Assicurazione ed Infortunistica

Friday 28 September 2007

La decorrenza della precrizione nel risarcimento dei danni.

La decorrenza della precrizione
nel risarcimento dei danni.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Sentenza 18 settembre 2007, n.
19355

(Pres.
Sciarelli – est. Celentano)

Svolgimento del processo

Con sentenza non definitiva del
23 maggio 2003 il Tribunale di Torino dichiarava prescritto il diritto di M. M. ad ottenere dalla datrice di lavoro, Michelin Italiana
s.p.a., il risarcimento del danno biologico e morale derivante da due patologie
(neoplasia vescicale e otite auricolare sinistra) che il lavoratore imputava
alle sostanze nocive presenti nell’ambiente di lavoro.

Con sentenza non definitiva
dell’11/25 maggio 2004 la Corte
di Appello di Torino rigettava l’appello con riferimento alla ricordata eccezione
dì prescrizione.

I giudici di secondo grado
osservavano che, con riferimento all’azione di risarcimento danni
da malattie contratte nell’ambiente di lavoro, l’art. 2935 ce. va interpretato nel senso che la prescrizione inizia a
decorrere dal giorno in cui la malattia si è manifestata in modo da essere
percepita come tale dal danneggiato; la mancata conoscenza dell’eziologia
professionale della patologia costituisce un ostacolo di mero fatto, che non
influisce sulla decorrenza della prescrizione.

Nella fattispecie in esame la
neoplasia era stata diagnosticata nell’ottobre 1988 e l’otite si era
manifestata nel 1990, mentre la prima richiesta di risarcimento era stata
formulata con lettera del 15 ottobre 2001.

Per la cassazione di tale
decisione ricorre, formulando due motivi di censura, M. M..

La Michelin Italiana
s.p.a resiste con controricorso.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo,
denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c., omesso esame di punti decisivi e carenza di motivazione,
la difesa del ricorrente sostiene che, nel particolare settore della tutela
della salute del lavoratore, la decorrenza della prescrizione dell’azione
risarcitoria nei confronti del datore di lavoro non può essere collegata solo
alla manifestazione o esteriorizzazione del danno, come avviene in settori
diversi, ma presuppone la conoscibilità della natura professionale della
malattia,

Fa derivare tale conclusione
dalla esistenza di un dovere di informazione, posto dal legislatore a carico del
datore di lavoro, in ordine ai rischi delle lavorazioni (art. 4 del d.P.R. n.
303 del 1956), e dalla necessità di una interpretazione
sistematica dell’art. 2935 nel settore delle azioni derivanti da malattie
professionali, con la conseguente applicazione di quella giurisprudenza
formatasi sull’art. 112 del d.P.R. n. 1124 del 1965, che richiede, appunto, per
la decorrenza della prescrizione triennale, che il lavoratore sia stato in
grado di conoscere la natura professionale della malattia.

Invoca alcune sentenze di questa
Corte (la n. 1716 del 24 marzo 1979, sulla conoscibilità del danno da
responsabilità medica, e la n. 4774 del 1997).

2. Con il secondo motivo la
difesa del ricorrente deduce che, ove dovesse
ritenersi preferibile la soluzione che ricollega la decorrenza della
prescrizione di cui all’art. 2935 ce. alla sola
manifestazione del danno, andrebbe sottoposta alla Corte Costituzionale la
questione della compatibilità di una tale interpretazione con gli artt. 32 e 35
della Costituzione. L’art. 2935 citato sarebbe sospetto di illegittimità
costituzionale, secondo il ricorrente, "nella parte in cui consente il
decorso della prescrizione dell’azione del risarcimento del danno biologico
prima del momento della conoscenza della eziologia professionale nella ipotesi
di omessa informativa ex art. 4 D.P.R. 303/1956, in ultimo ribadita e
rafforzata dalla legge n. 626/1994"

3. Il ricorso non è fondato.

4. L’art. 2935 del codice
civile statuisce che "la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in
cui il diritto può essere fatto valere."

Poiché funzione principale della
prescrizione è quella di assicurare certezza ai rapporti giuridici, dottrina e
giurisprudenza sono concordi nell’affermare che la impossibilità
di far valere il diritto, alla quale l’art. 2935 cod. civ. attribuisce
rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo
quella che deriva da cause giuridiche che ostacolino l’esercizio del diritto e
non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto,
per i quali il successivo art. 2941 prevede solo specifiche e tassative ipotesi
di sospensione tra le quali, salvo l’ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del
citato articolo, non rientra l’ignoranza, da parte del titolare, del fatto
generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sulla esistenza di tale
diritto ed il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento (cfr., fra
le più recenti, Cass., 7 novembre 2005 n. 21495; 28 luglio 2004 n. 14249; 7
maggio 2004 n. 8720; 11 dicembre 2001 n. 15622; 18 settembre 1997 n. 9291).

