che la (anchessa ormai pacificamente ammessa) reiterabilità , senza alcun limite temporale, della domanda di ammissibilità. sulla base di elementi ulteriori rispetto a quelli in presenza dei quali lammissibilità sia stata in precedenza negata, finisce paradossalmente con laggravare, anziché tutelare, la posizione del convenuto, lasciandolo esposto, a tempo indeterminato, a nuove chiamate in giudizio ex articolo 274 Cc, mentre in caso di rigetto della domanda direttamente nel giudizio di merito egli sarebbe definitivamente cautelato dal giudicato di accertamento negativo della sua pretesa paternità.

Che ciò, appunto, autorizza il sospetto di violazione dellarticolo 3 cpv. Costituzione in termini di eccesso di potere legislativo, per irrisolubile contraddizione intrinseca della norma denunciata con gli obiettivi che la stessa si pone;

che non parrebbe, dei resto, potersi a ciò opporre che larticolo 274 in esame attui la previsione costituzionale di limiti alla ricerca della paternità di cui allultimo comma dellarticolo 30 Costituzione, poiché quei limiti(per altro solo eventuali) possono propriamente attenere ai presupposti sostanziali ed alle condizioni dellaccertamento della filiazione naturale ‑ per assicurarne quella «compatibilità con i diritti dei membri della famiglia legittima», di cui al precedente comma terzo della stessa norma ‑ e non già risolversi in aggravi processuali allaccertamento stesso;

che dunque, venuta meno, per quanto detto, la funzione di cautela nei confronti del convenuto, fin qui assolta dal procedimento preliminare ex articolo 274 Cc, effettivamente sembra residuarne non altro che un oggettivo, non giudisticabile, effetto di ostacolo alla tutela dei figli naturali ed a quei diritti allo status ed alla identità biologica che la coscienza sociale avverte come essenziali alla realizzazione della persona. Dal che il dubbio, appunto, di violazione dellarticolo 30, comma lo, e dellarticolo 2 della Costituzione (quale norma aperta alla recezione dei nuovi diritti inviolabili della persona);

che non manifestamente infondata, per altro verso, pare anche lipotesi di violazione del precetto delleguaglianza, una volta che limiti analoghi a quelli in vigore per laccertamento della paternità naturale non sono previsti per la corrispondente azione, diretta, di accertamento della paternità legittima, con la conseguenza che viene a realizzarsi, ai fini del conseguimento del proprio status, una disparità di trattamento tra figli di genitori non coniugati, o coniugati, dipendente da un fatto accidentale o comunque estraneo alla volontà del figlio, quale il matrimonio dei genitori;

che, infine, nella prospettiva, soprattutto, del giusto processo, non sembra a questo Collegio privo di consistenza il dubbio che un procedimento preliminare come quello delibativo sub articolo 274 Cc ‑ un procedimento che, da oltre un trentennio, la dottrina, pressoché unanimamente, definisce come un ramo secco, lun inutile doppione del giudizio di merito; un procedimento che il legislatore ha più volte manifestato (anche se non attuato) lintenzione di abrogare e che comunque allontana, inevitabilmente e notevolmente, nel tempo laccertamento di fondamentali status e diritti della persona ‑ possa coniugarsi con il canone della ragionevole durata del processo, di cui al novellato articolo 111 della Costituzione, oltre che allarticolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti delluomo, cui lItalia si è impegnata a dare concreta attuazione.

PQM

La Corte, visti gli articolo 134 Costituzione e 23 e ss. Legge 87/1953, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dellarticolo 214 Cc ‑ per violazione degli articoli 2, 30, comma primo; 3, comma secondo, 3 comma primo, in relazione allarticolo 24 e 111 della Costituzione ‑ come sopra motivata.

Dispone limmediata trasmissione dei relativi atti alla Corte costituzionale e sospende il presente procedimento sino allesito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale.

Dispone che la presente ordinanza sia notificata a cura della Cancelleria, al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.