Famiglia

Tuesday 16 September 2003

La dichiarazione di nullità del matrimonio concordatario non implica lo scioglimento della comunione dei beni. Cassazione – Sezione Prima Civile – Sentenza 24 luglio 2003 – 11467/2003

La dichiarazione di nullità del matrimonio concordatario non implica lo scioglimento della comunione dei beni

Cassazione – Sezione Prima Civile

Sentenza 24 luglio 2003

11467/2003

Sentenza.

Presidente G. Losavio – Relatore G.V.A. Magno

Svolgimento del processo

Con atto di citazione in data 10.9.1996 C. C. convenne in giudizio, davanti al tribunale di Trento, l’ex coniuge D. I. e, premesso che il matrimonio concordatario da lui contratto con la medesima era stato dichiarato nullo dal tribunale ecclesiastico regionale del Triveneto con sentenza in data 24.6.1993, dichiarata efficace nello Stato con sentenza 27.6.1995 della corte d’appello di Trento, passata in giudicato, chiese che fosse dichiarato lo scioglimento della comunione legale relativa all’appartamento già coniugale, acquistato in costanza di matrimonio ed assegnato a lui medesimo, in uno con l’affidamento dei figli minorenni nati dall’unione, con sentenza di separazione personale pronunziata dallo stesso tribunale in data 3.3.1988.

Chiese, altresì, che fosse accertata e dichiarata la propria quota. di comproprietà su detto immobile nella misura di 9/10 o in quell’altra ritenuta di giustizia, e che l’intera proprietà dell’appartamento fosse a lui attribuita, previo addebito per il pagamento dell’eccedenza a favore della D., con le altre pronunzie consequenziali. Affermava, a giustificazione della richiesta, di essersi accollato quasi l’intera entità della spesa d’acquisto del bene, avendo la ex moglie contribuito ad essa unicamente con la somma complessiva di Lire 6.000.000, sul totale di oltre Lire 63.000.000 occorse per l’acquisto, compresi interessi dei mutui ed accessori.

La causa, nella contumacia della convenuta, fu istruita mediante consulenza Tecnica d’ufficio sul valore dell’immobile ed interrogatorio formale della donna, che non si presentò a renderlo. Quindi, con sentenza depositata il 25.5.1998, il tribunale adito dichiarò lo scioglimento della comunione, attribuì al C. la proprietà esclusiva dell’immobile, intavolato come porzione materiale della particella edilizia n. 1119 C.C. Gardolo, stabilendo nella misura di Lire 85.500.000 la differenza da versare alla convenuta, e compensò le spese di lite. Ritenne, infatti, il tribunale che il C. non avesse diritto ad una quota proporzionata alla maggiore entità degli esborsi da lui asseritamente sostenuti, essendo tale assunto contrastato dall’intestazione congiunta dei mutui, delle fatture e delle quietanze ed essendo insufficiente a fondare la domanda, in assenza di altri elementi probatori, il semplice fatto della mancata risposta della D.

Sull’appello proposto dal C. avverso tale sentenza, la corte di Trento, nella contumacia di D. I., disattese, con sentenza depositata il 6.11.1999, le richieste di merito ed istruttorie dell’appellante e confermò la decisione di primo grado, seppure con motivazione parzialmente diversa, avendo ritenuto che – pur costituendo la pronunzia di nullità del matrimonio causa di scioglimento della comunione legale, “con applicazione della disciplina della comunione ordinaria” – gli acquisti compiuti da uno dei coniugi, anche a sui esclusive spese, in regime di comunione legale dei beni determinano automaticamente la comproprietà dell’altro, in ragione della metà, presumendosi de jure un pari apporto economico per l’acquisizione del bene, sia pure indirettamente, attraverso il risparmio ed il lavoro domestico del coniuge economicamente più debole; di talché risultava altresì inammissibile, perché contraria alla legge ed i irrilevante, la prova per giuramento suppletorio offerta dal C., vertente sulla diversa entità del contributo in denaro fornito da ciascuno dei coniugi per l’acquisto del bene.

Per la cassazione di tale sentenza, C. C. propone ricorso, tempestivamente notificato e depositato, articolato in tre motivi. D. I. non svolge difese.

Motivi della decisione

Col primo mezzo, il ricorrente censura la sentenza impugnata, in base all’articolo 360, 1° co., n. 5, c.p.c., per contraddittorietà della motivazione giacché, pur avendo essa ritenuto correttamente che la dichiarazione di nullità del matrimonio concordatario, pronunziata dal tribunale ecclesiastico e ritualmente delibata, aveva determinato lo scioglimento della comunione legale ai sensi dell’articolo 191 c.c., rendendo così applicabile la disciplina della comunione ordinaria, aveva poi dichiarato inammissibile la prova tendente ad accertare le effettive quote di comproprietà, secondo il regime proprio di quest’ultima.