Ne consegue che può accadere che
la prescrizione compia il suo corso senza che l’interessato sappia di essere titolare
di un diritto.

5. Con riferimento alla
formulazione del primo comma dell’art. 112 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124
(L’azione per conseguire le prestazioni di cui al presente titolo si prescrive
nel termine di tre anni dal giorno dell’infortunio o da quello della
manifestazione della malattia professionale") e alle sentenze della Corte
Costituzionale n. 116/69 e 544/90, la giurisprudenza della Corte si è
decisamente orientata nel senso che la prescrizione dell’azione nei confronti
dell’INAIL, per conseguire le prestazione di cui al
d.P.R. n. 1124/65, inizia a decorrere dal momento in cui la malattia
professionale si sia manifestata con certezza, abbia
raggiunto la misura di invalidità indennizzabile e ne sia conoscibile la
eziologia professionale (Cass., 1 dicembre 1999 n. 13370; 11 luglio 2001 n.
9388; 11 febbraio 2004 n. 2625; 1 marzo 2004 n. 4151; 18 agosto 2004 n. 16178;
2 febbraio 2005 n. 2002; 26 giugno 2006 n. 14717).

Per quanto concerne la speciale
prescrizione di cui al citato art. 112 e le prestazioni previste per le
malattie professionali, si è dato quindi rilievo ad un elemento, quale la
conoscibilità della eziologia professionale della malattia, che rappresenta
qualcosa di più rispetto alla semplice manifestazione della patologia,
ma resta pur sempre in un ambito di oggettività per così dire
scientifica.

La conoscibilità di cui ci stiamo
occupando, infatti, non solo è cosa diversa dalla conoscenza, ma altro non è
che la possibilità che un determinato elemento (nella fattispecie la origine professionale di una malattia) sia riconoscibile
in base alle conoscenze scientifiche del momento.

Non rileva invece (e non potrebbe
rilevare, pena lo sconfinamento nel campo della pura soggettività) il grado di
conoscenze e di cultura del soggetto interessato dalla malattia.

Lo stesso ricorrente evidenzia, a
pag. 11 del ricorso, i pericoli, ai fini di una corretta decorrenza della
prescrizione, di una conoscibilità che varia da soggetto a soggetto,
allorquando afferma che il signor M. ebbe a sospettare della natura
professionale della malattia "solo a seguito della lettura di un articolo
giornalistico che dava conto della pendenza di un procedimento penale avanti il
Tribunale di Torino avente ad oggetto numerosi casi di omicidi e lesioni colpose
in danno di ex compagni di lavoro del ricorrente, tutti colpiti da neoplasie
vescicali e polmonari."

È fin troppo evidente che non si
può far decorrere la prescrizione dal momento in cui si sia letto un
determinato articolo o un testo medico.

6. Ne consegue che la decorrenza
della prescrizione, individuata dai giudici del merito rispettivamente
nell’ottobre 1988 e nel 1990, allorquando sono state diagnosticate la neoplasia
vescicale e la otite auricolare sinistra, anche se si
volesse adottare in sede di interpretazione dell’art. 2935 ce. Un criterio
introdotto dalla giurisprudenza con riferimento all’art. 112 del d.P.R. n. 1124
del 1965, avrebbe potuto essere contestata solo
deducendosi che in quegli anni (fra il 1988 ed il 1990) le conoscenze
scientifiche non consentivano di collegare le malattie citate ad un
inquinamento dell’ambiente di lavoro.

Ma tale assunto non viene prospettato dalla difesa M.; sicché va affermata la
infondatezza del primo motivo.

7. Le considerazioni fin qui
svolte evidenziano la manifesta infondatezza della eccezione di illegittimità
costituzionale avanzata in via subordinata.

L’omessa informativa, da parte
del datore di lavoro, dei rischi presenti nell’ambiente di lavoro, non
costituisce elemento tale da impedire, una volta accaduto
un infortunio o contratta e manifestata una malattia professionale, la
decorrenza della prescrizione.

Ne consegue che nessuna lesione
del diritto alla salute o al lavoro, di cui agli artt. 32 e 35 della
Costituzione invocati dalla difesa M., risulta dalla

individuazione
della decorrenza della prescrizione come fissata dal legislatore nell’art. 2935
del codice civile.

8.11 ricorso
va pertanto rigettato.

La natura della controversia e la
delicatezza delle problematiche afirontate giustifica la compensazione per la
metà delle spese di giudizio. La restante metà va posta a carico del
soccombente.

P.T.M.

La Corte rigetta il ricorso,
compensa per la metà le spese di giudizio e condanna il ricorrente al rimborso,
in favore della società resistente, della restante metà di tali spese, che
liquida, nell’intero, in € 21,00 per spese ed € 2.000,00 per onorario di avvocato,
oltre spese generali, IVA e c.p.a.