Col secondo mezzo, la censura è esplicitata, ai sensi dell’articolo 360, 1° co., n. 3, c.p.c., come falsa applicazione degli articoli 177, 191, 1100, 1111 e 1114 c.c., sul presupposto che, venuta meno la comunione legale per effetto dell’annullamento del matrimonio, non sarebbe più applicabile la presunzione assoluta di comproprietà del bene per quote paritarie e subentrerebbe il regime di comunione ordinaria, in cui tale presunzione è superabile con ogni mezzo, compresa la prova testimoniale e quella per giuramento suppletorio, ingiustamente esclusa dalla corte territoriale.

I motivi di gravame sopra sintetizzati, da esaminare congiuntamente stante la loro stretta interconnessione logica, sono infondati, per le ragioni di seguito espresse.

Il ricorrente ritiene che “la sentenza di nullità del matrimonio concordatario… ha costituito causa di scioglimento della comunione legale ex art. 191 c.c., con applicazione della disciplina della comunione ordinaria”. L’ultima parte di tale affermazione, condivisa dalla corte di merito, è inesatta e la sentenza impugnata deve essere corretta, sul punto, ai sensi dell’articolo 384, 2° co., c.p.c..

In realtà, la comunione legale sul bene immobile dedotto in lite, pur dopo l’avvenuto scioglimento, ai sensi dell’articolo 191 c.c., con effetto ex nunc – debba tale effetto farsi risalire alla data di delibazione della sentenza dichiarativa della nullità del matrimonio ovvero a quella, precedente, di passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale, pronunziata fra le parti dal tribunale di Trento il 3.3.1988 (cfr., fra le più recenti, Cass. nn. 2844/2001, 9325/1998, 8707/1998) – non si trasforma, di per sé, in comunione ordinaria e non soggiace alla relativa disciplina, segnatamente con riguardo alla divisione dei beni comuni, che deve essere effettuata necessariamente in parti uguali, secondo il disposto dell’articolo 194, 1° co., c.c. (come sostituito dall’articolo 73, legge 19 maggio 1975, n. 151), stante anche l’inderogabilità convenzionale delle norme relative all’uguaglianza delle quote nella comunione legale (articolo 210, 3° co., c.c., come sostituito dall’articolo 79, legge n. 151/1975 cit.).

Sostiene, però, parte ricorrente che, divenuta efficace nello Stato, per effetto della delibazione (sentenza 27.6.1995 della corte d’appello di Trento), la pronunzia ecclesiastica di nullità del matrimonio, la comunione legale dei beni tra coniugi, quale regolata dagli articoli 177 ss., c.c… sarebbe automaticamente venuta meno insieme col matrimonio, sicché dovrebbe applicarsi la disciplina della comunione ordinaria, dettata dagli articoli 1100 e ss., stesso codice, in virtù della quale l’eguaglianza delle quote dei partecipanti è oggetto di presunzione semplice (art. 1101 c.c.), superabile mediante prova del contrario.

La censura, anche se riguardata sotto questo diverso aspetto, risulta destituita di giuridico fondamento, dovendosi ritenere che la sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio rende applicabili, per effetto della delibazione, le norme sopra citate regolanti casi e modalità di scioglimento della comunione dei beni fra coniugi; comunione che continua a sussistere nella forma legale, al fine della divisione in parti eguali dell’attivo e del passivo (articolo 194, 1° co., c.p.c.), per espressa volontà di legge, la cui ratio coincide con le motivazioni – parità fra i coniugi e tutela di quello economicamente più debole (C. cost. n. 6/1987) – ispiratrici della riforma del 1975 in materia di regime patrimoniale preferenziale della famiglia (articolo 159 c.c., come sostituito dall’articolo 41, legge n. 151/1975).

Per tutte le argomentazioni che precedono, i primi due motivi di ricorso, congiuntamente esaminati, debbono essere rigettati, essendosi ritenuto conforme a diritto che la divisione dei beni oggetto della comunione legale fra coniugi, conseguente allo scioglimento di essa per una delle cause indicate nellarticolo 191 Cc, si effettui in parti eguali, secondo il disposto del successivo articolo 194, senza possibilità di prova di un diverso apporto economico degli acquirenti, non essendo luogo allapplicazione della disciplina della comunione ordinaria.

Il terzo motivo di ricorso – con cui si denunzia violazione e falsa applicazione degli articoli 356, 359, 184 c.p.c., per mancata ammissione del giuramento suppletorio, tendente ad escludere la presunzione (semplice) di pari diritto di comproprietà sul bene fra i coniugi, sul presupposto di una residuale comunione “ordinaria” conseguente all’annullamento del matrimonio – è chiaramente assorbito.

Nulla devesi riguardo alle spese di questo giudizio, perché la parte intimata non vi ha svolto difese.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso.